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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2024, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 25 settembre 2024 – ha pronunciato in data 9 ottobre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 903, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. GIAMPIETRO STEFANIA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. BOCCIA NERI MASSIMO,
- convenuto -
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. DE PAOLI DANIELA,
- convenuta -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio le parti convenute Parte_1 indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 7 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
In via cautelare: sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito: annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito indicati in premessa sono estinti per prescrizione.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 901118271 80 000 – notificata a mezzo PEC dall'agente della riscossione in data 30.01.2024 – e gli atti impositivi ad essa sottesi (avvisi di addebito n. 39720180013027601000, n.
39720180033720404000, n. 39720190013692530000 e n.
39720190032140692000 e avviso di accertamento n. TK7061500613/2022), presentando i seguenti motivi di ricorso:
1) estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti portati dagli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
2) illegittima parziale dell'intimazione di pagamento impugnata sia in ragione dell'erroneità del credito indicato da tale intimazione in relazione all'avviso di accertamento n. TK7061500613/2022 sia in ragione del difetto di motivazione della stessa;
3) inesistenza o invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, sia in quanto eseguita a mezzo PEC tramite un indirizzo PEC
2 ( t”) non censito negli appositi Email_1 pubblici registri sia in quanto recante in allegato un documento non firmato digitalmente;
4) inesistenza o invalidità delle notificazioni degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sia in quanto eseguite a mezzo PEC tramite un indirizzo PEC ( ”) non Email_2 censito negli appositi pubblici registri sia in quanto recanti in allegato documenti non firmati digitalmente;
5) insussistenza, nel merito, dei presupposti di fatto e di diritto per l'insorgenza delle obbligazioni contributive alle quali fanno riferimento gli avvisi di addebito impugnati, in ragione della ubicazione all'estero (i.e. in Svizzera) della residenza della parte ricorrente dal 26.05.2017 e dell'esclusiva applicabilità, nei confronti di quest'ultima, della legislazione previdenziale dello Stato di residenza.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_1 per tardività ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
La parte convenuta Controparte_2 ha invece eccepito, tra l'altro, il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione ai crediti di natura tributaria menzionati dall'intimazione di pagamento impugnata dalla parte ricorrente.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti di cui sopra.
* * *
L'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dalla parte ricorrente – sollevata dalla parte convenuta
[...]
[...] con riguardo alle domande attoree riguardanti Controparte_3
l'avviso di accertamento n. TK7061500613/2022 – è fondata.
L'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., rubricato “Oggetto della giurisdizione tributaria”, stabilisce che “
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori
a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti
l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
La giurisprudenza pronunciatasi con riguardo all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ha chiarito che “Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa
4 tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”
(Cassazione civile sez. un., 11/05/2009, n.10672) e che “La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, art. 86 appartiene al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi. Ove il fermo di beni mobili registrati concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura non tributaria ed altre invece di natura tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anzichè separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento di fermo contestato, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sè in relazione ai crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (Sez. Un., 5 giugno 2008, n.
14831)” (Cassazione civile sez. un., 07/07/2014, n. 15425).
I suddetti principi stabiliti dalla giurisprudenza in relazione all'impugnazione del preavviso di fermo e alla correlata questione del riparto di giurisdizione sono applicabili analogicamente anche con riguardo all'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
L'avviso di accertamento n. TK7061500613/2022 – sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede – ha per oggetto crediti tributari (nel dettaglio, crediti per IVA relativi all'anno 2016: all. 1 al fascicolo di parte ricorrente): pertanto le domande attoree riguardanti, direttamente o indirettamente, i crediti in parola avrebbero dovuto essere proposte innanzi al giudice tributario, difettando, a tale riguardo, la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Le domande in questione sono dunque inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
* * *
5 Il motivo di ricorso relativo alla asserita inesistenza o invalidità della notificazione a mezzo PEC della intimazione di pagamento n. 097 2024
901118271 80 000 è infondato.
La parte ricorrente ha dedotto che la suddetta notificazione, pacificamente ricevuta dalla stessa in data 30.01.2024, sarebbe inesistente o invalida in quanto eseguita tramite un indirizzo di PEC
( t”) diverso da quello facente Email_1 capo all'agente della riscossione in base agli appositi pubblici registri (vale a dire l'indirizzo di PEC “ t”). Email_3
Tale difesa non appare condivisibile, poiché – alla luce del tenore letterale dell'intestazione dell'indirizzo PEC concretamente utilizzato dal mittente, da un lato, e del contenuto della missiva concretamente inviata dallo stesso a mezzo PEC alla parte ricorrente, dall'altro – non vi è alcun elemento che possa far dubitare della riferibilità di tale indirizzo e di tale missiva alla odierna parte convenuta Controparte_3
(in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023, n. 982) e della volontà di questa di procedere alla riscossione coattiva dei crediti indicati nella intimazione di pagamento spedita alla parte ricorrente.
In ogni caso, avendo l'atto notificato dall'indirizzo t” raggiungo il suo scopo (cioè Email_1 lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza delle obbligazioni contributive e circa la volontà dell'agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva dei crediti contributivi in questione), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
Pertanto il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
* * *
6 Il motivo di ricorso relativo alla asserita invalidità della intimazione di pagamento n. 097 2024 901118271 80 000 per violazione delle disposizioni in materia di sottoscrizione dei documenti informatici – in ragione della forma della predetta intimazione, consistente in un documento analogico convertito in formato PDF e sprovvisto di firma analogica o digitale – è pure infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2019, n. 30948): in altri termini, “la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta (nella specie con firma digitale: Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento l'invalidità dell'atto; l'esistenza della cartella non dipende, difatti, dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605). Nè, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25292)” (Cassazione civile, sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
I suddetti principi, formulati dalla giurisprudenza in riferimento alle cartelle di pagamento, possono trovare applicazione analogica anche all'ipotesi della notificazione a mezzo PEC delle intimazioni di pagamento.
Pertanto l'intimazione di pagamento impugnata dalla parte ricorrente – come detto validamente notificata a quest'ultima, a mezzo PEC, dall'agente della riscossione e allegata in formato PDF al messaggio di trasmissione – è valida ed efficace, risultando in modo inequivoco, per le ragioni indicate in precedenza, che tale PEC è stata spedita dall'agente della riscossione.
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di ricorso in esame.
7 * * *
I motivi di ricorso riguardanti l'asserita inesistenza o invalidità delle notificazioni degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata – in quanto eseguite a mezzo PEC tramite un indirizzo PEC
( ”) non censito negli appositi pubblici Email_2 registri e in quanto recanti in allegato un documento non firmato digitalmente
– sono pure infondati, per le medesime ragioni indicate in precedenza con riguardo ai due motivi di ricorso da ultimo esaminati.
E' inoltre opportuno ricordare, a tale proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'inerzia del [destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del [destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Il destinatario della notificazione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento non può quindi rimanere inerte per il solo fatto che tale notificazione proviene da un indirizzo
PEC non corrispondente a quelle censito nei pubblici registri, se il contenuto dell'atto notificato è inequivoco e se non sussistono elementi tali da far
8 dubitare della riferibilità della notificazione al soggetto che ha redatto l'atto notificato, poiché tale inerzia è equiparata al perfezionamento della notificazione.
Da quanto sopra deriva quindi il rigetto dei due motivi di ricorso in esame.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante l'insussistenza, nel merito, dei presupposti di fatto e di diritto per l'insorgenza delle obbligazioni contributive alle quali fanno riferimento gli avvisi di addebito impugnati – in ragione della ubicazione all'estero (i.e. in Svizzera) della residenza della parte ricorrente dal
26.05.2017 e dell'esclusiva applicabilità, nei confronti di quest'ultima, della legislazione previdenziale dello Stato di residenza – è inammissibile, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte,
9 se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli
442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.
Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve
10 essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617
c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
11 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- l'avviso di addebito n. 39720180013027601000 è stato regolarmente notificato dalla parte convenuta alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in CP_1 data 5.08.2018 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta ; CP_1
- l'avviso di addebito n. 39720180033720404000 è stato regolarmente notificato dalla parte convenuta alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in CP_1 data 16.01.2019 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta ; CP_1
- l'avviso di addebito n. 39720190013692530000 è stato regolarmente notificato dalla parte convenuta alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in CP_1 data 23.07.2019 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta ; CP_1
- l'avviso di addebito n. 39720190032140692000 è stato regolarmente notificato dalla parte convenuta alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in CP_1 data 22.12.2019 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta . CP_1
La parte ricorrente non ha impugnato tempestivamente ciascuno dei suddetti avvisi di addebito entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data della ricezione delle singole notificazioni degli avvisi in parola: pertanto i crediti portati da tali avvisi di addebito sono divenuti irretrattabili, cioè non più contestabili nella loro esistenza ed esigibilità, salva soltanto la possibilità, per il debitore, di far valere eventuali fatti sopravvenuti che hanno determinato – dopo la scadenza del termine suddetto – l'estinzione o la modificazione dei crediti in questione.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito sopra menzionati è pure infondato.
Occorre precisare che tale motivo di ricorso può essere scrutinato soltanto in riferimento al periodo successivo alla data di notificazione degli avvisi di addebito in parola (essendo il medesimo motivo di ricorso
12 inammissibile, invece, in relazione al periodo anteriore alla data di notificazione, applicandosi in concreto, per le ragioni esposte in precedenza,
l'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999).
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato la previgente disciplina contenuta nell'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato sul punto la previsione di cui all'art. 55, co.
1, del R.D.L. n. 1825/1935) e il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali coincide, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935 e s.m.i., con il giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che
“
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(per un totale di 182 giorni di sospensione): dall'applicazione congiunta di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione rimane sospeso per un totale di 311 giorni, nei casi in cui la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, dopo il 30.12.2020; nel caso in cui, invece, la
13 prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, tra il 1.07.2020 e il
30.12.2020, il decorso della prescrizione rimane sospeso per 129 giorni.
Il decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è interrotto tramite qualsiasi atto costituente esercizio dei diritti in questione e rivolto al debitore (cfr. art. 2943 c.c.), ivi compresa la notificazione delle cartelle di pagamento correlate o dei relativi avvisi di addebito e/o dei successivi atti della procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di specie, tra le date in cui è avvenuta la notificazione degli avvisi di addebito n. 39720180013027601000 (5.08.2018), n.
39720180033720404000 (16.01.2019) n. 39720190013692530000 (23.07.2019)
e n. 39720190032140692000 (22.12.2019) e la data in cui è avvenuta la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 901118271 80 000 ad essi correlata (30.01.2024) non era ancora spirato il termine quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995, tenendo conto anche dell'applicabilità, in concreto, dei periodi di sospensione di cui all'art. 37, co. 2, del D.L. n.
18/2020 e s.m.i. e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.
Pertanto il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e/o dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti e non espressamente esaminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tali spese sono liquidate nelle misure indicate appresso:
1) euro 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
; Controparte_3
2) euro 2.750,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta CP_1
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione
14 alle domande attoree aventi per oggetto l'avviso di accertamento n.
TK7061500613/2022, sussistendo a tale riguardo la giurisdizione del giudice tributario;
- rigetta il ricorso nella restante parte e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta Controparte_3
, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.750,00, oltre accessori CP_1 di legge.
Velletri, 9 ottobre 2024
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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