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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati: Giuseppe Ondei Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2126/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Dr. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_2 carica, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria n. Persona_1
21, presso lo studio degli Avv.ti Adriano Pilia e Marta Scandroglio, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 21/23 pubblicata il 12 gennaio 2023 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Busto Arsizio RG 3793/20 instaurato da Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti
[...] Parte_3 del limitatamente ai capi con i quali il Tribunale non ha Controparte_1 Part accolto la domanda di volta ad ottenere la condanna del Controparte_1 al pagamento dei seguenti crediti:
[...]
• € 14.504,46 portati dalle 25 fatture emesse da EDISON RG a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune e da essa cedute a Part Part International CT Italia e da quest'ultima conferite a e cedute a : importo già decurtato di due note di credito (indicate nel medesimo elenco). Tali fatture sono riportate nell'elenco prodotto nel giudizio di primo grado sub doc. 3 e ivi riprodotto sub doc. 1
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura,
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• € 1.000 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 25 fatture,
• € 1.660,40 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, portati dai documenti contabili denominati Note Debito e prodotti sub doc. 4 con l'atto di citazione e riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub Part doc. 2 e corrispondenti alla differenza tra l'importo richiesto in pagamento da nel giudizio di primo grado pari ad € 1.758,20 e quello di € 97,80 a tale titolo riconosciuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito per il predetto importo di € 1.660,40, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 18.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti 472 fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto di tutte le Note Debito. In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti, condannare il al relativo Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1
In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 231/02. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
pag. 2/14 Per il Controparte_1
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 31/2023 resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio così giudicare: in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e diritto per le ragioni dedotte negli atti di causa, con conseguente conferma della sentenza n. 31/23 sul punto e, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie;
in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 31/2023 inter partes del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, rigettare le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni indicate nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.8.2020, (già Parte_1 Part
di seguito anche ), in qualità di cessionaria di Parte_3 crediti acquistati da International CT Italia S.p.A., e Controparte_2 [...]
conveniva in giudizio il per sentirlo CP_3 Controparte_1 condannare al pagamento:
-della somma di Euro 14.647,06 per sorte capitale, portata da fatture oggetto di cessione, oltre interessi di mora (da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002), interessi anatocistici dalla data della domanda sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi (da calcolarsi in base all'art. 1284 c.c.); nonché della somma di Euro 920,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture sopra indicate;
-della somma di Euro 1.758,20 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture cedute relative ad altre forniture, oltre agli ulteriori interessi anatocistici dalla domanda all'effettivo pagamento (da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c.), nonché della somma di Euro 18.880,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture sopra indicate. Part deduceva: a) di essere cessionaria pro soluto da International CT Italia S.p.a., Controparte_2
e di crediti nei confronti del
[...] Controparte_3 Controparte_1
b) di essere creditrice nei confronti del in forza di tali Controparte_1 cessioni di credito, regolarmente notificate al debitore, del residuo importo di Euro 14.647,06, a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento delle fatture indicate in atti (cfr. allegato prodotto sub doc. 3 fasc. attrice), oltre agli interessi, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari, alla data del 30.7.2020 ad Euro 6.402,59, nonché agli interessi anatocistici dalla data di proposizione della domanda giudiziale sugli interessi pag. 3/14 scaduti da almeno sei mesi, nonché di Euro 920,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02; c) di essere altresì creditrice dell'importo di Euro 1.758,20, dovuto a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento, da parte del di Controparte_1 altre fatture, specificamente riepilogate in un prospetto (doc. 5 fasc. primo grado), al quale andavano sommati gli interessi anatocistici dalla proposizione della domanda giudiziale, nonché l'importo di Euro 18.880,00, a titolo di risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02.
2. Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, deducendo, in particolare:
-che il credito per sorte capitale portato dalle fatture sub b) risultava estinto per effetto dell'integrale pagamento in favore dell'originario creditore, avvenuto in data anteriore alle rispettive cessioni;
-che, stante l'infondatezza della domanda relativa alla somma capitale, anche le ulteriori domande di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici sulle somme di cui alle fatture sub b) erano infondate;
-che anche le somme indicate nell'elenco prodotto sub c), richieste a titolo di interessi moratori sulle fatture cedute, non erano dovute, stante la tempestività del pagamento di quasi tutte le fatture elencate;
-che anche la richiesta di pagamento della somma di Euro 40,00 per ogni fattura asseritamente pagata in ritardo era infondata, tenuto conto che l'art. 6 D.Lgs. n. 231/02, riconosceva un importo forfettario per il recupero del credito e che, comunque, la richiesta di tale somma in relazione alle singole fatture concernenti interessi per pochi centesimi di Euro configurava un abuso del diritto.
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza pronunciata in data 11.1.2023 (sentenza n. 31/2023, pubblicata in data 12.1.20123), condannava il a Controparte_1 pagare, in favore dell'attrice:
-la somma di Euro 367,47 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, agli interessi anatocistici e alla somma di Euro 80,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02;
-la somma di Euro 645,58 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento, oltre agli interessi anatocistici da calcolarsi come in motivazione. Rigettava, per il resto, le domande proposte da parte attrice e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Part 4. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28.2.2024, articolando tre motivi di gravame: 1) Nullità ed erroneità della sentenza per avere ritenuto i crediti pagati dal
[...]
a Edison Energia;
CP_1
pag. 4/14 Part
2) Nullità e erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di di condanna del al pagamento degli interessi di mora, anatocistici e delle somme CP_1 di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002;
3) Nullità ed erroneità della sentenza per avere ritenuto tempestivi i pagamenti e per avere escluso la debenza di interessi di mora per il maggiore importo di Euro 1.660,00.
5. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello; ha proposto appello incidentale, articolando due motivi di gravame: 1) Erroneità della sentenza per avere ritenuto non pagate la fattura Edison Energia n. CP 5750278262 del 28.12.2015 e la fattura n. 11740083817 del 13.6.2017; 2) Erroneità della sentenza per avere ritenuto pagate in ritardo le fatture n. 90004991 del 20.7.2016, n. 90006933 del 21.10.2016 e n. 90001181 del 29.1.2016.
6. All'udienza del 20.12.2023, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e ha fissato udienza al 27.11.2024, successivamente rinviata al 7.5.2025; a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il
[...] avesse pagato le fatture emesse da Edison Energia. CP_1
A tale riguardo, l'appellante ha dedotto l'assenza di prova del pagamento e l'inidoneità della documentazione prodotta dal a dimostrazione dell'intervenuto CP_1 pagamento, rilevando che i mandati di pagamento - prodotti dalla controparte - non provavano l'intervenuto pagamento, in quanto erano privi di quietanza, difettava la prova dell'accredito delle somme e la prova della comunicazione dei mandati di pagamento, i quali, peraltro, non indicavano le fatture oggetto di pagamento. Part L'appellante ha rilevato, poi, che la cessione da International CT Italia a era stata notificata al in data 13.2.2015 e che i mandati di Controparte_1 pagamento erano stati emessi in data successiva al 13.2.2015, sicché il pagamento al Part creditore originario non sarebbe stato comunque opponibile a L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di Controparte_1 gravame, rilevando che le fatture emesse da Edison Energia negli anni 2012 e 2014 – poi cedute a International CT Italia –erano state ritualmente pagate dal
[...]
in parte, nel periodo agosto-ottobre 2012 e, in parte, entro il mese di CP_1 novembre 2014 e che al momento della notifica al della cessione da CP_1 Part International CT Italia a (notifica avvenuta in data 12.2.2015) non residuava alcun debito a carico del Controparte_1
Con riguardo, poi, alle fatture n. 5700469514 del 24.2.2015 e n. 5750278262 del 11.12.2015, il Comune ha dedotto che le stesse erano state pagate rispettivamente in data 12.5.2015 e 29.2.2016 e che, al momento della notifica al Comune della cessione pag. 5/14 Part da International CT Italia a (notifica avvenuta in data 16.7.2015), non residuava alcun debito a carico del Controparte_1
Il motivo di appello non è fondato alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta dal – consistente nei mandati di pagamento delle Controparte_1 fatture oggetto di causa e nelle ricevute di avvenuto pagamento - fornisse adeguata prova degli avvenuti pagamenti da parte del debitore, nelle date indicate. CP_1 Part Con riguardo all'eccezione di di non efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal in favore dell'originario creditore, relativamente alle fatture riconducibili CP_1 alla mandante - che, a sua volta, avrebbe acquistato i crediti da Parte_4
Edison Energia in data 23.12.2014 - il Tribunale ha accertato che i pagamenti erano stati effettuati al più tardi in data 26.11.2014, sicché, a prescindere dalla data della notifica al debitore ceduto della cessione – del resto non indicata da parte attrice - all'epoca dei pagamenti, il creditore legittimato a ricevere il pagamento era il creditore originario Edison Energia. La valutazione del Tribunale merita di essere condivisa, in quanto scevra da vizi logico- giuridici e pienamente conforme alle risultanze istruttorie. A tale riguardo, va rilevato che, in relazione alla fattura n. 2004526485 del 23.5.2012, è stato prodotto il mandato di pagamento con attestazione dell'istituto di credito di intervenuto pagamento (doc. 68 fasc. primo grado e il Controparte_1 pagamento risulta essere stato effettuato in data 29.8.2012, ossia in data anteriore alla Part notifica della cessione del credito da International CT a (notifica avvenuta in data 12.2.2015). Parimenti, con riguardo alle fatture n. 2004844567, n. 2004844568, n. 2004844574 e n. 2004844561, è stato depositato in atti il mandato di pagamento con attestazione dell'istituto di credito di avvenuto pagamento (doc. 69 fasc. primo grado CP_1
e il pagamento è stato effettuato in data 31.10.2012 anteriormente alla
[...] Part notifica della cessione del credito da International CT a (notifica avvenuta in data 12.2.2015). Con riguardo, poi, alle fatture n. 5700285461; n. 5700285464; n. 5700289550; n. 5700289543; n. 5700289546; n. 5700289531; n. 5700289527; n. 5700289522; n. 5700289514; n. 5700289489; n. 5700289484; n. 5700289480; n. 5700289468; n. 5700289460; n. 5700289448; n. 5700289444; n. 5700289440; n. 5700289435; n. 5700289430 è prodotto in atti un documento informatico dell'ordine di pagamento, recante un importo complessivo coincidente con quello dell'avviso di pagamento (doc. 70 fasc. primo grado . Controparte_1
Il ha spiegato che, a far tempo dall'anno 2014, in ragione Controparte_1 della introduzione da parte delle banche degli ordinativi di pagamento informatico, il mandato quietanzato viene riprodotto ai fini dell'avvenuto pagamento degli importi in formato digitale con firma elettronica, onde la formulazione cartacea resa disponibile da parte della tesoreria comunale non riporta la firma quietanzata del pagamento del pag. 6/14 tesoriere che è comunque visibile nel documento informatico (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 2). Part In assenza di una specifica contestazione sollevata da in relazione al citato documento, deve ritenersi dimostrato l'avvenuto pagamento di tali fatture. Ciò posto, va rilevato che il pagamento di tali fatture è avvenuto in data 26.11.2014, Part anteriore alla notifica della cessione del credito da International CT a avvenuta in data 12.2.2015. Con riguardo alle fatture n. 5700186280 e n. 5700289510, è stato prodotto l'estratto conto da cui risulta l'addebito dei rispettivi mandati di pagamento (doc. 5 e 71 fasc. primo grado . Controparte_1 Part Anche in tal caso, in assenza di una specifica contestazione da parte di della documentazione prodotta dal Comune di deve ritenersi provato il CP_1 pagamento. Tale pagamento è avvenuto rispettivamente l'11.9.2014 e il 28.10.2014, ossia in data anteriore alla notifica della cessione del credito da International CT a Part
avvenuta in data 12.2.2015. In relazione alla fattura n. 5750278262, è stata prodotta documentazione riportante i riferimenti dei mandati di pagamento e la copia informatica degli stessi (doc. 6, 49 e 53, 72 e 73 fasc. primo grado , da cui si evince che il pagamento è Controparte_1 Part stato effettuato da rispettivamente in data 29.2.2016 e 2.3.2016. Tale Part documentazione, in assenza di specifiche contestazione da parte di consente di ritenere provato l'intervenuto pagamento della fattura. Infine, con riguardo alla fattura n. 5700469514, è stata prodotta documentazione riportante i riferimenti del mandato di pagamento e la copia informatica dello stesso (doc. 7 e 74 fasc. convenuta), da cui si evince che il pagamento è stato effettuato a Edison Energia il 15.5.2015 e, dunque, in data antecedente la notifica dell'atto di cessione, intervenuta in data 16.7.2015. Anche in tal caso, in assenza di specifiche Part contestazione da parte di può ritenersi provato l'intervenuto pagamento della fattura. In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante in via principale ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di condanna del
[...] al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme di cui CP_1 all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 in relazione alla sorte capitale di Euro 14.504,46, trattandosi di pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza di ciascuna fattura. L'appellante ha evidenziato che il credito per il pagamento degli interessi di mora maturati al tempo della cessione e quelli maturandi era stato oggetto di cessione da Part Edison Energia a International CT Italia e da quest'ultima a e che il tasso di mora e la data di scadenza delle singole fatture non erano stati contestati dal CP_1 ed erano riportati nella documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 3 fasc. CP_1 Part primo grado .
pag. 7/14 L'appellante ha affermato il proprio diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori su detta sorte capitale, che alla data di notifica della citazione risultavano scaduti da oltre sei mesi, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito. Ha affermato, infine, il proprio diritto al pagamento dell'importo di Euro 1.000,00 (pari a Euro 40,00 moltiplicato per 25 fatture), a titolo di risarcimento del danno. Il ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 evidenziando che, all'atto della notifica della cessione da International CT Italia a Part
non vi era alcun debito del essendo il pagamento Controparte_1 intervenuto in data antecedente. Ha contestato la documentazione prodotta dalla Part controparte (doc. 3 fasc. primo grado , in quanto di formazione unilaterale e fondata sull'errato presupposto dell'esistenza del credito in linea capitale.
Il motivo di appello è parzialmente fondato, nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono. Correttamente il giudice di primo grado ha accertato che, al momento della notifica Part della cessione dei crediti da International CT Italia a non vi era alcun debito del Comune di in quanto il pagamento era intervenuto a favore della CP_1 Part società cedente in data anteriore alla cessione del credito a L'unica eccezione riguarda la fattura n. 5750278262 del Controparte_2 Part 11.12.2015 in scadenza al 29.2.2016, la quale è stata pagata a in data 29.2.2016 e 2.3.2016 (cfr. docc. 6, 49, 53, 72 e 73 fasc. primo grado . Controparte_1
Preliminarmente, va rilevato che tale fattura rientra nelle fatture oggetto di cessione, essendo stata emessa nell'arco temporale di ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto di cessione (avvenuta in data 29.6.2015), come previsto dall'art. 2 dell'atto di cessione. In particolare, il pagamento dell'importo di Euro 47,57 è stato effettuato in data 2.3.2016 (cfr. doc. 53 e 73 fasc. primo grado e, dunque, con due giorni CP_1 di ritardo rispetto alla scadenza (fissata al 29.2.2016), con conseguente maturazione degli interessi di mora relativamente a tale ritardo. Tali interessi, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, risultano pari a Euro 0,02. Per contro, non è meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della somma di Euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno in relazione a tale fattura, non essendo provato lo svolgimento di alcuna attività di recupero di tale credito e stante la eccessiva modestia del credito (pari a Euro 0,02). Come è noto, l'art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 riconosce un importo forfetario di Euro 40,00 in favore del creditore a titolo di risarcimento dei costi di recupero. Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero a tutti quei costi, a ciò finalizzati, che attengono all'utilizzo della propria entità organizzativa e non riguardano l'eventuale incarico a soggetti esterni.
3. Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha limitato la misura degli interessi di mora al pag. 8/14 minor importo di Euro 97,80, escludendone la debenza per il maggior importo di Euro 1.660,00. L'appellante ha lamentato che il Tribunale era incorso in errore nel ritenere tempestivi i Part pagamenti, in quanto la data di accredito delle fatture era quella indicata da nelle Part note di debito prodotte in atti (cfr. doc. 4 e 5 fasc. primo grado . L'appellante ha affermato, poi, il proprio diritto al pagamento degli interessi anatocistici e dell'importo di Euro 18.880,00 (pari a Euro 40,00 in ragione di 472 fatture), a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/2002. Il ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 rilevando che il primo giudice aveva riconosciuto l'importo di Euro 243,17 a titolo di Part interessi - e non già l'importo di Euro 97,80 erroneamente indicato da nel motivo di gravame – ha ribadito la tempestività del pagamento delle fatture (segnatamente le Part fatture del 20.7.2015 e del 19.10.2017, cfr. doc. 4 fasc. primo grado e ha rilevato la mancata documentazione, a cura della controparte, dei costi di recupero e, comunque, la loro insussistenza in considerazione della marginalità dei ritardi (di pochi giorni), oltre che l'eccessività dell'importo di Euro 40,00 alla luce dell'ammontare delle singole fatture (nell'ordine di grandezza di Euro 0,02; 0,03; 0,04).
Il motivo di appello non è fondato. Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti dal non provassero che i pagamenti delle fatture cui si Controparte_1 riferivano gli interessi di mora oggetto di causa fossero avvenuti in una data anteriore Part rispetto a quella indicata da nelle note di debito (cfr. doc. 4 e 5 fasc. primo grado Part
. In particolare, con riguardo al credito per ritardato pagamento di una serie di fatture Part cedute da Edison Energia a International CT - di cui era mandataria - e da Part Edison Energia e a ha accertato le date di intervenuto pagamento CP_3 delle fatture n. 90002680 del 20.7.2015 (Euro 601,47); n. 90008897 del 19.10.2017 (Euro 365,78); n. 90004991 del 20.7.2016 (Euro 313,61); n. 90006933 del 21.10.2016 (Euro 234,17) e n. 90001181 del 29.1.2016 (Euro 243,17), alla luce dei mandati di pagamento, delle attestazioni di pagamento e delle ricevute di bonifico (cfr. docc. 10-12, 64-67, 79, 41, 77, 42-46, 47-5354-58, 60, 61-6313-17, 18-2223-27, 28-33, 34-38, 39, 77 Part fasc. primo grado , giungendo alla conclusione che:
. le fatture dei fornitori con scadenza al 29.6.2015 erano state pagate con accredito del Part 6.7.2015 (e non già del 5.8.2015, come indicato da , sicché era dovuta la minore somma di Euro 29,62, a titolo di interessi di mora;
. le fatture dei fornitori con scadenza al 30.7.2015 erano state tempestivamente pagate con accredito del 15.7.2015, sicché nulla era dovuto dal a titolo di interessi di CP_1 mora;
. le fatture dei fornitori con scadenza al 29.8.2015 erano state pagate con accredito del Part 31.8.2015 (e non già del 10.9.2015, come indicato da , sicché era dovuta a titolo di interessi di mora la minore somma di Euro 7,87 (arrotondata per eccesso);
pag. 9/14 . le fatture dei fornitori con scadenza al 29.9.2015 erano state pagate con accredito del 5.10.2015, per cui era dovuta la somma di Euro 47,20 correttamente indicata dall'attrice;
. le fatture con scadenza al 30.10.2015 erano state pagate il 2.11.2015, per cui era dovuta a titolo di interessi la somma di Euro 13,02 correttamente indicata dall'attrice;
. la fattura con scadenza al 30.11.2015 era stata pagata il 2.12.2015 per cui era dovuta a titolo di interessi la somma di Euro 0,09 correttamente indicata dall'attrice. Ciò posto, rileva la Corte che, a fronte della puntuale e dettagliata ricostruzione da parte del Tribunale delle date di avvenuto pagamento delle singole fatture, l'appellante si è limitata a contestare in maniera apodittica la motivazione del primo giudice, invocando Part le risultanze del prospetto prodotto in atti (docc. 4 e 5 fasc. primo grado riportante le date di scadenza delle singole fatture. Part Si tratta, invero, di prospetto riepilogativo elaborato unilateralmente da contestato sin dal primo grado dal – che ha offerto prova di una Controparte_1 diversa data di pagamento delle singole fatture per cui è causa - di guisa che va esclusa la valenza probatoria di tale documento. Ritiene la Corte che la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado meriti di essere condivisa, in quanto immune da vizi logico-giuridici e pienamente in linea con le risultanze della documentazione prodotta dal a Controparte_1 dimostrazione del tempestivo pagamento delle citate fatture (cfr. docc. 10, 12, 76, 64, 66, 67, 79 fasc. primo grado), con conseguente rigetto del motivo di gravame. Merita, altresì, di essere condivisa la valutazione del primo giudice in ordine alla non riconoscibilità dell'importo forfetario di Euro 40,00 per ciascuna fattura (per un ammontare complessivo di Euro 18.880,00) a titolo di risarcimento dei costi di recupero, in difetto di prova degli stessi – in termini di costi di sollecito o comunque di costi amministrativi interni – che, tuttavia, sono da escludersi, in considerazione della Part marginalità dei giorni di ritardo e dell'erroneo conteggio, da parte di dell'effettiva entità del ritardo stesso.
4. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
va rilevato che, con il primo motivo di gravame, il
[...] Controparte_1 ha contestato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto, con riguardo al
[...] credito per sorte capitale, che la fattura Edison Energia n. 5750278262 del 28.12.2015 (Euro 244,70) fosse stata pagata a Edison Energia successivamente alla notifica della cessione (in data 17.7.2015), nonostante la stessa fosse compresa nell'elenco delle Part fatture cedute a A tale riguardo, l'appellante ha rilevato che il pagamento di tale fattura non era stato Part effettuato in favore di Edison Energia, bensì in favore di come si evinceva dai mandati di pagamento n. 593 e n. 597 del 29.2.2016 (cfr. docc. 49 e 53 fasc. primo grado . Controparte_1
L'appellante ha contestato, altresì, l'erroneità della sentenza per avere ritenuto, sempre CP con riguardo al credito per sorte capitale, che la fattura n. 11740083817 del CP 13.6.2017 (Euro 122,77) fosse stata pagata a in data 8.8.2017, successivamente alla pag. 10/14 notifica della cessione (avvenuta in data 6.7.2017), nonostante la stessa fosse compresa nell'elenco delle fatture cedute. L'appellante ha evidenziato che il prospetto B) della Part comparsa conclusionale di nel giudizio di primo grado riportava che l'importo di tale fattura non era più dovuto. In conclusione, secondo il era errata la statuizione del Controparte_1 Part Tribunale in ordine alla debenza della somma di Euro 367,47 per sorte capitale a e, per l'effetto, anche quella relativa alla debenza degli interessi moratori, anatocistici e della somma di Euro 80,00 a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002. Part ha resistito al motivo di gravame, evidenziando che le fatture in parola non erano state pagate dal di il quale non aveva offerto prova CP_1 CP_1 dell'intervenuto pagamento, a nulla rilevando la sola emissione del mandato di pagamento, ove non seguita dalla prova dell'effettivo pagamento.
Il motivo di appello incidentale è parzialmente fondato, nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono. Rileva la Corte che la fattura Edison Energia n. 5750278262 del 28.12.2015 Parte dell'importo di Euro 244,70 è stata pagata a in data 8.3.2016, come risulta dalla documentazione prodotta dal (cfr. doc. 73 fasc. primo CP_1 CP_1 grado), che riporta l'importo della fattura, il numero di ordinativo, l'esito del pagamento Part e i dati del conto corrente di i quali ultimi coincidono con quelli riportati nella Part Part stessa fattura (cfr. doc. 14 fasc. primo grado e doc.10 fasc. appello . Per contro, con riguardo alla fattura n. 11740083817 del 13.6.2017, Controparte_3 oggetto del mandato di pagamento n. 1909 del 4.8.2017 deve ritenersi che il pagamento sia stato effettuato in favore di (doc. 8 fasc. primo grado Controparte_3 [...]
e che lo stesso sia avvenuto in data posteriore alla notifica dell'atto di CP_1 cessione (avvenuta in data 6.7.2017). In particolare, nel mandato di pagamento si legge che “IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 149,78” e è indicata quale destinatario del Controparte_3 pagamento (doc. 8 fasc. primo grado . Controparte_1 Part A ciò occorre aggiungere che ha dedotto il mancato pagamento in proprio favore di detta fattura, di guisa che deve ritenersi, alla luce delle risultanze del mandato di pagamento, che il pagamento sia stato effettuato in favore di e non Controparte_3 Part di Né a tale riguardo può attribuirsi valore decisivo all'indicazione, nel prospetto prodotto Part da con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, dell'importo residuo di “0,00” in corrispondenza di tale fattura. A fronte delle risultanze di cui sopra, deve escludersi che tale generica indicazione, contenuta in uno scritto conclusivo, possa valere alla stregua di riconoscimento di Part avvenuto pagamento della fattura in favore di In conclusione, il motivo di appello è fondato nei limiti dell'importo di Euro 244,70, che va, pertanto, detratto dal maggior importo di Euro 367,47 indicato dal primo giudice pag. 11/14 a titolo debito del per sorte capitale. Va, altresì, dedotta la Controparte_1 somma di Euro 40,00 riconosciuta dal primo giudice in relazione a tale fattura, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale, il ha Controparte_1 censurato la sentenza per avere ritenuto che le fatture Edison n. 90004991 del 20.7.2016, n. 90006933 del 21.10.2016 e n. 90001181 del 29.1.2016 fossero comprese nella cessione, nonostante le stesse fossero state emesse successivamente alla stessa. L'appellante ha eccepito la non opponibilità a sé della cessione, in assenza della adesione, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 70 R.D. 18.11.1923 n. 2240, trattandosi di rapporto di durata (nella specie, somministrazione di energia elettrica). Part ha contestato la fondatezza del motivo di gravame, invocando l'applicabilità, nel caso di specie, della L. n. 52/1991, a mente della quale, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto è sufficiente la sola notifica a questi, senza necessità di ulteriori formalità (quali la accettazione o l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica); per contro, secondo l'appellata, non sono applicabili gli artt. 70 comma 3 R.D. n. 2440/1923 e 117 D.Lgs. n. 163/06 (come sostituito dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/16), i quali trovano applicazione in via esclusiva alle amministrazioni statali e presuppongono che i crediti oggetto della cessione traggano origine esclusivamente da contratti di appalto, somministrazioni e forniture, vale a dire da contratti di durata e che il contratto sia in corso di esecuzione sia al momento della comunicazione della cessione sia al momento dell'emissione della sentenza volta a decidere il giudizio incardinato dalla cessionaria ai fini del recupero dei crediti, condizioni non ricorrenti nel caso di specie, non avendo il Controparte_1 offerto prova della vigenza del contratto con la cedente al momento della notifica della cessione, dell'avvio del giudizio di recupero crediti e della pronuncia della sentenza. Part ha concluso nel senso che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti al era sufficiente la notifica, risultando del tutto irrilevanti Controparte_1
l'omessa accettazione o il rifiuto del alla cessione. CP_1
Il motivo di appello incidentale non è fondato. Rileva la Corte che a volere ritenere la disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 – derogatoria a quella codicistica in materia di cessione del credito – applicabile anche ai Comuni, quali enti territoriali, si rende necessario verificare che il contratto di somministrazione da cui origina il credito oggetto di cessione fosse in corso al tempo della cessione (v. sul tema, Cass. Civ., Sez. III, 5.2.2008, n. 2665, secondo cui la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata, la cui mancanza comporta l'inefficacia provvisoria della cessione, sussiste solo sino a quando il contratto è “in corso” e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale;
v. anche Cass. Civ., Sez. III, 6.2.2007, n. 2541; Cass. Civ., 1.2.2007, n. 2541; Cass. Civ., 11.1.2006, n. 268). Nel caso di specie, il – che ha invocato l'applicazione della Controparte_1 disciplina speciale di cui ai citati artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 – nulla ha dedotto in merito al fatto che il contratto di fornitura da cui si sono originati i crediti oggetto di pag. 12/14 cessione fosse in corso al tempo della cessione, di guisa che non può apprezzarsi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della invocata disciplina. Dal che ne discende il rigetto del motivo di gravame. Part 6. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale proposto da devono essere riconosciuti gli interessi di mora, pari a 0,02 Euro sulla somma capitale di Euro 47,57 relativa alla fattura n. 5750278262 del 11.12.2015, sicché l'ammontare del credito Part di per interessi di mora risulta pari a complessivi Euro 645,60. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal il Controparte_1 Part credito di per sorte capitale deve essere ridotto di Euro 244,70 e, dunque, è pari a Euro 122,77. Va, altresì, ridotto al minor importo di Euro 40,00 l'entità del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002.
7. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). L'esito complessivo del giudizio e la notevole discrasia fra il petitum e il decisum giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, con conseguente conferma, sotto questo profilo, della sentenza di primo grado. L'accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale consentono di ravvisare una reciproca soccombenza che giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 31/2023, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in
[...] data 11.1.2023, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale, determina l'ammontare del credito Part di per interessi di mora in Euro 645,60, oltre agli interessi anatocistici, come disposto nella sentenza di primo grado, di cui condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riduce il credito di per Parte_1 sorte capitale a Euro 122,77, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale dalla pag. 13/14 scadenza delle singole fatture al saldo e agli interessi anatocistici, come disposto nella sentenza di primo grado, di cui condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di Parte_1
Part
3. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riduce il credito di ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 a Euro 40,00, di cui condanna il
[...] al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
4. compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Giuseppe Ondei
pag. 14/14
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2126/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, Dr. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_2 carica, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria n. Persona_1
21, presso lo studio degli Avv.ti Adriano Pilia e Marta Scandroglio, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 21/23 pubblicata il 12 gennaio 2023 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Busto Arsizio RG 3793/20 instaurato da Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti
[...] Parte_3 del limitatamente ai capi con i quali il Tribunale non ha Controparte_1 Part accolto la domanda di volta ad ottenere la condanna del Controparte_1 al pagamento dei seguenti crediti:
[...]
• € 14.504,46 portati dalle 25 fatture emesse da EDISON RG a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune e da essa cedute a Part Part International CT Italia e da quest'ultima conferite a e cedute a : importo già decurtato di due note di credito (indicate nel medesimo elenco). Tali fatture sono riportate nell'elenco prodotto nel giudizio di primo grado sub doc. 3 e ivi riprodotto sub doc. 1
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura,
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• € 1.000 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 25 fatture,
• € 1.660,40 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, portati dai documenti contabili denominati Note Debito e prodotti sub doc. 4 con l'atto di citazione e riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub Part doc. 2 e corrispondenti alla differenza tra l'importo richiesto in pagamento da nel giudizio di primo grado pari ad € 1.758,20 e quello di € 97,80 a tale titolo riconosciuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito per il predetto importo di € 1.660,40, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 18.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti 472 fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto di tutte le Note Debito. In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti, condannare il al relativo Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1
In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 231/02. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
pag. 2/14 Per il Controparte_1
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 31/2023 resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio così giudicare: in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e diritto per le ragioni dedotte negli atti di causa, con conseguente conferma della sentenza n. 31/23 sul punto e, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie;
in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 31/2023 inter partes del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, rigettare le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni indicate nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.8.2020, (già Parte_1 Part
di seguito anche ), in qualità di cessionaria di Parte_3 crediti acquistati da International CT Italia S.p.A., e Controparte_2 [...]
conveniva in giudizio il per sentirlo CP_3 Controparte_1 condannare al pagamento:
-della somma di Euro 14.647,06 per sorte capitale, portata da fatture oggetto di cessione, oltre interessi di mora (da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002), interessi anatocistici dalla data della domanda sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi (da calcolarsi in base all'art. 1284 c.c.); nonché della somma di Euro 920,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture sopra indicate;
-della somma di Euro 1.758,20 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture cedute relative ad altre forniture, oltre agli ulteriori interessi anatocistici dalla domanda all'effettivo pagamento (da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c.), nonché della somma di Euro 18.880,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture sopra indicate. Part deduceva: a) di essere cessionaria pro soluto da International CT Italia S.p.a., Controparte_2
e di crediti nei confronti del
[...] Controparte_3 Controparte_1
b) di essere creditrice nei confronti del in forza di tali Controparte_1 cessioni di credito, regolarmente notificate al debitore, del residuo importo di Euro 14.647,06, a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento delle fatture indicate in atti (cfr. allegato prodotto sub doc. 3 fasc. attrice), oltre agli interessi, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari, alla data del 30.7.2020 ad Euro 6.402,59, nonché agli interessi anatocistici dalla data di proposizione della domanda giudiziale sugli interessi pag. 3/14 scaduti da almeno sei mesi, nonché di Euro 920,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02; c) di essere altresì creditrice dell'importo di Euro 1.758,20, dovuto a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento, da parte del di Controparte_1 altre fatture, specificamente riepilogate in un prospetto (doc. 5 fasc. primo grado), al quale andavano sommati gli interessi anatocistici dalla proposizione della domanda giudiziale, nonché l'importo di Euro 18.880,00, a titolo di risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02.
2. Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, deducendo, in particolare:
-che il credito per sorte capitale portato dalle fatture sub b) risultava estinto per effetto dell'integrale pagamento in favore dell'originario creditore, avvenuto in data anteriore alle rispettive cessioni;
-che, stante l'infondatezza della domanda relativa alla somma capitale, anche le ulteriori domande di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici sulle somme di cui alle fatture sub b) erano infondate;
-che anche le somme indicate nell'elenco prodotto sub c), richieste a titolo di interessi moratori sulle fatture cedute, non erano dovute, stante la tempestività del pagamento di quasi tutte le fatture elencate;
-che anche la richiesta di pagamento della somma di Euro 40,00 per ogni fattura asseritamente pagata in ritardo era infondata, tenuto conto che l'art. 6 D.Lgs. n. 231/02, riconosceva un importo forfettario per il recupero del credito e che, comunque, la richiesta di tale somma in relazione alle singole fatture concernenti interessi per pochi centesimi di Euro configurava un abuso del diritto.
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza pronunciata in data 11.1.2023 (sentenza n. 31/2023, pubblicata in data 12.1.20123), condannava il a Controparte_1 pagare, in favore dell'attrice:
-la somma di Euro 367,47 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, agli interessi anatocistici e alla somma di Euro 80,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02;
-la somma di Euro 645,58 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento, oltre agli interessi anatocistici da calcolarsi come in motivazione. Rigettava, per il resto, le domande proposte da parte attrice e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Part 4. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28.2.2024, articolando tre motivi di gravame: 1) Nullità ed erroneità della sentenza per avere ritenuto i crediti pagati dal
[...]
a Edison Energia;
CP_1
pag. 4/14 Part
2) Nullità e erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di di condanna del al pagamento degli interessi di mora, anatocistici e delle somme CP_1 di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002;
3) Nullità ed erroneità della sentenza per avere ritenuto tempestivi i pagamenti e per avere escluso la debenza di interessi di mora per il maggiore importo di Euro 1.660,00.
5. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello; ha proposto appello incidentale, articolando due motivi di gravame: 1) Erroneità della sentenza per avere ritenuto non pagate la fattura Edison Energia n. CP 5750278262 del 28.12.2015 e la fattura n. 11740083817 del 13.6.2017; 2) Erroneità della sentenza per avere ritenuto pagate in ritardo le fatture n. 90004991 del 20.7.2016, n. 90006933 del 21.10.2016 e n. 90001181 del 29.1.2016.
6. All'udienza del 20.12.2023, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e ha fissato udienza al 27.11.2024, successivamente rinviata al 7.5.2025; a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il
[...] avesse pagato le fatture emesse da Edison Energia. CP_1
A tale riguardo, l'appellante ha dedotto l'assenza di prova del pagamento e l'inidoneità della documentazione prodotta dal a dimostrazione dell'intervenuto CP_1 pagamento, rilevando che i mandati di pagamento - prodotti dalla controparte - non provavano l'intervenuto pagamento, in quanto erano privi di quietanza, difettava la prova dell'accredito delle somme e la prova della comunicazione dei mandati di pagamento, i quali, peraltro, non indicavano le fatture oggetto di pagamento. Part L'appellante ha rilevato, poi, che la cessione da International CT Italia a era stata notificata al in data 13.2.2015 e che i mandati di Controparte_1 pagamento erano stati emessi in data successiva al 13.2.2015, sicché il pagamento al Part creditore originario non sarebbe stato comunque opponibile a L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di Controparte_1 gravame, rilevando che le fatture emesse da Edison Energia negli anni 2012 e 2014 – poi cedute a International CT Italia –erano state ritualmente pagate dal
[...]
