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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7792/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Paderno Dugnano (MI), Via Monte Nevoso n. 1A, rappresentata e difesa dall'avv. Aminata Gueye ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), alla via Rossini n. 44, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 l'08.02.1975, residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i coniugi economicamente autosufficienti, avendo già da tempo ripartito fra loro ogni bene comune non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
3. Le spese di giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 31.10.2023 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Paderno Dugnano il giorno 22.09.2007 (trascritto presso Controparte_2 gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2007, n. 56, Parte I) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L.
55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 27.02.2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione di parte ricorrente;
il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 817/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 29.02.2024 e pubblicata in data 08.03.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 30.01.2025.
All'udienza del 13.03.2025, nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, assegna alla ricorrente termine fino al 02.04.2025 per depositare in giudizio l'atto integrale di matrimonio e alla scadenza di tale termine trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 814/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 29.02.2024
e pubblicata in data 08.03.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 31.10.2023, così provvede: Controparte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e che Parte_1 Controparte_2 hanno celebrato matrimonio civile in Paderno Dugnano il giorno 22.09.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2007, n. 56, Parte I);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7792/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Paderno Dugnano (MI), Via Monte Nevoso n. 1A, rappresentata e difesa dall'avv. Aminata Gueye ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), alla via Rossini n. 44, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 l'08.02.1975, residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i coniugi economicamente autosufficienti, avendo già da tempo ripartito fra loro ogni bene comune non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
3. Le spese di giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 31.10.2023 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Paderno Dugnano il giorno 22.09.2007 (trascritto presso Controparte_2 gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2007, n. 56, Parte I) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L.
55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 27.02.2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione di parte ricorrente;
il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 817/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 29.02.2024 e pubblicata in data 08.03.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 30.01.2025.
All'udienza del 13.03.2025, nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, assegna alla ricorrente termine fino al 02.04.2025 per depositare in giudizio l'atto integrale di matrimonio e alla scadenza di tale termine trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 814/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 29.02.2024
e pubblicata in data 08.03.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 31.10.2023, così provvede: Controparte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e che Parte_1 Controparte_2 hanno celebrato matrimonio civile in Paderno Dugnano il giorno 22.09.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2007, n. 56, Parte I);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi