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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5339/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5339/2019 R. Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Sorrentino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA), alla via Piero
Gobetti n. 14;
-Opponente-
CONTRO
(P. Iva: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Arcaini, unitamente al quale elettivamente domicilia in Lodi (MI), alla via Callisto Piazza n. 14;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da conclusioni in atti.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società
(per brevità, Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto n.
[...]
1281/2019, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 1446/2018 dal
Tribunale di Nola, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 30.103,32 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
- Nello specifico, la pretesa creditoria trae origine dal mancato pagamento di prodotti avicoli forniti alla società opponente;
a sostegno delle proprie ragioni, la società depositava, in sede CP_1 monitoria, le fatture e i documenti di trasporto (per brevità, DDT).
- Pertanto, chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1281/2019, avverso lo stesso proponeva opposizione la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva- in via preliminare- l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e nel merito precisava di aver corrisposto all'opposta società la somma di euro 9.655,00; chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto;
in subordine, accertare e dichiarare che il debito nei confronti della società è di euro 20.448,32 con vittoria di spese di lite da CP_1 distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società resistendo all'opposizione; chiedeva dichiararsi la CP_1 provvisoria esecutività dell'opposto decreto. In subordine, chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 20.448,32 oltre interessi legali, con vittoria di spese.
- Instauratosi il contradditorio, con provvedimento del 5.02.2020, il
Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività dell'opposto decreto;
istruita la causa mediante escussione di testi, la causa viene trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- 2 -
- In limine litis, va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta nei termini di legge, di cui all'art. 641 c.p.c.
- Invero, il decreto ingiuntivo n. 1281/2019 emesso dal Tribunale di
Nola il 31.05.2019 e depositato il 6.06.2019, veniva notificato all'opponente in data 10.06.2019 Parte_1
(cfr., documentazione agli atti) e, conseguentemente, il termine ultimo per proporre opposizione è da considerarsi il 22.07.2019. Dunque, rilevato che l'opposizione è stata notificata in data 17.07.2019, con conseguente iscrizione a ruolo nei successivi dieci giorni (23.07.2019), sono scongiurate decadenze in capo a parte opponente.
- Sempre in via preliminare, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
- Invero, “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che
l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art.
2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr., tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Così inquadrato il riparto degli oneri probatori tra le parti, va precisato, innanzitutto, che il titolo sottostante la pretesa creditoria è da rinvenire
- 3 -
nei contratti di vendita di merci (nella specie, prodotti avicoli) intercorsi inter partes, risultante dai DDT in atti nonché dalle deposizioni testimoniali, in forza dei quali la società avrebbe CP_1 periodicamente fornito generi alimentari alla società Parte_1
- Ad ogni buon conto, non sfugge al Giudicante che è la stessa parte opponente a riconoscere la sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso con la società dichiarando, in sede di CP_1 costituzione, di aver corrisposti in favore dell'opponente la somma di euro 9.655,00 per la fornitura di merci.
- Venendo al merito della spiegata opposizione, la società Parte_1 eccepisce, in via preliminare, di non aver ricevuto la merce oggetto di esame, asserendo l'inidoneità dei DDT a comprovare il credito azionato in via monitoria, in quanto sprovvisti della sottoscrizione del ricevente e dotati della sola firma del vettore.
- Ed infatti, occorre rilevare che, per quanto agli atti, non può contestarsi che i DDT relativi alle fatture per cui è stato concesso l'opposto decreto, risultano sottoscritti soltanto con una firma apposta nella casella “firma del vettore” (cfr., DDT allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., di parte opposta nonché depositati in sede monitoria).
- Rilevato che le fatture, quali atti a formazione unilaterale, non costituiscono prova della pretesa azionata in giudizio;
invero, come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione si tratta di “atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr., Cass. civ. n. 299 del 12.01.2016).
- Nel caso di specie, per i DDT per i quali non vi è sottoscrizione del destinatario ma del solo vettore, il solo documento non costituisce prova sufficiente circa la consegna dei beni al destinatario;
sul punto, in diritto, si evidenzia che “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato
- 4 -
dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (cfr., Cass. , Ordinanza n. 31974 del
06/12/2019).
