Ordinanza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4703/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, pronunciando sul il ricorso cautelare per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, ex art.700 c.p.c. formulato ante causam da:
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Di Franco, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE nei confronti di: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Matteo Pasculli, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, proponeva ricorso Parte_1 cautelare d'urgenza ante causam, domandando l'emissione dei provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della società disponendo la sospensione delle trattenute delle rate mensili Controparte_1
dei finanziamenti contratti dalla ricorrente sino alla decisione sulla proponenda domanda giudiziale.
A fondamento della domanda, la ricorrente allegava: che ella stipulava con la resistente due contratti di finanziamento, nel 2020; che era dipendete dello Stato e che pertanto i finanziamenti erano restituiti mediante trattenuta dallo stipendio di docente;
che le veniva comunicata dal datore di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro poiché ella non aveva inviato la domanda di aggiornamento della graduatoria scolastica;
che azionato giudizio cautelare, ella era temporaneamente riassunta ma che, all'esito del giudizio di merito, con esito alla stessa non favorevole, il contratto di lavoro era risolto;
che non avendo potuto la stessa pagare
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poste a garanzia dei prestiti;
che ella era poi riassunta dal Ministero;
che si era avveduta che il prestito, malgrado le trattenute, era stato integralmente estinto;
che ella aveva inutilmente diffidato a non trattenere più le rate di CP_1
finanziamento della busta paga, in quanto illegittime;
che a causa di dette trattenute ella percepiva un reddito mensile di soli € 800-900,00 con il quale doveva far fronte alle proprie esigenze di vita, nonché ai bisogni della figlia studentessa universitaria.
Si costituiva in giudizio , la quale , offrendo una diversa lettura delle CP_1
contrattazioni intercorse tra le parti e della convenuta surroga, eccepiva la nullità del ricorso per genericità nella indicazione del petitum, per mancata indicazione del futuro giudizio di merito e della conclusioni, il proprio difetto di legittimazione passiva, l' assenza del periculum in mora e del fumus boni iuris della domanda cautelare proposta.
La causa era discussa dalla parti all'udienza del 4.2.2025, nella quale le stesse illustravano le rispettive posizioni.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La prima criticità, evidente, della domanda concerne l'assenza di specifica indicazione in merito alla instauranda azione di merito, che parrebbe essere indicata
– genericamente ed in maniera non esaustiva - in un'azione risarcitoria, giusta pag.
13 del ricorso.
Sul punto, si rileva come la genericità della indicazione impedisca la valutazione del nesso di strumentalità, qualificato e necessario, tra azione cautelare, questa finalizzata ad ottenere un provvedimento anticipatorio, ed azione di merito.
Il legame fra misura cautelare, anche atipica, e decisione di merito viene, infatti, tradizionalmente qualificato come «strumentalità qualificata», in quanto la misura cautelare tradizionalmente nasce da un procedimento a cognizione sommaria ed è caratterizzata dalla provvisorietà (intesa nel senso di inidoneità a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso e di produzione di effetti solo interinali e temporanei) e dalla strumentalità rispetto all'inizio e alla definizione del successivo (e non più necessario) giudizio di merito di cognizione piena.
2 Inoltre, ed in via dirimente, il ricorso cautelare non merita, in ogni caso accoglimento per difetto del periculum in mora, nelle connotazioni specifiche della tutela cautelare che viene domandata.
Come è noto, il rimedio cautelare atipico di cui all'art.700 c.p.c. è finalizzato ad apprestare tutela al diritto, che il ricorrente intenda far valere in giudizio, qualora esso sia minacciato, nel tempo (anche non breve) della tutela ordinaria, da un
“pregiudizio imminente ed irreparabile”, mediante l'emissione dei provvedimenti che appaiano più idonei “ ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione”.
Esso mira, in concreto, ad evitare che la durata del processo instaurato possa andare a detrimento della parte, precludendo o vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale azionata in via ordinaria.(cfr. ex multis Cass. Sez. II n. 4964/2004).
Il primo dei presupposti cui si àncora la tutela sommaria è, pertanto, secondo le regole generali della funzione cautelare, il periculum in mora, da intendersi come attualità, imminenza ed irreparabilità del pregiudizio.
Compete al ricorrente allegare e provare la sussistenza di entrambi i requisiti.
Tornando al periculum in mora, irreparabile è, secondo le descritte coordinate, ciò che, per sua natura, non è risarcibile per equivalente, ovvero, tradizionalmente, tutti i diritti della persona od assoluti, oltre alle posizioni giuridiche relativamente alle quali il ristoro monetario si appalesi insufficiente o, comunque, non integralmente ripristinatorio.
In tema di diritti di credito- e la domanda della ricorrente è proposta proprio a tutela di un diritto di credito, stante il riferimento nel ricorso all'azione risarcitoria- la tutela d'urgenza è stata ritenuta erogabile solo nella ipotesi in cui il credito acceda e si colleghi in maniera indissolubile a posizioni soggettive a contenuto non patrimoniale, queste non integralmente ristorabili per equivalente e generalmente collegate a diritti costituzionalmente garantiti. ( es. in tema di licenziamento e reintegra del lavoratore, in tema di imminente e collegato rischio di fallimento del creditore)
In un precedente di merito particolarmente chiaro sul punto, si sostiene, condivisibilmente, che: “…È ammissibile il ricorso alla tutela cautelare
d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario solo a condizione che la stessa
3 sia rivolta a salvaguardare non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive – di cui il ricorrente deve fornire la prova –
a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica o alla salute), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito….”. ( cfr. Trib.
Torino Sez I n.
4.10.2019 ma anche Trib. Palermo 3.8.2016 espressione entrambe di un indirizzo consolidato)
Nel caso di specie, non si rileva alcuna delle condizioni di deroga innanzi descritte, non essendo sufficiente l'allegazione della sensibile riduzione del reddito mensile a causa delle trattenute, o la necessità di sostenere spese legate agli studi universitari della figlia, in presenza, peraltro, dell'altro genitore.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
La decisione di rigetto del ricorso per difetto di periculum, ed il principio generale della economia processuale, rendono non necessaria la valutazione del merito delle domanda e del dedotto difetto di legittimazione passiva, pure invocato dalla parte resistente.
Le spese del giudizio cautelare vanno poste, come per legge, a carico della ricorrente ed in favore della parte resistente.
Esse sono liquidate in € 1760,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA, facendo riferimento: alla natura della causa, ( procedimenti cautelari), al suo valore, (valore indeterminabile terzo scaglione in ragione del tenore della domanda) alle attività processuali in concreto svolte, ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e
147/2022, applicati questi ai minimi di tariffa, in ragione della definizione del giudizio su di una questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice unico dott.ssa Rosa Maria Verrastro, pronunciando sul ricorso di urgenza proposto ante causam da Parte_1
così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
1760,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza 9.2.2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
Atto redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Annamaria Briamonte.
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