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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2024, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 11995/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Michela Rizza
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Carlo C.F._2
Bossi n. 5
ATTORE
Contro
, con sede legale in Sassari, Viale Mancini n. 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. di CP_1 P.IVA_ Gruppo , codice ABI , PEC elettivamente domiciliata P.IVA_1 Email_1 in Reggio Calabria, via Aschenez n° 128, presso lo studio dell'avv. Sergio Giangreco
(CF: ) che la rappresenta e difende C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: cessione del quinto, assicurazione obbligatoria, oggetto
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale: visti: l'art. 54 D.P.R. 180/1950, gli artt. 33 e ss Cod. Consumo, l'art.1419 c.c. e gli artt. 1241 ss c.c. : Accertare e/o dichiarare la violazione dell'art. 54 del DPR 180/1950, per mancata stipulazione della polizza impiego obbligatoria relativa al contratto di finanziamento n.70007276;
Accertare e/o dichiarare la vessatorietà e la conseguente nullità dell'art. 8 del contratto di finanziamento n.70007276, per violazione della relativa normativa speciale inderogabile (art. 54 D.P.R. 180/1950 e artt. 33 e ss Codice del Consumo), per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
Per l'effetto: Accertare e/o dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito da parte attrice, CP_2 quantificato in Euro 16.227,95, come conseguenza della mancata stipulazione della polizza rischio impiego obbligatoria, in violazione dell'art. 54 D.P.R. 180/1950;
pagina 1 di 6 dichiarare tenuta e condannare la convenuta a garantire/manlevare parte attrice per il danno subito, pari ad Euro 16.227,95, importo non indennizzato dalla compagnia assicurativa in assenza di polizza impiego e di conseguenza: accertare e/o dichiarare la compensazione e l'estinzione, per le quantità corrispondenti, dei rispettivi debiti tra le parti: il debito della convenuta nei confronti di parte attrice, quantificato nel danno subito a causa della mancata garanzia della polizza impiego, pari ad Euro 16.227,95; il debito di parte attrice nei confronti della convenuta per le rate del finanziamento non versate per Euro 16.227,95. Con vittoria di spese e competenze, anche di spese stragiudiziali di mediazione, di eventuale CTP e
CTU, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CON DISTRAZIONE DELLE STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta:
“In via principale e nel merito rigettare tutte le domande ex adverso formulate, anche di risarcimento danno, ritenendole inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per via delle contestazioni, eccezioni ed argomentazioni, di cui al presente atto oltre a non essere provate;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore rappresenta le seguenti circostanze:
- il 30/10/2018 ha sottoscritto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con
(oggi , con rata mensile di € 241,00 e durata di 96 mesi;
Organizzazione_1 CP_1
- la contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, ha stipulato con la Org_1 compagnia assicurativa la “POLIZZA COLLETIVA CREDITO N. 8286”; Controparte_3
- nel 2019, il datore di lavoro ha smesso di corrispondergli lo stipendio mensile, Org_2 come agli altri dipendenti, e di pagare le quote del finanziamento, tanto da indurlo, il 05/03/2020, al recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa;
- con lettera del 17/02/2021 (poi rinnovata il 20.12.2021), lo ha diffidato ad adempiere, a CP_1 norma dell'art. 1454 c.c., richiedendo il saldo di tutto il capitale ancora dovuto, pari a € 16.227,95, in un unica soluzione ed entro 15 giorni;
- successivamente egli ha inviato un reclamo contestando alla banca di non avere preventivamente attivato la polizza assicurativa obbligatoria rischio impiego prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950, chiedendo anche a e ad copia del fascicolo informativo della polizza;
CP_1 Controparte_4
- in risposta ha comunicato che il sinistro era stata aperto correttamente, e rinnovato la CP_1 richiesta di pagamento;
- invece, ha risposto che, “come da obbligo normativo, il contratto di Controparte_4 finanziamento era altresì assistito dalla Polizza n. 8286 stipulata fra Organizzazione_3 CP_3
