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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1837/2021 R.G.A.C., decisa il 26/11/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Minturno (LT), in Via Appia n. 1413, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sparagna, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla citazione introduttiva appellante
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata a Napoli, in Via Luigi Caldieri n. 74, presso lo studio degli avv. Monica Landi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 26/6/2022 appellata
(c.f. , già in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 legale rappresentate pro tempore, con sede a Trieste, in Via Machiavelli n. 4, costituita in qualità di
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata a
Caianello (CE), in Via Russi n. 2, presso lo studio dall'avv. Pietro Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 14/9/2021 appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19/5/2021 il signor ha appellato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Minturno n. 827/14, pubblicata il 26/4/2014. In forza del provvedimento, reso anche nei confronti dell'appellante, la (oggi è stata Controparte_3 Controparte_3 condannata, in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a versare alla RA la somma di € 2.355,93 (oltre a interessi e spese legali) a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale verificatosi il 9/9/2008 a Sessa
UN (CE). A sostegno dell'impugnazione il signor ha riferito che a causa, nell'ordine, Parte_1 della nullità o dell'inesistenza della citazione introduttiva del contenzioso, della notifica di tale atto e degli atti successivi del procedimento, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 292 c.p.c., non aveva potuto partecipare in maniera effettiva al giudizio, nell'ambito del quale era risultato contumace. Ha fatto presente, nello stesso, tempo, di essere venuto a conoscenza della controversia soltanto il
29/4/2021, in occasione della notifica, ad opera dell , della cartella Controparte_4 esattoriale n. 0197230121000009684, contenente gli estremi della sentenza. Per l'istante le circostanze anzidette implicherebbero la nullità della pronuncia di primo grado e l'impossibilità di far decorrere il termine ex art. 327 c.p.c. dalla sua pubblicazione. Alla luce di quanto precede il signor ha concluso per l'annullamento della sentenza e per il riconoscimento delle spese processuali. Parte_1 ***
Costituita con comparsa del 7/7/2021, la RA ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello assumendo la regolarità della notifica della citazione introduttiva del giudizio avviato dinanzi al Giudice di Pace, la consapevolezza del procedimento in capo al signor a Parte_1 seguito della ricezione, da parte di quello, della citazione in regresso recapitata al suo indirizzo dalla e la decorrenza del menzionato termine lungo, quindi, dal 26/4/2014, Controparte_3 data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Sulla scorta di tali assunti l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Eccezioni analoghe a quelle proposte dalla RA si rinvengono nella comparsa di Controparte_1 costituzione della depositata il 14/9/2021. Nell'intento di superare gli avversi Controparte_3 motivi di impugnazione la società ha specificato che la notifica della citazione in regresso, ricevuta dalla RA , sorella del destinatario, il 24/7/2012, lungi dal sanare eventuali vizi Persona_1 dei precedenti atti processuali, ha determinato una presunzione legale di conoscenza in capo all'appellante idonea a far decorrere anche per costui il termine annuale sancito dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Al pari dell'appellata ha chiesto, di conseguenza, che il gravame sia dichiarato inammissibile o infondato e che le siano corrisposte le spese di lite.
***
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della testimonianza della RA , il 26/11/2025 la Parte_1 causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che l'appello sia tardivo.
Sussistono elementi sufficienti per ritenere, segnatamente, che il signor fosse (o dovesse Parte_1 essere) a conoscenza del procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace di Minturno e che non vi fossero i presupposti, quindi, per posticipare la decorrenza del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c..
Una simile conclusione può essere tratta dalla ricezione, da parte della RA , Persona_1 della citazione contenente l'azione di regresso intentata nei confronti dell'appellante dalla
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 del d.lgs. 209/2005, avvenuta il 24/7/2012 presso Controparte_3
l'indirizzo di residenza del destinatario, all'epoca ubicato a Minturno (LT), in Via Luigi Cadorna n. 142.
Occorre considerare, al riguardo, che secondo l'indirizzo giurisprudenziale allo stato preferibile, “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in questi termini si è espressa Cass. 28/4/2021 n. 11228).
Ciò posto, all'udienza del 16/11/2022 la RA ha dichiarato di riconoscere la sottoscrizione Parte_1 apposta sulla relata di notifica riguardante l'azione di regresso della Controparte_3 puntualizzando di aver ritirato il plico e di averlo posto sul comò della camera da letto del fratello.
Il rapporto di parentela esistente tra l'appellante e la testimone e le precisazioni di quest'ultima, pure desumibili dalla deposizione, sulla frequentazione abituale della casa lasciano presumere che l'atto sia stato ricevuto da una “persona di famiglia” nel senso chiarito dal citato orientamento interpretativo.
Il fatto che la RA avesse poggiato il plico nel posto a suo dire deputato alla conservazione Parte_1 della posta da consultare esclude, poi, che l'appellante ne avesse ignorato incolpevolmente l'esistenza.
Per i motivi visti si deve ritenere che l'appellante sia incorso nella decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..
Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di doglianza articolati nelle difese delle parti appellate.
