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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 15/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 232
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 232/2016 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in [...], c.da
[...] C.F._2
Mindonna n.7, elettivamente domiciliati in Licodia Eubea, c.so Umberto I n.55, presso lo studio dell'avv. Orazio Francesco Lo Giudice che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in [...]nella
[...] C.F._4
Via Pietro Nenni, I Trav. n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Caruso e G.Francesco Caruso;
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 15/01/2025 tenutasi in modalità
c.d. cartolare. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie finali.
Concisa Esposizione Delle Ragioni Di Fatto e Di Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/02/2016, i coniugi Parte_3
convenivano in giudizio i coniugi esponendo quanto segue. Controparte_3
Gli odierni attori premettevano di essere proprietari di un terreno sito in Scordia, c.da Mindonna n.7
(in Catasto al foglio 14 partt. 607 e 608) nel quale veniva edificata la casa di abitazione degli stessi,
e che confinante con detta proprietà vi era un altro terreno (foglio 14, part. 217) appartenente agli odierni convenuti.
Esponevano altresì di aver realizzato, lungo il confine con la particella 217 una recinzione, non collocandola sul confine reale ma arretrandola e piantando all'interno della stessa un filare di cipressi.
La collocazione arretrata di detta recinzione “si determinò al fine di costituire una striscia di terreno che consentisse un più agevole taglio dei rami e più in generale ogni attività di manutenzione e prevenzione quale la realizzazione di solchi tagliafuoco, ancora più necessari in considerazione del totale stato di abbandono in cui era lasciato il terreno confinante”.
In data 23/07/2013 il fondo degli attori fu investito, lungo il confine con la particella 217, da un incendio che causò danni alle siepi, ai cipressi ed agli impianti di irrigazione e illuminazione.
Tale incendio, a detta degli attori, si propagò dal fondo dei convenuti in quanto lasciato fino a quel momento in stato di assoluto abbandono, ricoperto di sterpaglie e privo di solchi tagliafuoco, in contrasto con i doveri di proprietario e custode della cosa ex art. 2051 cod. civ. e con l'ordinanza sindacale del Comune di Scordia n° 6 del 18/03/2013. Di conseguenza, i coniugi Parte_3 reclamavano i danni alla loro proprietà ex art. 2051 cod. civ. quantificandoli in €16.407,52.
Sulla base di tale pretesa, gli attori proponevano, avanti all'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, la procedura contraddistinta dal n.02/2014 che dava esito negativo.
A seguito di ciò gli odierni convenuti intrapresero interventi di sistemazione del proprio fondo, realizzando altresì la recinzione del terreno mediante uno scavo di fondazione e muretto lungo la via pubblica addossandolo alla recinzione della proprietà dei coniugi . Controparte_3
2 Così facendo, a dire degli odierni attori, i convenuti annettevano al proprio fondo la striscia di terreno residuata dalla arretrata collocazione della recinzione del terreno dei primi.
Esponevano ancora gli odierni attori che tra il 30/05/2015 ed il 15/06/2015 i convenuti chiudevano il loro fondo addossando una inferriata alla recinzione degli esponenti al fine di chiudere ogni varco, danneggiavano il muretto mediante la realizzazione di un foro per la collocazione di un paletto di sostegno in ferro, occludevano un varco di scolo delle acque meteoriche attraverso la saldatura di una piastra in ferro ed infine danneggiavano parte del varco di accesso della proprietà attorea soprastante un canale di scolo di acque meteoriche mediante demolizione del manufatto di cemento riversando il materiale di risulta sulla stessa proprietà.
Concludevano, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale:
- il risarcimento dei danni causati dall'incendio propagatosi dal fondo dei convenuti e quantificato in
€16.407,52;
- la determinazione dell'esatto confine tra il fondo di proprietà degli attori sito in Scordia, c.da
Mindonna e censito in catasto al foglio 14 partt. 607 e 608 e quello di proprietà dei convenuti in catasto al foglio 14 part. 217, ordinando l'apposizione dei termini sul confine così determinato;
- la condanna dei convenuti a rilasciare la parte di fondo degli attori che risulti da loro eventualmente occupata, con ripristino della situazione quo ante;
- la condanna dei convenuti alla demolizione del muretto e della sovrastante ringhiera metallica costruita sulla proprietà degli attori nella striscia da rilasciare secondo l'ampiezza che sarà determinata, al ripristino del muretto di proprietà degli attori mediante la rimozione del sostegno in ferro ed il ripristino del rivestimento in pietra, alla rimozione della piastra metallica dalla feritoia di scolo delle acque piovane poiché riversantesi su terreno di proprietà degli attori, fissando un termine per l'inizio ed il completamento delle opere ed autorizzando in difetto gli attori a provvedervi a spese dei convenuti;
- la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni arrecati al varco di accesso alla proprietà
ed alle spese di rimozione e smaltimento del materiale di risulta riversato sul Parte_4
fondo anch'esso di proprietà nella misura di €2.000,00 o nell'altra somma Parte_4
maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia.
Con comparsa di risposta del 12/05/2016, si costituivano in giudizio i coniugi – CP [...]
, i quali contestavano le domande di parte attrice. CP_2
3 In particolare, per quanto riguarda l'incendio, i convenuti esponevano che non sussisteva alcun elemento probatorio che conducesse alla responsabilità degli stessi e che semmai la responsabilità dell'accaduto era da addebitare agli attori che ammassavano sul proprio fondo arbusti derivanti dalla potatura degli alberi in esso presenti e che venivano distrutti a distanza di giorni o settimane, creando così grave pericolo al loro fondo ed a quelli limitrofi.
