Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1950, n. 102
Articolo 2
Versione
30 marzo 1950
Art. 1.
Il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349 , e di tutte le disposizioni gia' in vigore nella precedente sessione.
Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.
La tassa per il conferimento dell'abilitazione e' fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Universita' od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitate il suo insegnamento.
Entrata in vigore il 30 marzo 1950