- Invero, in sede istruttoria, il primo teste escusso, , Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato quanto segue: “… sono uno dei titolari della Concorde Trasporti e logistica e curo i trasporti della merce venduta da posso dire di aver consegnato polli alla società CP_1
, sia interi che sezionati, le consegne vennero effettuate dal Pt_1
2015/2016, e si protrassero per circa 2/3 anni”, dopodiché gli veniva mostrata, a titolo esemplificativo, la fattura n. 13715/2017, dichiarando
“riconosco questa fattura, è una fattura di , non so dire perché CP_1 non sia firmata dal destinatario (…) anzi preciso che non sono stato io
a firmare alcuna delle fatture prodotte in giudizio, sono andato solo una Par volta io alla sede della Ra., ma per ritirare dei soldi e non per consegnare della merce, pertanto non posso dire di aver consegnato la merce oggetto delle fatture;
riconosco le firme apposte sulle fatture come firme dei miei dipendenti, non so dire se trattasi di dipendenti ancora in servizio, non so dire perché in ogni caso non siano firmate dal destinatario” (cfr., verbale d'udienza del 24.03.2022); il secondo teste escusso, , anch'esso indifferente ai fatti di causa, Testimone_2 ha precisato “… sono un'autista e curo le consegne;
ho personalmente curato delle consegne per conto della società a favore della CP_1 società consegnavo circa 2/3 volte a settimana, le consegne che Pt_1 io effettuai avvennero nel 2012/2013 (…) i documenti di trasporto che mi mostrate, presenti nel fascicolo telematico di parte opposta riguardano la prima tratta, cioè la consegna della merce dalla sede della società alla sede della società Concorde Trasporti, non CP_1 riguardano la consegna della merce da parte della Concorde Trasporti
- 5 -
Par alla società Ra. Io ho curato personalmente circa il 60/70% della merce indicata nei ddt a favore della società ; non so dire perché le Pt_1 date dei ddt non corrispondono agli anni indicati da me precedentemente, non ricordo bene le date perché i rapporti con la
a quelli con la , nel senso Controparte_2 CP_1 che consegnavamo alla per conto di altri fornitori” (cfr., CP_3 verbale d'udienza del 24.03.2022).
- Il terzo teste escusso, , indifferente ai fatti di causa, ha Testimone_3 dichiarato quanto segue: “Mi sono occupato della spedizione di prodotti avicoli dall' alla Società avvisando gli autisti che CP_1 Pt_1 provvedevano alla consegna materiale del pollame. Orientativamente dal 2017 ad oggi intrattengo rapporti di spedizione con l'azienda
, occupandomi esclusivamente delle indicazioni al personale CP_1 addetto alla consegna, indicandogli il destinatario, ossia società Pt_1
Mi è capitato di vedere sporadicamente i documenti di trasporto, ma solo per un passaggio di consegne, dato che non mi occupo personalmente delle fatture, né di controllare le firme dei vettori.
Ricordo i ddt che mi vengono mostrati, ma non nello specifico, visto che io sono solo il tramite tra il cliente e l'autista. Posso affermare per quanto mi riguarda che è impossibile che le merci non siano state consegnate, dato che in caso contrario avrei ricevuto contatto immediato dalla ditta mittente relativamente alla mancata consegna e mi sarei subito attivato di conseguenza, questa è la prassi dell'azienda in cui i reclami arrivano direttamente a me. Ribadisco che riconosco i documenti di trasporto mostrati. Non riconosco le firme apposte dai vettori sui ddt, perché sono sigle e posso dire di non ricordarle in altri ddt” (cfr., verbale di udienza del 24.01.2023).
- Le deposizioni testimoniali acquisite non confermano quegli elementi presuntivi di cui all'art. 2729 c.c. da cui possa desumersi l'effettiva ricezione della merce;
invero, seppur i testi escussi confermano la sussistenza di un rapporto commerciale inter partes, nulla riferiscono in merito all'effettiva consegna delle merci oggetto del presente giudizio, anzi, il teste (che cura la spedizione di prodotti avicoli Testimone_3
- 6 -
dalla società alla , ha addirittura dichiarato CP_1 Parte_1 di non riconoscere le firme apposte dai vettori sui DDT (cfr., “…Non riconosco le firme apposte dai vettori sui ddt, perché sono sigle e posso dire di non ricordarle in altri ddt”), mentre il teste ha Testimone_2 dichiarato di aver consegnato a merce alla nel periodo Parte_1 temporale 2012/2013, dunque un periodo temporale diverso rispetto a quello oggetto di contestazione (2017).
- Per quanto precede, posto che i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta sono privi di sottoscrizione del cliente e, pertanto, non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce, della quantità ivi indicata, e che, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla esistenza e consegna della merce fatturata, spetta al creditore opposto fornire la piena prova del credito, nel caso di specie, non può ritenersi acquisita con tranquillizzante certezza la prova dell'effettiva ricezione della merce nella quantità indicata: l'opposta non ha prodotto alcun contratto o commessa d'ordine, da cui desumere che la merce indicata nelle fatture e nei DDT sia stata effettivamente richiesta e, comunque, che sia stato correttamente adempiuto un eventuale obbligo di consegna.
- Alla luce di quanto detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
- Quanto al governo delle spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022 (con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia), per lo scaglione di valore compreso tra euro € 26.001 a € 52.000 (così individuato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
- 7 -
eccezione disattesa così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1281/2019;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 286,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Sorrentino ex art. 93
c.p.c.
