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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12370 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 14, presso lo studio dell'avv. Stefano Conti, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Francesco Salvo, per procura in atti
OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Terrasini, Corso Vittorio Emanuele C.F._2
III, n. 117 presso lo studio dell'avv. Margherita La Mattina, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9 gennaio 2025 celebrata con le forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate in data
2-6 gennaio 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto notificato a mezzo p.e.c. il 30 settembre 2022,
ha convenuto in giudizio , al fine di Parte_1 Controparte_1 dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nullo o inefficace, il precetto notificato, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto l'insussistenza del Parte_1 diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, dal momento che i figli avrebbero raggiunto l'indipendenza economica e poiché gli stessi avevano ricevuto
gli importi spettanti per il loro mantenimento direttamente dal padre. Assumeva pure il che le somme precettate non erano dovute per l'intervenienza Parte_1 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 gennaio 2023, si costituiva l'opposta, contestando le deduzioni della controparte, specie relativamente alla decorrenza degli effetti della pronuncia di modifica delle condizioni di separazione.
Contestava pure di aver mai dato assenso acchè l'opponente versasse direttamente ai figli le somme relative al mantenimento. Eccepiva comunque l'assenza di provvedimento giudiziale che fosse intervenuto a modificare le condizioni di separazione e che prevedesse esplicitamente la dazione degli importi in discorso in mano ai figli.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
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All'udienza del 9 gennaio 2025, il procedimento era posto in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
§§§
L'opposizione dev'essere rigettata per i motivi e nei limiti che seguono.
La prima questione da esaminare ha ad oggetto il principio cardine in materia di decorrenza degli effetti della pronuncia in materia di assegno di mantenimento, ovvero quello sancito ormai dalla Corte Suprema da epoca risalente, così, ex pluribus: “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo
"status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (Sez.
1 - Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv.
660755 - 01).
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Tale pronuncia esprime il carattere paradigmatico del principio sotteso ad essa: con ciò vuol farsi riferimento alle numerose pronunce in materia, tutte concordi nell'affermare il principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, nonché, per analogia con la regola stabilita dall'articolo 445 del Codice civile, in materia di alimenti, secondo cui "Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale".
Il principio su enunciato, trova rispondenza costante presso la Suprema Corte, nel corso degli anni e, difatti, ex pluribus: “In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”
(Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008 (Rv. 601228 - 01).
Questa regola vale nel caso in cui il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa, ovvero se abbia stabilito soltanto la corresponsione del mantenimento entro una certa data di ogni mese, trattandosi di mera modalità di adempimento di prestazioni periodiche non ancora maturate che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute
(Cassazione, sentenza n. 7770/97).
Se quindi la regola è quella della retroattività (alla data della domanda), d'altra parte il giudice ha il potere di stabilire una decorrenza diversa, graduando e
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differenziando nel tempo l'entità dell'assegno in base ai dati concretamente accertati, ma ciò non è stato nel caso che occupa.
Nel caso di specie, il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto a ruolo il 9 marzo 2021 (circostanza non contestata da parte opposta), segna il momento storico a decorrere dal quale si spiegano gli effetti della modifica delle condizioni di separazione.
Nella fattispecie, la mancata costituzione del coniuge oggi opposto, ha portato il
Giudicante a non poter provvedere circa la domanda relativa al mantenimento dei figli nati dalla coppia (vgs ordinanza presidenziale del 14 giugno 2022). Se ne trae che l'odierno opponente è tenuto alla corresponsione del mantenimento sino ad epoca immediatamente antecedente il 9 marzo 2021.
§§§
Quanto alle concrete modalità di consegna delle somme relative al mantenimento, si ricorda che “qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non poteva avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione”
(Cass. 9700/2021), sicchè le propalazioni dell'opponente, secondo cui egli avrebbe consegnato direttamente ai figli gli importi relativi al mantenimento non può avere fondamento giuridico.
Le risultanze istruttorie, invero, dimostrano, fattualmente, la non veridicità di quanto sostenuto dal dal momento che i figli sentiti all'udienza del 3 Parte_1 ottobre 2024, ovvero e hanno Controparte_2 Controparte_3 negato di aver mai ricevuto alcuna forma di mantenimento da parte del padre.
Anche la circostanza per cui il padre avrebbe acquistato una vettura ai figli
(a costui solo intervenendo ad integrare il ricavato della vendita di CP_2 precedente vettura) e , non comporta integrazione della consegna CP_3 del mantenimento, poiché è principio ormai indiscusso quello per cui l'assolvimento del mantenimento non è compensabile con altre forme di dazione.
§§§
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In relazione all'intervenuta autosufficienza economica dei figli, anche tale circostanza avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'Autorità giudicante, ai fini di una modifica delle condizioni di separazione, sicchè, in carenza di una apposita pronuncia giudiziale, che abbia provveduto alla modifica delle condizioni di separazione, nulla può declinarsi.
In accordo al dettato, ormai costante, della Suprema Corte di Cassazione, può declinarsi che l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha sempre natura alimentare, anche qualora i figli abbiano raggiunto la maggiore età, ma non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
§§§
Stante quanto sopra, l'opposizione dev'essere parzialmente accolta quanto alla dovutezza delle somme a titolo di mantenimento dei figli solo sino alla proposizione della domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti di cui in parte motiva.
In ragione del parziale accoglimento delle richieste di entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da , avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 16 settembre 2022, nei limiti di cui in parte motiva;
2) Condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei figli per il periodo da ottobre 2017
a febbraio 2021, oltre interessi maturati sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Palermo, lì 22 aprile 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
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