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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1985 pronunciata il 07/12/2023
Oggetto: Ricalcolo pensione ex art. 8, co.4, L.155/81 – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 931/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2 generali in atti, dall'Avv. Marcella Mattia,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 12/04/2018, , Parte_1
titolare di pensione di anzianità cat. VO n. 10061077 con decorrenza settembre 2001, assumeva che l' aveva erroneamente calcolato i periodi di inattività di cassa integrazione relativi all'anno 1999 CP_1
risultanti dal suo estratto contributivo, utilizzando una retribuzione settimanale inferiore rispetto a quella relativa al lavoro effettivo svolto. Chiedeva, pertanto, il ricalcolo della pensione, ai sensi dell'art. 8, co. 4, L. 155/1981 e dell'art. 3, L.
164/1975, con il riconoscimento di un rateo mensile, perequato al 2018, pari ad € 2.067,80 e con condanna dell' al pagamento degli arretrati sulla base della decorrenza di legge, oltre interessi CP_1
legali o rivalutazione monetaria e spese di giudizio, con distrazione.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , eccependo in via preliminare, l'improponibilità CP_1 dell'azione per mancanza della domanda amministrativa, prevista a pena di inammissibilità, di ricostituzione/aggiornamento della posizione assicurativa all' , nonché la decadenza, ex art. 47, CP_1
co. 2, DPR 639/1970 come modificato dalla L. 111/2011, non avendo il ricorrente proposto le sue doglianze circa l'adempimento parziale nella liquidazione della pensione entro il 25/07/2014, ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale ultima legge. Nel merito contestava i calcoli del ricorrente, sostenendo di avere ben operato avendo conteggiato l'unica contribuzione figurativa rientrante nel calcolo pensionistico relativa a 15 settimane di CIG per l'anno 1999. Previa richiesta di CTU, concludeva domandando l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, in subordine e nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il Tribunale adito respingeva l'eccezione di improponibilità del ricorso poiché l'interessato aveva documentalmente dimostrato di avere presentato la domanda amministrativa on line in data
10.09.2016. In ordine alla eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza la riteneva fondata limitatamente ai ratei pregressi ultra triennali, anteriori alla data del 12.4.2015, ovvero oltre il triennio dalla data di deposito del ricorso giudiziale, effettuato il 12/04/2018.
Nel merito, riteneva che parte ricorrente avesse processualmente provato quanto necessario ai fini dell'accoglimento della propria pretesa dimostrando i periodi di Cassa Integrazione attraverso l'esibizione, unitamente al ricorso, dell'estratto contributivo e avendo allegato l'inadempimento dell'Ente. A seguito della disposta CTU, il Tribunale riconosceva il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'inclusione nella base di calcolo dei contributi figurativi omessi relativi al periodo di cassa integrazione e condannava l' al pagamento della somma dovuta di € CP_1
7.673,17, oltre accessori di legge. Circa le spese, riteneva di compensarle nella metà, vista l'eccezione di decadenza triennale formulata da parte resistente e per il resto, seguendo la soccombenza, le liquidava in € 1.300,00 oltre accessori, ponendole a carico dell' . CP_1
Con ricorso depositato il 12/12/2023 proponeva appello avverso tale pronuncia Parte_1
esclusivamente nella parte relativa alla compensazione per la metà delle spese di lite, ritenendo errato quanto deciso dal Giudice di prime cure sul punto. Evidenziava che la decadenza non presuppone alcuna eccezione di parte, essendo rilevabile d'ufficio; e, soprattutto, che egli nel ricorso introduttivo aveva rivendicato le differenze spettanti “con decorrenza di legge”. Richiamato il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e, quindi, la possibilità del Giudice di compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca” ovvero se “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, evidenziava che, nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle condizioni indicate dalla norma in materia. Concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'ulteriore metà delle spese processuali e precisando, ai fini della liquidazione delle spese di secondo grado, che il valore della causa era di € 2.600,00.
Nel giudizio di appello si costituiva l' evidenziando la correttezza della sentenza di I grado di CP_1 cui chiedeva la conferma in ogni sua parte con rigetto dell'appello.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Giudice di I grado, in riferimento alle spese legali, statuiva che esse vengono compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento della eccezione, spiegata dall' , di decadenza CP_1
triennale. Tale capo di sentenza viene impugnato da che richiama le proprie Parte_1
conclusioni formulate in I grado di seguito riportate: “accertare e dichiarare del sig. ad Pt_1
ottenere il ricalcolo della propria pensione in godimento (…), per un rateo mensile, perequato al
2018, pari ad € 2.067,80 o altro importo maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
condannare l' (…) al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente con CP_1
decorrenza di legge, oltre interessi e spese.
