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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
All. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 10 - 1/2025 r.g. promosso da
Parte_1
nei confronti di
, cf , corrente in 30173 Mestre (VE), via Giovanni CP_1 P.IVA_1
Da Verrazzano 8,
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito portato da decreto ingiuntivo e successiva notifica di atto di precetto per euro 9.542,52;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza CP_1
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai debiti tributari e previdenziali, dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI tenuto conto anche dei debiti tributari e previdenziali maturati e non pagati;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , cf CP_1
, corrente in 30173 Mestre (VE), via Giovanni Da Verrazzano P.IVA_1
8; nomina la dott.ssa Sara Pitinari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro Persona_1
due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 2 di 5 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 4.6.2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali pag. 3 di 5 su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Pitinari Silvia Bianchi
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 10 - 1/2025 r.g. promosso da
Parte_1
nei confronti di
, cf , corrente in 30173 Mestre (VE), via Giovanni CP_1 P.IVA_1
Da Verrazzano 8,
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito portato da decreto ingiuntivo e successiva notifica di atto di precetto per euro 9.542,52;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza CP_1
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai debiti tributari e previdenziali, dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI tenuto conto anche dei debiti tributari e previdenziali maturati e non pagati;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , cf CP_1
, corrente in 30173 Mestre (VE), via Giovanni Da Verrazzano P.IVA_1
8; nomina la dott.ssa Sara Pitinari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro Persona_1
due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 2 di 5 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 4.6.2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali pag. 3 di 5 su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Pitinari Silvia Bianchi
pag. 5 di 5