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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 92/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a Bogotà in [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SIMONETTI GIUDITTA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 14/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/09/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palma Campania (al N.29, Parte II, serie A, anno 2018). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a San Gennaro Vesuviano il 08/05/2019) e Controparte_1 Pt_1 [...]
(a San Gennaro Vesuviano il 15/12/2021), entrambi minori, le parti hanno Parte_3 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 03/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme CP_1 Parte_3 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto:
CP_ 2) Nell'interesse dei minori, affidare i figli e alla madre, sig.ra , che Parte_3 Parte_2 vivrà con loro nella casa coniugale, per adesso sita in via Pozzoromolo n. 10B, visto il costante impegno di lavoro del
IG. che lo porterà a lunghi viaggi all'estero, pur mantenendo la potestà genitoriale in capo ad Parte_1 entrambi i genitori;
3) Il IG. avrà la facoltà di vederli ed averli con se, previo accordo tra le parti e Parte_1 compatibilmente con gli impegni dei bambini (impegni scolastici, altre attività ecc.), per due weekend al mese;
il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi da concordare entro e non oltre il mese di giugno, tali vacanze potranno essere esperite entro e non oltre il 31 agosto al fine di consentire ai bambini di riadattarsi alla routine scolastiche per
2 settembre; le festività natalizie e pasquali. verranno trascorse alternativamente con uno dei genitori, o come di volta in volta sarà concordato tra le parti;
4) La IG. si impegna ad informare il IG. sull'andamento scolastico dei Parte_2 Parte_1 figli e sulle loro condizioni di salute, nonché su ogni altro evento di particolare importanza riguardante la vita dei minori;
5) Il IG. potrà incontrare i propri figli in Italia e non potrà portare i bambini Parte_1 all'estero senza il consenso della IG.ra : Parte_2
6) Il IG. potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, telefonando quando lo riterrà Parte_1 opportuno (escluse le ore notturne);
7) Il IG. si impegna a versare alla IG. un assegno mensile di €. 500,00 Parte_1 Parte_2
CP_ (cinquecento) a titolo di mantenimento per i figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese e a Parte_3 partecipare nella misura del 50% a tutte le spese occorrenti per i minori di natura scolastica, medica e ludica e a tutte le altre spese che dovessero essere necessarie per la migliore crescita dei propri figli, e per quelle di rilevante entità saranno concordate preventivamente dai coniugi stessi;
8) L'ammontare dei suddetti assegni sarà rivalutato automaticamente ogni anno in base all'aumento degli indici
ISTAT e il primo versamento inizierà a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
9) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche e cure straordinarie, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
10) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque, gli stessi devono sempre comunicare eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi nato a Parte_1
BOGOTA' in COLOMBIA il 26/09/1992, e nata a [...] Parte_2
GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 06/10/1992, che hanno contratto matrimonio a Palma
Campania (NA) il 08/09/2018 (atto n. 29, Parte II, Serie A, anno 2018);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 92/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a Bogotà in [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SIMONETTI GIUDITTA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 14/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/09/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palma Campania (al N.29, Parte II, serie A, anno 2018). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a San Gennaro Vesuviano il 08/05/2019) e Controparte_1 Pt_1 [...]
(a San Gennaro Vesuviano il 15/12/2021), entrambi minori, le parti hanno Parte_3 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 03/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme CP_1 Parte_3 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto:
CP_ 2) Nell'interesse dei minori, affidare i figli e alla madre, sig.ra , che Parte_3 Parte_2 vivrà con loro nella casa coniugale, per adesso sita in via Pozzoromolo n. 10B, visto il costante impegno di lavoro del
IG. che lo porterà a lunghi viaggi all'estero, pur mantenendo la potestà genitoriale in capo ad Parte_1 entrambi i genitori;
3) Il IG. avrà la facoltà di vederli ed averli con se, previo accordo tra le parti e Parte_1 compatibilmente con gli impegni dei bambini (impegni scolastici, altre attività ecc.), per due weekend al mese;
il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi da concordare entro e non oltre il mese di giugno, tali vacanze potranno essere esperite entro e non oltre il 31 agosto al fine di consentire ai bambini di riadattarsi alla routine scolastiche per
2 settembre; le festività natalizie e pasquali. verranno trascorse alternativamente con uno dei genitori, o come di volta in volta sarà concordato tra le parti;
4) La IG. si impegna ad informare il IG. sull'andamento scolastico dei Parte_2 Parte_1 figli e sulle loro condizioni di salute, nonché su ogni altro evento di particolare importanza riguardante la vita dei minori;
5) Il IG. potrà incontrare i propri figli in Italia e non potrà portare i bambini Parte_1 all'estero senza il consenso della IG.ra : Parte_2
6) Il IG. potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, telefonando quando lo riterrà Parte_1 opportuno (escluse le ore notturne);
7) Il IG. si impegna a versare alla IG. un assegno mensile di €. 500,00 Parte_1 Parte_2
CP_ (cinquecento) a titolo di mantenimento per i figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese e a Parte_3 partecipare nella misura del 50% a tutte le spese occorrenti per i minori di natura scolastica, medica e ludica e a tutte le altre spese che dovessero essere necessarie per la migliore crescita dei propri figli, e per quelle di rilevante entità saranno concordate preventivamente dai coniugi stessi;
8) L'ammontare dei suddetti assegni sarà rivalutato automaticamente ogni anno in base all'aumento degli indici
ISTAT e il primo versamento inizierà a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
9) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche e cure straordinarie, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
10) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque, gli stessi devono sempre comunicare eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi nato a Parte_1
BOGOTA' in COLOMBIA il 26/09/1992, e nata a [...] Parte_2
GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 06/10/1992, che hanno contratto matrimonio a Palma
Campania (NA) il 08/09/2018 (atto n. 29, Parte II, Serie A, anno 2018);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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