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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2398/2024 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Di Palma Sabatino (C.F. ); C.F._2 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ornati Controparte_1 P.IVA_1 RE (C.F. e dell'Avv. Zurlo Raffaele ( ); C.F._3 C.F._4 OPPOSTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 14.04.2022, la ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale di ingiungere il pagamento di € 16.797,96, oltre interessi Parte_1
e spese processuali.
A sostegno di tale pretesa, la ricorrente ha evidenziato che il credito è scaturito dal contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice con Unicredit S.p.A.; ha rappresentato di aver acquisito la
1 titolarità attiva del medesimo, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco.
Conseguentemente, in data 03.05.2022, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 856/2022, notificato in data 06.09.2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
1.1 – Avverso l'ingiunzione di pagamento non è stata proposta opposizione, ai sensi dell'art. 645
c.p.c.; esso, pertanto, è stato dichiarato esecutivo in data 12.01.2023.
In forza di tale titolo, la creditrice ha intrapreso il procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al R.G.E. N. 1000/23. Con ordinanza emessa in data 07.03.2024 e notificata in data
23.03.2024, rilevato che la debitrice riveste la qualità di consumatrice e che l'emissione del decreto ingiuntivo non è stata preceduta da alcun controllo officioso circa la presenza di clausole vessatorie, il Giudice dell'Esecuzione ha avvertito l'ingiunta dalla facoltà di proporre opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nel termine di quaranta giorni.
1.2 – Con atto di citazione notificato in data 01.05.2024, ha Parte_1 formulato opposizione tardiva avverso la menzionata ingiunzione di pagamento, evidenziando la carenza di titolarità attiva del credito in capo all'opposta; ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Con comparsa depositata in data 26.06.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
1.4 – All'esito dell'udienza del 15.10.2024, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a espletare il procedimento obbligatorio di mediazione. Con ordinanza del 21.03.2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – L'opposizione in esame deve essere dichiarata inammissibile.
2.1 – Sul punto, occorre preliminarmente osservare che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza del 17 maggio 2022, emessa nelle causa riunite in cause riunite C-693/19,
1503) e C-831/19 (Banco di Desio ), ha rilevato: “L'art. 6, paragrafo CP_2 Controparte_3
1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che
2 ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Con sentenza n. 9479/2023 del 06.04.2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono soffermate sulle conseguenze della citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, hanno sostenuto che il Giudice dell'Esecuzione può constatare che il decreto ingiuntivo non è motivato e instaurare il contraddittorio tra le parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto;
all'esito di tale contraddittorio, se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritiene che esso non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore che entro 40 giorni da tale informazione può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione.
Tale pronuncia, quindi, consente al consumatore di formulare opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente al fine di lamentare il carattere abusivo delle clausole contrattuali.
2.2 – Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato la mancanza di titolarità attiva del credito in capo alla controparte. Tale questione non riguarda la vessatorietà delle clausole contrattuali, poiché non attiene al possibile squilibrio di diritti e obblighi posti a carico delle parti;
essa, pertanto, resta coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
3 – L'inammissibilità dell'opposizione rende superflua l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e preclude l'esame della questione relativa alla procedibilità della domanda formulata in sede monitoria, ai sensi dell'art. 5 del dl.gs. 28/2010.
Invero, il comma 6 della citata disposizione normativa esclude l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione nel procedimento di ingiunzione;
tale obbligo opera soltanto in fase di opposizione, a
3 seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
in questa prospettiva, la mediazione deve essere intrapresa soltanto a seguito della formulazione di un'opposizione ammissibile avverso il decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, dal momento che l'opposizione è inammissibile, non sussiste l'obbligo di mediazione;
conseguentemente, l'ordinanza del 17.10.2024 deve essere revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., nella parte in cui è stato rilevato l'obbligo di espletare il procedimento di mediazione.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente, in favore di parte opposta. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 03/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2398/2024 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Di Palma Sabatino (C.F. ); C.F._2 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ornati Controparte_1 P.IVA_1 RE (C.F. e dell'Avv. Zurlo Raffaele ( ); C.F._3 C.F._4 OPPOSTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 14.04.2022, la ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale di ingiungere il pagamento di € 16.797,96, oltre interessi Parte_1
e spese processuali.
A sostegno di tale pretesa, la ricorrente ha evidenziato che il credito è scaturito dal contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice con Unicredit S.p.A.; ha rappresentato di aver acquisito la
1 titolarità attiva del medesimo, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco.
Conseguentemente, in data 03.05.2022, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 856/2022, notificato in data 06.09.2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
1.1 – Avverso l'ingiunzione di pagamento non è stata proposta opposizione, ai sensi dell'art. 645
c.p.c.; esso, pertanto, è stato dichiarato esecutivo in data 12.01.2023.
In forza di tale titolo, la creditrice ha intrapreso il procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al R.G.E. N. 1000/23. Con ordinanza emessa in data 07.03.2024 e notificata in data
23.03.2024, rilevato che la debitrice riveste la qualità di consumatrice e che l'emissione del decreto ingiuntivo non è stata preceduta da alcun controllo officioso circa la presenza di clausole vessatorie, il Giudice dell'Esecuzione ha avvertito l'ingiunta dalla facoltà di proporre opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nel termine di quaranta giorni.
1.2 – Con atto di citazione notificato in data 01.05.2024, ha Parte_1 formulato opposizione tardiva avverso la menzionata ingiunzione di pagamento, evidenziando la carenza di titolarità attiva del credito in capo all'opposta; ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Con comparsa depositata in data 26.06.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
1.4 – All'esito dell'udienza del 15.10.2024, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a espletare il procedimento obbligatorio di mediazione. Con ordinanza del 21.03.2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – L'opposizione in esame deve essere dichiarata inammissibile.
2.1 – Sul punto, occorre preliminarmente osservare che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza del 17 maggio 2022, emessa nelle causa riunite in cause riunite C-693/19,
1503) e C-831/19 (Banco di Desio ), ha rilevato: “L'art. 6, paragrafo CP_2 Controparte_3
1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che
2 ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Con sentenza n. 9479/2023 del 06.04.2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono soffermate sulle conseguenze della citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, hanno sostenuto che il Giudice dell'Esecuzione può constatare che il decreto ingiuntivo non è motivato e instaurare il contraddittorio tra le parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto;
all'esito di tale contraddittorio, se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritiene che esso non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore che entro 40 giorni da tale informazione può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione.
Tale pronuncia, quindi, consente al consumatore di formulare opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente al fine di lamentare il carattere abusivo delle clausole contrattuali.
2.2 – Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato la mancanza di titolarità attiva del credito in capo alla controparte. Tale questione non riguarda la vessatorietà delle clausole contrattuali, poiché non attiene al possibile squilibrio di diritti e obblighi posti a carico delle parti;
essa, pertanto, resta coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
3 – L'inammissibilità dell'opposizione rende superflua l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e preclude l'esame della questione relativa alla procedibilità della domanda formulata in sede monitoria, ai sensi dell'art. 5 del dl.gs. 28/2010.
Invero, il comma 6 della citata disposizione normativa esclude l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione nel procedimento di ingiunzione;
tale obbligo opera soltanto in fase di opposizione, a
3 seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
in questa prospettiva, la mediazione deve essere intrapresa soltanto a seguito della formulazione di un'opposizione ammissibile avverso il decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, dal momento che l'opposizione è inammissibile, non sussiste l'obbligo di mediazione;
conseguentemente, l'ordinanza del 17.10.2024 deve essere revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., nella parte in cui è stato rilevato l'obbligo di espletare il procedimento di mediazione.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente, in favore di parte opposta. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 03/10/2025
Il Giudice
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