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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6992/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6992/2019 promossa da:
con avv. Maja Corder Parte_1
ricorrente
Contro
con avv. Lisa Caffa Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
14.10.2024):
“Nel merito:
- pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile;
pagina 1 di 15 - disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, con PE Per_2
collocamento prevalente presso la stessa e facoltà per i figli e PE Per_2 considerata l'età ormai raggiunta ( ha 17 anni e ha 15 anni ), di decidere Per_2 PE
autonomamente quando recarsi presso il padre, previo accordo con lo stesso, siccome concluso nelle relazioni dei Servizi Sociali in atti, a cui ci si riporta integralmente;
- ferma l'ordinanza ex art. 156 c.c. pronunciata in corso di causa e datata 31.03.2022, precisando che il datore di lavoro permane il medesimo, disporre che il signor CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ogni mese, l'importo complessivo di € 500,00 ( cinquecento,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
In via istruttoria: ci si oppone alle prove ex adverso richieste in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi, ivi compresi quelli relativi alla procedura ex art. 156 c.c. azionata dalla ricorrente in corso di causa.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
14/10/2024):
“ CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e ed Controparte_1 Parte_1
autorizzarli a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento degli Per_2 PE
stessi prevalentemente presso il padre;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Padova via Gambetta n. 19 al sig. ove CP_1
risiederà unitamente ai figli;
4) Disporre che il diritto di visita della madre sia così disciplinato, mese per mese:
- un pomeriggio a settimana dal termine della scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente;
- due fine settimana al mese, alternati, dal sabato al termine della scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ponti) alternate annualmente ed almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da trascorrere con il padre;
pagina 2 di 15 5) Disporre in capo alla sig.ra il pagamento della somma complessiva di €. Parte_1
400,00 mensili – rivalutabili secondo gli indici Istat - in favore dei figli e , Per_2 PE
a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
6) Disporre in capo alla sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
documentate, come da protocollo del Tribunale di Padova;
7) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti di tutti i finanziamenti aperti dai coniugi;
ovvero: finanziamento Findomestic con debito residuo pari ad € 7.571,60, con rata mensile di € 162,00; con debito residuo pari ad € 5.799,86, con Parte_2 rata mensile di € 123,18; assicurazione BNL con debito residuo pari ad € 1.400,00, con rata mensile di 8,46;
8) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti del mutuo ipotecario acceso per
l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 719,14 e debito residuo pari ad €
137.714,92.
9) Disporre in capo al sig. le ulteriori spese connesse all'abitazione, comprese CP_1
le bollette, utenze, e spese di manutenzione, cui il resistente dovrà adoperarsi per evitare il deteriorarsi dell'immobile.
10) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente.
In subordine:
11) Dichiarare la separazione dei coniugi e ed Controparte_1 Parte_1
autorizzarli a vivere separati;
12) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento degli Per_2 PE
stessi prevalentemente presso la madre;
13) Assegnare la casa coniugale sita in Padova via Gambetta n. 19 alla sig.ra Parte_1
ove risiederà unitamente ai figli;
14) Disporre che il diritto di visita del padre sia così disciplinato, mese per mese:
- un pomeriggio a settimana dal termine della scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente;
- due fine settimana al mese, alternati, dal sabato al termine della scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ponti) alternate annualmente ed almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da trascorrere con il padre;
pagina 3 di 15 15) Disporre in capo al sig. il pagamento della somma complessiva di € 250,00 CP_1
mensili – rivalutabili secondo gli indici Istat - in favore dei figli e , a titolo Per_2 PE
di contributo al mantenimento degli stessi;
16) Disporre in capo al sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
documentate, come da protocollo del Tribunale di Padova;
17) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti di tutti i finanziamenti aperti dai coniugi;
ovvero: finanziamento Findomestic con debito residuo pari ad € 7.571,60, con rata mensile di € 162,00; con debito residuo pari ad € 5.799,86, con Parte_2 rata mensile di € 123,18; assicurazione BNL con debito residuo pari ad € 1.400,00, con rata mensile di 8,46;
18) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti del mutuo ipotecario acceso per
l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 719,14 e debito residuo pari ad €
137.714,92.
19) Disporre in capo alla sig.ra le ulteriori spese connesse all'abitazione, Parte_1
comprese le bollette, utenze, e spese di manutenzione, cui la ricorrente dovrà adoperarsi per evitare il deteriorarsi dell'immobile.
Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente.
In ulteriore subordine: solo in relazione ai punti 15 e 18: nel caso in cui il Giudice dovesse imputare esclusivamente in capo al sig. il pagamento del mutuo ipotecario, CP_1 disporre l'importo di mantenimento per i figli in complessivi € 100,00 per entrambi.
Con ulteriore riserva di merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2019 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 27.8.2005, che dal matrimonio Controparte_1
erano nati i figli (il 28.11.2006) e (il 24.07.2009) e che tra i coniugi era Per_2 PE
venuta meno ogni condivisione, chiedeva la pronuncia di separazione, affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno, contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 200 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno di separazione pari a euro 100, onere per il di provvedere al pagamento del mutuo CP_1
mensile relativo alla casa coniugale.
pagina 4 di 15 Allegava a sostegno che:
- dopo qualche anno dalla celebrazione del matrimonio, l'unione matrimoniale era entrata in crisi a causa di contrasti tra le parti e in particolare a causa dello scarso interesse del
[...]
nei confronti della famiglia e delle relazioni extraconiugali da lui intrattenute;
CP_1
- il aveva tenuto comportamenti irresponsabili, sperperando in spese personali il CP_1
proprio stipendio e le risorse della famiglia (tanto che la famiglia di origine della ricorrente e anche gli amici erano dovuti intervenire economicamente in aiuto dei minori) e disinteressandosi del tutto della cura dei figli minori e delle necessità del nucleo familiare;
- quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavorava in qualità di OSS alle dipendenze della cooperativa Codess sociale con turni anche domenicali e aveva dovuto chiedere la riduzione dell'orario per la necessità di accudire i due figli minori, non avendo la famiglia nelle vicinanze;
ella percepiva uno stipendio mensile pari a euro 900 circa;
- il ricorrente aveva dapprima lavorato in qualità di guardia giurata presso la soc. IS
(lavoro perso a seguito di licenziamento) e da marzo 2018 lavorava anch'egli come OSS presso la struttura OIC in località Mandria di Padova con stipendio mensile pari a euro
1200 circa;
-la casa coniugale era cointestata al 50%; il mutuo ipotecario era intestato esclusivamente al , mentre la risultava datrice di ipoteca e fideiussione unitamente al CP_1 Parte_1
padre del . CP_1
Si costituiva , aderendo alla domanda di separazione, di affido Controparte_1
condiviso dei figli minori e assegnazione alla madre della casa familiare, chiedeva disciplina del diritto di visita paterno, onere a suo carico di contribuire mediante il versamento di una somma complessiva pari a euro 250 mensili a titolo di contributo di mantenimento per i figli oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nessun assegno di mantenimento in favore della coniuge, pagamento dei finanziamenti in uguale misura a carico delle parti .