Sulla questione del regolamento dei confini, i convenuti rappresentavano che lo stato dei luoghi, con i relativi confini, era immodificato da decenni e quindi nessun sconfinamento o appropriazione di terreno è stato mai compiuto dagli stessi e che, nell'evenienza che ciò fosse avvenuto, i coniugi CP
– avrebbero comunque usucapito, per possesso ultraventennale pubblico e pacifico, Controparte_2
tale porzione di terreno.
Per il resto, i convenuti affermavano che la costruzione del muretto e la soprastante recinzione metallica è stata eseguita nel fondo di proprietà degli stessi e che il sig. aveva installato una CP
piastra in ferro nella feritoia di scolo per evitare sversamenti nel fondo di sua proprietà.
Concludeva, infine, chiedendo all'intestato Tribunale di voler rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate;
nonché di condannare, in via riconvenzionale, gli attori, alla rimozione degli alberi di cipresso posti sul confine dei fondi, oggetto del presente giudizio, e collocati a distanza non conforme a quanto previsto dall'art. 892 c.c. nonché alla rimozione della feritoria di scolo delle acque reflue;
in subordine, nel caso di eventuali sconfinamenti, chiedevano che l'eventuale terreno acquisito sia dichiarato di proprietà dei convenuti per l'avvenuta usucapione dello stesso.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU tecnica, affidata al Geom. depositata in Persona_1
data 9.10.2018.
Successivamente, il G.I., con ordinanza del 15/06/2023, tenuto conto della documentazione già versata in atti dalle parti e ritenuto altresì superflua l'assunzione delle prove orali indicate dalle stesse nelle rispettive memorie istruttorie, atteso anche l'esito degli accertamenti svolti dal Consulente, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per precisazione delle conclusioni, ciò che avveniva con note di trattazione scritta per l'udienza fissata in data 15/01/2025; la causa, pertanto, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di risarcimento danni a seguito dell'incendio del 23.7.2013
Tanto premesso, esaminati gli atti di causa e le domande formulate dalle parti, va anzitutto esaminata la domanda attorea relativa alla richiesta risarcitoria ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni derivanti dall'incendio verificatosi in data 23.7.2013.
4 Giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, anche tale profilo era stato invero oggetto di verifica da parte del CTU, il cui mandato era stato integrato dal precedente Giudice istruttore alla udienza di conferimento dell'incarico del 21.12.2017. In quella sede, infatti, il Giudice aveva ritenuto di integrare il precedente mandato, chiedendo che il CTU accertasse anche “ se
l'incendio sviluppatosi nel terreno di proprietà degli attori in data 23.7.2013 è riconducibile a comportamenti attivi od omissivi (quali ad esempio mancata manutenzione) dei convenuti;
in caso di risposta affermativa a tale quesito, indichi il CTU in cosa siano consistite le condotte addebitabili ai convenuti e quantifichi gli eventuali danni cagionati al terreno di proprietà dell'attrice”.
Tanto premesso, la domanda degli attori sul punto è fondata, anche alla luce delle verifiche svolte in sede di Consulenza.
Sul piano specificamente normativo, giova rammentare che l'accertamento in esame richiama il disposto di cui all'art. 2051 c.c. a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa e sul quale incombe l'obbligo a che la cosa stessa, per il suo stato di costituzione, di manutenzione e simili non arrechi danno.
Per consolidata giurisprudenza, “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità” (Cass. civ. n. 20943/2022).
Orbene, dagli accertamenti svolti dal CTU – dalle cui conclusioni non si ritiene di doversi discostare essendo state argomentate diffusamente e sostenute con chiaro iter logico-scientifico, si è potuto accertare che “l'incendio è certamente partito dal fondo dei convenuti a causa dello stato di abbandono in cui versava da diversi anni;
di conseguenza i danni alla proprietà degli attori, sono stati causati dalla negligenza dei convenuti che non hanno regolarmente pulito il loro fondo;
va specificato che l'unico fondo dove poteva propagarsi l'incendio è proprio quello dei convenuti, in quanto a sinistra vi è quello degli attori e, a parere dello scrivente, non vi era la possibilità di propagazione di incendio per il normale stato di coltivazione e manutenzione com'era tenuto, a destra vi era e vi è un agrumeto coltivato (sempre verde), quindi non vi è possibilità di propagazione incendio, infine a nord e a sud vi sono le strade”.
Ciò il CTU ha potuto accertare attraverso le foto di Google, dove “risulta chiaramente immortalato casualmente, l'incendio del 2013 che ha percorso il fondo dei convenuti. Dalla predetta foto pare
5 chiaro che il fuoco sia partito dal fondo dei convenuti, infatti proprio lungo i confini est, sud ed ovest, stante che a nord vi è la stradella interpoderale, parte attrice aveva realizzato le stagliate tagliafuoco
(…). Probabilmente nel tratto a nord del confine est, oggetto di causa, il vento complice ed a favore, ha incendiato circa 50 alberi di cipressi, circa mt 50 di tubo da irrigazione in polietilene da 32 mm, circa mt 50 di tubo da irrigazione in polietilene da 16 mm, un lampioncino del giardino e un albero di ciliegio”.
In linea generale, come noto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. n. 25243/2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale.
In sostanza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, se all' attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettivo, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Calando tali principi generali al caso di specie, allora, deve ritenersi che alla luce di quanto accertato anche dal CTU, la responsabilità dell'incendio occorso in capo ai convenuti – stante il rapporto di custodia con la res – e così come dedotta dagli attori è risultata in sé comprovata. Per contro, i convenuti non hanno offerto alcuna prova liberatoria nel senso declinato a più riprese dalla giurisprudenza, non avendo neppure avanzato (ad esempio) richieste di prova orale sul punto.