e (Contraente) avente ad oggetto la copertura del rischio di insolvenza a
[...] Organizzazione_1 fronte della perdita d'impiego del soggetto finanziato”, e che pertanto non poteva trasmettergli le condizioni contrattuali relative a tale polizza “posta la totale estraneità del soggetto finanziato rispetto alla stessa.”;
- nonostante l'asserita comunicazione di avvenuta apertura del sinistro, ad oggi non risulta ancora erogata la garanzia prevista dalla medesima polizza, e l'istituto di credito insiste nella richiesta di pagamento del saldo del debito;
- nessun esito ha avuto la procedura di mediazione da lui avviata. Su queste premesse in fatto, parte attrice sostiene che, a norma dell'art. 54 d.p.r. 180/1950, il finanziamento rimborsabile con cessione di quota dello stipendio deve essere obbligatoriamente associato ad una polizza “ ” e ad una polizza “VITA”, a garanzia del debito residuo in caso di Org_4 perdita dell'impiego o in caso di morte del debitore. In particolare, l'imposizione di una copertura pagina 2 di 6 assicurativa del rischio impiego del dipendente sarebbe volta in primo luogo a garantire al lavoratore, in caso di licenziamento, l'estinzione totale del debito residuo da parte della società di assicurazioni. Nel caso di specie, invece, l'ente finanziatore avrebbe stipulato una polizza a tutela del credito, cioè una polizza di natura diversa perché – contrariamente a quella per il rischio impiego – non tutela il lavoratore dalla perdita del reddito lavorativo, lasciandolo esposto alla surroga della compagnia assicurativa.
Da questo deriverebbe la nullità del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, non erogabile per violazione di norma imperativa. Inoltre, in ogni caso la clausola contrattuale che gli ha imposto la stipula di un'assicurazione per il rischio credito sarebbe vessatoria, ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo, in quanto rientrante tra quelle che “prevedono un grave squilibrio tra le posizioni del consumatore rispetto al professionista”. Pertanto, chiede: Parte_1
- il risarcimento del danno, individuato nel non aver potuto godere dell'indennizzo assicurativo, e quindi quantificato in misura pari al debito residuo che sarebbe stato estinto dall'assicurazione se correttamente stipulata;
- la compensazione del così accertato credito risarcitorio con il debito residuo che ha verso la convenuta.
2) contesta la domanda osservando, in sintesi, che la polizza richiesta dall'art. 54 d.p.r. CP_1
180/1950 copre il rischio del soggetto che eroga il finanziamento, non quello di chi lo riceve, e che quindi l'assicurazione contratta nella fattispecie assolve all'obbligo di legge e rende valido il contratto.
3) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in prima memoria la convenuta ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione. All'udienza del 7.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., senza richieste di attività istruttoria.
4) Secondo parte attrice, il testo dell'art. 54 d.p.r. 180/1950, nel prevedere l'obbligo di una “POLIZZA IMPIEGO”… “vuole sicuramente tutelare il debitore-consumatore che, se licenziato, non riuscirebbe più a far fronte al pagamento delle rate, con conseguente peggioramento della propria posizione finanziaria”, e questo perché solo il lavoratore è titolare del rischio per la perdita dell'impiego, e quindi deve essere protetto in un'ottica solidaristica di tutela del reddito quale strumento di un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.
Altre conferme in tale senso si ricaverebbero:
- dal “comma 3 dell'art. 54 prevede chiaramente come “Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o DI IMPIEGO DEI CEDENTI”: il comma appena citato specifica chiaramente come la polizza obbligatoria sia LA POLIZZA IMPIEGO DEI CEDENTI e non una polizza CREDITO, con esclusiva tutela della banca, che assume in proprio il rischio di insolvenza”;
- dal fatto che polizza impiego e polizza credito sono classificate in due rami diversi e ben distinti dal Codice delle Assicurazioni, rispettivamente al ramo 14 e al ramo 16 individuati dall'art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- dalla previsione dell'art. 3 del modulo SECCI, che esclude l'esigenza di una assicurazione del credito essendo già presente l'assicurazione per la perdita dell'impiego. La tesi troverebbe infine conferma anche in Cass. 22763/2021.