Allegava a sostegno che:
- non corrispondevano al vero le allegazioni della ricorrente circa i suoi comportamenti di disinteresse nei confronti della famiglia e l'allegazione di avere egli intrattenuto delle relazioni extraconiugali;
-le parti erano gravate da finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per le necessità della famiglia (e sottoscritti da entrambi) e in particolare il mutuo ipotecario presso BNL per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di €. 719,14, un finanziamento pagina 5 di 15 Findomestic con rata mensile di euro 162, un finanziamento Agos con rata mensile di €.
123,18, una assicurazione BNL di rata mensile pari a €. 8,46; il solo resistente era poi gravato da un ulteriore finanziamento contratto con BNL di rata mensile pari a euro 94,26;
- entrambi svolgevano la professione di OSS anche con turni notturni e nei fine settimana con stipendio per il resistente di euro 1200 e per la ricorrente di euro 900 (cui dovevano essere sommate le ore di straordinario e le attività parallele di assistenza domiciliare sanitaria);
- la era attualmente in condizioni di poter svolgere attività lavorativa a tempo Parte_1
pieno essendo dei figli cresciuti;
- i finanziamenti erano stati contratti in accordo con la ricorrente per sostenere le spese della famiglia.
All'udienza presidenziale del 18.3.2020 comparivano le parti e il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.3.2020, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minorenni e ad entrambi i genitori con residenza prevalente Per_2 PE
presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 13 (o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino al lunedì mattina;
un giorno alla settimana dal termine della scuola o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico in coincidenza con il giorno di riposo lavorativo del padre;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
3) assegna la casa coniugale sita in Padova in via Gambetta 19 con i suoi arredi alla moglie sig. , affinché ci abiti con i figli;
il marito la rilascerà entro trenta giorni Parte_1
dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare solo i propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 400, rivalutabile pagina 6 di 15 annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova.
Con la memoria integrativa per la fase contenziosa la parte ricorrente insisteva nelle richieste evidenziando che il aveva rilasciato la casa coniugale solo a seguito CP_1 dell'intervento dei Carabinieri e che tuttora rifiutava di spostare altrove l'indirizzo di residenza;
che egli non rispettava i tempi di visita dei minori imponendo tempi e modalità
a sua discrezione;
che, infine, ometteva di versare il quantum stabilito con ordinanza presidenziale ed era inadempiente anche al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale.
Con la memoria di costituzione depositata il 5.11.2020 per la fase contenziosa la parte resistente modificava le domande inizialmente formulate segnalando al Giudice che la madre ostacolava il diritto di visita paterno e che aveva tenuto comportamenti non tutelanti ed anzi aggressivi nei confronti dei figli (tanto che egli aveva sporto denuncia querela nei suoi confronti per avere ella picchiato il figlio con un quaderno). Chiedeva con urgenza la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e concludeva chiedendo il collocamento dei figli presso di sé con assegnazione a sé della casa familiare, disciplina del diritto di visita materno e onere per la madre di versare un contributo di mantenimento per i figli.
All'udienza del 19.11.2020 venivano assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza 01.6.2021 il Giudice istruttore rigettava le prove orali e dava incarico ai servizi sociali di fornire informazioni sulla personalità dei genitori, sulla loro capacità genitoriale, sui familiari eventualmente attivabili come risorse, sullo stato dei minori e su ogni altro elemento utile al fine di individuare il migliore regime di affidamento e i tempi di incontro con il genitore non convivente, rinviando per l'esame della relazione all'udienza del 2.12.2021.
La relazione dei servizi sociali veniva depositata in data 17.11.2021 e all'udienza del
2.12.2021 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 21.7.2022.
Nelle more la parte ricorrente depositava istanza ex art. 156 c.c. e, dopo la instaurazione del contraddittorio sul punto, con ordinanza del 31.3.2022 veniva emesso l'ordine di pagamento diretto nei confronti del datore di lavoro di (Alta Vita - Controparte_1
Istituzioni Riunite di Assistenza – IRA) della somma di euro 400 all'avente diritto di con fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni al 17.11.2022. Parte_1
pagina 7 di 15 L'udienza veniva poi rinviata al 9.2.2023, allorquando la parte resistente rappresentava la sopravvenienza di circostanze relative alla gestione e all'affidamento dei minori, i quali si trovavano secondo la sua allegazione in una situazione di disagio, e chiedeva ulteriori approfondimenti inerenti la capacità genitoriale delle parti. Controparte non si opponeva all'audizione dei minori e chiedeva di poter depositare le relazioni degli psicologi che stavano seguendo i figli.
All'udienza del 27.04.2023 veniva dato corso alla audizione dei minori e PE Per_2
che rendevano le dichiarazioni di cui al verbale.
Con ordinanza di pari data il Giudice, ritenuto necessario disporre il monitoraggio della situazione del nucleo familiare da parte dei servizi sociali volto anche ad offrire ai minori le più opportune forme di sostegno a livello scolastico attesa alla precarietà della situazione e rilevata la necessità di invitare i genitori a seguire un percorso attesa l'elevata conflittualità nel rapporto, disponeva il monitoraggio con attivazione degli interventi volti al sostegno scolastico e psicologico di entrambi i figli minori, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità, organizzazione di un percorso di recupero dei rapporti tra padre e figli e rinviava all'udienza del 30.11.2023 per esame della relazione.
L'udienza veniva rinviata al 26.01.2024 e successivamente al 15.02.2024.
Nelle more venivano depositate le relazioni dei servizi sociali. In data 02/10/2023 inoltre la cancelleria del Tribunale penale collegiale di Padova depositava a fascicolo telematico la sentenza di condanna n. 2341/2023 a carico di Controparte_1
All'udienza del 15.02.2024, all'esito dell'esame della relazione dei servizi sociali, il
Giudice ritenuta alla causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 17.10.2024.
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 17.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice istruttore, assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
1.
Preliminarmente va dato atto che
-parte attrice non ha riproposto in sede di conclusioni la domanda di assegno di mantenimento né ha svolto su punto argomentazioni nelle memorie conclusionali sicché la relativa domanda deve intendersi rinunciata;
pagina 8 di 15 - nelle more del procedimento la casa coniugale è stata assegnata a terzi a seguito di procedura esecutiva sicché alcuna determinazione può più essere assunta in merito;
- in data 28.11.2024 il figlio maggiore della coppia, , è diventato maggiorenne e PE
dunque nessun provvedimento deve essere assunto in punto affido, collocamento e diritto di visita;
- sono inammissibili le domande formulate dalla parte convenuta in merito alla ripartizione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti contratti dalle parti, trattandosi di rapporti con soggetti terzi che non sono parte del presente procedimento.
2. Domanda di separazione.
La domanda di separazione appare certamente fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c., in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e del contenuto degli atti processuali virgola non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Domanda di affido, collocamento, diritto di visita del figlio minore . PE
Contributo di mantenimento per la prole.
La madre chiede affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, PE
disciplina del diritto di visita paterno secondo liberi accordi in conformità alle conclusioni cui è giunto da ultimo il Servizio sociale. Il padre chiede in principalità affido condiviso con collocamento del minore presso di sé, disciplina del diritto di vista materno e contributo di mantenimento a carico della madre.