in parte, nel periodo agosto-ottobre 2012 e, in parte, entro il mese di CP_1 novembre 2014 e che al momento della notifica al della cessione da CP_1 Part International CT Italia a (notifica avvenuta in data 12.2.2015) non residuava alcun debito a carico del Controparte_1
Con riguardo, poi, alle fatture n. 5700469514 del 24.2.2015 e n. 5750278262 del 11.12.2015, il Comune ha dedotto che le stesse erano state pagate rispettivamente in data 12.5.2015 e 29.2.2016 e che, al momento della notifica al Comune della cessione pag. 5/14 Part da International CT Italia a (notifica avvenuta in data 16.7.2015), non residuava alcun debito a carico del Controparte_1
Il motivo di appello non è fondato alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta dal – consistente nei mandati di pagamento delle Controparte_1 fatture oggetto di causa e nelle ricevute di avvenuto pagamento - fornisse adeguata prova degli avvenuti pagamenti da parte del debitore, nelle date indicate. CP_1 Part Con riguardo all'eccezione di di non efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal in favore dell'originario creditore, relativamente alle fatture riconducibili CP_1 alla mandante - che, a sua volta, avrebbe acquistato i crediti da Parte_4
Edison Energia in data 23.12.2014 - il Tribunale ha accertato che i pagamenti erano stati effettuati al più tardi in data 26.11.2014, sicché, a prescindere dalla data della notifica al debitore ceduto della cessione – del resto non indicata da parte attrice - all'epoca dei pagamenti, il creditore legittimato a ricevere il pagamento era il creditore originario Edison Energia. La valutazione del Tribunale merita di essere condivisa, in quanto scevra da vizi logico- giuridici e pienamente conforme alle risultanze istruttorie. A tale riguardo, va rilevato che, in relazione alla fattura n. 2004526485 del 23.5.2012, è stato prodotto il mandato di pagamento con attestazione dell'istituto di credito di intervenuto pagamento (doc. 68 fasc. primo grado e il Controparte_1 pagamento risulta essere stato effettuato in data 29.8.2012, ossia in data anteriore alla Part notifica della cessione del credito da International CT a (notifica avvenuta in data 12.2.2015). Parimenti, con riguardo alle fatture n. 2004844567, n. 2004844568, n. 2004844574 e n. 2004844561, è stato depositato in atti il mandato di pagamento con attestazione dell'istituto di credito di avvenuto pagamento (doc. 69 fasc. primo grado CP_1
e il pagamento è stato effettuato in data 31.10.2012 anteriormente alla
[...] Part notifica della cessione del credito da International CT a (notifica avvenuta in data 12.2.2015). Con riguardo, poi, alle fatture n. 5700285461; n. 5700285464; n. 5700289550; n. 5700289543; n. 5700289546; n. 5700289531; n. 5700289527; n. 5700289522; n. 5700289514; n. 5700289489; n. 5700289484; n. 5700289480; n. 5700289468; n. 5700289460; n. 5700289448; n. 5700289444; n. 5700289440; n. 5700289435; n. 5700289430 è prodotto in atti un documento informatico dell'ordine di pagamento, recante un importo complessivo coincidente con quello dell'avviso di pagamento (doc. 70 fasc. primo grado . Controparte_1
Il ha spiegato che, a far tempo dall'anno 2014, in ragione Controparte_1 della introduzione da parte delle banche degli ordinativi di pagamento informatico, il mandato quietanzato viene riprodotto ai fini dell'avvenuto pagamento degli importi in formato digitale con firma elettronica, onde la formulazione cartacea resa disponibile da parte della tesoreria comunale non riporta la firma quietanzata del pagamento del pag. 6/14 tesoriere che è comunque visibile nel documento informatico (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 2). Part In assenza di una specifica contestazione sollevata da in relazione al citato documento, deve ritenersi dimostrato l'avvenuto pagamento di tali fatture. Ciò posto, va rilevato che il pagamento di tali fatture è avvenuto in data 26.11.2014, Part anteriore alla notifica della cessione del credito da International CT a avvenuta in data 12.2.2015. Con riguardo alle fatture n. 5700186280 e n. 5700289510, è stato prodotto l'estratto conto da cui risulta l'addebito dei rispettivi mandati di pagamento (doc. 5 e 71 fasc. primo grado . Controparte_1 Part Anche in tal caso, in assenza di una specifica contestazione da parte di della documentazione prodotta dal Comune di deve ritenersi provato il CP_1 pagamento. Tale pagamento è avvenuto rispettivamente l'11.9.2014 e il 28.10.2014, ossia in data anteriore alla notifica della cessione del credito da International CT a Part
avvenuta in data 12.2.2015. In relazione alla fattura n. 5750278262, è stata prodotta documentazione riportante i riferimenti dei mandati di pagamento e la copia informatica degli stessi (doc. 6, 49 e 53, 72 e 73 fasc. primo grado , da cui si evince che il pagamento è Controparte_1 Part stato effettuato da rispettivamente in data 29.2.2016 e 2.3.2016. Tale Part documentazione, in assenza di specifiche contestazione da parte di consente di ritenere provato l'intervenuto pagamento della fattura. Infine, con riguardo alla fattura n. 5700469514, è stata prodotta documentazione riportante i riferimenti del mandato di pagamento e la copia informatica dello stesso (doc. 7 e 74 fasc. convenuta), da cui si evince che il pagamento è stato effettuato a Edison Energia il 15.5.2015 e, dunque, in data antecedente la notifica dell'atto di cessione, intervenuta in data 16.7.2015. Anche in tal caso, in assenza di specifiche Part contestazione da parte di può ritenersi provato l'intervenuto pagamento della fattura. In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante in via principale ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di condanna del
[...] al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme di cui CP_1 all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 in relazione alla sorte capitale di Euro 14.504,46, trattandosi di pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza di ciascuna fattura. L'appellante ha evidenziato che il credito per il pagamento degli interessi di mora maturati al tempo della cessione e quelli maturandi era stato oggetto di cessione da Part Edison Energia a International CT Italia e da quest'ultima a e che il tasso di mora e la data di scadenza delle singole fatture non erano stati contestati dal CP_1 ed erano riportati nella documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 3 fasc. CP_1 Part primo grado .
pag. 7/14 L'appellante ha affermato il proprio diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori su detta sorte capitale, che alla data di notifica della citazione risultavano scaduti da oltre sei mesi, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito. Ha affermato, infine, il proprio diritto al pagamento dell'importo di Euro 1.000,00 (pari a Euro 40,00 moltiplicato per 25 fatture), a titolo di risarcimento del danno. Il ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 evidenziando che, all'atto della notifica della cessione da International CT Italia a Part
non vi era alcun debito del essendo il pagamento Controparte_1 intervenuto in data antecedente. Ha contestato la documentazione prodotta dalla Part controparte (doc. 3 fasc. primo grado , in quanto di formazione unilaterale e fondata sull'errato presupposto dell'esistenza del credito in linea capitale.
Il motivo di appello è parzialmente fondato, nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono. Correttamente il giudice di primo grado ha accertato che, al momento della notifica Part della cessione dei crediti da International CT Italia a non vi era alcun debito del Comune di in quanto il pagamento era intervenuto a favore della CP_1 Part società cedente in data anteriore alla cessione del credito a L'unica eccezione riguarda la fattura n. 5750278262 del Controparte_2 Part 11.12.2015 in scadenza al 29.2.2016, la quale è stata pagata a in data 29.2.2016 e 2.3.2016 (cfr. docc. 6, 49, 53, 72 e 73 fasc. primo grado . Controparte_1
Preliminarmente, va rilevato che tale fattura rientra nelle fatture oggetto di cessione, essendo stata emessa nell'arco temporale di ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto di cessione (avvenuta in data 29.6.2015), come previsto dall'art. 2 dell'atto di cessione. In particolare, il pagamento dell'importo di Euro 47,57 è stato effettuato in data 2.3.2016 (cfr. doc. 53 e 73 fasc. primo grado e, dunque, con due giorni CP_1 di ritardo rispetto alla scadenza (fissata al 29.2.2016), con conseguente maturazione degli interessi di mora relativamente a tale ritardo. Tali interessi, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, risultano pari a Euro 0,02. Per contro, non è meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della somma di Euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno in relazione a tale fattura, non essendo provato lo svolgimento di alcuna attività di recupero di tale credito e stante la eccessiva modestia del credito (pari a Euro 0,02). Come è noto, l'art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 riconosce un importo forfetario di Euro 40,00 in favore del creditore a titolo di risarcimento dei costi di recupero. Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero a tutti quei costi, a ciò finalizzati, che attengono all'utilizzo della propria entità organizzativa e non riguardano l'eventuale incarico a soggetti esterni.
3. Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha limitato la misura degli interessi di mora al pag. 8/14 minor importo di Euro 97,80, escludendone la debenza per il maggior importo di Euro 1.660,00. L'appellante ha lamentato che il Tribunale era incorso in errore nel ritenere tempestivi i Part pagamenti, in quanto la data di accredito delle fatture era quella indicata da nelle Part note di debito prodotte in atti (cfr. doc. 4 e 5 fasc. primo grado . L'appellante ha affermato, poi, il proprio diritto al pagamento degli interessi anatocistici e dell'importo di Euro 18.880,00 (pari a Euro 40,00 in ragione di 472 fatture), a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/2002. Il ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 rilevando che il primo giudice aveva riconosciuto l'importo di Euro 243,17 a titolo di Part interessi - e non già l'importo di Euro 97,80 erroneamente indicato da nel motivo di gravame – ha ribadito la tempestività del pagamento delle fatture (segnatamente le Part fatture del 20.7.2015 e del 19.10.2017, cfr. doc. 4 fasc. primo grado e ha rilevato la mancata documentazione, a cura della controparte, dei costi di recupero e, comunque, la loro insussistenza in considerazione della marginalità dei ritardi (di pochi giorni), oltre che l'eccessività dell'importo di Euro 40,00 alla luce dell'ammontare delle singole fatture (nell'ordine di grandezza di Euro 0,02; 0,03; 0,04).
Il motivo di appello non è fondato. Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti dal non provassero che i pagamenti delle fatture cui si Controparte_1 riferivano gli interessi di mora oggetto di causa fossero avvenuti in una data anteriore Part rispetto a quella indicata da nelle note di debito (cfr. doc. 4 e 5 fasc. primo grado Part
. In particolare, con riguardo al credito per ritardato pagamento di una serie di fatture Part cedute da Edison Energia a International CT - di cui era mandataria - e da Part Edison Energia e a ha accertato le date di intervenuto pagamento CP_3 delle fatture n. 90002680 del 20.7.2015 (Euro 601,47); n. 90008897 del 19.10.2017 (Euro 365,78); n. 90004991 del 20.7.2016 (Euro 313,61); n. 90006933 del 21.10.2016 (Euro 234,17) e n. 90001181 del 29.1.2016 (Euro 243,17), alla luce dei mandati di pagamento, delle attestazioni di pagamento e delle ricevute di bonifico (cfr. docc. 10-12, 64-67, 79, 41, 77, 42-46, 47-5354-58, 60, 61-6313-17, 18-2223-27, 28-33, 34-38, 39, 77 Part fasc. primo grado , giungendo alla conclusione che:
. le fatture dei fornitori con scadenza al 29.6.2015 erano state pagate con accredito del Part 6.7.2015 (e non già del 5.8.2015, come indicato da , sicché era dovuta la minore somma di Euro 29,62, a titolo di interessi di mora;
. le fatture dei fornitori con scadenza al 30.7.2015 erano state tempestivamente pagate con accredito del 15.7.2015, sicché nulla era dovuto dal a titolo di interessi di CP_1 mora;
. le fatture dei fornitori con scadenza al 29.8.2015 erano state pagate con accredito del Part 31.8.2015 (e non già del 10.9.2015, come indicato da , sicché era dovuta a titolo di interessi di mora la minore somma di Euro 7,87 (arrotondata per eccesso);
pag. 9/14 . le fatture dei fornitori con scadenza al 29.9.2015 erano state pagate con accredito del 5.10.2015, per cui era dovuta la somma di Euro 47,20 correttamente indicata dall'attrice;
. le fatture con scadenza al 30.10.2015 erano state pagate il 2.11.2015, per cui era dovuta a titolo di interessi la somma di Euro 13,02 correttamente indicata dall'attrice;
. la fattura con scadenza al 30.11.2015 era stata pagata il 2.12.2015 per cui era dovuta a titolo di interessi la somma di Euro 0,09 correttamente indicata dall'attrice. Ciò posto, rileva la Corte che, a fronte della puntuale e dettagliata ricostruzione da parte del Tribunale delle date di avvenuto pagamento delle singole fatture, l'appellante si è limitata a contestare in maniera apodittica la motivazione del primo giudice, invocando Part le risultanze del prospetto prodotto in atti (docc. 4 e 5 fasc. primo grado riportante le date di scadenza delle singole fatture. Part Si tratta, invero, di prospetto riepilogativo elaborato unilateralmente da contestato sin dal primo grado dal – che ha offerto prova di una Controparte_1 diversa data di pagamento delle singole fatture per cui è causa - di guisa che va esclusa la valenza probatoria di tale documento. Ritiene la Corte che la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado meriti di essere condivisa, in quanto immune da vizi logico-giuridici e pienamente in linea con le risultanze della documentazione prodotta dal a Controparte_1 dimostrazione del tempestivo pagamento delle citate fatture (cfr. docc. 10, 12, 76, 64, 66, 67, 79 fasc. primo grado), con conseguente rigetto del motivo di gravame. Merita, altresì, di essere condivisa la valutazione del primo giudice in ordine alla non riconoscibilità dell'importo forfetario di Euro 40,00 per ciascuna fattura (per un ammontare complessivo di Euro 18.880,00) a titolo di risarcimento dei costi di recupero, in difetto di prova degli stessi – in termini di costi di sollecito o comunque di costi amministrativi interni – che, tuttavia, sono da escludersi, in considerazione della Part marginalità dei giorni di ritardo e dell'erroneo conteggio, da parte di dell'effettiva entità del ritardo stesso.
4. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
va rilevato che, con il primo motivo di gravame, il
[...] Controparte_1 ha contestato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto, con riguardo al
[...] credito per sorte capitale, che la fattura Edison Energia n. 5750278262 del 28.12.2015 (Euro 244,70) fosse stata pagata a Edison Energia successivamente alla notifica della cessione (in data 17.7.2015), nonostante la stessa fosse compresa nell'elenco delle Part fatture cedute a A tale riguardo, l'appellante ha rilevato che il pagamento di tale fattura non era stato Part effettuato in favore di Edison Energia, bensì in favore di come si evinceva dai mandati di pagamento n. 593 e n. 597 del 29.2.2016 (cfr. docc. 49 e 53 fasc. primo grado . Controparte_1
L'appellante ha contestato, altresì, l'erroneità della sentenza per avere ritenuto, sempre CP con riguardo al credito per sorte capitale, che la fattura n. 11740083817 del CP 13.6.2017 (Euro 122,77) fosse stata pagata a in data 8.8.2017, successivamente alla pag. 10/14 notifica della cessione (avvenuta in data 6.7.2017), nonostante la stessa fosse compresa nell'elenco delle fatture cedute. L'appellante ha evidenziato che il prospetto B) della Part comparsa conclusionale di nel giudizio di primo grado riportava che l'importo di tale fattura non era più dovuto. In conclusione, secondo il era errata la statuizione del Controparte_1 Part Tribunale in ordine alla debenza della somma di Euro 367,47 per sorte capitale a e, per l'effetto, anche quella relativa alla debenza degli interessi moratori, anatocistici e della somma di Euro 80,00 a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002. Part ha resistito al motivo di gravame, evidenziando che le fatture in parola non erano state pagate dal di il quale non aveva offerto prova CP_1 CP_1 dell'intervenuto pagamento, a nulla rilevando la sola emissione del mandato di pagamento, ove non seguita dalla prova dell'effettivo pagamento.
Il motivo di appello incidentale è parzialmente fondato, nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono. Rileva la Corte che la fattura Edison Energia n. 5750278262 del 28.12.2015 Parte dell'importo di Euro 244,70 è stata pagata a in data 8.3.2016, come risulta dalla documentazione prodotta dal (cfr. doc. 73 fasc. primo CP_1 CP_1 grado), che riporta l'importo della fattura, il numero di ordinativo, l'esito del pagamento Part e i dati del conto corrente di i quali ultimi coincidono con quelli riportati nella Part Part stessa fattura (cfr. doc. 14 fasc. primo grado e doc.10 fasc. appello . Per contro, con riguardo alla fattura n. 11740083817 del 13.6.2017, Controparte_3 oggetto del mandato di pagamento n. 1909 del 4.8.2017 deve ritenersi che il pagamento sia stato effettuato in favore di (doc. 8 fasc. primo grado Controparte_3 [...]
e che lo stesso sia avvenuto in data posteriore alla notifica dell'atto di CP_1 cessione (avvenuta in data 6.7.2017). In particolare, nel mandato di pagamento si legge che “IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 149,78” e è indicata quale destinatario del Controparte_3 pagamento (doc. 8 fasc. primo grado . Controparte_1 Part A ciò occorre aggiungere che ha dedotto il mancato pagamento in proprio favore di detta fattura, di guisa che deve ritenersi, alla luce delle risultanze del mandato di pagamento, che il pagamento sia stato effettuato in favore di e non Controparte_3 Part di Né a tale riguardo può attribuirsi valore decisivo all'indicazione, nel prospetto prodotto Part da con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, dell'importo residuo di “0,00” in corrispondenza di tale fattura. A fronte delle risultanze di cui sopra, deve escludersi che tale generica indicazione, contenuta in uno scritto conclusivo, possa valere alla stregua di riconoscimento di Part avvenuto pagamento della fattura in favore di In conclusione, il motivo di appello è fondato nei limiti dell'importo di Euro 244,70, che va, pertanto, detratto dal maggior importo di Euro 367,47 indicato dal primo giudice pag. 11/14 a titolo debito del per sorte capitale. Va, altresì, dedotta la Controparte_1 somma di Euro 40,00 riconosciuta dal primo giudice in relazione a tale fattura, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale, il ha Controparte_1 censurato la sentenza per avere ritenuto che le fatture Edison n. 90004991 del 20.7.2016, n. 90006933 del 21.10.2016 e n. 90001181 del 29.1.2016 fossero comprese nella cessione, nonostante le stesse fossero state emesse successivamente alla stessa. L'appellante ha eccepito la non opponibilità a sé della cessione, in assenza della adesione, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 70 R.D. 18.11.1923 n. 2240, trattandosi di rapporto di durata (nella specie, somministrazione di energia elettrica). Part ha contestato la fondatezza del motivo di gravame, invocando l'applicabilità, nel caso di specie, della L. n. 52/1991, a mente della quale, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto è sufficiente la sola notifica a questi, senza necessità di ulteriori formalità (quali la accettazione o l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica); per contro, secondo l'appellata, non sono applicabili gli artt. 70 comma 3 R.D. n. 2440/1923 e 117 D.Lgs. n. 163/06 (come sostituito dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/16), i quali trovano applicazione in via esclusiva alle amministrazioni statali e presuppongono che i crediti oggetto della cessione traggano origine esclusivamente da contratti di appalto, somministrazioni e forniture, vale a dire da contratti di durata e che il contratto sia in corso di esecuzione sia al momento della comunicazione della cessione sia al momento dell'emissione della sentenza volta a decidere il giudizio incardinato dalla cessionaria ai fini del recupero dei crediti, condizioni non ricorrenti nel caso di specie, non avendo il Controparte_1 offerto prova della vigenza del contratto con la cedente al momento della notifica della cessione, dell'avvio del giudizio di recupero crediti e della pronuncia della sentenza. Part ha concluso nel senso che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti al era sufficiente la notifica, risultando del tutto irrilevanti Controparte_1
l'omessa accettazione o il rifiuto del alla cessione. CP_1
Il motivo di appello incidentale non è fondato. Rileva la Corte che a volere ritenere la disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 – derogatoria a quella codicistica in materia di cessione del credito – applicabile anche ai Comuni, quali enti territoriali, si rende necessario verificare che il contratto di somministrazione da cui origina il credito oggetto di cessione fosse in corso al tempo della cessione (v. sul tema, Cass. Civ., Sez. III, 5.2.2008, n. 2665, secondo cui la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata, la cui mancanza comporta l'inefficacia provvisoria della cessione, sussiste solo sino a quando il contratto è “in corso” e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale;
v. anche Cass. Civ., Sez. III, 6.2.2007, n. 2541; Cass. Civ., 1.2.2007, n. 2541; Cass. Civ., 11.1.2006, n. 268). Nel caso di specie, il – che ha invocato l'applicazione della Controparte_1 disciplina speciale di cui ai citati artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 – nulla ha dedotto in merito al fatto che il contratto di fornitura da cui si sono originati i crediti oggetto di pag. 12/14 cessione fosse in corso al tempo della cessione, di guisa che non può apprezzarsi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della invocata disciplina. Dal che ne discende il rigetto del motivo di gravame. Part 6. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale proposto da devono essere riconosciuti gli interessi di mora, pari a 0,02 Euro sulla somma capitale di Euro 47,57 relativa alla fattura n. 5750278262 del 11.12.2015, sicché l'ammontare del credito Part di per interessi di mora risulta pari a complessivi Euro 645,60. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal il Controparte_1 Part credito di per sorte capitale deve essere ridotto di Euro 244,70 e, dunque, è pari a Euro 122,77. Va, altresì, ridotto al minor importo di Euro 40,00 l'entità del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002.
7. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). L'esito complessivo del giudizio e la notevole discrasia fra il petitum e il decisum giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, con conseguente conferma, sotto questo profilo, della sentenza di primo grado. L'accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale consentono di ravvisare una reciproca soccombenza che giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 31/2023, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in
[...] data 11.1.2023, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale, determina l'ammontare del credito Part di per interessi di mora in Euro 645,60, oltre agli interessi anatocistici, come disposto nella sentenza di primo grado, di cui condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riduce il credito di per Parte_1 sorte capitale a Euro 122,77, oltre agli interessi moratori al tasso commerciale dalla pag. 13/14 scadenza delle singole fatture al saldo e agli interessi anatocistici, come disposto nella sentenza di primo grado, di cui condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di Parte_1
Part
3. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riduce il credito di ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 a Euro 40,00, di cui condanna il
[...] al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
4. compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Giuseppe Ondei
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