Non può pertanto ritenersi che, nella fattispecie all'esame, si sia verificata soccombenza reciproca, considerato l'espresso richiamo al pagamento dei ratei differenziali “con la decorrenza di legge”.
Peraltro, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'Ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto. (Corte di
Cassazione n. 6331 del 2014, n. 18097 del 2016, n.2450 del 2022).
Da ciò consegue l'irrilevanza della eccezione di parte, essendo, come detto, la decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato interno.
Da ultimo, va evidenziato che non sussistono, né sono state indicate nella motivazione, gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la disposta compensazione delle spese di lite. Per quanto detto, la compensazione della metà delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Pertanto, l' va condannato al pagamento dell'intera somma liquidata dal Giudice di prime cure, CP_1
e dunque anche alla corresponsione degli ulteriori € 1300,00, corrispondenti alla metà erroneamente compensata, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vanno, poi, poste a carico dell' le spese del presente grado di giudizio, che devono essere CP_1
liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
Ed invero, la Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei richiamati criteri, normativi e giurisprudenziali, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo scaglione da applicarsi ai fini della liquidazione dei compensi per il presente grado di giudizio è il secondo, vale a dire quello per le cause di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Ed invero, il valore della controversia va individuato nell'importo che questa Corte ha riconosciuto a titolo di competenze per il primo grado di giudizio, ovvero in € 1.300,00.
Conseguentemente, facendo applicazione dell'indicato secondo scaglione dei Parametri nel valore minimo, in considerazione della domanda avanzata dall'appellante, le spese del presente grado vengono liquidate in € 962,00, con esclusione della fase istruttoria essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/12/2023 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 07/12/2023 n. 1985 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma la liquidazione dell'importo delle spese di lite di I grado in complessive € 2.600,00 e condanna l' al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.300,00, oltre CP_1 accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Giulio Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1985 pronunciata il 07/12/2023
Oggetto: Ricalcolo pensione ex art. 8, co.4, L.155/81 – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 931/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2 generali in atti, dall'Avv. Marcella Mattia,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 12/04/2018, , Parte_1
titolare di pensione di anzianità cat. VO n. 10061077 con decorrenza settembre 2001, assumeva che l' aveva erroneamente calcolato i periodi di inattività di cassa integrazione relativi all'anno 1999 CP_1
risultanti dal suo estratto contributivo, utilizzando una retribuzione settimanale inferiore rispetto a quella relativa al lavoro effettivo svolto. Chiedeva, pertanto, il ricalcolo della pensione, ai sensi dell'art. 8, co. 4, L. 155/1981 e dell'art. 3, L.
164/1975, con il riconoscimento di un rateo mensile, perequato al 2018, pari ad € 2.067,80 e con condanna dell' al pagamento degli arretrati sulla base della decorrenza di legge, oltre interessi CP_1
legali o rivalutazione monetaria e spese di giudizio, con distrazione.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , eccependo in via preliminare, l'improponibilità CP_1 dell'azione per mancanza della domanda amministrativa, prevista a pena di inammissibilità, di ricostituzione/aggiornamento della posizione assicurativa all' , nonché la decadenza, ex art. 47, CP_1
co. 2, DPR 639/1970 come modificato dalla L. 111/2011, non avendo il ricorrente proposto le sue doglianze circa l'adempimento parziale nella liquidazione della pensione entro il 25/07/2014, ovvero entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale ultima legge. Nel merito contestava i calcoli del ricorrente, sostenendo di avere ben operato avendo conteggiato l'unica contribuzione figurativa rientrante nel calcolo pensionistico relativa a 15 settimane di CIG per l'anno 1999. Previa richiesta di CTU, concludeva domandando l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, in subordine e nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il Tribunale adito respingeva l'eccezione di improponibilità del ricorso poiché l'interessato aveva documentalmente dimostrato di avere presentato la domanda amministrativa on line in data
10.09.2016. In ordine alla eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza la riteneva fondata limitatamente ai ratei pregressi ultra triennali, anteriori alla data del 12.4.2015, ovvero oltre il triennio dalla data di deposito del ricorso giudiziale, effettuato il 12/04/2018.