In sede di provvedimenti provvisori era stato disposto affido condiviso con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno.
Ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, sussistano le condizioni per disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla ricorrente con collocamento Parte_1
presso la stessa e disciplina delle visite paterne secondo liberi accordi.
In primo luogo, risulta provata la rottura del rapporto padre-figli e l'attuale impossibilità di recupero nonché la responsabilità del padre rispetto a tale situazione: nell'ambito del monitoraggio dei servizi (attivato nel 2021 e rinnovato nel 2023) si è infatti riscontrato il venir meno dei rapporti padre-figli e un crescere di difficoltà relazionali concluse con l'indisponibilità delle parti al dialogo e a ulteriori contatti.
Circa le cause di tale deterioramento nei rapporti il Consultorio familiare di Noventa
Padovana nella relazione del 06.12.2023 riferisce quanto segue (pag. 3): “Va sottolineato
pagina 9 di 15 che il padre, dopo la separazione avvenuta nel 2019, non è stato costante sia nella presenza sia nell'occuparsi delle necessità dei figli. Sulla base di quanto rilevato durante i colloqui e le equipe, la condizione di reciproco allontanamento non risulterebbe causata da azioni della madre volte a negare l'accesso dei figli al padre. Il progressivo deterioramento della relazione padre-figli avvenuta nel corso degli anni appare legato alla scarsa disponibilità da parte del padre nel valutare le sue responsabilità nella relazione con e con . I figli avrebbero bisogno di sentire che il padre Per_2 PE
riconosce le loro motivazioni, i loro bisogni e le loro emozioni adempiendo in questo modo alla funzione genitoriale…”.
In particolare, nella medesima relazione gli operatori riferiscono anche quanto segue: “Già nel 2021 i figli non vedevano con regolarità il padre, in particolar modo non PE
trascorreva molto tempo con lui e il lavoro del Consultorio aveva portato ad un accordo condiviso con entrambi i genitori sulla frequentazione tra il padre e i figli e di mantenimento economico degli stessi da parte del genitore non collocatario.
Successivamente a tale relazione i signori non hanno più fatto riferimento al consultorio nonostante la disponibilità del servizio né sono pervenute richieste successive da parte del
Tribunale. Solo in una occasione il ha contattato telefonicamente il servizio per CP_1
esprimere in modo aggressivo e svalutante il suo disaccordo in merito a quanto era stato relazionato dagli operatori".
A fronte di una situazione già critica nel 2021 e rispetto alla quale il Consultorio aveva cercato di agevolare la ripresa dei rapporti padre-figli e di assicurare una presenza più costante del padre anche dal punto di vista economico (con un impegno della coppia genitoriale che avrebbe dovuto garantire la ripresa del rapporto e il versamento da parte del di una somma per il mantenimento), nel 2023 il medesimo Consultorio, CP_1
nuovamente investito della questione, verificava il fallimento degli accordi pregressi e, all'attualità, l'indisponibilità del ad aderire al percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, l'indisponibilità dei figli rispetto alla ripresa del rapporto col padre e l'incapacità del padre di comprendere i bisogni dei figli e di porsi in discussione.
Quanto al percorso di sostegno alla genitorialità proposto nel 2023 risulta quanto segue
(relazione 15.12.2023): «in merito all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare la madre ha sostenuto un colloquio mentre il padre non si è presentato agli appuntamenti concordati come evidenziato in relazione allegata. Dall'analisi della stessa si evidenzia come al momento non appaia esservi da
pagina 10 di 15 parte dei genitori una consapevolezza reale rispetto alla necessità di questo percorso seppur la sig.ra paia comunque generalmente più collaborativa” Parte_1
Per quanto riguarda il percorso di recupero dei rapporti tra il padre e i figli minori risulta quanto segue (rel. 15.12.2023): “I fratelli, seppur in maniera diversa, hanno espresso delle difficoltà relazionali con il padre legate sia agli anni in cui viveva con loro sia al vissuto di abbandono da quando il sig. vive presso altra residenza…. si dice CP_1 PE
molto arrabbiato con il padre, per i comportamenti aggressivi che lo stesso ha avuto verso la madre e per essersi sentito abbandonato dopo l'allontanamento del padre dalla casa familiare;
come stile relazionale si mostra molto reattivo con una tendenza all'agito fisico
e alla minaccia verbale. Il sig. appare piuttosto autocentrato durante i colloqui. CP_1
Presenta sé stesso come una vittima delle condizioni createsi sia dal punto di vista pratico
(casa, denaro) che da quello relazionale. Imputa alla ex moglie la responsabilità dei rapporti incrinati con i figli e a poco serve cercare di spostare il focus sui minori”.
Per quanto riguarda l'esito degli incontri padre e figlio, gli stessi sono risultati negativi (rel.
15.12.2023): “I toni della conversazione sono stati, soprattutto da parte di , piuttosto PE
alterati e rivendicativi. Il minore ha chiesto spiegazioni al padre circa i propri comportamenti nei confronti della madre nonché dell'abbandono a suo danno per un anno
a partire all'incirca da febbraio 2022. Di fronte a tali accuse il signor ha CP_1
mostrato un forte risentimento, rigettando la gravità con la quale presentava i fatti PE
ed offrendo invece una lettura più edulcorata degli stessi avvenimenti. A titolo esemplificativo si cita il proporre la spiegazione di “normali liti di coppia” al posto di agiti violenti nei confronti della madre oppure giustificazione della propria assenza volontaria adducendo manipolazioni materne e comportamenti di rifiuto di come PE
motivi dell'allontanamento. Il padre ha inoltre raccontato di comportamenti aggressivi del figlio precedenti alla presa in carico da parte di questo servizio e di cui lo stesso non era a conoscenza. Preme evidenziare che, al netto delle comprensibili diverse visioni e letture di alcuni accadimenti, è evidente la scarsa capacità del sig. di comprendere in CP_1
maniera empatica i vissuti del figlio e di porsi in discussione rispetto ai propri comportamenti ed alla propria posizione genitoriale di responsabilità oltre che concreta e legale anche affettiva e relazionale”.
