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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6345/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO RA Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. DOTTI MARCELLA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di nato a [...] il [...] – irreperibile, con ultima CP_1 residenza nota in Palosco - CONVENUTO COMTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 25/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 20.03.2010 in Grumello del Monte, dalla CP_1 cui unione sono nati i figli (nato il [...] a [...]), Per_1 Per_2
(nato l'[...] a [...]) e (nato l'[...] a
[...] Persona_3
Seriate) e che la separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza n. 1125/2023, pubblicata in data 24/05/2023 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare il divorzio, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, di confermare l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale sita in Palosco alla via Levate n. 11 e, così, anche il contributo economico posto a carico del padre al tempo della separazione a titolo di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, fermo CP_ il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico erogato dall condannandosi il convenuto alla rifusione delle spese di causa.
A fondamento delle domande di cui al ricorso, deduceva che il 26 maggio Parte_1
2023, poco dopo l'emissione della sentenza di separazione, il signor iconsegnava CP_1 alla moglie le chiavi dell'autovettura, parcheggiandola nel vialetto antistante l'abitazione della ricorrente e che, da quel momento, spariva letteralmente dalla vita della moglie e dei figli presumibilmente per far ritorno in India;
che da fine maggio 2023 all'attualità il signor faceva perdere le proprie tracce, omettendo di esercitare i diritti di visita CP_1 dei figli e di versare il contributo stabilito per il mantenimento, di fatto mostrando grave disinteresse verso i bisogni affettivi e materiali dei minori e verso il loro percorso di crescita;
che, peraltro, attualmente il resistente risulta irreperibile e nessuno dei parenti è in grado di riferire dove si trovi o cosa faccia dato che l'unico contatto che mantiene - comunque del tutto sporadicamente - consiste nell'inviare sull'utenza telefonica del figlio maggiore alcune immagini di donne raffigurate come serpenti, con l'evidente intento di offendere e denigrare la figura materna, “rea” di aver voluto la separazione;
che, ad oggi, l'unico genitore che si occupa costantemente ed in via esclusiva dei figli è la signora Pt_1 sia dal punto di vista morale sia materiale, dato che non riceve da tempo il contributo al mantenimento e deve far fronte ai bisogni della prole unicamente attraverso l'assegno CP_ unico erogato dall' e i guadagni della sua attività lavorativa di operaia a tempo parziale.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 03/07/2025 il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto;
essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, procedeva a sentire liberamente la ricorrente che dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: “Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che risale a due anni fa, quando era venuto a prendere i bambini l'ultima volta. I miei figli adesso stanno bene. In realtà i miei figli non avevano un buon rapporto con il padre, era molto autoritario;
quindi, anche quando veniva a prenderli erano sempre “crisi su crisi” per loro. Il padre ogni tanto manda delle immagini sul numero di telefono del grande, oppure dei link di Instagram con dei messaggi scritti nella sua lingua, che non si capiscono. Durante l'ultima udienza pagina 2 di 8 ci era stato detto che era meglio mantenere i contatti telefonici, ma devo ammettere che mio figlio spesso avrebbe voluto bloccarlo su whatsapp, anche perché non gli chiede mai come sta e per sapere della sua vita. Non gli ha mai fatto neppure gli auguri di compleanno. I messaggi erano solo critiche nei miei confronti. Mi ha versato 600,00 euro per i primi tre mesi dopo la nostra separazione, poi ha ridotto il contributo a 200 euro ma per poco tempo, poi non mi ha più versato nulla”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 25/09/2025 per acquisire copia della separazione di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. In detta udienza, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti agli atti, i coniugi contraevano matrimonio civile il 20/03/2010 in Grumello del Monte e la loro separazione personale veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale n.1125/2023, passata in giudicato.
Ebbene, deve ritenersi accertato che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge, che non è nel frattempo intervenuta alcuna riconciliazione e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. pagina 3 di 8 Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, i fatti narrati dalla ricorrente, riguardo alla obiettiva lontananza morale della figura paterna dalla vita dei figli, unitamente alla completa assenza del padre dal punto di vista strettamente materiale, denotano l'assoluta inadeguatezza di ad CP_1 esercitare responsabilmente il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del regime di bi- genitorialità e giustificano la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche con riferimento delle decisioni più importanti relative alla vita dei figli in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido superesclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne.
Il Tribunale, infatti, ritiene che in assenza di frequentazioni tra padre e figli, in assenza della partecipazione del padre ai vari incombenti della vita quotidiana dei minori, in assenza di interessamento in merito all'andamento della vita scolastica dei minori, in assenza di qualsivoglia contribuzione ai bisogni materiali dei tre figli rimasti a vivere con la madre, non si possa che valutare negativamente la condotta paterna a fronte di una prognosi positiva delle capacità della madre di occuparsi, in via esclusiva, di ogni Pers esigenza di vita dei figli e . Per_2 Per_3
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita dei figli, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria dei figli etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per i figli di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico, alla educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse da ciascun figlio.
pagina 4 di 8 Fermo il collocamento dei minori presso la madre - in favore della quale deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale – si deve prevedere che eventuali contatti e frequentazioni tra il padre e i minori potranno avvenire esclusivamente in spazio neutro, ovvero alla presenza del Servizio Sociale a cui il padre dovrà rivolgersi qualora intendesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con i figli, comunque, sempre che ciò non sia ritenuto pregiudizievole per i minori o contrario alla loro volontà, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'interruzione dei rapporti con la figura paterna.
L'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4 c.p.c. è omesso stante la contumacia del padre.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, in assenza di dati oggettivi sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, il Collegio ritiene che possa essere confermato il contributo stabilito al tempo della separazione dei coniugi in euro 150,00al mese per ciascun figlio, ferma la rivalutazione annuale ex indici Istat e l'obbligo del padre di compartecipare nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli così come previste in dispositivo.
Infine, va detto che in virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima compete ex lege il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico CP_ erogato dall'
Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, va condannato a CP_1 rifondere in favore di le spese di lite relative alla presente procedura, che, Parte_1 tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 20/03/2010 in Grumello del Monte (atto iscritto nei registri CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2010, atto n. 2, Parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1. affida in via super-esclusiva i figli minori (nato il [...] a Per_1
Calcinate), (nato l'[...] a [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato l'[...] a [...]) alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni più importanti per i minori in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i figli a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. CP_1 pagina 5 di 8 rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.); la madre intratterrà autonomamente tutti i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica Amministrazione;
2. conferma il collocamento dei minori presso il domicilio materno, prevedendo che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e i figli potrà avvenire – esclusivamente – in spazio neutro, ovvero mediante il Servizio Sociale a cui il padre dovrà rivolgersi qualora intendesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con i minori, comunque, sempre che ciò non sia ritenuto pregiudizievole per i minori o contrario alla loro volontà, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'interruzione dei rapporti;
3. conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
CP_
4. dà atto del diritto di di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' Parte_1
5. conferma a carico di 'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per i figli determinato in euro 150,00 al mese per ciascun
[...] figlio (salva rivalutazione annuale ex indici Istat), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre alla ripartizione delle spese di natura straordinaria nella misura del 50% per ciascun genitore, come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale
pagina 6 di 8 fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto pagina 7 di 8 delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. condanna a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRUMELLO DEL MONTE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente estensore
RO RA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO RA Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. DOTTI MARCELLA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di nato a [...] il [...] – irreperibile, con ultima CP_1 residenza nota in Palosco - CONVENUTO COMTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 25/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 20.03.2010 in Grumello del Monte, dalla CP_1 cui unione sono nati i figli (nato il [...] a [...]), Per_1 Per_2
(nato l'[...] a [...]) e (nato l'[...] a
[...] Persona_3
Seriate) e che la separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza n. 1125/2023, pubblicata in data 24/05/2023 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare il divorzio, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, di confermare l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale sita in Palosco alla via Levate n. 11 e, così, anche il contributo economico posto a carico del padre al tempo della separazione a titolo di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, fermo CP_ il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico erogato dall condannandosi il convenuto alla rifusione delle spese di causa.
A fondamento delle domande di cui al ricorso, deduceva che il 26 maggio Parte_1
2023, poco dopo l'emissione della sentenza di separazione, il signor iconsegnava CP_1 alla moglie le chiavi dell'autovettura, parcheggiandola nel vialetto antistante l'abitazione della ricorrente e che, da quel momento, spariva letteralmente dalla vita della moglie e dei figli presumibilmente per far ritorno in India;
che da fine maggio 2023 all'attualità il signor faceva perdere le proprie tracce, omettendo di esercitare i diritti di visita CP_1 dei figli e di versare il contributo stabilito per il mantenimento, di fatto mostrando grave disinteresse verso i bisogni affettivi e materiali dei minori e verso il loro percorso di crescita;
che, peraltro, attualmente il resistente risulta irreperibile e nessuno dei parenti è in grado di riferire dove si trovi o cosa faccia dato che l'unico contatto che mantiene - comunque del tutto sporadicamente - consiste nell'inviare sull'utenza telefonica del figlio maggiore alcune immagini di donne raffigurate come serpenti, con l'evidente intento di offendere e denigrare la figura materna, “rea” di aver voluto la separazione;
che, ad oggi, l'unico genitore che si occupa costantemente ed in via esclusiva dei figli è la signora Pt_1 sia dal punto di vista morale sia materiale, dato che non riceve da tempo il contributo al mantenimento e deve far fronte ai bisogni della prole unicamente attraverso l'assegno CP_ unico erogato dall' e i guadagni della sua attività lavorativa di operaia a tempo parziale.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 03/07/2025 il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto;
essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, procedeva a sentire liberamente la ricorrente che dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: “Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che risale a due anni fa, quando era venuto a prendere i bambini l'ultima volta. I miei figli adesso stanno bene. In realtà i miei figli non avevano un buon rapporto con il padre, era molto autoritario;
quindi, anche quando veniva a prenderli erano sempre “crisi su crisi” per loro. Il padre ogni tanto manda delle immagini sul numero di telefono del grande, oppure dei link di Instagram con dei messaggi scritti nella sua lingua, che non si capiscono. Durante l'ultima udienza pagina 2 di 8 ci era stato detto che era meglio mantenere i contatti telefonici, ma devo ammettere che mio figlio spesso avrebbe voluto bloccarlo su whatsapp, anche perché non gli chiede mai come sta e per sapere della sua vita. Non gli ha mai fatto neppure gli auguri di compleanno. I messaggi erano solo critiche nei miei confronti. Mi ha versato 600,00 euro per i primi tre mesi dopo la nostra separazione, poi ha ridotto il contributo a 200 euro ma per poco tempo, poi non mi ha più versato nulla”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 25/09/2025 per acquisire copia della separazione di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. In detta udienza, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti agli atti, i coniugi contraevano matrimonio civile il 20/03/2010 in Grumello del Monte e la loro separazione personale veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale n.1125/2023, passata in giudicato.
