Articolo 1 della Legge 11 novembre 1982, n. 863
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7 dicembre 1982
Art. 1. Articolo unico

La norma di cui all' articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , in data posteriore al 30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31 dicembre 1981.
I contratti relativi al personale di cui al precedente comma, che vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente prorogati fino a tale data.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 65 milioni in ragione d'anno.
Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1982