5) La domanda è infondata e non può essere accolta, per più ragioni.
pagina 3 di 6 6) E' pacifico che la polizza assicurativa contratta dalla convenuta assicuri il credito nell'esclusivo interesse della stessa, sulla base delle previsioni contrattuali sottoscritte anche dal debitore, e precisamente dell'art. 3 del modulo informativo di base (c.d. modulo SECCI), dove si prevede che i costi assicurativi siano a carico del finanziatore, e dell'art. 8 delle Condizioni generali, dove si prevede la surroga dell'assicuratore. Si tratta peraltro di un'opzione legittima, per quanto si va ad osservare.
7) Infatti, in primo luogo, il testo dell'art. 54 citato si limita semplicemente a prevedere che “le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La norma quindi si limita a stabilire l'obbligo di un'assicurazione che consenta il recupero del credito residuo in caso di “cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente”, assicurando in questo modo l'interesse del soggetto che eroga il finanziamento e nulla prevedendo in ordine alla liberazione del debitore che veda ridotto il suo reddito lavorativo. Al contrario, il fatto che la norma si riferisca genericamente alla riduzione del reddito lavorativo, a prescindere da ogni riferimento alla causa di tale riduzione, rende evidente la funzione di tutela del credito, perché comprende anche fattispecie in cui la riduzione potrebbe essere imputabile al lavoratore
(dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, etc.), nelle quali non troverebbe alcuna giustificazione la sua tutela assicurativa. Interpretazione diversa non può certo trarsi dall'art. 2 del Codice delle Assicurazioni. Tale norma, infatti, distingue nei rami danni la classificazione “14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze…” dalla classificazione “16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione…”, e quindi effettivamente individua due tipi diversi di polizze, ma nulla stabilisce in merito a quale debba essere associata al credito garantito da cessioni di quote dello stipendio. Al contrario, il regolamento attuativo previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 2 appena citato, il reg. ISVAP n. 29 del 16.3.2009, all'art. 14 distingue le “Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio” in due tipologie rientranti ciascuna in diverso ramo assicurativo: “1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”, il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente.
2. E' classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell'ambito dei “rischi relativi all'occupazione”, il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio”. Pertanto, il sistema normativo prevede una duplice opzione assicurativa in caso di finanziamenti garantiti da cessione di quote dello stipendio. La differenza sostanziale tra le due tipologie di polizza assicurativa si trova nella copertura offerta, e in particolare nella protezione che offre al lavoratore/mutuatario in caso di perdita del lavoro, perché solo la seconda gli garantisce una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato, che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
pagina 4 di 6 8) A fronte di questo, non sono convincenti gli argomenti espressi dall'attore. In particolare non è certo decisivo il fatto che la norma contenga l'espressione “rischi di impiego”, con individuando tale terminologia, né all'epoca di emanazione del d.p.r. né oggi, una univoca classificazione del tipo assicurativo. Altrettanto irrilevante è la previsione dell'art. 54 co. 3, nella parte in cui vieta al finanziatore di assumere in proprio i rischi di morte o di impiego”, norma che in realtà si spiega perché altrimenti sarebbe vanificato l'obbligo di assicurare il recupero del credito. Quanto, invece, alla pronuncia citata e prodotta da parte attrice (Cass. 22763/2021), in verità essa affronta il tema della deducibilità dei costi assicurativi ed in nessuna parte, neppure implicitamente, afferma quanto sostenuto dall'attore.
9) Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in termini coerenti con la tesi di parte convenuta. In particolare, con Ord. 9866/2022 la Cassazione ha chiarito che non è obbligato lo schema negoziale dell'assicurazione associata a finanziamenti con cessione di quote dello stipendio, affermando al contrario che “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto”, sulla base degli ordinari criteri di interpretazione del contratto. Si consideri che nella fattispecie all'esame della Corte, il debitore si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli dall'assicurazione (che agiva in regresso dopo aver indennizzato il finanziatore a seguito della perdita dell'impiego del debitore stesso), sostenendo tra l'altro che, in base alla disciplina costituita dal DPR numero 180 del 1950, l'assicurazione “non poteva che essere intesa come a favore del debitore finanziato, ossia come un'assicurazione stipulata nell'interesse di quest'ultimo e non già nell'interesse del finanziatore: infatti se la clausola fosse intesa come a favore di quest'ultimo sarebbe priva di causa in quanto priva il soggetto assicurato della garanzia per i rischi di non poter pagare il mutuo a causa della perdita del lavoro e si traduce dunque in una clausola che impedisce lo stesso scopo dell'assicurazione”. Pertanto, anche se in sentenza la Corte non afferma esplicitamente quale debba essere l'assicurazione obbligatoria ex art. 54 d.p.r. 180/50, la decisione, ravvisando che nella fattispecie era stata stipulata un'assicurazione nell'interesse del solo finanziatore, e ritenendola del tutto legittima, implicitamente riconosce che la norma citata non impone l'uno o l'altro dei due schemi possibili, posto che entrambi tutelano in eguale misura l'interesse perseguito dalla disposizione stessa, cioè quello al recupero del finanziamento.
10) E' infondata anche la contestazione relativa alla presunta vessatorietà della clausola contrattuale che ha imposto l'assicurazione. Anche tale questione è stata affrontata dalla citata Ord. 9866/2022 della Suprema Corte, in termini che appaiono del tutto sovrapponibili: “11.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1341 del codice civile nonché dell'articolo 33 della legge 206 del 2005: il cosiddetto codice del consumo. Secondo il ricorrente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato è nulla ai sensi dell'articolo 1341 c.c. ed avrebbe dovuto essere riconosciuta tale in quanto vessatoria e mai sottoscritta dal ricorrente. Il motivo è infondato.
Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria
a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove
l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da 8 una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e
pagina 5 di 6 non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione”. Anche nel caso di specie, come si è visto, il contratto è stato stipulato nell'interesse del finanziatore, ed a sue spese, sicché l'art. 8 del contratto non determina alcuno squilibrio nei rapporti contrattuali.
11) Per completezza, può ancora osservarsi con massima sintesi che in ogni caso la domanda sarebbe infondata anche se si ritenesse che l'art. 54 impone l'assicurazione in favore del debitore, e questo perché comunque sarebbe insussistente il danno lamentato dalla parte attrice.
Infatti:
- in primo luogo, nell'ipotesi di nullità del contratto per vizio genetico (quale sarebbe l'assenza della prescritta assicurazione), il debitore sarebbe comunque tenuto alla restituzione del capitale, e quindi il danno che egli in ipotesi subirebbe non potrebbe essere ravvisato nel non ricevere un indennizzo assicurativo che di fatto andrebbe a coprire proprio quel capitale che deve restituire;
- in secondo luogo, allo stato l'attore non ha subito alcun danno, posto che egli ha ricevuto una richiesta da parte dell'assicurazione ma non ha pagato alcunché, né è certo che debba pagare la somma richiesta;
- questo perché risulta agli atti il fallimento della cooperativa per cui lavorava, e quindi di regola il Fondo di Garanzia dovrebbe versare il t.f.r. da lui maturato (sul quale nulla è detto in atto di citazione), in favore suo o direttamente dell'assicurazione (a seconda di chi abbia insinuato il credito), così rendendo disponibili somme destinate anche a far fronte al debito in esame.
12) Al rigetto segue la condanna alle spese dell'attore, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità dei valori minimi dello scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della novità della questione affrontata e dell'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge tutte le domande.
Condanna a pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 2.600, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 31 gennaio 2024
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Michela Rizza
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Carlo C.F._2
Bossi n. 5
ATTORE
Contro
, con sede legale in Sassari, Viale Mancini n. 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. di CP_1 P.IVA_ Gruppo , codice ABI , PEC elettivamente domiciliata P.IVA_1 Email_1 in Reggio Calabria, via Aschenez n° 128, presso lo studio dell'avv. Sergio Giangreco
(CF: ) che la rappresenta e difende C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: cessione del quinto, assicurazione obbligatoria, oggetto
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale: visti: l'art. 54 D.P.R. 180/1950, gli artt. 33 e ss Cod. Consumo, l'art.1419 c.c. e gli artt. 1241 ss c.c. : Accertare e/o dichiarare la violazione dell'art. 54 del DPR 180/1950, per mancata stipulazione della polizza impiego obbligatoria relativa al contratto di finanziamento n.70007276;
Accertare e/o dichiarare la vessatorietà e la conseguente nullità dell'art. 8 del contratto di finanziamento n.70007276, per violazione della relativa normativa speciale inderogabile (art. 54 D.P.R. 180/1950 e artt. 33 e ss Codice del Consumo), per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
Per l'effetto: Accertare e/o dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito da parte attrice, CP_2 quantificato in Euro 16.227,95, come conseguenza della mancata stipulazione della polizza rischio impiego obbligatoria, in violazione dell'art. 54 D.P.R. 180/1950;
pagina 1 di 6 dichiarare tenuta e condannare la convenuta a garantire/manlevare parte attrice per il danno subito, pari ad Euro 16.227,95, importo non indennizzato dalla compagnia assicurativa in assenza di polizza impiego e di conseguenza: accertare e/o dichiarare la compensazione e l'estinzione, per le quantità corrispondenti, dei rispettivi debiti tra le parti: il debito della convenuta nei confronti di parte attrice, quantificato nel danno subito a causa della mancata garanzia della polizza impiego, pari ad Euro 16.227,95; il debito di parte attrice nei confronti della convenuta per le rate del finanziamento non versate per Euro 16.227,95. Con vittoria di spese e competenze, anche di spese stragiudiziali di mediazione, di eventuale CTP e
CTU, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CON DISTRAZIONE DELLE STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta:
“In via principale e nel merito rigettare tutte le domande ex adverso formulate, anche di risarcimento danno, ritenendole inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per via delle contestazioni, eccezioni ed argomentazioni, di cui al presente atto oltre a non essere provate;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore rappresenta le seguenti circostanze:
- il 30/10/2018 ha sottoscritto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con
(oggi , con rata mensile di € 241,00 e durata di 96 mesi;
Organizzazione_1 CP_1
- la contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, ha stipulato con la Org_1 compagnia assicurativa la “POLIZZA COLLETIVA CREDITO N. 8286”; Controparte_3
- nel 2019, il datore di lavoro ha smesso di corrispondergli lo stipendio mensile, Org_2 come agli altri dipendenti, e di pagare le quote del finanziamento, tanto da indurlo, il 05/03/2020, al recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa;
- con lettera del 17/02/2021 (poi rinnovata il 20.12.2021), lo ha diffidato ad adempiere, a CP_1 norma dell'art. 1454 c.c., richiedendo il saldo di tutto il capitale ancora dovuto, pari a € 16.227,95, in un unica soluzione ed entro 15 giorni;
- successivamente egli ha inviato un reclamo contestando alla banca di non avere preventivamente attivato la polizza assicurativa obbligatoria rischio impiego prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950, chiedendo anche a e ad copia del fascicolo informativo della polizza;
CP_1 Controparte_4
- in risposta ha comunicato che il sinistro era stata aperto correttamente, e rinnovato la CP_1 richiesta di pagamento;
- invece, ha risposto che, “come da obbligo normativo, il contratto di Controparte_4 finanziamento era altresì assistito dalla Polizza n. 8286 stipulata fra Organizzazione_3 CP_3
e (Contraente) avente ad oggetto la copertura del rischio di insolvenza a
[...] Organizzazione_1 fronte della perdita d'impiego del soggetto finanziato”, e che pertanto non poteva trasmettergli le condizioni contrattuali relative a tale polizza “posta la totale estraneità del soggetto finanziato rispetto alla stessa.”;
- nonostante l'asserita comunicazione di avvenuta apertura del sinistro, ad oggi non risulta ancora erogata la garanzia prevista dalla medesima polizza, e l'istituto di credito insiste nella richiesta di pagamento del saldo del debito;
- nessun esito ha avuto la procedura di mediazione da lui avviata. Su queste premesse in fatto, parte attrice sostiene che, a norma dell'art. 54 d.p.r. 180/1950, il finanziamento rimborsabile con cessione di quota dello stipendio deve essere obbligatoriamente associato ad una polizza “ ” e ad una polizza “VITA”, a garanzia del debito residuo in caso di Org_4 perdita dell'impiego o in caso di morte del debitore. In particolare, l'imposizione di una copertura pagina 2 di 6 assicurativa del rischio impiego del dipendente sarebbe volta in primo luogo a garantire al lavoratore, in caso di licenziamento, l'estinzione totale del debito residuo da parte della società di assicurazioni. Nel caso di specie, invece, l'ente finanziatore avrebbe stipulato una polizza a tutela del credito, cioè una polizza di natura diversa perché – contrariamente a quella per il rischio impiego – non tutela il lavoratore dalla perdita del reddito lavorativo, lasciandolo esposto alla surroga della compagnia assicurativa.
Da questo deriverebbe la nullità del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, non erogabile per violazione di norma imperativa. Inoltre, in ogni caso la clausola contrattuale che gli ha imposto la stipula di un'assicurazione per il rischio credito sarebbe vessatoria, ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo, in quanto rientrante tra quelle che “prevedono un grave squilibrio tra le posizioni del consumatore rispetto al professionista”. Pertanto, chiede: Parte_1
- il risarcimento del danno, individuato nel non aver potuto godere dell'indennizzo assicurativo, e quindi quantificato in misura pari al debito residuo che sarebbe stato estinto dall'assicurazione se correttamente stipulata;
- la compensazione del così accertato credito risarcitorio con il debito residuo che ha verso la convenuta.
2) contesta la domanda osservando, in sintesi, che la polizza richiesta dall'art. 54 d.p.r. CP_1
180/1950 copre il rischio del soggetto che eroga il finanziamento, non quello di chi lo riceve, e che quindi l'assicurazione contratta nella fattispecie assolve all'obbligo di legge e rende valido il contratto.
3) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in prima memoria la convenuta ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione. All'udienza del 7.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., senza richieste di attività istruttoria.
4) Secondo parte attrice, il testo dell'art. 54 d.p.r. 180/1950, nel prevedere l'obbligo di una “POLIZZA IMPIEGO”… “vuole sicuramente tutelare il debitore-consumatore che, se licenziato, non riuscirebbe più a far fronte al pagamento delle rate, con conseguente peggioramento della propria posizione finanziaria”, e questo perché solo il lavoratore è titolare del rischio per la perdita dell'impiego, e quindi deve essere protetto in un'ottica solidaristica di tutela del reddito quale strumento di un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.
Altre conferme in tale senso si ricaverebbero:
- dal “comma 3 dell'art. 54 prevede chiaramente come “Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o DI IMPIEGO DEI CEDENTI”: il comma appena citato specifica chiaramente come la polizza obbligatoria sia LA POLIZZA IMPIEGO DEI CEDENTI e non una polizza CREDITO, con esclusiva tutela della banca, che assume in proprio il rischio di insolvenza”;
- dal fatto che polizza impiego e polizza credito sono classificate in due rami diversi e ben distinti dal Codice delle Assicurazioni, rispettivamente al ramo 14 e al ramo 16 individuati dall'art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- dalla previsione dell'art. 3 del modulo SECCI, che esclude l'esigenza di una assicurazione del credito essendo già presente l'assicurazione per la perdita dell'impiego. La tesi troverebbe infine conferma anche in Cass. 22763/2021.
5) La domanda è infondata e non può essere accolta, per più ragioni.
pagina 3 di 6 6) E' pacifico che la polizza assicurativa contratta dalla convenuta assicuri il credito nell'esclusivo interesse della stessa, sulla base delle previsioni contrattuali sottoscritte anche dal debitore, e precisamente dell'art. 3 del modulo informativo di base (c.d. modulo SECCI), dove si prevede che i costi assicurativi siano a carico del finanziatore, e dell'art. 8 delle Condizioni generali, dove si prevede la surroga dell'assicuratore. Si tratta peraltro di un'opzione legittima, per quanto si va ad osservare.
7) Infatti, in primo luogo, il testo dell'art. 54 citato si limita semplicemente a prevedere che “le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La norma quindi si limita a stabilire l'obbligo di un'assicurazione che consenta il recupero del credito residuo in caso di “cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente”, assicurando in questo modo l'interesse del soggetto che eroga il finanziamento e nulla prevedendo in ordine alla liberazione del debitore che veda ridotto il suo reddito lavorativo. Al contrario, il fatto che la norma si riferisca genericamente alla riduzione del reddito lavorativo, a prescindere da ogni riferimento alla causa di tale riduzione, rende evidente la funzione di tutela del credito, perché comprende anche fattispecie in cui la riduzione potrebbe essere imputabile al lavoratore
(dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, etc.), nelle quali non troverebbe alcuna giustificazione la sua tutela assicurativa. Interpretazione diversa non può certo trarsi dall'art. 2 del Codice delle Assicurazioni. Tale norma, infatti, distingue nei rami danni la classificazione “14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze…” dalla classificazione “16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione…”, e quindi effettivamente individua due tipi diversi di polizze, ma nulla stabilisce in merito a quale debba essere associata al credito garantito da cessioni di quote dello stipendio. Al contrario, il regolamento attuativo previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 2 appena citato, il reg. ISVAP n. 29 del 16.3.2009, all'art. 14 distingue le “Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio” in due tipologie rientranti ciascuna in diverso ramo assicurativo: “1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”, il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente.
2. E' classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell'ambito dei “rischi relativi all'occupazione”, il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio”. Pertanto, il sistema normativo prevede una duplice opzione assicurativa in caso di finanziamenti garantiti da cessione di quote dello stipendio. La differenza sostanziale tra le due tipologie di polizza assicurativa si trova nella copertura offerta, e in particolare nella protezione che offre al lavoratore/mutuatario in caso di perdita del lavoro, perché solo la seconda gli garantisce una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato, che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
pagina 4 di 6 8) A fronte di questo, non sono convincenti gli argomenti espressi dall'attore. In particolare non è certo decisivo il fatto che la norma contenga l'espressione “rischi di impiego”, con individuando tale terminologia, né all'epoca di emanazione del d.p.r. né oggi, una univoca classificazione del tipo assicurativo. Altrettanto irrilevante è la previsione dell'art. 54 co. 3, nella parte in cui vieta al finanziatore di assumere in proprio i rischi di morte o di impiego”, norma che in realtà si spiega perché altrimenti sarebbe vanificato l'obbligo di assicurare il recupero del credito. Quanto, invece, alla pronuncia citata e prodotta da parte attrice (Cass. 22763/2021), in verità essa affronta il tema della deducibilità dei costi assicurativi ed in nessuna parte, neppure implicitamente, afferma quanto sostenuto dall'attore.
9) Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in termini coerenti con la tesi di parte convenuta. In particolare, con Ord. 9866/2022 la Cassazione ha chiarito che non è obbligato lo schema negoziale dell'assicurazione associata a finanziamenti con cessione di quote dello stipendio, affermando al contrario che “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto”, sulla base degli ordinari criteri di interpretazione del contratto. Si consideri che nella fattispecie all'esame della Corte, il debitore si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli dall'assicurazione (che agiva in regresso dopo aver indennizzato il finanziatore a seguito della perdita dell'impiego del debitore stesso), sostenendo tra l'altro che, in base alla disciplina costituita dal DPR numero 180 del 1950, l'assicurazione “non poteva che essere intesa come a favore del debitore finanziato, ossia come un'assicurazione stipulata nell'interesse di quest'ultimo e non già nell'interesse del finanziatore: infatti se la clausola fosse intesa come a favore di quest'ultimo sarebbe priva di causa in quanto priva il soggetto assicurato della garanzia per i rischi di non poter pagare il mutuo a causa della perdita del lavoro e si traduce dunque in una clausola che impedisce lo stesso scopo dell'assicurazione”. Pertanto, anche se in sentenza la Corte non afferma esplicitamente quale debba essere l'assicurazione obbligatoria ex art. 54 d.p.r. 180/50, la decisione, ravvisando che nella fattispecie era stata stipulata un'assicurazione nell'interesse del solo finanziatore, e ritenendola del tutto legittima, implicitamente riconosce che la norma citata non impone l'uno o l'altro dei due schemi possibili, posto che entrambi tutelano in eguale misura l'interesse perseguito dalla disposizione stessa, cioè quello al recupero del finanziamento.
10) E' infondata anche la contestazione relativa alla presunta vessatorietà della clausola contrattuale che ha imposto l'assicurazione. Anche tale questione è stata affrontata dalla citata Ord. 9866/2022 della Suprema Corte, in termini che appaiono del tutto sovrapponibili: “11.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1341 del codice civile nonché dell'articolo 33 della legge 206 del 2005: il cosiddetto codice del consumo. Secondo il ricorrente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato è nulla ai sensi dell'articolo 1341 c.c. ed avrebbe dovuto essere riconosciuta tale in quanto vessatoria e mai sottoscritta dal ricorrente. Il motivo è infondato.
Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria
a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove
l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da 8 una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e
pagina 5 di 6 non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione”. Anche nel caso di specie, come si è visto, il contratto è stato stipulato nell'interesse del finanziatore, ed a sue spese, sicché l'art. 8 del contratto non determina alcuno squilibrio nei rapporti contrattuali.
11) Per completezza, può ancora osservarsi con massima sintesi che in ogni caso la domanda sarebbe infondata anche se si ritenesse che l'art. 54 impone l'assicurazione in favore del debitore, e questo perché comunque sarebbe insussistente il danno lamentato dalla parte attrice.
Infatti:
- in primo luogo, nell'ipotesi di nullità del contratto per vizio genetico (quale sarebbe l'assenza della prescritta assicurazione), il debitore sarebbe comunque tenuto alla restituzione del capitale, e quindi il danno che egli in ipotesi subirebbe non potrebbe essere ravvisato nel non ricevere un indennizzo assicurativo che di fatto andrebbe a coprire proprio quel capitale che deve restituire;
- in secondo luogo, allo stato l'attore non ha subito alcun danno, posto che egli ha ricevuto una richiesta da parte dell'assicurazione ma non ha pagato alcunché, né è certo che debba pagare la somma richiesta;
- questo perché risulta agli atti il fallimento della cooperativa per cui lavorava, e quindi di regola il Fondo di Garanzia dovrebbe versare il t.f.r. da lui maturato (sul quale nulla è detto in atto di citazione), in favore suo o direttamente dell'assicurazione (a seconda di chi abbia insinuato il credito), così rendendo disponibili somme destinate anche a far fronte al debito in esame.
12) Al rigetto segue la condanna alle spese dell'attore, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità dei valori minimi dello scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della novità della questione affrontata e dell'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge tutte le domande.
Condanna a pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 2.600, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 31 gennaio 2024
Il Giudice
Stefano Demontis
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