Ritenuta dunque accertata la responsabilità e quindi la legittimità della domanda risarcitoria, per quanto attiene alla quantificazione dei danni, la stessa è stata determinata dal CTU in modo analitico, nei seguenti termini:
“A questo punto il danno subito dal fondo degli attori è calcolabile nel ripristino della situazione dei luoghi prima dell'incendio, cioè mediante la sostituzione degli alberi e delle tubature danneggiate.
Per la sostituzione delle tubature e del lampioncino bruciati, si ritiene congrua una spesa di € 300,00
6 (materiale e manodopera). Per la sostituzione degli alberi di cipressi, vanno calcolate le seguenti spese
- rimozione della legna degli alberi bruciati;
1 gg di due operai, circa € 300,00
- acquisto di n°50 alberi da mettere a dimora, di altezza mt 2,5 – mt 3,00 altezza sufficiente ad assolvere la funzione per cui sono utilizzati;
da alcune ricerche presso vivai, per tale tipologia di cipressi vi è un costo a pianta di circa € 50,00 per cui si ha : € 50,00 x n°50 = € 2.500,00 scavo per estirpazione delle vecchie radici e messa a dimora delle nuove piante;
circa tre giorni di escavatore
e due operai, per un costo complessivo di circa € 1.500,00 + € 900,00 = € 2.400,00
totale complessivo € 4.900,00 che si arrotonda ad € 5.000,00. Quindi € 300,00 + € 5.000,00 = €
5.300,00 (risarcimento danno subito dagli attori).”
Per le superiori motivazioni, dunque, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata e il quantum del risarcimento può ragionevolmente essere determinato secondo le indicazioni, specifiche e puntuali, offerte dal Consulente tecnico come sopra riportate.
2. Sulla domanda di regolamento di confini
Anche la domanda di regolamento di confini, proposta dagli attori, è risultata fondata, alla luce degli accertamenti tecnici sul punto svolti.
Occorre rammentare che l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. II, n. 13986/2010).
Secondo quanto accertato dal consulente geom. a mezzo degli strumenti e metodi Persona_1 bene descritti in CTU e che questo Giudice ritiene di poter condividere, “vi è stato sconfinamento dei convenuti su terreno degli attori;
va materializzato il confine mediante apposizione dei termini, fra le originarie particelle 151 e 217, va altresì arretrato il muro di recinzione realizzato dai convenuti addossato all'attuale muro degli attori di mt 4,75”.
Ed invero, a parere del CTU, “topograficamente, facendo riferimento alle mappe catastali come elemento probante (non ve ne sono altri, salvo diversa dimostrazione delle parti), il confine di diritto ricade all'interno dell'appezzamento di terreno dei convenuti, la posizione di tale confine può essere materializzata da una linea che parte dallo spigolo del muretto a nord del fondo degli attori e si allarga sino a mt 4,75 dallo spigolo del muro a sud degli attori, determinando all'incirca un triangolo
7 della superficie di mq 390 circa, che attualmente è in possesso ed è in qualche modo coltivato dalla parte convenuta. Attualmente in tale triangolo che lo scrivente ha individuato, parte attrice non ha alcuna possibilità di accesso. Quindi il confine di diritto ad est del lotto degli attori, in effetti ricade tutto all'interno del fondo dei convenuti, e non è materializzato da elementi lapidei di alcun genere.
Se il G.I. dovesse condividere quanto accertato dal C.T.U., parte convenuta dovrebbe arretrare il muro con ringhiera sino al confine individuato dallo scrivente, nel dettaglio dovrebbe arretrare muro
e ringhiera di mt 4,75”.
Non essendo stati rilevati elementi distintivi della linea di confine sia dal CTU che dalle parti (le prove testimoniali indicate dai convenuti non erano rivolte all'individuazione di elementi in grado di poter determinare con certezza il confine tra i due fondi) il primo ha dovuto fare riferimento alle mappe catastali, ciò in coerenza con l'insegnamento della Corte di Cassazione per il quale “in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. civ. n. 14020/2017; cfr. anche Cass. civ. n.
11200/2004).
Si ritiene pertanto accertato lo sconfinamento da parte dei convenuti sul terreno degli attori, previa individuazione dei confini delle due proprietà così come individuati dal CTU.
Da rigettare poi è la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di usucapione della striscia di terreno di cui sopra.
Ed invero la prospettazione dei fatti elaborata dai convenuti risulta comunque priva dell'elemento dell'animus possidendi.
Difatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Tale animus non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione, manifestata all'esterno, di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. civ.
n.9671/2014, Cass. civ. n. 10230/2002). Ciò che è avvenuto solamente quando, con la recinzione del fondo da parte dei convenuti fino a ridosso di quella degli attori, è stata inglobata la striscia di terreno de quo.
3. Sulle ulteriori domande risarcitorie e ripristinatorie degli attori
8 Risolta la questione attinente alla linea di confine tra i due fondi, devono essere esaminate le altre domande ripristinatorie formulate dagli attori e che trovano soluzione proprio in ragione del predetto accertamento.
Può allora trovare accoglimento la domanda di rimozione della piastra in ferro che occlude la canaletta di scolo trasversale alla stradella di parte attrice.
Difatti, proprio in ragione dell'accertato confine tra i due fondi, la suddetta canaletta risulta posta nel fondo attoreo con la conseguenza, accertata anche dal CTU, che lo scarico delle acque meteoriche avviene nel terreno degli stessi attori.
