Art. 1.
I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianita' utile a pensione.
Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennita' pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.
Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.
I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianita' utile a pensione.
Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennita' pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.
Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.