Dopo il primo incontro col padre, ha comunicato la propria indisponibilità a ulteriori PE contatti (rel. 25.1.2024); “il giorno precedente all'incontro, ha preso contatti PE
telefonici con la scrivente per avvisare che non si sarebbe presentato all'appuntamento
pagina 11 di 15 fissato col padre, esplicitando di non volere avere più alcuna interazione con lui dato che il padre non aveva fornito delle spiegazioni circa i propri comportamenti nei confronti della madre, sig.ra , nonché rispetto all'abbandono a suo danno per un anno a Parte_1
partire all'incirca da febbraio 2022. Il sig. che invece si era presentato CP_1
all'appuntamento concordato, ha lasciato poco spazio all'analisi più profonda dei vissuti di , evidenziando il proprio stato di malessere e la preoccupazione per i PE
comportamenti del figlio ritenendosi altresì completamente estraneo alle motivazioni e alle dinamiche che li hanno determinati nel tempo”
Anche in sede di audizione avanti il Giudice istruttore, manifestava la propria forte PE
avversione alla figura paterna (verbale dell'udienza 27.4.2023: «con mio PÀ va malissimo, lo odio. Meno lo vedo meglio è. Mio PÀ mi ha fatto di tutto. Il primo anno di media me lo ha rovinato lui che urlava contro mia mamma, le lanciava cose addosso, ha rotto un sacco di bicchieri;
le ha lanciato il telecomando e la sveglia addosso. Io ho preso una brutta strada quando PÀ è andato via di casa. Andavo a scuola a fare casino. Ma da quest'anno ho messo la testa a posto. Quando PÀ è andato via lo frequentavo. Ci vedevamo fuori casa sua all'inizio e andava bene. A domanda del giudice su cosa sia cambiato, rispetto all'inizio della separazione dei genitori, risponde: «Quando ha cominciato a portarci a casa sua, è cambiato nei miei confronti. Quando mi ha fatto conoscere , lei veniva con noi e allora abbiamo cambiato luoghi dove si mangiava, Tes_1
non più cibo spazzatura dove andavamo sempre per esempio. Poi abitando con mia madre, chiedo tutto a lei per qualsiasi spesa;
allora lei mi diceva di rivolgermi anche al PÀ per i soldi, come è giusto che sia. Ogni volta che scrivevo a lui per chiedere qualcosa rispondeva che non aveva soldi, che non riusciva ad arrivare a fine mese, anche se so che fa la bella vita… A domanda del giudice se il padre lo chiamasse per una cena, cosa risponderebbe, dichiara: «no, non andrei»).
Oltre alla indisponibilità delle parti alla ripresa delle frequentazioni, risulta poi che il padre, anche sotto il profilo materiale, non abbia adempiuto al dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Infatti, il Tribunale, in ragione del mancato versamento del mantenimento dei due figli, aveva già disposto con ordinanza del 31.3.2022, il pagamento diretto ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c.
Deve inoltre tenersi conto, sul punto, della sentenza di condanna n. 2341/2023 emessa nei confronti del dal Tribunale penale di Padova, oltre che per un episodio di lesioni CP_1
pagina 12 di 15 nei confronti della ricorrente commesso il 15.4.2019, anche per i delitti di cui all'art. 570 bis c.p. per inadempimento all'onere di mantenimento nei confronti dei figli .
Ritiene conclusivamente il Collegio che, tutto quanto sopra riportato, evidenzi gravi carenze genitoriali in capo al padre, che si è dimostrato inadempiente agli obblighi di educazione, istruzione e mantenimento dei figli e, soprattutto, disinteressato al loro benessere e alle loro esigenze per molto tempo, così ostacolando il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
La distanza che il padre ha creato tra sé e i figli è tale da indurre questo Collegio a ritenere che la condivisione della responsabilità genitoriale costituirebbe un pregiudizio per il minore in quanto il resistente, del tutto indisponibile al percorso di Persona_3
sostegno alla genitorialità e dunque al dialogo con la figura materna e indisponibile altresì
a riflettere sulle proprie mancanze, non è evidentemente in grado di sintonizzarsi realmente con i bisogni emotivi del minore e non risulta capace, allo stato, di provvedere alle sue esigenze educative.
Si ritiene pertanto che la soluzione più tutelante e conforme al superiore interesse del figlio minore sia quello dell'affidamento esclusivo alla madre, sulle cui capacità genitoriali il
Servizio si è espresso in maniera positiva. Inoltre, va evidenziato che ella ha sempre convissuto con i figli sin dalla separazione fornendo accudimento, affetto, educazione e attenzione alle loro esigenze.
Alla madre va pertanto attribuito il potere di adottare in esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli e dunque quelle relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e la possibilità di ottenere il rilascio di rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativo al minore.
Va confermato il collocamento di presso la madre, con la quale il minore ha sempre PE
convissuto.
Quanto alle frequentazioni con il padre, si osserva che nel corso del tempo è venuta completamente meno la frequenza padre-figlio e che da ultimo ha dichiarato che non PE
intende riprendere le visite con il padre. Risulta pertanto maggiormente tutelante per il minore, in considerazione dei ripetuti fallimenti dei percorsi proposti e anche in ragione dell'età oramai raggiunta ( ha ora 15 anni) che egli possa frequentare il padre, come PE
proposto dai servizi all'esito del monitoraggio, secondo liberi accordi, allorquando dovesse maturare una disponibilità di entrambe le parti in tal senso.
Quanto, infine, alle questioni economiche si osserva quanto segue.
pagina 13 di 15 Parte ricorrente ha chiesto un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre pari a euro 500 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie con conferma dell'ordine ex art. 156 c.c. di cui all'ordinanza 31.03.2022.
Parte resistente, in via subordinata, ha chiesto che venga stabilito a suo carico un contributo pari a euro 250.
Rispetto al momento in cui sono stati assunti i provvedimenti presidenziali, da un lato non risultano modifiche delle condizioni lavorative delle parti e dunque è confermato il divario reddituale esistente (avendo il uno stipendio maggiore rispetto alla ), CP_1 Parte_1 dall'altro risultano quali fatti nuovi sopravvenuti l'interruzione delle frequentazioni padre- figli (con la conseguenza che l'onere di mantenimento e di cura diretti gravano per l'intero sulla madre) e l'intervenuta vendita a terzi della casa coniugale nell'ambito della procedura esecutiva avviata in ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo con conseguente necessità per la madre e i due figli di reperire una diversa soluzione abitativa (si vedano sul punto i documenti 17-18-19 della parte ricorrente, e in particolare il contratto di locazione da cui risulta che la paga un canone di locazione pari a €. 850). Parte_1
In ragione di tali fatti sopravvenuti, nonchè delle maggiori esigenze economiche connesse alla crescita dei due figli, ritiene il Collegio congruo disporre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, un aumento del contributo posto a carico del padre, prevedendo che quest'ultimo contribuisca al mantenimento del figlio minore e PE
del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente mediante il Per_2
versamento di una somma mensile pari a euro 250 per ciascun figlio (per complessivi euro
500 mensili) oltre il 50% delle spese straordinarie.
4.Spese di lite.
Tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status, e della soccombenza del convenuto rispetto alle altre domande, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per 1/3 e per la restante quota di 2/3 poste a carico del convenuto, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato, tenuto conto il valore indeterminabile della causa e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
pagina 14 di 15 Salerno e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3. Affida il figlio minore in via super-esclusiva alla madre Persona_3 Parte_1
con facoltà per la stessa di assumere in esclusiva anche le decisioni di
[...]
maggiore interesse per i figli e dunque quelle relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e la possibilità di ottenere il rilascio di rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativo al minore. Colloca il minore presso l'abitazione materna.
4. Dispone che il padre possa incontrare il figlio minore secondo Controparte_1
liberi accordi con lo stesso.
5. Pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
due figli e mediante il versamento di una somma mensile pari a PE Per_2 complessivi €. 500 (€. 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Conferma l'obbligo del datore di lavoro di di provvedere ex Controparte_1
art. 156 c.c. al versamento diretto della somma indicata in favore dell'avente diritto
. Parte_1
6. Condanna la parte residente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1
2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €.
2.539 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese IVA e CP come per legge. Compensa tra le parti la restante quota di 1/3.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6992/2019 promossa da:
con avv. Maja Corder Parte_1
ricorrente
Contro
con avv. Lisa Caffa Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
14.10.2024):
“Nel merito:
- pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile;
pagina 1 di 15 - disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, con PE Per_2
collocamento prevalente presso la stessa e facoltà per i figli e PE Per_2 considerata l'età ormai raggiunta ( ha 17 anni e ha 15 anni ), di decidere Per_2 PE
autonomamente quando recarsi presso il padre, previo accordo con lo stesso, siccome concluso nelle relazioni dei Servizi Sociali in atti, a cui ci si riporta integralmente;
- ferma l'ordinanza ex art. 156 c.c. pronunciata in corso di causa e datata 31.03.2022, precisando che il datore di lavoro permane il medesimo, disporre che il signor CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ogni mese, l'importo complessivo di € 500,00 ( cinquecento,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
In via istruttoria: ci si oppone alle prove ex adverso richieste in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi, ivi compresi quelli relativi alla procedura ex art. 156 c.c. azionata dalla ricorrente in corso di causa.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
14/10/2024):
“ CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e ed Controparte_1 Parte_1
autorizzarli a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento degli Per_2 PE
stessi prevalentemente presso il padre;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Padova via Gambetta n. 19 al sig. ove CP_1
risiederà unitamente ai figli;
4) Disporre che il diritto di visita della madre sia così disciplinato, mese per mese:
- un pomeriggio a settimana dal termine della scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente;
- due fine settimana al mese, alternati, dal sabato al termine della scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ponti) alternate annualmente ed almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da trascorrere con il padre;
pagina 2 di 15 5) Disporre in capo alla sig.ra il pagamento della somma complessiva di €. Parte_1
400,00 mensili – rivalutabili secondo gli indici Istat - in favore dei figli e , Per_2 PE
a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
6) Disporre in capo alla sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
documentate, come da protocollo del Tribunale di Padova;
7) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti di tutti i finanziamenti aperti dai coniugi;
ovvero: finanziamento Findomestic con debito residuo pari ad € 7.571,60, con rata mensile di € 162,00; con debito residuo pari ad € 5.799,86, con Parte_2 rata mensile di € 123,18; assicurazione BNL con debito residuo pari ad € 1.400,00, con rata mensile di 8,46;
8) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti del mutuo ipotecario acceso per
l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 719,14 e debito residuo pari ad €
137.714,92.
9) Disporre in capo al sig. le ulteriori spese connesse all'abitazione, comprese CP_1
le bollette, utenze, e spese di manutenzione, cui il resistente dovrà adoperarsi per evitare il deteriorarsi dell'immobile.
10) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente.
In subordine:
11) Dichiarare la separazione dei coniugi e ed Controparte_1 Parte_1
autorizzarli a vivere separati;
12) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento degli Per_2 PE
stessi prevalentemente presso la madre;
13) Assegnare la casa coniugale sita in Padova via Gambetta n. 19 alla sig.ra Parte_1
ove risiederà unitamente ai figli;
14) Disporre che il diritto di visita del padre sia così disciplinato, mese per mese:
- un pomeriggio a settimana dal termine della scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente;
- due fine settimana al mese, alternati, dal sabato al termine della scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ponti) alternate annualmente ed almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da trascorrere con il padre;
pagina 3 di 15 15) Disporre in capo al sig. il pagamento della somma complessiva di € 250,00 CP_1
mensili – rivalutabili secondo gli indici Istat - in favore dei figli e , a titolo Per_2 PE
di contributo al mantenimento degli stessi;
16) Disporre in capo al sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
documentate, come da protocollo del Tribunale di Padova;
17) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti di tutti i finanziamenti aperti dai coniugi;
ovvero: finanziamento Findomestic con debito residuo pari ad € 7.571,60, con rata mensile di € 162,00; con debito residuo pari ad € 5.799,86, con Parte_2 rata mensile di € 123,18; assicurazione BNL con debito residuo pari ad € 1.400,00, con rata mensile di 8,46;
18) Disporre il pagamento in egual misura tra le parti del mutuo ipotecario acceso per
l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 719,14 e debito residuo pari ad €
137.714,92.
19) Disporre in capo alla sig.ra le ulteriori spese connesse all'abitazione, Parte_1
comprese le bollette, utenze, e spese di manutenzione, cui la ricorrente dovrà adoperarsi per evitare il deteriorarsi dell'immobile.
Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente.
In ulteriore subordine: solo in relazione ai punti 15 e 18: nel caso in cui il Giudice dovesse imputare esclusivamente in capo al sig. il pagamento del mutuo ipotecario, CP_1 disporre l'importo di mantenimento per i figli in complessivi € 100,00 per entrambi.
Con ulteriore riserva di merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2019 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 27.8.2005, che dal matrimonio Controparte_1
erano nati i figli (il 28.11.2006) e (il 24.07.2009) e che tra i coniugi era Per_2 PE
venuta meno ogni condivisione, chiedeva la pronuncia di separazione, affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno, contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 200 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno di separazione pari a euro 100, onere per il di provvedere al pagamento del mutuo CP_1
mensile relativo alla casa coniugale.
pagina 4 di 15 Allegava a sostegno che:
- dopo qualche anno dalla celebrazione del matrimonio, l'unione matrimoniale era entrata in crisi a causa di contrasti tra le parti e in particolare a causa dello scarso interesse del
[...]
nei confronti della famiglia e delle relazioni extraconiugali da lui intrattenute;
CP_1
- il aveva tenuto comportamenti irresponsabili, sperperando in spese personali il CP_1
proprio stipendio e le risorse della famiglia (tanto che la famiglia di origine della ricorrente e anche gli amici erano dovuti intervenire economicamente in aiuto dei minori) e disinteressandosi del tutto della cura dei figli minori e delle necessità del nucleo familiare;
- quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavorava in qualità di OSS alle dipendenze della cooperativa Codess sociale con turni anche domenicali e aveva dovuto chiedere la riduzione dell'orario per la necessità di accudire i due figli minori, non avendo la famiglia nelle vicinanze;
ella percepiva uno stipendio mensile pari a euro 900 circa;
- il ricorrente aveva dapprima lavorato in qualità di guardia giurata presso la soc. IS
(lavoro perso a seguito di licenziamento) e da marzo 2018 lavorava anch'egli come OSS presso la struttura OIC in località Mandria di Padova con stipendio mensile pari a euro
1200 circa;
-la casa coniugale era cointestata al 50%; il mutuo ipotecario era intestato esclusivamente al , mentre la risultava datrice di ipoteca e fideiussione unitamente al CP_1 Parte_1
padre del . CP_1
Si costituiva , aderendo alla domanda di separazione, di affido Controparte_1
condiviso dei figli minori e assegnazione alla madre della casa familiare, chiedeva disciplina del diritto di visita paterno, onere a suo carico di contribuire mediante il versamento di una somma complessiva pari a euro 250 mensili a titolo di contributo di mantenimento per i figli oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nessun assegno di mantenimento in favore della coniuge, pagamento dei finanziamenti in uguale misura a carico delle parti .
Allegava a sostegno che:
- non corrispondevano al vero le allegazioni della ricorrente circa i suoi comportamenti di disinteresse nei confronti della famiglia e l'allegazione di avere egli intrattenuto delle relazioni extraconiugali;
-le parti erano gravate da finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per le necessità della famiglia (e sottoscritti da entrambi) e in particolare il mutuo ipotecario presso BNL per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di €. 719,14, un finanziamento pagina 5 di 15 Findomestic con rata mensile di euro 162, un finanziamento Agos con rata mensile di €.
123,18, una assicurazione BNL di rata mensile pari a €. 8,46; il solo resistente era poi gravato da un ulteriore finanziamento contratto con BNL di rata mensile pari a euro 94,26;
- entrambi svolgevano la professione di OSS anche con turni notturni e nei fine settimana con stipendio per il resistente di euro 1200 e per la ricorrente di euro 900 (cui dovevano essere sommate le ore di straordinario e le attività parallele di assistenza domiciliare sanitaria);
- la era attualmente in condizioni di poter svolgere attività lavorativa a tempo Parte_1
pieno essendo dei figli cresciuti;
- i finanziamenti erano stati contratti in accordo con la ricorrente per sostenere le spese della famiglia.
All'udienza presidenziale del 18.3.2020 comparivano le parti e il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.3.2020, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minorenni e ad entrambi i genitori con residenza prevalente Per_2 PE
presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 13 (o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino al lunedì mattina;
un giorno alla settimana dal termine della scuola o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico in coincidenza con il giorno di riposo lavorativo del padre;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
3) assegna la casa coniugale sita in Padova in via Gambetta 19 con i suoi arredi alla moglie sig. , affinché ci abiti con i figli;
il marito la rilascerà entro trenta giorni Parte_1
dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare solo i propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 400, rivalutabile pagina 6 di 15 annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Padova.
Con la memoria integrativa per la fase contenziosa la parte ricorrente insisteva nelle richieste evidenziando che il aveva rilasciato la casa coniugale solo a seguito CP_1 dell'intervento dei Carabinieri e che tuttora rifiutava di spostare altrove l'indirizzo di residenza;
che egli non rispettava i tempi di visita dei minori imponendo tempi e modalità
a sua discrezione;
che, infine, ometteva di versare il quantum stabilito con ordinanza presidenziale ed era inadempiente anche al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale.
Con la memoria di costituzione depositata il 5.11.2020 per la fase contenziosa la parte resistente modificava le domande inizialmente formulate segnalando al Giudice che la madre ostacolava il diritto di visita paterno e che aveva tenuto comportamenti non tutelanti ed anzi aggressivi nei confronti dei figli (tanto che egli aveva sporto denuncia querela nei suoi confronti per avere ella picchiato il figlio con un quaderno). Chiedeva con urgenza la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e concludeva chiedendo il collocamento dei figli presso di sé con assegnazione a sé della casa familiare, disciplina del diritto di visita materno e onere per la madre di versare un contributo di mantenimento per i figli.
All'udienza del 19.11.2020 venivano assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza 01.6.2021 il Giudice istruttore rigettava le prove orali e dava incarico ai servizi sociali di fornire informazioni sulla personalità dei genitori, sulla loro capacità genitoriale, sui familiari eventualmente attivabili come risorse, sullo stato dei minori e su ogni altro elemento utile al fine di individuare il migliore regime di affidamento e i tempi di incontro con il genitore non convivente, rinviando per l'esame della relazione all'udienza del 2.12.2021.
La relazione dei servizi sociali veniva depositata in data 17.11.2021 e all'udienza del
2.12.2021 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 21.7.2022.
Nelle more la parte ricorrente depositava istanza ex art. 156 c.c. e, dopo la instaurazione del contraddittorio sul punto, con ordinanza del 31.3.2022 veniva emesso l'ordine di pagamento diretto nei confronti del datore di lavoro di (Alta Vita - Controparte_1
Istituzioni Riunite di Assistenza – IRA) della somma di euro 400 all'avente diritto di con fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni al 17.11.2022. Parte_1
pagina 7 di 15 L'udienza veniva poi rinviata al 9.2.2023, allorquando la parte resistente rappresentava la sopravvenienza di circostanze relative alla gestione e all'affidamento dei minori, i quali si trovavano secondo la sua allegazione in una situazione di disagio, e chiedeva ulteriori approfondimenti inerenti la capacità genitoriale delle parti. Controparte non si opponeva all'audizione dei minori e chiedeva di poter depositare le relazioni degli psicologi che stavano seguendo i figli.
All'udienza del 27.04.2023 veniva dato corso alla audizione dei minori e PE Per_2
che rendevano le dichiarazioni di cui al verbale.
Con ordinanza di pari data il Giudice, ritenuto necessario disporre il monitoraggio della situazione del nucleo familiare da parte dei servizi sociali volto anche ad offrire ai minori le più opportune forme di sostegno a livello scolastico attesa alla precarietà della situazione e rilevata la necessità di invitare i genitori a seguire un percorso attesa l'elevata conflittualità nel rapporto, disponeva il monitoraggio con attivazione degli interventi volti al sostegno scolastico e psicologico di entrambi i figli minori, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità, organizzazione di un percorso di recupero dei rapporti tra padre e figli e rinviava all'udienza del 30.11.2023 per esame della relazione.
L'udienza veniva rinviata al 26.01.2024 e successivamente al 15.02.2024.
Nelle more venivano depositate le relazioni dei servizi sociali. In data 02/10/2023 inoltre la cancelleria del Tribunale penale collegiale di Padova depositava a fascicolo telematico la sentenza di condanna n. 2341/2023 a carico di Controparte_1
All'udienza del 15.02.2024, all'esito dell'esame della relazione dei servizi sociali, il
Giudice ritenuta alla causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 17.10.2024.
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 17.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice istruttore, assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
1.
Preliminarmente va dato atto che
-parte attrice non ha riproposto in sede di conclusioni la domanda di assegno di mantenimento né ha svolto su punto argomentazioni nelle memorie conclusionali sicché la relativa domanda deve intendersi rinunciata;
pagina 8 di 15 - nelle more del procedimento la casa coniugale è stata assegnata a terzi a seguito di procedura esecutiva sicché alcuna determinazione può più essere assunta in merito;
- in data 28.11.2024 il figlio maggiore della coppia, , è diventato maggiorenne e PE
dunque nessun provvedimento deve essere assunto in punto affido, collocamento e diritto di visita;
- sono inammissibili le domande formulate dalla parte convenuta in merito alla ripartizione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti contratti dalle parti, trattandosi di rapporti con soggetti terzi che non sono parte del presente procedimento.
2. Domanda di separazione.
La domanda di separazione appare certamente fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c., in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e del contenuto degli atti processuali virgola non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Domanda di affido, collocamento, diritto di visita del figlio minore . PE
Contributo di mantenimento per la prole.
La madre chiede affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, PE
disciplina del diritto di visita paterno secondo liberi accordi in conformità alle conclusioni cui è giunto da ultimo il Servizio sociale. Il padre chiede in principalità affido condiviso con collocamento del minore presso di sé, disciplina del diritto di vista materno e contributo di mantenimento a carico della madre.