Fondata è anche la domanda di rimozione del muretto e della sovrastante ringhiera metallica costruita sulla proprietà degli attori nella porzione di terreno che deve essere rilasciata dai convenuti in ragione del disposto accertamento, così così come il ripristino del muretto di proprietà degli attori mediante la rimozione del sostegno in ferro indebitamente apposto, ciò in quanto tali opere sono state realizzate sul fondo appartenente agli attori.
Per quanto invece attiene al danneggiamento di un settore del massetto in c.l.s. che funge da copertura del fossato di raccolta delle acque meteoriche posta lungo la strada pubblica, il CTU ha sul punto rilevato che:“Non si capisce per quale motivo parte convenuta abbia provocato tale danno, considerato che l'occlusione del fossato a bordo strada potrebbe causare danni anche alla loro proprietà in caso di forti temporali. Parte attrice usufruisce del passaggio sulla gettata in c.l.s. per accedere nella sua proprietà. Il danno causato dalla parte convenuta ha anche ristretto la larghezza utile per accedere nella sua proprietà senza alcun vantaggio per la parte convenuta”.
Va detto tuttavia che il risarcimento economico richiesto dagli attori, quantificato in euro 2.000, non ha trovato adeguato riscontro, dovendosi comunque ordinare ai convenuti di provvedere al ripristino della situazione pre-esistente a proprie spese.
4.Sulla domanda riconvenzionale dei convenuti
E' risultata invece fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta riguardante la rimozione degli alberi di cipresso posti sul confine dei fondi in quanto collocati a distanza non conforme a quanto previsto 892 c.c.
Tale domanda è fondata e va accolta nella misura e nei termini di cui appresso descritti.
Ed invero, dalla CTU emerge che “alla data del sopralluogo, si è accertato che nel fondo degli attori, lungo il confine, vi sono alberi di cipressi di altezza 8-10 metri, e negli atti di causa vengono descritti
9 come una “siepe”; lo scrivente ritiene che le essenze arboree individuate, proprio per la loro consistenza e per il modo in cui sono coltivati, non possono essere indicate come siepi (che solitamente hanno altezze sino a circa mt 2,50). Da tale accertamento ne consegue che, la distanza dai confini che detti alberi devono rispettare, è di mt 3,00. Quindi considerato che allo stato attuale il bordo esterno del tronco si trova a circa 50-70 cm dal paramento esterno del muro realizzato dalla parte attrice, qualora il G.I. dovesse riconoscere come confine fra i fondi quello che lo scrivente ha accertato sulla scorta delle rilevazioni topografiche – GPS con l'ausilio della mappa catastale come elemento probante, tutti gli alberi che saranno a distanza inferiore a 3 mt dal confine individuato dal
C.T.U., dovrebbero essere tagliati-arretrati. Nell'ipotesi che parte attrice volesse modificare il modo in cui sono coltivati gli attuali cipressi e trasformarli in siepe, tagliandoli ad un'altezza non superiore
a mt 2,50, la distanza da rispettare dai confini sarebbe di mt 0,50 come riportato nell'art.892 del
c.c.”.
Ciò posto, gli attori devono arretrare solo quei cipressi che si trovano attualmente ad una distanza inferiore ai 3 metri dal confine accertato in giudizio. La predetta distanza “si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina” così come disposto dal terzo comma dell'art. 892 c.c., salva la facoltà per gli attori, così come suggerito dal CTU, di modificare la struttura dei cipressi, riducendone l'altezza a mt. Non superiori a 2,50.
§
Le spese di lite
La determinazione delle spese di lite segue il generale principio della soccombenza. Nel caso di specie, tenuto conto della maggiore soccombenza dei convenuti (ad eccezione della domanda riconvenzionale attinente alla distanza degli alberi), questi ultimi dovranno intendersi tenuti a rifondere agli attori i 2/3 delle spese del giudizio, mentre il restante 1/3 può essere compensato tra le parti.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato nell'importo indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività effettivamente espletate, considerandosi svolte tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda da considerarsi disattesa o assorbita, così dispone:
10 1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incendio verificatosi in data 23.7.2013;
2. CONDANNA per l'effetto i convenuti, in solido, al risarcimento a favore degli attori del danno arrecato al fondo degli attori a seguito dell'incendio, per l'importo di complessivi
€5.300,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3. ACCERTA e DICHIARA che il confine tra le proprietà delle parti cosi come individuate in atti è quello individuato dal CTU in risposta al quesito posto (pag. 24 della consulenza) e nella tavola 3 allegata;
per l'effetto:
4. ACCERTA E DICHIARA l'avvenuto sconfinamento dei convenuti nella misura di mt. 390 circa, sul fondo degli attori;
5. ORDINA, per l'effetto, ai convenuti l'arretramento ed il riposizionamento del confine della loro proprietà rispetto a quella degli attori, in particolare mediante arretramento del muro e della ringhiera di mt. 4,75, come specificato dal CTU;
6. ORDINA ai convenuti di provvedere, a propria cura e a proprie spese, al ripristino del muretto di proprietà degli attori mediante la rimozione del sostegno in ferro;
alla rimozione della piastra metallica dalla feritoia di scolo delle acque piovane;
nonché al ripristino del varco di ingresso alla proprietà degli attori;
7. In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, ORDINA agli attori di ripristinare le distanze legali dei cipressi, nelle modalità indicate dal CTU e specificate in parte motiva, a propria cura e spese;
8. CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione a favore degli attori dei 2/3 delle spese del presente giudizio, spese che si liquidano per l'intero in: euro 2.540,00 per compensi;
oltre al
15% per spese generali;
euro 264,00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle predette spese.
Caltagirone, 14.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 232/2016 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in [...], c.da
[...] C.F._2
Mindonna n.7, elettivamente domiciliati in Licodia Eubea, c.so Umberto I n.55, presso lo studio dell'avv. Orazio Francesco Lo Giudice che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi residenti in [...]nella
[...] C.F._4
Via Pietro Nenni, I Trav. n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Caruso e G.Francesco Caruso;
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 15/01/2025 tenutasi in modalità
c.d. cartolare. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie finali.
Concisa Esposizione Delle Ragioni Di Fatto e Di Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/02/2016, i coniugi Parte_3
convenivano in giudizio i coniugi esponendo quanto segue. Controparte_3
Gli odierni attori premettevano di essere proprietari di un terreno sito in Scordia, c.da Mindonna n.7
(in Catasto al foglio 14 partt. 607 e 608) nel quale veniva edificata la casa di abitazione degli stessi,
e che confinante con detta proprietà vi era un altro terreno (foglio 14, part. 217) appartenente agli odierni convenuti.
Esponevano altresì di aver realizzato, lungo il confine con la particella 217 una recinzione, non collocandola sul confine reale ma arretrandola e piantando all'interno della stessa un filare di cipressi.
La collocazione arretrata di detta recinzione “si determinò al fine di costituire una striscia di terreno che consentisse un più agevole taglio dei rami e più in generale ogni attività di manutenzione e prevenzione quale la realizzazione di solchi tagliafuoco, ancora più necessari in considerazione del totale stato di abbandono in cui era lasciato il terreno confinante”.
In data 23/07/2013 il fondo degli attori fu investito, lungo il confine con la particella 217, da un incendio che causò danni alle siepi, ai cipressi ed agli impianti di irrigazione e illuminazione.
Tale incendio, a detta degli attori, si propagò dal fondo dei convenuti in quanto lasciato fino a quel momento in stato di assoluto abbandono, ricoperto di sterpaglie e privo di solchi tagliafuoco, in contrasto con i doveri di proprietario e custode della cosa ex art. 2051 cod. civ. e con l'ordinanza sindacale del Comune di Scordia n° 6 del 18/03/2013. Di conseguenza, i coniugi Parte_3 reclamavano i danni alla loro proprietà ex art. 2051 cod. civ. quantificandoli in €16.407,52.
Sulla base di tale pretesa, gli attori proponevano, avanti all'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, la procedura contraddistinta dal n.02/2014 che dava esito negativo.
A seguito di ciò gli odierni convenuti intrapresero interventi di sistemazione del proprio fondo, realizzando altresì la recinzione del terreno mediante uno scavo di fondazione e muretto lungo la via pubblica addossandolo alla recinzione della proprietà dei coniugi . Controparte_3
2 Così facendo, a dire degli odierni attori, i convenuti annettevano al proprio fondo la striscia di terreno residuata dalla arretrata collocazione della recinzione del terreno dei primi.
Esponevano ancora gli odierni attori che tra il 30/05/2015 ed il 15/06/2015 i convenuti chiudevano il loro fondo addossando una inferriata alla recinzione degli esponenti al fine di chiudere ogni varco, danneggiavano il muretto mediante la realizzazione di un foro per la collocazione di un paletto di sostegno in ferro, occludevano un varco di scolo delle acque meteoriche attraverso la saldatura di una piastra in ferro ed infine danneggiavano parte del varco di accesso della proprietà attorea soprastante un canale di scolo di acque meteoriche mediante demolizione del manufatto di cemento riversando il materiale di risulta sulla stessa proprietà.
Concludevano, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale:
- il risarcimento dei danni causati dall'incendio propagatosi dal fondo dei convenuti e quantificato in
€16.407,52;
- la determinazione dell'esatto confine tra il fondo di proprietà degli attori sito in Scordia, c.da
Mindonna e censito in catasto al foglio 14 partt. 607 e 608 e quello di proprietà dei convenuti in catasto al foglio 14 part. 217, ordinando l'apposizione dei termini sul confine così determinato;
- la condanna dei convenuti a rilasciare la parte di fondo degli attori che risulti da loro eventualmente occupata, con ripristino della situazione quo ante;
- la condanna dei convenuti alla demolizione del muretto e della sovrastante ringhiera metallica costruita sulla proprietà degli attori nella striscia da rilasciare secondo l'ampiezza che sarà determinata, al ripristino del muretto di proprietà degli attori mediante la rimozione del sostegno in ferro ed il ripristino del rivestimento in pietra, alla rimozione della piastra metallica dalla feritoia di scolo delle acque piovane poiché riversantesi su terreno di proprietà degli attori, fissando un termine per l'inizio ed il completamento delle opere ed autorizzando in difetto gli attori a provvedervi a spese dei convenuti;
- la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni arrecati al varco di accesso alla proprietà
ed alle spese di rimozione e smaltimento del materiale di risulta riversato sul Parte_4
fondo anch'esso di proprietà nella misura di €2.000,00 o nell'altra somma Parte_4
maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia.
Con comparsa di risposta del 12/05/2016, si costituivano in giudizio i coniugi – CP [...]
, i quali contestavano le domande di parte attrice. CP_2
3 In particolare, per quanto riguarda l'incendio, i convenuti esponevano che non sussisteva alcun elemento probatorio che conducesse alla responsabilità degli stessi e che semmai la responsabilità dell'accaduto era da addebitare agli attori che ammassavano sul proprio fondo arbusti derivanti dalla potatura degli alberi in esso presenti e che venivano distrutti a distanza di giorni o settimane, creando così grave pericolo al loro fondo ed a quelli limitrofi.
Sulla questione del regolamento dei confini, i convenuti rappresentavano che lo stato dei luoghi, con i relativi confini, era immodificato da decenni e quindi nessun sconfinamento o appropriazione di terreno è stato mai compiuto dagli stessi e che, nell'evenienza che ciò fosse avvenuto, i coniugi CP
– avrebbero comunque usucapito, per possesso ultraventennale pubblico e pacifico, Controparte_2
tale porzione di terreno.
Per il resto, i convenuti affermavano che la costruzione del muretto e la soprastante recinzione metallica è stata eseguita nel fondo di proprietà degli stessi e che il sig. aveva installato una CP
piastra in ferro nella feritoia di scolo per evitare sversamenti nel fondo di sua proprietà.
Concludeva, infine, chiedendo all'intestato Tribunale di voler rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate;
nonché di condannare, in via riconvenzionale, gli attori, alla rimozione degli alberi di cipresso posti sul confine dei fondi, oggetto del presente giudizio, e collocati a distanza non conforme a quanto previsto dall'art. 892 c.c. nonché alla rimozione della feritoria di scolo delle acque reflue;
in subordine, nel caso di eventuali sconfinamenti, chiedevano che l'eventuale terreno acquisito sia dichiarato di proprietà dei convenuti per l'avvenuta usucapione dello stesso.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU tecnica, affidata al Geom. depositata in Persona_1
data 9.10.2018.
Successivamente, il G.I., con ordinanza del 15/06/2023, tenuto conto della documentazione già versata in atti dalle parti e ritenuto altresì superflua l'assunzione delle prove orali indicate dalle stesse nelle rispettive memorie istruttorie, atteso anche l'esito degli accertamenti svolti dal Consulente, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per precisazione delle conclusioni, ciò che avveniva con note di trattazione scritta per l'udienza fissata in data 15/01/2025; la causa, pertanto, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di risarcimento danni a seguito dell'incendio del 23.7.2013
Tanto premesso, esaminati gli atti di causa e le domande formulate dalle parti, va anzitutto esaminata la domanda attorea relativa alla richiesta risarcitoria ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni derivanti dall'incendio verificatosi in data 23.7.2013.
4 Giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, anche tale profilo era stato invero oggetto di verifica da parte del CTU, il cui mandato era stato integrato dal precedente Giudice istruttore alla udienza di conferimento dell'incarico del 21.12.2017. In quella sede, infatti, il Giudice aveva ritenuto di integrare il precedente mandato, chiedendo che il CTU accertasse anche “ se
l'incendio sviluppatosi nel terreno di proprietà degli attori in data 23.7.2013 è riconducibile a comportamenti attivi od omissivi (quali ad esempio mancata manutenzione) dei convenuti;
in caso di risposta affermativa a tale quesito, indichi il CTU in cosa siano consistite le condotte addebitabili ai convenuti e quantifichi gli eventuali danni cagionati al terreno di proprietà dell'attrice”.
Tanto premesso, la domanda degli attori sul punto è fondata, anche alla luce delle verifiche svolte in sede di Consulenza.
Sul piano specificamente normativo, giova rammentare che l'accertamento in esame richiama il disposto di cui all'art. 2051 c.c. a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa e sul quale incombe l'obbligo a che la cosa stessa, per il suo stato di costituzione, di manutenzione e simili non arrechi danno.
Per consolidata giurisprudenza, “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità” (Cass. civ. n. 20943/2022).
Orbene, dagli accertamenti svolti dal CTU – dalle cui conclusioni non si ritiene di doversi discostare essendo state argomentate diffusamente e sostenute con chiaro iter logico-scientifico, si è potuto accertare che “l'incendio è certamente partito dal fondo dei convenuti a causa dello stato di abbandono in cui versava da diversi anni;
di conseguenza i danni alla proprietà degli attori, sono stati causati dalla negligenza dei convenuti che non hanno regolarmente pulito il loro fondo;
va specificato che l'unico fondo dove poteva propagarsi l'incendio è proprio quello dei convenuti, in quanto a sinistra vi è quello degli attori e, a parere dello scrivente, non vi era la possibilità di propagazione di incendio per il normale stato di coltivazione e manutenzione com'era tenuto, a destra vi era e vi è un agrumeto coltivato (sempre verde), quindi non vi è possibilità di propagazione incendio, infine a nord e a sud vi sono le strade”.
Ciò il CTU ha potuto accertare attraverso le foto di Google, dove “risulta chiaramente immortalato casualmente, l'incendio del 2013 che ha percorso il fondo dei convenuti. Dalla predetta foto pare
5 chiaro che il fuoco sia partito dal fondo dei convenuti, infatti proprio lungo i confini est, sud ed ovest, stante che a nord vi è la stradella interpoderale, parte attrice aveva realizzato le stagliate tagliafuoco
(…). Probabilmente nel tratto a nord del confine est, oggetto di causa, il vento complice ed a favore, ha incendiato circa 50 alberi di cipressi, circa mt 50 di tubo da irrigazione in polietilene da 32 mm, circa mt 50 di tubo da irrigazione in polietilene da 16 mm, un lampioncino del giardino e un albero di ciliegio”.
In linea generale, come noto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. n. 25243/2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale.
In sostanza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, se all' attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettivo, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Calando tali principi generali al caso di specie, allora, deve ritenersi che alla luce di quanto accertato anche dal CTU, la responsabilità dell'incendio occorso in capo ai convenuti – stante il rapporto di custodia con la res – e così come dedotta dagli attori è risultata in sé comprovata. Per contro, i convenuti non hanno offerto alcuna prova liberatoria nel senso declinato a più riprese dalla giurisprudenza, non avendo neppure avanzato (ad esempio) richieste di prova orale sul punto.
Ritenuta dunque accertata la responsabilità e quindi la legittimità della domanda risarcitoria, per quanto attiene alla quantificazione dei danni, la stessa è stata determinata dal CTU in modo analitico, nei seguenti termini:
“A questo punto il danno subito dal fondo degli attori è calcolabile nel ripristino della situazione dei luoghi prima dell'incendio, cioè mediante la sostituzione degli alberi e delle tubature danneggiate.
Per la sostituzione delle tubature e del lampioncino bruciati, si ritiene congrua una spesa di € 300,00
6 (materiale e manodopera). Per la sostituzione degli alberi di cipressi, vanno calcolate le seguenti spese
- rimozione della legna degli alberi bruciati;
1 gg di due operai, circa € 300,00
- acquisto di n°50 alberi da mettere a dimora, di altezza mt 2,5 – mt 3,00 altezza sufficiente ad assolvere la funzione per cui sono utilizzati;
da alcune ricerche presso vivai, per tale tipologia di cipressi vi è un costo a pianta di circa € 50,00 per cui si ha : € 50,00 x n°50 = € 2.500,00 scavo per estirpazione delle vecchie radici e messa a dimora delle nuove piante;
circa tre giorni di escavatore
e due operai, per un costo complessivo di circa € 1.500,00 + € 900,00 = € 2.400,00
totale complessivo € 4.900,00 che si arrotonda ad € 5.000,00. Quindi € 300,00 + € 5.000,00 = €
5.300,00 (risarcimento danno subito dagli attori).”
Per le superiori motivazioni, dunque, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata e il quantum del risarcimento può ragionevolmente essere determinato secondo le indicazioni, specifiche e puntuali, offerte dal Consulente tecnico come sopra riportate.
2. Sulla domanda di regolamento di confini
Anche la domanda di regolamento di confini, proposta dagli attori, è risultata fondata, alla luce degli accertamenti tecnici sul punto svolti.
Occorre rammentare che l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. II, n. 13986/2010).
Secondo quanto accertato dal consulente geom. a mezzo degli strumenti e metodi Persona_1 bene descritti in CTU e che questo Giudice ritiene di poter condividere, “vi è stato sconfinamento dei convenuti su terreno degli attori;
va materializzato il confine mediante apposizione dei termini, fra le originarie particelle 151 e 217, va altresì arretrato il muro di recinzione realizzato dai convenuti addossato all'attuale muro degli attori di mt 4,75”.
Ed invero, a parere del CTU, “topograficamente, facendo riferimento alle mappe catastali come elemento probante (non ve ne sono altri, salvo diversa dimostrazione delle parti), il confine di diritto ricade all'interno dell'appezzamento di terreno dei convenuti, la posizione di tale confine può essere materializzata da una linea che parte dallo spigolo del muretto a nord del fondo degli attori e si allarga sino a mt 4,75 dallo spigolo del muro a sud degli attori, determinando all'incirca un triangolo
7 della superficie di mq 390 circa, che attualmente è in possesso ed è in qualche modo coltivato dalla parte convenuta. Attualmente in tale triangolo che lo scrivente ha individuato, parte attrice non ha alcuna possibilità di accesso. Quindi il confine di diritto ad est del lotto degli attori, in effetti ricade tutto all'interno del fondo dei convenuti, e non è materializzato da elementi lapidei di alcun genere.
Se il G.I. dovesse condividere quanto accertato dal C.T.U., parte convenuta dovrebbe arretrare il muro con ringhiera sino al confine individuato dallo scrivente, nel dettaglio dovrebbe arretrare muro
e ringhiera di mt 4,75”.
Non essendo stati rilevati elementi distintivi della linea di confine sia dal CTU che dalle parti (le prove testimoniali indicate dai convenuti non erano rivolte all'individuazione di elementi in grado di poter determinare con certezza il confine tra i due fondi) il primo ha dovuto fare riferimento alle mappe catastali, ciò in coerenza con l'insegnamento della Corte di Cassazione per il quale “in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. civ. n. 14020/2017; cfr. anche Cass. civ. n.
11200/2004).
Si ritiene pertanto accertato lo sconfinamento da parte dei convenuti sul terreno degli attori, previa individuazione dei confini delle due proprietà così come individuati dal CTU.
Da rigettare poi è la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di usucapione della striscia di terreno di cui sopra.
Ed invero la prospettazione dei fatti elaborata dai convenuti risulta comunque priva dell'elemento dell'animus possidendi.
Difatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Tale animus non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione, manifestata all'esterno, di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. civ.
n.9671/2014, Cass. civ. n. 10230/2002). Ciò che è avvenuto solamente quando, con la recinzione del fondo da parte dei convenuti fino a ridosso di quella degli attori, è stata inglobata la striscia di terreno de quo.
3. Sulle ulteriori domande risarcitorie e ripristinatorie degli attori
8 Risolta la questione attinente alla linea di confine tra i due fondi, devono essere esaminate le altre domande ripristinatorie formulate dagli attori e che trovano soluzione proprio in ragione del predetto accertamento.
Può allora trovare accoglimento la domanda di rimozione della piastra in ferro che occlude la canaletta di scolo trasversale alla stradella di parte attrice.
Difatti, proprio in ragione dell'accertato confine tra i due fondi, la suddetta canaletta risulta posta nel fondo attoreo con la conseguenza, accertata anche dal CTU, che lo scarico delle acque meteoriche avviene nel terreno degli stessi attori.
Fondata è anche la domanda di rimozione del muretto e della sovrastante ringhiera metallica costruita sulla proprietà degli attori nella porzione di terreno che deve essere rilasciata dai convenuti in ragione del disposto accertamento, così così come il ripristino del muretto di proprietà degli attori mediante la rimozione del sostegno in ferro indebitamente apposto, ciò in quanto tali opere sono state realizzate sul fondo appartenente agli attori.
Per quanto invece attiene al danneggiamento di un settore del massetto in c.l.s. che funge da copertura del fossato di raccolta delle acque meteoriche posta lungo la strada pubblica, il CTU ha sul punto rilevato che:“Non si capisce per quale motivo parte convenuta abbia provocato tale danno, considerato che l'occlusione del fossato a bordo strada potrebbe causare danni anche alla loro proprietà in caso di forti temporali. Parte attrice usufruisce del passaggio sulla gettata in c.l.s. per accedere nella sua proprietà. Il danno causato dalla parte convenuta ha anche ristretto la larghezza utile per accedere nella sua proprietà senza alcun vantaggio per la parte convenuta”.
Va detto tuttavia che il risarcimento economico richiesto dagli attori, quantificato in euro 2.000, non ha trovato adeguato riscontro, dovendosi comunque ordinare ai convenuti di provvedere al ripristino della situazione pre-esistente a proprie spese.
4.Sulla domanda riconvenzionale dei convenuti
E' risultata invece fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta riguardante la rimozione degli alberi di cipresso posti sul confine dei fondi in quanto collocati a distanza non conforme a quanto previsto 892 c.c.
Tale domanda è fondata e va accolta nella misura e nei termini di cui appresso descritti.
Ed invero, dalla CTU emerge che “alla data del sopralluogo, si è accertato che nel fondo degli attori, lungo il confine, vi sono alberi di cipressi di altezza 8-10 metri, e negli atti di causa vengono descritti
9 come una “siepe”; lo scrivente ritiene che le essenze arboree individuate, proprio per la loro consistenza e per il modo in cui sono coltivati, non possono essere indicate come siepi (che solitamente hanno altezze sino a circa mt 2,50). Da tale accertamento ne consegue che, la distanza dai confini che detti alberi devono rispettare, è di mt 3,00. Quindi considerato che allo stato attuale il bordo esterno del tronco si trova a circa 50-70 cm dal paramento esterno del muro realizzato dalla parte attrice, qualora il G.I. dovesse riconoscere come confine fra i fondi quello che lo scrivente ha accertato sulla scorta delle rilevazioni topografiche – GPS con l'ausilio della mappa catastale come elemento probante, tutti gli alberi che saranno a distanza inferiore a 3 mt dal confine individuato dal
C.T.U., dovrebbero essere tagliati-arretrati. Nell'ipotesi che parte attrice volesse modificare il modo in cui sono coltivati gli attuali cipressi e trasformarli in siepe, tagliandoli ad un'altezza non superiore
a mt 2,50, la distanza da rispettare dai confini sarebbe di mt 0,50 come riportato nell'art.892 del
c.c.”.
Ciò posto, gli attori devono arretrare solo quei cipressi che si trovano attualmente ad una distanza inferiore ai 3 metri dal confine accertato in giudizio. La predetta distanza “si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina” così come disposto dal terzo comma dell'art. 892 c.c., salva la facoltà per gli attori, così come suggerito dal CTU, di modificare la struttura dei cipressi, riducendone l'altezza a mt. Non superiori a 2,50.
§
Le spese di lite
La determinazione delle spese di lite segue il generale principio della soccombenza. Nel caso di specie, tenuto conto della maggiore soccombenza dei convenuti (ad eccezione della domanda riconvenzionale attinente alla distanza degli alberi), questi ultimi dovranno intendersi tenuti a rifondere agli attori i 2/3 delle spese del giudizio, mentre il restante 1/3 può essere compensato tra le parti.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato nell'importo indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività effettivamente espletate, considerandosi svolte tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda da considerarsi disattesa o assorbita, così dispone:
10 1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'incendio verificatosi in data 23.7.2013;
2. CONDANNA per l'effetto i convenuti, in solido, al risarcimento a favore degli attori del danno arrecato al fondo degli attori a seguito dell'incendio, per l'importo di complessivi
€5.300,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3. ACCERTA e DICHIARA che il confine tra le proprietà delle parti cosi come individuate in atti è quello individuato dal CTU in risposta al quesito posto (pag. 24 della consulenza) e nella tavola 3 allegata;
per l'effetto:
4. ACCERTA E DICHIARA l'avvenuto sconfinamento dei convenuti nella misura di mt. 390 circa, sul fondo degli attori;
5. ORDINA, per l'effetto, ai convenuti l'arretramento ed il riposizionamento del confine della loro proprietà rispetto a quella degli attori, in particolare mediante arretramento del muro e della ringhiera di mt. 4,75, come specificato dal CTU;
6. ORDINA ai convenuti di provvedere, a propria cura e a proprie spese, al ripristino del muretto di proprietà degli attori mediante la rimozione del sostegno in ferro;
alla rimozione della piastra metallica dalla feritoia di scolo delle acque piovane;
nonché al ripristino del varco di ingresso alla proprietà degli attori;
7. In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, ORDINA agli attori di ripristinare le distanze legali dei cipressi, nelle modalità indicate dal CTU e specificate in parte motiva, a propria cura e spese;
8. CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione a favore degli attori dei 2/3 delle spese del presente giudizio, spese che si liquidano per l'intero in: euro 2.540,00 per compensi;
oltre al
15% per spese generali;
euro 264,00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle predette spese.
Caltagirone, 14.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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