Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2292/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 4.04.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'Avv. Aurora Grassi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Raimond Bauer e Antonio Andriulli
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.03.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimenti del 29.09.22, comunicati in data 13.10.2022, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della , Parte_2
e segnatamente per 16 giorni nell'anno 2015 (da settembre a dicembre), 110 giorni nell'anno 2016 (da aprile a settembre), 110 nell'anno 2017 (da gennaio a giugno),
107 nell'anno 2018 (da gennaio a maggio), 115 giorni nell'anno 2019 (da marzo a luglio), 110 nell'anno 2020 (da gennaio a giugno) e 110 giorni nell'anno 2021 (da gennaio a giugno).
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...]
, per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere Parte_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per i medesimi anni e giorni indicati, con conseguente diritto alla riliquidazione della pensione, medio tempore sospesa, e dell'indennità di disoccupazione per le relative annualità, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 13.03.2023, ultimo giorno precedente allo spirare del termine di decadenza di cui all'art 22 DL 7/70.
Ed infatti, posto che il provvedimento di cancellazione è stato notificato in data
13.10.2022 e che la ricorrente non ha proposto il ricorso in sede amministrativa, il termine di 120 gg per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale decorre dal
12.11.2022 (ossia decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento), con la conseguente scadenza alla data del 12.03.2023, prorogato al 13.03.2023, trattandosi di giorno festivo.
Tali rilievi trovano fondamento normativo nel disposto di cui all'art 22 DL 7/70: tale norma prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica
o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine di 120 giorni si configura, per giurisprudenza costante che si condivide, come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art 8 l.
533/73 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art 148 disp. att. c.p.c.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (cfr.Cass. 5826/02 n. 5942/01; n. 16803/03 n. 13381/04; n. 7239/04;
n. 10393/05).
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 120 giorni esso deve necessariamente coordinarsi con i termini per poter azionare la tutela in via amministrativa.
Difatti, contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli è data facoltà al lavoratore di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. Stabilisce, infatti, il
D.Lgs. n.375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta CP_1 giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi (…)”.
Pertanto, poiché la ricorrente non ha esercitato la facoltà di proporre il ricorso amministrativo, il termine decadenziale di 120 gg per la proposizione del ricorso in sede giudiziaria decorre dai 30 gg successivi alla data di notifica del provvedimento di cancellazione e, per quanto sopra descritto, detto termine non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso.
Tanto premesso il ricorso nel merito non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. . Da questo si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola , ivi comprese quelle Parte_2 assertivamente prestate dalla nei suddetti anni 2015 – 2016 – 2017 - Pt_1
2018 – 2019 – 2020 e 2021.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla parte ricorrente.
Le dichiarazioni rese in sede testimoniale, infatti, non possono ritenersi adeguate e sufficienti a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente nei periodi oggetto di disconoscimento, in considerazione della sussistenza di evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato dai testi in sede testimoniale e dagli stessi riferito in sede ispettiva, nonché di rilevanti incongruenze emergenti dalle dichiarazioni rese dai testi rispetto a quanto dedotto in ricorso. Difatti, occorre evidenziare che i testi, pur avendo dichiarato in sede di prova testimoniale di aver lavorato con la ricorrente, non hanno altrettanto riferito in sede ispettiva. In questa sede, infatti, le testimoni escusse non citavano la ricorrente tra i colleghi di lavoro (cfr dich teste “….ho lavorato con lei presso la stessa Tes_1 azienda agricola di i fondi con le nostre macchine che Parte_3 facevamo a turno anche con la ricorrente”, laddove invece in sede ispettiva la medesima lavoratrice ha testualmente riferito: “Ci alterniamo utilizzando le nostre auto….. .. ,……CO ..Oltre alle citate Controparte_3 Persona_1 Per_2 colleghe non ho conosciuto altri dipendenti di .”; cfr. dich ispettive Parte_4
“Vado a Brindisi con la mia macchina insieme a , CP_3 Persona_1 Per_3
e ”).
[...] Parte_5
Sulla modalità di corresponsione della retribuzione, in sede di prova testimoniale tutti i testi hanno riferito che essa avveniva mensilmente, con eventuali acconti;
contrariamente, in sede ispettiva, è emerso che i dipendenti ricevevano acconti settimanali (cfr. dich teste “….ci dava un acconto a metà mese e poi il resto Tes_1
a fine mese….” dich. ispett. “Vengo pagata con acconti in contanti Tes_1 settimanalmente…”; cfr dich ispett. “Ci paga a settimana liquidi…”). CP_3
Contraddittorie e imprecise appaiono altresì le dichiarazioni testimoniali in ordine all'orario di lavoro osservato in quanto, la ricorrente dichiarava di aver lavorato dalle 7.00 alle 13.00, laddove i testi hanno riferito l'osservanza di un orario di lavoro diverso (cfr dich teste “In base al periodo si lavorava dalle 6.00 alle 13.00 CP_3
e nel periodo estivo dalle 5.00 alle 12.00”).
Ulteriori contraddizioni si rilevano anche tra le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e , in quanto la prima ha dichiarato di essersi recata Testimone_2 Testimone_3 al lavoro con la ricorrente (“…ci recavamo insieme sui fondi con la stessa autovettura…”), mentre la seconda ha dichiarato che la ricorrente si recava al lavoro con certa Sig.ra (“….la ricorrente se ben ricordo veniva con altra persona che Pt_5 se non sbaglio si chiama ”). Per_2
A tanto si aggiungano le risultanze delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal titolare dell'azienda , il quale ha riferito che i terreni in suo possesso Parte_2 erano interessati per il 50% da coltivazioni di grano (cfr. dich ispet : “I Parte_2 terreni…..coltivati ad ortaggi per il 50% ed il rimanente 50% a grano…”), laddove la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla coltivazione del grano, pur essendo essa Part parte rilevante dei terreni nella disponibilità del , per quanto emerso in sede ispettiva.
A corroborare le considerazioni sin qui esposte, si aggiungono ulteriori contraddizioni registrate in sede ispettiva nel confronto tra le dichiarazioni rese dalle lavoratrici e che, pur avendo detto di aver lavorato insieme, Tes_1 CP_3 hanno anche riferito, l'una di non aver mai lavorato nei capannoni e l'altra di avervi lavorato per eseguire la pulizia dei prodotti (cfr. dich ispett. “Facciamo CP_3 tutte e quattro anche la pulizia dei prodotti nei due capannoni che stanno sul fondo stesso….”; cfr. dich. ispett. “…..ho sempre lavorato solo sui fondi, mai nei Tes_1 due magazzini”).
Infine, quanto alla prova testimoniale del teste la stessa non appare Tes_4 dirimente e sufficiente in quanto la predetta teste e la ricorrente risultano aver lavorato in periodi sovrapponibili solo per un limitato arco temporale (fino al 2017), risalente nel tempo.
Per le ragioni esposte le dichiarazioni rese dai testi escussi non possono ritenersi attendibili in ragione delle contraddizioni evidenziate e, pertanto, non sono idonee e sufficienti a fornire adeguata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente nei giorni e negli anni per i quali è intervenuta la cancellazione.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 considerando, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che le controversie relative all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non possono considerarsi di valore indeterminabile (cfr. Cass. sez. II n. 7963/2023 e Cass. sez. Ii, n. 33931/2022).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso 2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida in € 2.700,00 oltre IVA e CAP come per legge, rimborso forfettario 15% spese generali.
Taranto, 4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli