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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11744 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1029/2022 RG, vertente
T R A
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del curatore avv. Paolo P.IVA_1
Marra, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Amilcare
Ponchielli 6 presso lo studio legale dell'avv. Mario Pecoraro che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
Controparte_1
Pag. 1 a 14 nato a [...] il [...], C.F. rappresentato C.F._1
e difeso dagli avvocati GE de CA e CA ED giusta delega in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ED sito in Roma Via Ovidio 20
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] CF , Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], CF Controparte_3
, nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_4
CF , nata a [...] il 15 giugno C.F._4 Controparte_5
1985, CF nato a [...] il CodiceFiscale_5 Controparte_6
31.05.1979 CF e n.q. di C.F._6 Controparte_5 genitori esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore nata a Persona_1
Roma il 25 febbraio 2021, CF C.F._7 [...]
nato a [...] il [...] CF e CP_7 C.F._8
n.q. di genitori esercenti congiuntamente la Controparte_2 responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore nata a [...] l'[...], CF Persona_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._9
GE de CA e CA ED, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to ED sito in Roma Via Ovidio 20.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Svolgimento del processo
Pag. 2 a 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento n. 891/2018 di conveniva in Parte_1 giudizio e quali soci e Controparte_1 Controparte_8 amministratori della per sentirli Parte_1 condannare, il al pagamento della somma di € 97.375,59 e CP_1 lo al pagamento della somma di € 74.150,00, oltre CP_2 interessi come per legge, per prelevamenti ingiustificati, in violazione del proprio obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio della società.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE adito, contrariis reiectis, - Nel merito sempre e comunque rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda avversa condannare i sigg.ri e a quelle somme minori Controparte_1 Controparte_8 che verranno accertate in corso di giudizio - Sempre e comunque con vittoria di spese del presente giudizio, tenuto conto del comportamento processuale dell'attore meglio precisato al punto
D).”
All'udienza del 09.01.2024, il legale costituito, dichiarava il decesso di e la causa veniva dichiarata Controparte_8 interrotta.
Con ricorso ex art. 300 c.p.c. tempestivamente depositato in data 21.02.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 09.07.2024, il riassumeva Parte_1 il giudizio nei confronti degli eredi di Controparte_8 impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. in quanto entro un anno dalla morte (03.08.2023), oltre che del CP_1
Si costituivano in giudizio con atto del 04.06.2024 i chiamati all'eredità dello eccependo la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva e chiedere l'estromissione dal giudizio,
Pag. 3 a 14 per avere tutti rinunciato all'eredità del de cuius, puramente e semplicemente, come da documentazione dai medesimi allegata.
Con comparsa del 18.06.2024, si costituiva nel giudizio riassunto anche il riportandosi ai precedenti scritti CP_1 difensivi.
All'udienza del 25-3-2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi e per gli effetti dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha ritualmente e nei termini riassunto il Parte_1 processo nei confronti degli eredi di Controparte_8 impersonalmente ai sensi di legge;
tali eredi e precisamente di
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, e n.q. di genitori
[...] Controparte_6 Controparte_5 esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore Persona_1 [...]
e n.q. di genitori esercenti CP_7 Controparte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore si sono Persona_2 correttamente costituiti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità di CP_8
, ragione per cui occorre disporre in conformità.
[...]
Nel merito, appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito
Pag. 4 a 14 il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio
2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476
c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione
Pag. 5 a 14 della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
Pag. 6 a 14 (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno
1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi
Pag. 7 a 14 amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo
2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005,
n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Pag. 8 a 14 Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Fatte tali considerazioni di ordine generale, in ragione della specificità della fattispecie concreta va rimarcato che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo
“distratti o distolti”.
