Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5497/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Paola Odorino, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 5497/2022 R.G. introdotta con ricorso ex art. 702bis c.p.c. avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via Giosuè Carducci n. 25, C.F._2
presso lo studio degli avvocati Carlo Monfrecola e Giovanni Luca Monfrecola, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E di via Alfredo Pecchia n. 190 in Arzano (C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via P.IVA_1
F. Cilea n. 40, presso lo studio dell'avvocato Marco Rubinacci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Afragola (NA) CP_2 C.F._3 alla via A. Cerbone n. 10, presso lo studio dell'avvocato Raffaella Cerbone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 18.05.2022 e ritualmente notificato, i ricorrenti e - comproprietari di un appartamento sito nel condominio Parte_1 Parte_2 [...]
”, in Arzano (NA) alla via A. Pecchia n. 190, catastalmente individuato al foglio 1, CP_1
particella 368, subalterno 35, come da visura catastale versata in atti – hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il predetto condominio nonché invocandone la CP_2
responsabilità risarcitoria per i danni subiti dal loro immobile in conseguenza di un fenomeno infiltrativo da loro imputato a parti comuni dell'edificio condominiale.
In particolare, gli attori hanno allegato che: sin dalla fine dell'anno 2019, i ricorrenti lamentavano fenomeni infiltrativi nel proprio appartamento, provenienti dalla zona del cassonetto della colonna fecale condominiale;
in seguito ad un sopralluogo, accertata la sussistenza di tali fenomeni, fu eseguito un intervento da parte del e dal convenuto proprietario al CP_1 CP_2 momento dell'accadimento dei fatti dell'unità immobiliare soprastante quella dei ricorrenti ed individuata catastalmente al foglio 1, particella 368, subalterno 38; nonostante tale intervento, nessuna iniziativa concreta veniva intrapresa né dal condominio né dal convenuto , il CP_2 quale, al contrario, negava ulteriori accessi al proprio appartamento che permettessero un'adeguata ispezione della tubazione privata. In assenza di risoluzione della controversia, gli attori depositavano un ricorso per AT innanzi al Tribunale di Napoli Nord – iscritto al numero R.G. 8106/2020– all'esito del quale veniva nominato CTU l'Ing. ; quest'ultimo, fornendo risposta ai Persona_1
quesiti formulati dal Giudice, deduceva che le suddette infiltrazioni, pur non essendo in atto durante gli accessi, avevano agito nel tempo e che la causa fosse stata l'intervento di sostituzione di parte della colonna fecale e della braga effettuato al piano superiore dal convenuto . Quanto ai danni CP_2
non patrimoniali, gli attori hanno dedotto che, a causa della situazione descritta, essi sono stati gravemente danneggiati nel pieno godimento del loro diritto di proprietà, nonché nel diritto di godere della propria abitazione senza alcun nocumento alla salute.
Per tali motivi, gli attori hanno concluso chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051 c. c. delle controparti resistenti, in considerazione della relazione tecnica espletata con accertamento tecnico preventivo Tribunale di Napoli Nord R.G. 8106/2020; 2.
Condannare pertanto i responsabili al risarcimento del danno all'appartamento quantificato dal c.
t. u. in euro 4339,03 iva inclusa;
3. Condannare ed ordinare ai responsabili l'esecuzione dei lavori indicati in consulenza tecnica di ufficio volti alla eliminazione delle cause di infiltrazione, computate in euro 2836,29 iva inclusa in ogni caso con la presenza di un tecnico incaricato dal condominio per visionare le aree comuni;
4. Condannare i responsabili al pagamento delle spese di giudizio in A.t.p. nonché alle spese del presente procedimento, diritti ed onorari degli odierni difensori relativi ad entrambi i procedimenti;
5. Condannare i responsabili al pagamento delle spese tecniche del
2 R.G. n. 5497/2022
consulente di parte per e relative all'onorario del consulente tecnico di parte Geometra Persona_2
per euro 315,00 e per il consulente tecnico di ufficio Ing. di euro 1718,08
[...] Per_1
giuste fatture depositate;
6. Condannare i responsabili al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti ai disagi patiti dai ricorrenti, da quantificare in via equitativa.”.
Con memoria di costituzione depositata in data 26.09.2022 si è costituito in giudizio il
[...]
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed allegando che: in Controparte_1 seguito alla segnalazione del fenomeno infiltrativo da parte dei ricorrenti, l'amministratore pro tempore del condominio effettuava un primo sopralluogo presso l'immobile e, constatando la presenza di un alone di umidità derivante da una perdita di acqua proveniente dal piano superiore, chiedeva a proprietario al tempo dell'immobile sovrastante quello dei ricorrenti, la CP_2 disponibilità ad effettuare un sopralluogo anche presso il suo appartamento;
quest'ultimo, pur avendo in un primo momento manifestato il consenso a far eseguire la menzionata ispezione, provvedeva invece ad effettuare, con un tecnico di sua scelta ed in assenza dell'amministratore, la demolizione del tratto inferiore del cavedio in cui alloggia la colonna fecale e del massetto di copertura, mettendo a nudo il tratto verticale della fecale nonché la braga di collegamento della stessa con lo scarico del wc;
in particolare, tale braga, veniva indicata dal come la causa delle infiltrazioni in quanto CP_2 risultava danneggiata;
essa veniva solo successivamente fatta visionare all'amministratore giunto sul posto ed opportunamente fotografata, così come l'intera area di intervento. Successivamente, a metà febbraio 2020, il , senza alcuna preventiva autorizzazione del né avendo ricevuto CP_2 CP_1 il consenso dall'amministratore, effettuava con una ditta di sua fiducia la sostituzione del tratto di fecale a suo dire danneggiato, intervenendo sul tratto verticale della colonna fecale di proprietà del nonché su quello orizzontale di proprietà esclusiva;
in ogni caso, dopo l'intervento del CP_1
, le perdite di acqua presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti, come ammesso dagli stessi, CP_2 ebbero ad accentuarsi in modo vistoso per cui l'amministratore, insieme ad una ditta di sua fiducia, effettuava un nuovo sopralluogo presso la proprietà dei ricorrenti e, dopo un'attenta ispezione della colonna fecale, constatava l'integrità del tratto di fecale ispezionato, evidenziando al contempo una vistosa perdita di acqua proveniente dall'appartamento del piano superiore. Premesso ciò, il resistente riteneva non fondata alcuna delle accuse mosse dai ricorrenti CP_1 all'amministratore condominiale in ordine ad un suo presunto disinteressamento e/o mancato intervento nella gestione della problematica, tenuto conto che quest'ultimo si era immediatamente attivato per la ricerca della causa dei lamentati fenomeni infiltrativi ma era stato ostacolato a completare le indagini non solo perché la demolizione del sito era avvenuta in sua assenza ma anche perché il convenuto aveva eseguito a sua spese, con ditta di propria fiducia, la CP_2
sostituzione di un tratto della colonna fecale in piombo di proprietà del;
di talché, non CP_1
3 R.G. n. 5497/2022
sussisteva alcuna prova che le infiltrazioni subìte dall'immobile di proprietà dei ricorrenti fossero da attribuire alla rottura di beni condominiali.
Per tali motivi, il resistente ha concluso chiedendo: “a) rigettare il ricorso in danno del CP_1
previa la declaratoria che la responsabilità per i danni da Controparte_1
infiltrazioni occorsi agli attori è da addebitarsi esclusivamente al condomino per CP_2 tutti i motivi indicati nella CTU redatta dall'Ing. all'esito del procedimento Persona_1
per AT richiamato in narrativa (Tribunale di Napoli Nord RG n. 8106/2020); b) respingere in ogni caso il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e comunque sfornito di prova alla luce di tutte le ragioni illustrate in disamina. c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare gli attori, in solido al sig. o come meglio, al pagamento delle spese legali e tecniche CP_2
sostenute dal nel procedimento per AT per il complessivo ammontare di euro 1.700,00; CP_1
d) condannare i ricorrenti, in solido al sig. , o come meglio, alla refusione delle spese CP_2
e competenze legali del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto avvocato che dichiara
l'anticipo delle prime e la non riscossione delle seconde;
e) porre definitivamente in capo al convenuto le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
f) CP_2 ai fini del valore la domanda riconvenzionale è pari ad euro 1.700,00.”.
All'udienza di prima comparizione del 27.10.2022, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, si è riservato;
a scioglimento della riserva, con provvedimento del 30.11.2022, ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 07.02.2023.
In seguito ad un rinvio, il Giudice, con provvedimento del 10.03.2023, rilevata la superfluità dell'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa al 27.06.2023.
Nelle more, con memoria di costituzione depositata in data 22.06.2023, si è costituito in giudizio il resistente , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed allegando che: CP_2 esso convenuto era proprietario dell'immobile posto al secondo piano, scala C, interno 8, nel condominio ” alla via A. Pecchia n. 190 in Arzano, catastalmente individuato al Controparte_1
foglio 1, particella 368, subalterno 38, e venduto a terzi;
il convenuto, nei primi giorni del 2020 veniva contattato dall'amministratore del convenuto, al fine di verificare l'eventuale CP_1
problematica dovuta ad infiltrazione di acque reflue lungo la colonna fecale condominiale;
il sig.
dava ampia disponibilità ad eseguire, con una ditta di sua fiducia ed in contraddittorio, un saggio CP_2
in data 18.01.2020, mediante una apertura lungo il cassonetto di chiusura della colonna fecale condominiale presente nel suo bagno, che interessava la tubazione di scarico del wc, previa demolizione di parte della pavimentazione e di porzione del cassonetto di chiusura dell'innesto della fecale condominiale, tramite la quale i servizi igienici del fabbricato immettono le acque reflue provenienti dai servizi igienici. Il saggio eseguito in data 18.01.2020 accertava, senza margini di
4 R.G. n. 5497/2022
dubbio, che tale infiltrazione proveniva da una piccola fenditura creatasi nella colonna fecale, e più precisamente nella parte verticale;
in sede di apertura, sia il tecnico che l'idraulico di fiducia del CP_2
proposero un intervento più radicale, che interessasse oltre alla porzione di fecale sostituita, anche un ulteriore metro di pertinenza dell'immobile del piano sottostante, intervento che le avverse parti, compresi i ricorrenti, non avevano voluto eseguire. All'esito del predetto intervento, lamentando ulteriori fenomeni infiltrativi, gli odierni attori depositavano ricorso per AT, conclusosi con una consulenza tecnica d'ufficio contraddittoria e fumosa. In punto di diritto, il convenuto, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 c.p.c. e riteneva necessario il mutamento del rito. In via principale, invece, riteneva infondata la domanda attorea in quanto basata su una consulenza tecnica d'ufficio – quella assunta in sede di accertamento tecnico preventivo – contraddittoria e priva di oggettivi riscontri;
inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali risultava parimenti infondata.
Per tutti questi motivi, il resistente ha concluso chiedendo: “1) in via preliminare, CP_2 dichiarare l'inammissibilità del rito prescelto e disporne il mutamento, essendo necessario un accertamento a cognizione piena;
2) nel merito, in ogni caso rigettare tutte le domande avanzate dai ricorrenti in danno del sig. , in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite CP_2
di prova alla luce di tutte le ragioni illustrate in disamina;
3) condannare i ricorrenti alla refusione delle spese e competenze legali del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto avvocato che dichiara l'anticipo delle prime e la non riscossione delle seconde;
4) porre definitivamente in capo ai ricorrenti le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo.”.
In seguito ad un rinvio disposto per malfunzionamenti del sistema telematico, all'udienza del
03.10.2023, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, si è riservato;
a scioglimento della riserva, con provvedimento del 17.10.2023, ritenuta opportuna la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo al fine di acquisire chiarimenti, ne ha disposto la comparizione, unitamente alle parti, per l'udienza del 19.12.2023, successivamente rinviata al 20.02.2024.
Quivi, sentiti i procuratori delle parti e il CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice si è riservato;
dunque, con provvedimento del 27.02.2024, ritenute esaustive ed utili ai fini del decidere le risultanze di cui alla CTU resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo e ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.2024, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta.
Con provvedimento dell'11.06.2024, il Giudice, lette le note scritte con cui le parti precisavano le rispettive conclusioni, rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. a far data dal 15.07.2024.
5 R.G. n. 5497/2022
2. Preliminarmente, occorre precisare che la costituzione in giudizio del resistente CP_2 risulta tardiva. Invero, il disposto ex art. 702bis, comma 3 e 4, c.p.c. prescrive che “Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.”. Nel caso di specie, rileva la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente (v. depositi del 12.07.2022 e 20.09.2022), CP_2 sicché la costituzione in giudizio di quest'ultimo, avvenuta in data 22.06.2023, deve ritenersi tardiva secondo quanto disposto dalla legge.
Nel merito, la domanda avanzata dagli attori è fondata e va pertanto accolta.
Invero, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, è emersa la sostanziale fondatezza della domanda attorea con riguardo alla dedotta responsabilità dei convenuti nella produzione causale delle infiltrazioni idriche insistenti nel proprio appartamento.
Preliminarmente, giova osservare che la responsabilità per i danni da infiltrazioni all'interno di un insieme è foriera di molteplici questioni, in primis, quella relativa alla qualificazione CP_3
della natura della stessa.
Al riguardo si rileva che il danno da infiltrazioni integra, per costante giurisprudenza, un'ipotesi di responsabilità oggettiva ricadente nella sfera applicativa dell'art. 2051 c.c. (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, n.1188; Corte di Cassazione, 12 marzo 2020, n. 7044).
Il presupposto per la configurazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è, per l'appunto, l'esistenza di un rapporto di custodia che, precisa la giurisprudenza, è un rapporto di fatto, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2020, n.
25018). Non è richiesto, invero, un legame giuridico con la res: la custodia comporta una signoria sulla stessa, che ne consente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso. Il principio di sopportazione del rischio impone che laddove esso derivi dal dinamismo intrinseco della cosa, cioè sia immanente all'impiego e all'esistenza della stessa, debba essere sopportato da chi se ne avvantaggia.
6 R.G. n. 5497/2022
La regola generale prevede che il custode risponde del danno prodotto dalla cosa in custodia a prescindere dalla colpa. La prova liberatoria per il custode, infatti, consiste nella dimostrazione del caso fortuito. Rispetto al caso fortuito deve darsi conto di un duplice orientamento: accedendo alla concezione soggettivistica, per vero minoritaria, si ritiene che il caso fortuito, quale fattore esterno alla condotta del soggetto, possa assumere rilevanza esimente solo previa valutazione della diligenza del custode (Cass. 20 febbraio 2006, n.3651), con inversione dell'onere probatorio;
l'orientamento prevalente, invece, ritiene la responsabilità in esame quale oggettiva in senso stretto, per cui il fortuito
è il fattore esterno (fatto naturale, ovvero fatto del terzo o del danneggiato stesso) idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio, con esclusione di qualsivoglia rilevanza dell'elemento della colpa (cfr.: Cassazione 1 febbraio 2018, n.2477; 6 febbraio 2018, n.2840; 9 agosto
2004, nn.,15383 e 15384).
L'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso;
tale nesso causale deve essere ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire dalle Sezioni Unite dell'11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante;
l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale innanzi indicata.
Come statuito dalla S.C. “ai fini della responsabilità per le cose in custodia, poi, è necessario e sufficiente che esse abbiano partecipato alla produzione del danno secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità. Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare”
(Cass. n. 5007/1996; Cass. n. 5539/1997).
Nel contesto specifico del danno da infiltrazioni d'acqua in un condominio, è bene evidenziare che come specificato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, "può essere qualificato
"custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. È da considerarsi, perciò,
"custode", ai sensi della norma indicata, sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato" (così, ex multis, Cass. 20 novembre 2009, n. 24530).
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da
7 R.G. n. 5497/2022
queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, anche se in concorso con un terzo responsabile (Cass.civ., 12 marzo 2020, n. 7044).
In ragione di ciò, si può affermare che il responsabile, in base alla provenienza effettiva dell'infiltrazione, può essere individuato nella compagine condominiale, se il fenomeno deriva da parti comuni del stesso, ovvero nel proprietario di una singola unità immobiliare da cui CP_1
sia stata accertata la provenienza delle perdite o delle infiltrazioni d'acqua.
Nel caso di specie, dalle indagini tecniche demandate al nominato CTU in sede di AT (ed alle cui conclusioni il giudicante ritiene di integralmente aderire, perché logicamente motivate e sorrette da analitici riscontri tecnico-fattuali, anche sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” — su cui cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257
—) è, quindi, emerso che l'appartamento di proprietà attorea è risultato, in effetti, interessato da evidenti fenomeni di infiltrazioni idriche;
nella specie, il nominato Consulente d'Ufficio ha, infatti argomentato: “Le suddette infiltrazioni, pur non essendo in atto durante gli accessi, hanno agito nel tempo e il sottoscritto ritiene che la causa sia stata l'intervento di sostituzione di parte della colonna fecale e della braga effettuato al piano superiore dal convenuto provocando i danni poc'anzi CP_2 esposti. Ciò lo si deduce anche dal fatto che in fase di sopralluogo l'unico immobile visivamente danneggiato è risultato quello dei ricorrenti collocato al piano sottostante dell'immobile del convenuto, inoltre, dal sopralluogo effettuato presso l'immobile del Sig. non sono emerse CP_2
tracce di infiltrazioni provenienti dagli immobili collocati ai piani superiori e ancora, al di sotto dell'appartamento dei ricorrenti non risulta esservi alcun problema infiltrativo non avendone mai ricevuta segnalazione l'amministrazione condominiale.” (cfr. pag. 9 e 10 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti).
Alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del si aggiunge la responsabilità ex art. 2043 c.c. del CP_1
resistente la cui sussistenza risulta confermata dalle predette risultanze di CTU, la CP_2 quale ha confermato un'alterazione delle tubature interessate posta in essere dal medesimo.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di
8 R.G. n. 5497/2022
responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.” (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020).
Per tutto quanto precede, pertanto, va affermata la responsabilità solidale dei resistenti, e, nei confronti dei ricorrenti, in ordine alla produzione del danno-evento da quest'ultimi dedotto in lite, ed accertato all'esito del giudizio.
Per quanto, invece, attiene ai danni-conseguenza che, per effetto della affermata responsabilità, i predetti resistenti sono tenuti a risarcire, in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, essi sono consistiti nei costi occorrenti per il ripristino dell'immobile di proprietà di quest'ultimi, risultato essere stato danneggiato per effetto delle suddette infiltrazioni.
In particolare, il CTU ha individuato i menzionati lavori alle pagg. 10 e 11 della relazione tecnica d'ufficio in atti, per un costo stimato complessivo pari ad euro 3.556,57
(tremilacinquecentocinquantasei/57).
Somma alla quale i predetti resistenti vanno, pertanto, condannati, in solido tra loro (per quanto innanzi detto), alla corresponsione in favore di parte attrice, oltre IVA nell'aliquota di legge e se documentata e interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Parimenti, i resistenti, ciascuno per quanto di loro pertinenza, andranno anche condannati (come da espressa domanda proposta da parte ricorrente in tal senso) all'esecuzione di tutti i lavori analiticamente indicati dal CTU nel computo metrico estimativo allegato alla relazione tecnica d'ufficio versata in atti.
In senso contrario, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dai ricorrenti va rigettata, in assenza di attività istruttoria sul punto.
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti va osservato che, data la soccombenza integrale riportata dai resistenti e nei confronti dei ricorrenti, i primi vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle dette spese nei confronti dei secondi.
Quanto, poi, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico dei resistenti.
Infine, in questa sede vanno anche liquidate le spese di lite relative alla precedente fase ex art. 696- bis c.p.c. svoltasi tra le medesime parti prima della instaurazione del presente giudizio di merito. Ed invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione
9 R.G. n. 5497/2022
della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr., ex multis, Cass. 15672/2005).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda dei ricorrenti e per le ragioni di cui in motivazione, accertata l'esclusiva responsabilità dei resistenti – in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. - e nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite, CP_2
condanna i predetti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 3.556,57
(tremilacinquecentocinquantasei/57) oltre IVA nell'aliquota di legge e se documentata, e interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- ancora in accoglimento della domanda dei ricorrenti e per le ragioni di cui in motivazione, condanna, altresì, i resistenti - in persona dell'Amministratore p.t. – e Controparte_1 [...] all'esecuzione, ciascuno per quanto di loro pertinenza, delle opere necessarie CP_2 all'eliminazione delle cause delle individuate infiltrazioni così come analiticamente descritte dalla relazione tecnica d'ufficio in atti nonché nel computo metrico estimativo allegato alla medesima relazione, entrambi anche richiamati in parte motiva;
- rigetta la domanda avanzata dai ricorrenti e relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna i resistenti – in persona dell'Amministratore p.t. - e Controparte_1
in solido tra loro al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite sia per il CP_2
presente giudizio che per quello di A.T.P. che lo ha preceduto, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 5000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge
- ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese di C.T.U., come già liquidate, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dei resistenti e in parti uguali tra loro, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere da queste ultime quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
10 R.G. n. 5497/2022
Così deciso in Aversa, 14 aprile 2025 Il
Giudice
Paola Odorino
11