Nel merito, riteneva che parte ricorrente avesse processualmente provato quanto necessario ai fini dell'accoglimento della propria pretesa dimostrando i periodi di Cassa Integrazione attraverso l'esibizione, unitamente al ricorso, dell'estratto contributivo e avendo allegato l'inadempimento dell'Ente. A seguito della disposta CTU, il Tribunale riconosceva il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'inclusione nella base di calcolo dei contributi figurativi omessi relativi al periodo di cassa integrazione e condannava l' al pagamento della somma dovuta di € CP_1
7.673,17, oltre accessori di legge. Circa le spese, riteneva di compensarle nella metà, vista l'eccezione di decadenza triennale formulata da parte resistente e per il resto, seguendo la soccombenza, le liquidava in € 1.300,00 oltre accessori, ponendole a carico dell' . CP_1
Con ricorso depositato il 12/12/2023 proponeva appello avverso tale pronuncia Parte_1
esclusivamente nella parte relativa alla compensazione per la metà delle spese di lite, ritenendo errato quanto deciso dal Giudice di prime cure sul punto. Evidenziava che la decadenza non presuppone alcuna eccezione di parte, essendo rilevabile d'ufficio; e, soprattutto, che egli nel ricorso introduttivo aveva rivendicato le differenze spettanti “con decorrenza di legge”. Richiamato il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e, quindi, la possibilità del Giudice di compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca” ovvero se “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, evidenziava che, nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle condizioni indicate dalla norma in materia. Concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'ulteriore metà delle spese processuali e precisando, ai fini della liquidazione delle spese di secondo grado, che il valore della causa era di € 2.600,00.
Nel giudizio di appello si costituiva l' evidenziando la correttezza della sentenza di I grado di CP_1 cui chiedeva la conferma in ogni sua parte con rigetto dell'appello.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Giudice di I grado, in riferimento alle spese legali, statuiva che esse vengono compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento della eccezione, spiegata dall' , di decadenza CP_1
triennale. Tale capo di sentenza viene impugnato da che richiama le proprie Parte_1
conclusioni formulate in I grado di seguito riportate: “accertare e dichiarare del sig. ad Pt_1
ottenere il ricalcolo della propria pensione in godimento (…), per un rateo mensile, perequato al
2018, pari ad € 2.067,80 o altro importo maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
condannare l' (…) al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente con CP_1
decorrenza di legge, oltre interessi e spese.
Non può pertanto ritenersi che, nella fattispecie all'esame, si sia verificata soccombenza reciproca, considerato l'espresso richiamo al pagamento dei ratei differenziali “con la decorrenza di legge”.
Peraltro, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'Ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto. (Corte di
Cassazione n. 6331 del 2014, n. 18097 del 2016, n.2450 del 2022).
Da ciò consegue l'irrilevanza della eccezione di parte, essendo, come detto, la decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato interno.
Da ultimo, va evidenziato che non sussistono, né sono state indicate nella motivazione, gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la disposta compensazione delle spese di lite. Per quanto detto, la compensazione della metà delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Pertanto, l' va condannato al pagamento dell'intera somma liquidata dal Giudice di prime cure, CP_1
e dunque anche alla corresponsione degli ulteriori € 1300,00, corrispondenti alla metà erroneamente compensata, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vanno, poi, poste a carico dell' le spese del presente grado di giudizio, che devono essere CP_1
liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
Ed invero, la Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei richiamati criteri, normativi e giurisprudenziali, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo scaglione da applicarsi ai fini della liquidazione dei compensi per il presente grado di giudizio è il secondo, vale a dire quello per le cause di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Ed invero, il valore della controversia va individuato nell'importo che questa Corte ha riconosciuto a titolo di competenze per il primo grado di giudizio, ovvero in € 1.300,00.
Conseguentemente, facendo applicazione dell'indicato secondo scaglione dei Parametri nel valore minimo, in considerazione della domanda avanzata dall'appellante, le spese del presente grado vengono liquidate in € 962,00, con esclusione della fase istruttoria essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/12/2023 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 07/12/2023 n. 1985 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma la liquidazione dell'importo delle spese di lite di I grado in complessive € 2.600,00 e condanna l' al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.300,00, oltre CP_1 accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Giulio Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi