Decreto cautelare 30 luglio 2020
Sentenza breve 9 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 30/07/2020, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2020
N. 09482/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9482 del 2019, proposto da
IU RE FA, TT IA RO, DR Lo AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta';
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 7341 del 30/04/2019 trasmessa a mezzo mail dal M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0007709 del 03/05/2019, con la quale il M.I.U.R. comunica al Prof. FA IU RE che, in riferimento all'istanza presentata ai fini del riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania acquisita agli atti con prot. n. 11681 del 10.07.2018, "la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie";
- Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 9004 del 10/05/2019 trasmessa a mezzo mail dal M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0009004 del 10/05/2019, con la quale il M.I.U.R. comunica alla Prof.ssa RO TT IA che, in riferimento all'istanza presentata ai fini del riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania acquisita agli atti con prot. n. 14883 del 28.08.2018, "la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie";
- Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 10169 del 20/05/2019 trasmessa a mezzo mail dal M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00010169 del 20/05/2019, con la quale il M.I.U.R. comunica al Prof. Lo AN Alesssandro che, in riferimento all'istanza presentata ai fini del riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania acquisita agli atti con prot. n. 14863 del 28.08.2018, "la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie";
- Dell'Avviso n. 5636 del 02/04/2019 trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636 del 02/04/2019, avente ad oggetto "Chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in Romania i percorsi denominati Programulul de Studii psichopedogogice, Nivel I e Nivel II, e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia" nella parte in cui:
- prescrive che “la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena Ministerul Educatei Nationale si Cercetarii Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala” e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR;
- il CIMEA ha chiarito che "la qualifica attestata dal Ministero Rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica, Adeverinta, è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'esercizio della professione d'insegnante" e che per il rilascio dell'Attestato di Conformità le autorità rumene tengono “altresì conto del luogo dello svolgimento degli studi e della formazione”, ossia se gli studi e la formazione siano stati compiuti in Romania;
- del medesimo avviso n. 5636 del 02/04/2019 trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636 del 02/04/2019, sopra individuato, nella parte in cui comunica che i titoli denominati “Programului de Studii psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docenteai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate;
Nonché per l'annullamento
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche avuto presente che la sospensione del gravato diniego in nessun caso comporterebbe il riconoscimento del titolo rumeno;
P.Q.M.
Respinge l’istanza ex art. 56 c.p.a.;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2020.
| Il Presidente |
| IU Sapone |
IL SEGRETARIO