In sede di provvedimenti provvisori era stato disposto affido condiviso con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno.
Ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, sussistano le condizioni per disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla ricorrente con collocamento Parte_1
presso la stessa e disciplina delle visite paterne secondo liberi accordi.
In primo luogo, risulta provata la rottura del rapporto padre-figli e l'attuale impossibilità di recupero nonché la responsabilità del padre rispetto a tale situazione: nell'ambito del monitoraggio dei servizi (attivato nel 2021 e rinnovato nel 2023) si è infatti riscontrato il venir meno dei rapporti padre-figli e un crescere di difficoltà relazionali concluse con l'indisponibilità delle parti al dialogo e a ulteriori contatti.
Circa le cause di tale deterioramento nei rapporti il Consultorio familiare di Noventa
Padovana nella relazione del 06.12.2023 riferisce quanto segue (pag. 3): “Va sottolineato
pagina 9 di 15 che il padre, dopo la separazione avvenuta nel 2019, non è stato costante sia nella presenza sia nell'occuparsi delle necessità dei figli. Sulla base di quanto rilevato durante i colloqui e le equipe, la condizione di reciproco allontanamento non risulterebbe causata da azioni della madre volte a negare l'accesso dei figli al padre. Il progressivo deterioramento della relazione padre-figli avvenuta nel corso degli anni appare legato alla scarsa disponibilità da parte del padre nel valutare le sue responsabilità nella relazione con e con . I figli avrebbero bisogno di sentire che il padre Per_2 PE
riconosce le loro motivazioni, i loro bisogni e le loro emozioni adempiendo in questo modo alla funzione genitoriale…”.
In particolare, nella medesima relazione gli operatori riferiscono anche quanto segue: “Già nel 2021 i figli non vedevano con regolarità il padre, in particolar modo non PE
trascorreva molto tempo con lui e il lavoro del Consultorio aveva portato ad un accordo condiviso con entrambi i genitori sulla frequentazione tra il padre e i figli e di mantenimento economico degli stessi da parte del genitore non collocatario.
Successivamente a tale relazione i signori non hanno più fatto riferimento al consultorio nonostante la disponibilità del servizio né sono pervenute richieste successive da parte del
Tribunale. Solo in una occasione il ha contattato telefonicamente il servizio per CP_1
esprimere in modo aggressivo e svalutante il suo disaccordo in merito a quanto era stato relazionato dagli operatori".
A fronte di una situazione già critica nel 2021 e rispetto alla quale il Consultorio aveva cercato di agevolare la ripresa dei rapporti padre-figli e di assicurare una presenza più costante del padre anche dal punto di vista economico (con un impegno della coppia genitoriale che avrebbe dovuto garantire la ripresa del rapporto e il versamento da parte del di una somma per il mantenimento), nel 2023 il medesimo Consultorio, CP_1
nuovamente investito della questione, verificava il fallimento degli accordi pregressi e, all'attualità, l'indisponibilità del ad aderire al percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, l'indisponibilità dei figli rispetto alla ripresa del rapporto col padre e l'incapacità del padre di comprendere i bisogni dei figli e di porsi in discussione.
Quanto al percorso di sostegno alla genitorialità proposto nel 2023 risulta quanto segue
(relazione 15.12.2023): «in merito all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare la madre ha sostenuto un colloquio mentre il padre non si è presentato agli appuntamenti concordati come evidenziato in relazione allegata. Dall'analisi della stessa si evidenzia come al momento non appaia esservi da
pagina 10 di 15 parte dei genitori una consapevolezza reale rispetto alla necessità di questo percorso seppur la sig.ra paia comunque generalmente più collaborativa” Parte_1
Per quanto riguarda il percorso di recupero dei rapporti tra il padre e i figli minori risulta quanto segue (rel. 15.12.2023): “I fratelli, seppur in maniera diversa, hanno espresso delle difficoltà relazionali con il padre legate sia agli anni in cui viveva con loro sia al vissuto di abbandono da quando il sig. vive presso altra residenza…. si dice CP_1 PE
molto arrabbiato con il padre, per i comportamenti aggressivi che lo stesso ha avuto verso la madre e per essersi sentito abbandonato dopo l'allontanamento del padre dalla casa familiare;
come stile relazionale si mostra molto reattivo con una tendenza all'agito fisico
e alla minaccia verbale. Il sig. appare piuttosto autocentrato durante i colloqui. CP_1
Presenta sé stesso come una vittima delle condizioni createsi sia dal punto di vista pratico
(casa, denaro) che da quello relazionale. Imputa alla ex moglie la responsabilità dei rapporti incrinati con i figli e a poco serve cercare di spostare il focus sui minori”.
Per quanto riguarda l'esito degli incontri padre e figlio, gli stessi sono risultati negativi (rel.
15.12.2023): “I toni della conversazione sono stati, soprattutto da parte di , piuttosto PE
alterati e rivendicativi. Il minore ha chiesto spiegazioni al padre circa i propri comportamenti nei confronti della madre nonché dell'abbandono a suo danno per un anno
a partire all'incirca da febbraio 2022. Di fronte a tali accuse il signor ha CP_1
mostrato un forte risentimento, rigettando la gravità con la quale presentava i fatti PE
ed offrendo invece una lettura più edulcorata degli stessi avvenimenti. A titolo esemplificativo si cita il proporre la spiegazione di “normali liti di coppia” al posto di agiti violenti nei confronti della madre oppure giustificazione della propria assenza volontaria adducendo manipolazioni materne e comportamenti di rifiuto di come PE
motivi dell'allontanamento. Il padre ha inoltre raccontato di comportamenti aggressivi del figlio precedenti alla presa in carico da parte di questo servizio e di cui lo stesso non era a conoscenza. Preme evidenziare che, al netto delle comprensibili diverse visioni e letture di alcuni accadimenti, è evidente la scarsa capacità del sig. di comprendere in CP_1
maniera empatica i vissuti del figlio e di porsi in discussione rispetto ai propri comportamenti ed alla propria posizione genitoriale di responsabilità oltre che concreta e legale anche affettiva e relazionale”.
Dopo il primo incontro col padre, ha comunicato la propria indisponibilità a ulteriori PE contatti (rel. 25.1.2024); “il giorno precedente all'incontro, ha preso contatti PE
telefonici con la scrivente per avvisare che non si sarebbe presentato all'appuntamento
pagina 11 di 15 fissato col padre, esplicitando di non volere avere più alcuna interazione con lui dato che il padre non aveva fornito delle spiegazioni circa i propri comportamenti nei confronti della madre, sig.ra , nonché rispetto all'abbandono a suo danno per un anno a Parte_1
partire all'incirca da febbraio 2022. Il sig. che invece si era presentato CP_1
all'appuntamento concordato, ha lasciato poco spazio all'analisi più profonda dei vissuti di , evidenziando il proprio stato di malessere e la preoccupazione per i PE
comportamenti del figlio ritenendosi altresì completamente estraneo alle motivazioni e alle dinamiche che li hanno determinati nel tempo”
Anche in sede di audizione avanti il Giudice istruttore, manifestava la propria forte PE
avversione alla figura paterna (verbale dell'udienza 27.4.2023: «con mio PÀ va malissimo, lo odio. Meno lo vedo meglio è. Mio PÀ mi ha fatto di tutto. Il primo anno di media me lo ha rovinato lui che urlava contro mia mamma, le lanciava cose addosso, ha rotto un sacco di bicchieri;
le ha lanciato il telecomando e la sveglia addosso. Io ho preso una brutta strada quando PÀ è andato via di casa. Andavo a scuola a fare casino. Ma da quest'anno ho messo la testa a posto. Quando PÀ è andato via lo frequentavo. Ci vedevamo fuori casa sua all'inizio e andava bene. A domanda del giudice su cosa sia cambiato, rispetto all'inizio della separazione dei genitori, risponde: «Quando ha cominciato a portarci a casa sua, è cambiato nei miei confronti. Quando mi ha fatto conoscere , lei veniva con noi e allora abbiamo cambiato luoghi dove si mangiava, Tes_1
non più cibo spazzatura dove andavamo sempre per esempio. Poi abitando con mia madre, chiedo tutto a lei per qualsiasi spesa;
allora lei mi diceva di rivolgermi anche al PÀ per i soldi, come è giusto che sia. Ogni volta che scrivevo a lui per chiedere qualcosa rispondeva che non aveva soldi, che non riusciva ad arrivare a fine mese, anche se so che fa la bella vita… A domanda del giudice se il padre lo chiamasse per una cena, cosa risponderebbe, dichiara: «no, non andrei»).
Oltre alla indisponibilità delle parti alla ripresa delle frequentazioni, risulta poi che il padre, anche sotto il profilo materiale, non abbia adempiuto al dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Infatti, il Tribunale, in ragione del mancato versamento del mantenimento dei due figli, aveva già disposto con ordinanza del 31.3.2022, il pagamento diretto ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c.
Deve inoltre tenersi conto, sul punto, della sentenza di condanna n. 2341/2023 emessa nei confronti del dal Tribunale penale di Padova, oltre che per un episodio di lesioni CP_1
pagina 12 di 15 nei confronti della ricorrente commesso il 15.4.2019, anche per i delitti di cui all'art. 570 bis c.p. per inadempimento all'onere di mantenimento nei confronti dei figli .
Ritiene conclusivamente il Collegio che, tutto quanto sopra riportato, evidenzi gravi carenze genitoriali in capo al padre, che si è dimostrato inadempiente agli obblighi di educazione, istruzione e mantenimento dei figli e, soprattutto, disinteressato al loro benessere e alle loro esigenze per molto tempo, così ostacolando il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
La distanza che il padre ha creato tra sé e i figli è tale da indurre questo Collegio a ritenere che la condivisione della responsabilità genitoriale costituirebbe un pregiudizio per il minore in quanto il resistente, del tutto indisponibile al percorso di Persona_3
sostegno alla genitorialità e dunque al dialogo con la figura materna e indisponibile altresì
a riflettere sulle proprie mancanze, non è evidentemente in grado di sintonizzarsi realmente con i bisogni emotivi del minore e non risulta capace, allo stato, di provvedere alle sue esigenze educative.
Si ritiene pertanto che la soluzione più tutelante e conforme al superiore interesse del figlio minore sia quello dell'affidamento esclusivo alla madre, sulle cui capacità genitoriali il
Servizio si è espresso in maniera positiva. Inoltre, va evidenziato che ella ha sempre convissuto con i figli sin dalla separazione fornendo accudimento, affetto, educazione e attenzione alle loro esigenze.
Alla madre va pertanto attribuito il potere di adottare in esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli e dunque quelle relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e la possibilità di ottenere il rilascio di rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativo al minore.
Va confermato il collocamento di presso la madre, con la quale il minore ha sempre PE
convissuto.
Quanto alle frequentazioni con il padre, si osserva che nel corso del tempo è venuta completamente meno la frequenza padre-figlio e che da ultimo ha dichiarato che non PE
intende riprendere le visite con il padre. Risulta pertanto maggiormente tutelante per il minore, in considerazione dei ripetuti fallimenti dei percorsi proposti e anche in ragione dell'età oramai raggiunta ( ha ora 15 anni) che egli possa frequentare il padre, come PE
proposto dai servizi all'esito del monitoraggio, secondo liberi accordi, allorquando dovesse maturare una disponibilità di entrambe le parti in tal senso.
Quanto, infine, alle questioni economiche si osserva quanto segue.
pagina 13 di 15 Parte ricorrente ha chiesto un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre pari a euro 500 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie con conferma dell'ordine ex art. 156 c.c. di cui all'ordinanza 31.03.2022.
Parte resistente, in via subordinata, ha chiesto che venga stabilito a suo carico un contributo pari a euro 250.
Rispetto al momento in cui sono stati assunti i provvedimenti presidenziali, da un lato non risultano modifiche delle condizioni lavorative delle parti e dunque è confermato il divario reddituale esistente (avendo il uno stipendio maggiore rispetto alla ), CP_1 Parte_1 dall'altro risultano quali fatti nuovi sopravvenuti l'interruzione delle frequentazioni padre- figli (con la conseguenza che l'onere di mantenimento e di cura diretti gravano per l'intero sulla madre) e l'intervenuta vendita a terzi della casa coniugale nell'ambito della procedura esecutiva avviata in ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo con conseguente necessità per la madre e i due figli di reperire una diversa soluzione abitativa (si vedano sul punto i documenti 17-18-19 della parte ricorrente, e in particolare il contratto di locazione da cui risulta che la paga un canone di locazione pari a €. 850). Parte_1
In ragione di tali fatti sopravvenuti, nonchè delle maggiori esigenze economiche connesse alla crescita dei due figli, ritiene il Collegio congruo disporre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, un aumento del contributo posto a carico del padre, prevedendo che quest'ultimo contribuisca al mantenimento del figlio minore e PE
del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente mediante il Per_2
versamento di una somma mensile pari a euro 250 per ciascun figlio (per complessivi euro
500 mensili) oltre il 50% delle spese straordinarie.
4.Spese di lite.
Tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status, e della soccombenza del convenuto rispetto alle altre domande, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per 1/3 e per la restante quota di 2/3 poste a carico del convenuto, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato, tenuto conto il valore indeterminabile della causa e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
pagina 14 di 15 Salerno e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3. Affida il figlio minore in via super-esclusiva alla madre Persona_3 Parte_1
con facoltà per la stessa di assumere in esclusiva anche le decisioni di
[...]
maggiore interesse per i figli e dunque quelle relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e la possibilità di ottenere il rilascio di rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio relativo al minore. Colloca il minore presso l'abitazione materna.
4. Dispone che il padre possa incontrare il figlio minore secondo Controparte_1
liberi accordi con lo stesso.
5. Pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
due figli e mediante il versamento di una somma mensile pari a PE Per_2 complessivi €. 500 (€. 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Conferma l'obbligo del datore di lavoro di di provvedere ex Controparte_1
art. 156 c.c. al versamento diretto della somma indicata in favore dell'avente diritto
. Parte_1
6. Condanna la parte residente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1
2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €.
2.539 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese IVA e CP come per legge. Compensa tra le parti la restante quota di 1/3.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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