Così deciso in Nola, il 9/5/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5339/2019 R. Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Sorrentino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (NA), alla via Piero
Gobetti n. 14;
-Opponente-
CONTRO
(P. Iva: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Arcaini, unitamente al quale elettivamente domicilia in Lodi (MI), alla via Callisto Piazza n. 14;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da conclusioni in atti.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società
(per brevità, Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto n.
[...]
1281/2019, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 1446/2018 dal
Tribunale di Nola, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 30.103,32 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
- Nello specifico, la pretesa creditoria trae origine dal mancato pagamento di prodotti avicoli forniti alla società opponente;
a sostegno delle proprie ragioni, la società depositava, in sede CP_1 monitoria, le fatture e i documenti di trasporto (per brevità, DDT).
- Pertanto, chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1281/2019, avverso lo stesso proponeva opposizione la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva- in via preliminare- l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e nel merito precisava di aver corrisposto all'opposta società la somma di euro 9.655,00; chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto;
in subordine, accertare e dichiarare che il debito nei confronti della società è di euro 20.448,32 con vittoria di spese di lite da CP_1 distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società resistendo all'opposizione; chiedeva dichiararsi la CP_1 provvisoria esecutività dell'opposto decreto. In subordine, chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 20.448,32 oltre interessi legali, con vittoria di spese.
- Instauratosi il contradditorio, con provvedimento del 5.02.2020, il
Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività dell'opposto decreto;
istruita la causa mediante escussione di testi, la causa viene trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- 2 -
- In limine litis, va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta nei termini di legge, di cui all'art. 641 c.p.c.
- Invero, il decreto ingiuntivo n. 1281/2019 emesso dal Tribunale di
Nola il 31.05.2019 e depositato il 6.06.2019, veniva notificato all'opponente in data 10.06.2019 Parte_1
(cfr., documentazione agli atti) e, conseguentemente, il termine ultimo per proporre opposizione è da considerarsi il 22.07.2019. Dunque, rilevato che l'opposizione è stata notificata in data 17.07.2019, con conseguente iscrizione a ruolo nei successivi dieci giorni (23.07.2019), sono scongiurate decadenze in capo a parte opponente.
- Sempre in via preliminare, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
- Invero, “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che
l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art.
2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr., tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Così inquadrato il riparto degli oneri probatori tra le parti, va precisato, innanzitutto, che il titolo sottostante la pretesa creditoria è da rinvenire
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nei contratti di vendita di merci (nella specie, prodotti avicoli) intercorsi inter partes, risultante dai DDT in atti nonché dalle deposizioni testimoniali, in forza dei quali la società avrebbe CP_1 periodicamente fornito generi alimentari alla società Parte_1
- Ad ogni buon conto, non sfugge al Giudicante che è la stessa parte opponente a riconoscere la sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso con la società dichiarando, in sede di CP_1 costituzione, di aver corrisposti in favore dell'opponente la somma di euro 9.655,00 per la fornitura di merci.
- Venendo al merito della spiegata opposizione, la società Parte_1 eccepisce, in via preliminare, di non aver ricevuto la merce oggetto di esame, asserendo l'inidoneità dei DDT a comprovare il credito azionato in via monitoria, in quanto sprovvisti della sottoscrizione del ricevente e dotati della sola firma del vettore.
- Ed infatti, occorre rilevare che, per quanto agli atti, non può contestarsi che i DDT relativi alle fatture per cui è stato concesso l'opposto decreto, risultano sottoscritti soltanto con una firma apposta nella casella “firma del vettore” (cfr., DDT allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., di parte opposta nonché depositati in sede monitoria).
- Rilevato che le fatture, quali atti a formazione unilaterale, non costituiscono prova della pretesa azionata in giudizio;
invero, come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione si tratta di “atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr., Cass. civ. n. 299 del 12.01.2016).
- Nel caso di specie, per i DDT per i quali non vi è sottoscrizione del destinatario ma del solo vettore, il solo documento non costituisce prova sufficiente circa la consegna dei beni al destinatario;
sul punto, in diritto, si evidenzia che “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato
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dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (cfr., Cass. , Ordinanza n. 31974 del
06/12/2019).
- Invero, in sede istruttoria, il primo teste escusso, , Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato quanto segue: “… sono uno dei titolari della Concorde Trasporti e logistica e curo i trasporti della merce venduta da posso dire di aver consegnato polli alla società CP_1
, sia interi che sezionati, le consegne vennero effettuate dal Pt_1
2015/2016, e si protrassero per circa 2/3 anni”, dopodiché gli veniva mostrata, a titolo esemplificativo, la fattura n. 13715/2017, dichiarando
“riconosco questa fattura, è una fattura di , non so dire perché CP_1 non sia firmata dal destinatario (…) anzi preciso che non sono stato io
a firmare alcuna delle fatture prodotte in giudizio, sono andato solo una Par volta io alla sede della Ra., ma per ritirare dei soldi e non per consegnare della merce, pertanto non posso dire di aver consegnato la merce oggetto delle fatture;
riconosco le firme apposte sulle fatture come firme dei miei dipendenti, non so dire se trattasi di dipendenti ancora in servizio, non so dire perché in ogni caso non siano firmate dal destinatario” (cfr., verbale d'udienza del 24.03.2022); il secondo teste escusso, , anch'esso indifferente ai fatti di causa, Testimone_2 ha precisato “… sono un'autista e curo le consegne;
ho personalmente curato delle consegne per conto della società a favore della CP_1 società consegnavo circa 2/3 volte a settimana, le consegne che Pt_1 io effettuai avvennero nel 2012/2013 (…) i documenti di trasporto che mi mostrate, presenti nel fascicolo telematico di parte opposta riguardano la prima tratta, cioè la consegna della merce dalla sede della società alla sede della società Concorde Trasporti, non CP_1 riguardano la consegna della merce da parte della Concorde Trasporti
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Par alla società Ra. Io ho curato personalmente circa il 60/70% della merce indicata nei ddt a favore della società ; non so dire perché le Pt_1 date dei ddt non corrispondono agli anni indicati da me precedentemente, non ricordo bene le date perché i rapporti con la
a quelli con la , nel senso Controparte_2 CP_1 che consegnavamo alla per conto di altri fornitori” (cfr., CP_3 verbale d'udienza del 24.03.2022).
- Il terzo teste escusso, , indifferente ai fatti di causa, ha Testimone_3 dichiarato quanto segue: “Mi sono occupato della spedizione di prodotti avicoli dall' alla Società avvisando gli autisti che CP_1 Pt_1 provvedevano alla consegna materiale del pollame. Orientativamente dal 2017 ad oggi intrattengo rapporti di spedizione con l'azienda
, occupandomi esclusivamente delle indicazioni al personale CP_1 addetto alla consegna, indicandogli il destinatario, ossia società Pt_1
Mi è capitato di vedere sporadicamente i documenti di trasporto, ma solo per un passaggio di consegne, dato che non mi occupo personalmente delle fatture, né di controllare le firme dei vettori.
Ricordo i ddt che mi vengono mostrati, ma non nello specifico, visto che io sono solo il tramite tra il cliente e l'autista. Posso affermare per quanto mi riguarda che è impossibile che le merci non siano state consegnate, dato che in caso contrario avrei ricevuto contatto immediato dalla ditta mittente relativamente alla mancata consegna e mi sarei subito attivato di conseguenza, questa è la prassi dell'azienda in cui i reclami arrivano direttamente a me. Ribadisco che riconosco i documenti di trasporto mostrati. Non riconosco le firme apposte dai vettori sui ddt, perché sono sigle e posso dire di non ricordarle in altri ddt” (cfr., verbale di udienza del 24.01.2023).
- Le deposizioni testimoniali acquisite non confermano quegli elementi presuntivi di cui all'art. 2729 c.c. da cui possa desumersi l'effettiva ricezione della merce;
invero, seppur i testi escussi confermano la sussistenza di un rapporto commerciale inter partes, nulla riferiscono in merito all'effettiva consegna delle merci oggetto del presente giudizio, anzi, il teste (che cura la spedizione di prodotti avicoli Testimone_3
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dalla società alla , ha addirittura dichiarato CP_1 Parte_1 di non riconoscere le firme apposte dai vettori sui DDT (cfr., “…Non riconosco le firme apposte dai vettori sui ddt, perché sono sigle e posso dire di non ricordarle in altri ddt”), mentre il teste ha Testimone_2 dichiarato di aver consegnato a merce alla nel periodo Parte_1 temporale 2012/2013, dunque un periodo temporale diverso rispetto a quello oggetto di contestazione (2017).
- Per quanto precede, posto che i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta sono privi di sottoscrizione del cliente e, pertanto, non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce, della quantità ivi indicata, e che, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla esistenza e consegna della merce fatturata, spetta al creditore opposto fornire la piena prova del credito, nel caso di specie, non può ritenersi acquisita con tranquillizzante certezza la prova dell'effettiva ricezione della merce nella quantità indicata: l'opposta non ha prodotto alcun contratto o commessa d'ordine, da cui desumere che la merce indicata nelle fatture e nei DDT sia stata effettivamente richiesta e, comunque, che sia stato correttamente adempiuto un eventuale obbligo di consegna.
- Alla luce di quanto detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
- Quanto al governo delle spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022 (con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia), per lo scaglione di valore compreso tra euro € 26.001 a € 52.000 (così individuato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
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eccezione disattesa così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1281/2019;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 286,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Sorrentino ex art. 93
c.p.c.
Così deciso in Nola, il 9/5/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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