***
Secondo soccombenza il signor è tenuto al pagamento in favore della RA Parte_1 [...]
e della degli oneri relativi al giudizio di impugnazione, stimabili in virtù CP_1 Controparte_3 dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e €
5.200,00 di non elevata complessità in complessivi € 2.400,00 (€ 400,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
***
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del signor , di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto Parte_1 dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1837/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Minturno n. 827/14, pubblicata il 26/4/2014;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi al Parte_1 Controparte_1 giudizio di appello, stimabili in € 2.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi al Parte_1 Controparte_3 giudizio di appello, stimabili in € 2.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dichiara l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un importo corrispondente al contributo unificato Parte_1 dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
Cassino, 26/11/2025
il giudice
LI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1837/2021 R.G.A.C., decisa il 26/11/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Minturno (LT), in Via Appia n. 1413, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sparagna, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla citazione introduttiva appellante
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata a Napoli, in Via Luigi Caldieri n. 74, presso lo studio degli avv. Monica Landi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 26/6/2022 appellata
(c.f. , già in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 legale rappresentate pro tempore, con sede a Trieste, in Via Machiavelli n. 4, costituita in qualità di
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata a
Caianello (CE), in Via Russi n. 2, presso lo studio dall'avv. Pietro Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 14/9/2021 appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19/5/2021 il signor ha appellato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Minturno n. 827/14, pubblicata il 26/4/2014. In forza del provvedimento, reso anche nei confronti dell'appellante, la (oggi è stata Controparte_3 Controparte_3 condannata, in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a versare alla RA la somma di € 2.355,93 (oltre a interessi e spese legali) a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale verificatosi il 9/9/2008 a Sessa
UN (CE). A sostegno dell'impugnazione il signor ha riferito che a causa, nell'ordine, Parte_1 della nullità o dell'inesistenza della citazione introduttiva del contenzioso, della notifica di tale atto e degli atti successivi del procedimento, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 292 c.p.c., non aveva potuto partecipare in maniera effettiva al giudizio, nell'ambito del quale era risultato contumace. Ha fatto presente, nello stesso, tempo, di essere venuto a conoscenza della controversia soltanto il
29/4/2021, in occasione della notifica, ad opera dell , della cartella Controparte_4 esattoriale n. 0197230121000009684, contenente gli estremi della sentenza. Per l'istante le circostanze anzidette implicherebbero la nullità della pronuncia di primo grado e l'impossibilità di far decorrere il termine ex art. 327 c.p.c. dalla sua pubblicazione. Alla luce di quanto precede il signor ha concluso per l'annullamento della sentenza e per il riconoscimento delle spese processuali. Parte_1 ***
Costituita con comparsa del 7/7/2021, la RA ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello assumendo la regolarità della notifica della citazione introduttiva del giudizio avviato dinanzi al Giudice di Pace, la consapevolezza del procedimento in capo al signor a Parte_1 seguito della ricezione, da parte di quello, della citazione in regresso recapitata al suo indirizzo dalla e la decorrenza del menzionato termine lungo, quindi, dal 26/4/2014, Controparte_3 data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Sulla scorta di tali assunti l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Eccezioni analoghe a quelle proposte dalla RA si rinvengono nella comparsa di Controparte_1 costituzione della depositata il 14/9/2021. Nell'intento di superare gli avversi Controparte_3 motivi di impugnazione la società ha specificato che la notifica della citazione in regresso, ricevuta dalla RA , sorella del destinatario, il 24/7/2012, lungi dal sanare eventuali vizi Persona_1 dei precedenti atti processuali, ha determinato una presunzione legale di conoscenza in capo all'appellante idonea a far decorrere anche per costui il termine annuale sancito dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Al pari dell'appellata ha chiesto, di conseguenza, che il gravame sia dichiarato inammissibile o infondato e che le siano corrisposte le spese di lite.
***
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della testimonianza della RA , il 26/11/2025 la Parte_1 causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che l'appello sia tardivo.
Sussistono elementi sufficienti per ritenere, segnatamente, che il signor fosse (o dovesse Parte_1 essere) a conoscenza del procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace di Minturno e che non vi fossero i presupposti, quindi, per posticipare la decorrenza del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c..
Una simile conclusione può essere tratta dalla ricezione, da parte della RA , Persona_1 della citazione contenente l'azione di regresso intentata nei confronti dell'appellante dalla
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 del d.lgs. 209/2005, avvenuta il 24/7/2012 presso Controparte_3
l'indirizzo di residenza del destinatario, all'epoca ubicato a Minturno (LT), in Via Luigi Cadorna n. 142.
Occorre considerare, al riguardo, che secondo l'indirizzo giurisprudenziale allo stato preferibile, “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in questi termini si è espressa Cass. 28/4/2021 n. 11228).
Ciò posto, all'udienza del 16/11/2022 la RA ha dichiarato di riconoscere la sottoscrizione Parte_1 apposta sulla relata di notifica riguardante l'azione di regresso della Controparte_3 puntualizzando di aver ritirato il plico e di averlo posto sul comò della camera da letto del fratello.
Il rapporto di parentela esistente tra l'appellante e la testimone e le precisazioni di quest'ultima, pure desumibili dalla deposizione, sulla frequentazione abituale della casa lasciano presumere che l'atto sia stato ricevuto da una “persona di famiglia” nel senso chiarito dal citato orientamento interpretativo.
Il fatto che la RA avesse poggiato il plico nel posto a suo dire deputato alla conservazione Parte_1 della posta da consultare esclude, poi, che l'appellante ne avesse ignorato incolpevolmente l'esistenza.
Per i motivi visti si deve ritenere che l'appellante sia incorso nella decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..
Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di doglianza articolati nelle difese delle parti appellate.
***
Secondo soccombenza il signor è tenuto al pagamento in favore della RA Parte_1 [...]
e della degli oneri relativi al giudizio di impugnazione, stimabili in virtù CP_1 Controparte_3 dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e €
5.200,00 di non elevata complessità in complessivi € 2.400,00 (€ 400,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
***
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del signor , di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto Parte_1 dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1837/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Minturno n. 827/14, pubblicata il 26/4/2014;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi al Parte_1 Controparte_1 giudizio di appello, stimabili in € 2.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi al Parte_1 Controparte_3 giudizio di appello, stimabili in € 2.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dichiara l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un importo corrispondente al contributo unificato Parte_1 dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
Cassino, 26/11/2025
il giudice
LI OT