Ebbene, deve ritenersi accertato che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge, che non è nel frattempo intervenuta alcuna riconciliazione e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, pare utile ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. pagina 3 di 8 Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, i fatti narrati dalla ricorrente, riguardo alla obiettiva lontananza morale della figura paterna dalla vita dei figli, unitamente alla completa assenza del padre dal punto di vista strettamente materiale, denotano l'assoluta inadeguatezza di ad CP_1 esercitare responsabilmente il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del regime di bi- genitorialità e giustificano la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche con riferimento delle decisioni più importanti relative alla vita dei figli in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido superesclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne.
Il Tribunale, infatti, ritiene che in assenza di frequentazioni tra padre e figli, in assenza della partecipazione del padre ai vari incombenti della vita quotidiana dei minori, in assenza di interessamento in merito all'andamento della vita scolastica dei minori, in assenza di qualsivoglia contribuzione ai bisogni materiali dei tre figli rimasti a vivere con la madre, non si possa che valutare negativamente la condotta paterna a fronte di una prognosi positiva delle capacità della madre di occuparsi, in via esclusiva, di ogni Pers esigenza di vita dei figli e . Per_2 Per_3
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita dei figli, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria dei figli etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per i figli di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico, alla educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse da ciascun figlio.
pagina 4 di 8 Fermo il collocamento dei minori presso la madre - in favore della quale deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale – si deve prevedere che eventuali contatti e frequentazioni tra il padre e i minori potranno avvenire esclusivamente in spazio neutro, ovvero alla presenza del Servizio Sociale a cui il padre dovrà rivolgersi qualora intendesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con i figli, comunque, sempre che ciò non sia ritenuto pregiudizievole per i minori o contrario alla loro volontà, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'interruzione dei rapporti con la figura paterna.
L'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4 c.p.c. è omesso stante la contumacia del padre.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, in assenza di dati oggettivi sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, il Collegio ritiene che possa essere confermato il contributo stabilito al tempo della separazione dei coniugi in euro 150,00al mese per ciascun figlio, ferma la rivalutazione annuale ex indici Istat e l'obbligo del padre di compartecipare nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli così come previste in dispositivo.
Infine, va detto che in virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima compete ex lege il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico CP_ erogato dall'
Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, va condannato a CP_1 rifondere in favore di le spese di lite relative alla presente procedura, che, Parte_1 tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 20/03/2010 in Grumello del Monte (atto iscritto nei registri CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2010, atto n. 2, Parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1. affida in via super-esclusiva i figli minori (nato il [...] a Per_1
Calcinate), (nato l'[...] a [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato l'[...] a [...]) alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni più importanti per i minori in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i figli a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. CP_1 pagina 5 di 8 rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.); la madre intratterrà autonomamente tutti i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica Amministrazione;
2. conferma il collocamento dei minori presso il domicilio materno, prevedendo che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e i figli potrà avvenire – esclusivamente – in spazio neutro, ovvero mediante il Servizio Sociale a cui il padre dovrà rivolgersi qualora intendesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con i minori, comunque, sempre che ciò non sia ritenuto pregiudizievole per i minori o contrario alla loro volontà, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'interruzione dei rapporti;
3. conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
CP_
4. dà atto del diritto di di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' Parte_1
5. conferma a carico di 'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per i figli determinato in euro 150,00 al mese per ciascun
[...] figlio (salva rivalutazione annuale ex indici Istat), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre alla ripartizione delle spese di natura straordinaria nella misura del 50% per ciascun genitore, come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale
pagina 6 di 8 fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto pagina 7 di 8 delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. condanna a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRUMELLO DEL MONTE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente estensore
RO RA
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