Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 215/2025 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Crapulli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in La Maddalena, via Don Vico
s.n.c.;
RICORRENTE
contro
(C.F.: , P.I.: ) in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro- tempore, rappresentato e difeso, con il patrocinio dell'Avv. Giosuè
Seghezzi dell'Avvocatura Comunale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, in via Firenze n. 2; CP_1
RESISTENTE
E
(C.F.: con sede in Caltanisetta in Corso Controparte_2 P.IVA_3
Vittorio Emanuele n.50, in persona del legale rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cessata materia del contendere.
1
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha convenuto in giudizio le parti resistenti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)in via principale, accertare e dichiarare il diritto della
IG.ra , a vedersi riconosciuta la somma di 9.632,19 euro Parte_1 Pt_1
(novemilaseicentotrentadue/19 euro a titolo di retribuzione di lavoro subordinato, oltre interessi e rivalutazione come per legge e contributi Inps da versare a cura della in solido con il CP_2
Comune di ex articolo 1676 codice civile, che pertanto andranno condannati in solido a CP_1
corrispondere la somma in questione;
2)sempre in via principale condannare la alla CP_2
riassunzione della lavoratrice ed al risarcimento del danno per un importo non inferiore a 5 mensilità; 3)In via subordinata, ingiungere al di l'applicazione di quanto CP_1 CP_1 espressamente previsto dall'articolo 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016; 4)sempre in via principale, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
codice fiscale con sede in Caltanisetta al Corso Vittorio Emanuele n. 50, e il P.IVA_3 [...]
con sede in alla via Firenze n.2, in persona del Sindaco pro tempore legale CP_1 CP_1
rappresentante ex legge (codice fiscale P. Iva ) al pagamento delle spese P.IVA_1 P.IVA_2
legali e giudiziarie connesse al presente procedimento, con distrazione a favore del sottoscritto
Avvocato antistatario”, per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
Costituitosi, il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere per espressa rinuncia al giudizio pendente da parte della ricorrente coma da atto di transazione datato 11.05.2025 tra la sig.ra Parte_1
e la;
2) In via subordinata ed ulteriormente preliminare: -
[...] Controparte_2 dichiarare l'invalidità e/o l'inesistenza della procura alle liti, con i conseguenti effetti sul ricorso proposto;
3) In via subordinata ed ulteriormente preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e la conseguente sua estromissione dal giudizio;
4) Controparte_1
In via subordinata e nel merito: - rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
5) In Via ulteriormente subordinata nel merito: -
[...] dichiarare l'inammissibilità della domanda di cui al punto 3) delle conclusioni del ricorso: “In via subordinata, ingiungere al Comune di l'applicazione di quanto espressamente previsto CP_1 dall'articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016” essendo tale norma abrogata e, come tale, priva di efficacia;
6) In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, compresi
2 oneri accessori di legge, rappresentati dagli oneri riflessi considerato che la difesa tecnica è svolta da Avvocato iscritto all'Albo degli avvocati pubblici”, per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
L nonostante la regolarità della notificazione, non si è Controparte_2
costituita in causa.
A seguito dell'accordo transattivo dell'11 maggio 2025, stipulato tra la ricorrente e
[...]
, (doc. 1 parte resistente , le parti hanno Controparte_2 Controparte_1
depositato a PCT, in data 23 maggio 2025, la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna (27.05.2025), le parti costituite hanno ribadito la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Il giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, provvede come da dispositivo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 27/05/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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