Articolo 10 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 dicembre 1962
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Versione
16 dicembre 1964
Art. 10. Requisiti delle costituzioni non intelaiate

Per la 1ª categoria:
E' consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.
Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia.
Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, e' consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.
Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:
a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 1,60 se ad un solo piano.
Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;
b) i muri maestri (e cioe' i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.
Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da asse ad asse. Ove cio' non fosse possibile dovra' essere adottata la struttura intelaiata.
c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno.
Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;
d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 50;
e) lo spessore dei muri al disotto del pianterreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;
f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati, con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri d'ambito.
Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;
g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.
L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.
Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo articolo 13.
Per la 2ª categoria:
E' consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato scantinato.
Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno e' consentito l'impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purche' di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni.
Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, e' consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia.
Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni a) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani, non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4.00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;
b) i muri maestri (e cioe' i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro.
Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove cio' non fosse possibile dovra' essere adottata la struttura intelaiata;
c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante.
Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00, fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo piano e l'aumento di centimetri 15 per il piano sottostante, puo' omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore;
d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 45.
Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno.
e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero del piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;
f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri di ambito.
Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri.
g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.
L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.
Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo articolo 13.
((Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purche' di provata idoneita' con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.
La relativa dichiarazione d'idoneita' e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio))
Entrata in vigore il 16 dicembre 1964
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