In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pag. 9 a 14 Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Da quanto sopra discende, poi, che l'amministratore di società non può ritenersi certo sollevato dagli obblighi gravanti a suo carico e, dunque, esonerato da responsabilità per i danni eziologicamente connessi agli atti gestori posti in essere in violazione dei cennati obblighi, per la mera circostanza che detti atti siano stati autorizzati dall'assemblea o, comunque, realizzati con l'assenso anche tacito dei soci.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti della parte convenuta.
Il ha agito nel presente giudizio al fine Parte_1 di ottenere dapprima la condanna dei convenuti (entrambi soci e amministratori della fallita nei termini specificati nell'atto di citazione) al pagamento delle somme di denaro estratte dalle casse
Pag. 10 a 14 sociali a titolo di prelevamento soci nel periodo 2014 – 2017 ed ora solamente nei confronti di Controparte_1
All'esito delle emergenze istruttorie e segnatamente quelle documentali, risulta che quale amministratore Controparte_1 della ora fallita, ha posto in essere una Parte_1 condotta distrattiva di risorse finanziarie, assolutamente illegittima ed ingiustificata, per l'importo di € 82.290,00 (cfr. all.ti da 4 a 7): costui è stato fin dalla costituzione socio al
55% nonché presidente del CdA dal 2005 al 23.04.20217 e poi amministratore unico da quella data alla dichiarazione di fallimento.
La prova dei prelevamenti è stata fornita per tabulas sub all.ti da 4 a 7 di parte attrice e precisamente sulla base della situazione al 31.12.2018 (all. 4), dei bilanci 2016 e 2017 (all.ti
5, 6), dei partitari dal 1.1.2014 fino alla chiusura dei conti
31.12.2018 e della scheda “prelevamento soci” che contengono la analitica descrizione dei singoli movimenti di denaro in uscita in favore dei ciascuno dei singoli convenuti nella misura sopra indicata (all. 7).
Il è stato chiamato altresì a rispondere CP_1 dell'ulteriore somma di € 15.085,59 che sulla scorta delle scritture contabili e dei bilanci di verifica costituiva la cassa sociale, non rivenuta dal curatore e sul quale il medesimo non è stato in grado di giustificare l'ammanco, essendosi limitato a dichiarare di non saperne nulla in quanto non esperto della materia contabile (cfr. all. 4).
Del tutto risibile e sicuramente contra legem appare la giustificazione fornita dal circa il prelievo di detta CP_1 somma;
egli ha riferito di avere reimpiegate all'interno della società medesima, per pagare “in contanti” e “fuori busta paga“ alcuni lavoratori/dipendenti della società ovvero per raggiungere premi produzione che la società da sola non avrebbe potuto perseguire;
non solo ciò è comunque rimasto indimostrato, ma
Pag. 11 a 14 certamente l'assunto avrebbe comunque richiesto una prova scritta, trattandosi di questione riguardante una società di capitali, che, evidentemente, non è stata fornita dal convenuto.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore della curatela del fallimento n. 891/2018 di
[...]
della somma di € 97.375,59 (€ 82.290,00 + € Parte_1
15.085,59), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
Istat con decorrenza dal 2014 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di € 97.375,59 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 2014.
Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli
Pag. 12 a 14 interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione 21 aprile 1998, n. 4030).
Non si ravvisano nella fattispecie i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel processo iscritto al r.g. n. 1029/2022, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e n.q. di genitori esercenti Controparte_6 Controparte_5 congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore Persona_1 [...]
e n.q. di genitori esercenti CP_7 Controparte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore;
Persona_2 condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 curatela del fallimento n. 891/2018 di Parte_1 della somma di € 97.375,59, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 2014 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo.
Condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1
Curatela del fallimento n. 891/2018 di Parte_1
Pag. 13 a 14 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
12.155,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna il fallimento n. 891/2018 di Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_5
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] genitoriale per la figlia minore Persona_1 [...]
e nella qualità di genitori CP_7 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale per la figlia minore delle spese del presente giudizio che liquida in Persona_2 complessivi € 3.200,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 22-7-2025.
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1029/2022 RG, vertente
T R A
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del curatore avv. Paolo P.IVA_1
Marra, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Amilcare
Ponchielli 6 presso lo studio legale dell'avv. Mario Pecoraro che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
Controparte_1
Pag. 1 a 14 nato a [...] il [...], C.F. rappresentato C.F._1
e difeso dagli avvocati GE de CA e CA ED giusta delega in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ED sito in Roma Via Ovidio 20
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] CF , Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], CF Controparte_3
, nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_4
CF , nata a [...] il 15 giugno C.F._4 Controparte_5
1985, CF nato a [...] il CodiceFiscale_5 Controparte_6
31.05.1979 CF e n.q. di C.F._6 Controparte_5 genitori esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore nata a Persona_1
Roma il 25 febbraio 2021, CF C.F._7 [...]
nato a [...] il [...] CF e CP_7 C.F._8
n.q. di genitori esercenti congiuntamente la Controparte_2 responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore nata a [...] l'[...], CF Persona_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._9
GE de CA e CA ED, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to ED sito in Roma Via Ovidio 20.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Svolgimento del processo
Pag. 2 a 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento n. 891/2018 di conveniva in Parte_1 giudizio e quali soci e Controparte_1 Controparte_8 amministratori della per sentirli Parte_1 condannare, il al pagamento della somma di € 97.375,59 e CP_1 lo al pagamento della somma di € 74.150,00, oltre CP_2 interessi come per legge, per prelevamenti ingiustificati, in violazione del proprio obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio della società.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE adito, contrariis reiectis, - Nel merito sempre e comunque rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda avversa condannare i sigg.ri e a quelle somme minori Controparte_1 Controparte_8 che verranno accertate in corso di giudizio - Sempre e comunque con vittoria di spese del presente giudizio, tenuto conto del comportamento processuale dell'attore meglio precisato al punto
D).”
All'udienza del 09.01.2024, il legale costituito, dichiarava il decesso di e la causa veniva dichiarata Controparte_8 interrotta.
Con ricorso ex art. 300 c.p.c. tempestivamente depositato in data 21.02.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 09.07.2024, il riassumeva Parte_1 il giudizio nei confronti degli eredi di Controparte_8 impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c. in quanto entro un anno dalla morte (03.08.2023), oltre che del CP_1
Si costituivano in giudizio con atto del 04.06.2024 i chiamati all'eredità dello eccependo la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva e chiedere l'estromissione dal giudizio,
Pag. 3 a 14 per avere tutti rinunciato all'eredità del de cuius, puramente e semplicemente, come da documentazione dai medesimi allegata.
Con comparsa del 18.06.2024, si costituiva nel giudizio riassunto anche il riportandosi ai precedenti scritti CP_1 difensivi.
All'udienza del 25-3-2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi e per gli effetti dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha ritualmente e nei termini riassunto il Parte_1 processo nei confronti degli eredi di Controparte_8 impersonalmente ai sensi di legge;
tali eredi e precisamente di
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, e n.q. di genitori
[...] Controparte_6 Controparte_5 esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore Persona_1 [...]
e n.q. di genitori esercenti CP_7 Controparte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore si sono Persona_2 correttamente costituiti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità di CP_8
, ragione per cui occorre disporre in conformità.
[...]
Nel merito, appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito
Pag. 4 a 14 il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio
2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476
c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione
Pag. 5 a 14 della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
Pag. 6 a 14 (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno
1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi
Pag. 7 a 14 amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo
2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005,
n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Pag. 8 a 14 Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Fatte tali considerazioni di ordine generale, in ragione della specificità della fattispecie concreta va rimarcato che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo
“distratti o distolti”.
In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pag. 9 a 14 Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Da quanto sopra discende, poi, che l'amministratore di società non può ritenersi certo sollevato dagli obblighi gravanti a suo carico e, dunque, esonerato da responsabilità per i danni eziologicamente connessi agli atti gestori posti in essere in violazione dei cennati obblighi, per la mera circostanza che detti atti siano stati autorizzati dall'assemblea o, comunque, realizzati con l'assenso anche tacito dei soci.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti della parte convenuta.
Il ha agito nel presente giudizio al fine Parte_1 di ottenere dapprima la condanna dei convenuti (entrambi soci e amministratori della fallita nei termini specificati nell'atto di citazione) al pagamento delle somme di denaro estratte dalle casse
Pag. 10 a 14 sociali a titolo di prelevamento soci nel periodo 2014 – 2017 ed ora solamente nei confronti di Controparte_1
All'esito delle emergenze istruttorie e segnatamente quelle documentali, risulta che quale amministratore Controparte_1 della ora fallita, ha posto in essere una Parte_1 condotta distrattiva di risorse finanziarie, assolutamente illegittima ed ingiustificata, per l'importo di € 82.290,00 (cfr. all.ti da 4 a 7): costui è stato fin dalla costituzione socio al
55% nonché presidente del CdA dal 2005 al 23.04.20217 e poi amministratore unico da quella data alla dichiarazione di fallimento.
La prova dei prelevamenti è stata fornita per tabulas sub all.ti da 4 a 7 di parte attrice e precisamente sulla base della situazione al 31.12.2018 (all. 4), dei bilanci 2016 e 2017 (all.ti
5, 6), dei partitari dal 1.1.2014 fino alla chiusura dei conti
31.12.2018 e della scheda “prelevamento soci” che contengono la analitica descrizione dei singoli movimenti di denaro in uscita in favore dei ciascuno dei singoli convenuti nella misura sopra indicata (all. 7).
Il è stato chiamato altresì a rispondere CP_1 dell'ulteriore somma di € 15.085,59 che sulla scorta delle scritture contabili e dei bilanci di verifica costituiva la cassa sociale, non rivenuta dal curatore e sul quale il medesimo non è stato in grado di giustificare l'ammanco, essendosi limitato a dichiarare di non saperne nulla in quanto non esperto della materia contabile (cfr. all. 4).
Del tutto risibile e sicuramente contra legem appare la giustificazione fornita dal circa il prelievo di detta CP_1 somma;
egli ha riferito di avere reimpiegate all'interno della società medesima, per pagare “in contanti” e “fuori busta paga“ alcuni lavoratori/dipendenti della società ovvero per raggiungere premi produzione che la società da sola non avrebbe potuto perseguire;
non solo ciò è comunque rimasto indimostrato, ma
Pag. 11 a 14 certamente l'assunto avrebbe comunque richiesto una prova scritta, trattandosi di questione riguardante una società di capitali, che, evidentemente, non è stata fornita dal convenuto.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore della curatela del fallimento n. 891/2018 di
[...]
della somma di € 97.375,59 (€ 82.290,00 + € Parte_1
15.085,59), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
Istat con decorrenza dal 2014 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di € 97.375,59 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 2014.
Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli
Pag. 12 a 14 interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione 21 aprile 1998, n. 4030).
Non si ravvisano nella fattispecie i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel processo iscritto al r.g. n. 1029/2022, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e n.q. di genitori esercenti Controparte_6 Controparte_5 congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore Persona_1 [...]
e n.q. di genitori esercenti CP_7 Controparte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti della figlia minore;
Persona_2 condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 curatela del fallimento n. 891/2018 di Parte_1 della somma di € 97.375,59, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 2014 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo.
Condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1
Curatela del fallimento n. 891/2018 di Parte_1
Pag. 13 a 14 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
12.155,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna il fallimento n. 891/2018 di Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_5
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] genitoriale per la figlia minore Persona_1 [...]
e nella qualità di genitori CP_7 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale per la figlia minore delle spese del presente giudizio che liquida in Persona_2 complessivi € 3.200,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 22-7-2025.
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
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