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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi NI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 397/2022 r.g.,
proposto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Pompili;
Parte_1
- appellante contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso l'avv. Piero Peppucci;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitri Frascarelli;
Parte_2
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia CP CP_3 CP_4
Ceppi;
, contumace;
- appellati CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione del 31.05.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
non definitiva n. 41/2020 e la sentenza definitiva n. 123/2022 emesse dal Tribunale di Spoleto rispettivamente in data 28.01.2020 e 01.03.2022. Con la prima sentenza il Tribunale ha 1. accertato e dichiarato che il contratto stipulato tra , e CP_6 Parte_3 Parte_4
per atto pubblico ricevuto dal notaio di Foligno in data 3/2/1989 rep. n.
[...] Persona_1
55196 racc. n. 4566, registrato a Foligno il 16/2 successivo, mediante il quale la ha trasferito CP_6
"a titolo dì vitalizio" al figlio (coniugato in regime di comunione dei Parte_4
beni con la sig.ra ) dei terreni agricoli ed un fabbricato rurale con accessori, siti in Persona_2
Montefalco loc. TA e AB e distinti nel C.T. di detto Comune al fg. 64 con la part. 32, al fg. 67
con le partt. 10, 15 (poi frazionata e divenuta 556 ex 15/a, 557 ex 15/b e 558 ex 15/c) 16, al fg. 40
con le partt. 192, 193 e 195, 225 (originata dalla 193) e 226 (originata dalla 195) è simulato e che dissimula un atto di donazione;
2. accertato e dichiarato che detto atto di donazione è lesivo della quota di legittima spettante alla parte attrice;
3. disposto con separato provvedimento la remissione della causa sul ruolo al fine di reintegrare la parte attrice nella sua quota di legittima e procedere alla divisione dei beni.
Con la sentenza definitiva n. 123/2022 il Tribunale ha così stautito: “1. dispone la reintegra della parte attrice nella sua quota di legittima pari ai 2/9 che quantifica in complessivi € 115.020,67; 2. Procede
alla divisione del beni caduti in successione, assegnando alla attrice nella sua quota di legittima i seguenti beni: terreno agricolo al fg. 64 part. 32 della superficie di mq 7.650 del valore € 19.125,00
e del terreno agricolo fg. 40 partt. 192-193 e 195 per l'intera superficie di mq 53.290 del valore complessivo di € 85.624,00; 3. condanna i convenuti a pagare alla attrice il 50% delle spese processuali che liquida per l'intero in complessivi € 18.700,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge. Dichiara compensata la restante parte;
4. Pone l'onere della CTU definitivamente a carico della parte attrice nella misura del 25% e dei convenuti nella misura del 75%”.
era rimasto contumace nel primo grado di giudizio e gli erano stato notificate Parte_1
entrambe le sentenze in data 16.05.2022.
Con il primo motivo costui lamenta “ingiusta ed illegittima condanna al ristoro in favore di parte attrice delle spese di causa e di CTU, la violazione dell'art. 91 c.p.c. e il vizio totale di motivazione. Del tutto inspiegabilmente il Giudice di prime cure, nonostante il fatto che il SI. Parte_1
, convenuto in giudizio solamente quale coerede e litisconsorte necessario, fosse rimasto
[...]
contumace, lo ha condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese di causa, come liquidate,
ponendo a suo carico anche il 75% delle spese di CTU, unitamente all'altra convenuta Parte_2
Tali statuizioni sono ancora più sorprendenti sol considerando che il SI.
[...] Parte_1
, sotto il profilo sostanziale, aveva la medesima posizione giuridica della attrice, ovvero di erede
[...]
necessario pretermesso e leso, tanto è vero che le domande di quest'ultima erano esclusivamente rivolte nei confronti di e prima e poi. Parte_4 Persona_2 Parte_2
In alcun modo egli, pertanto, poteva e doveva essere considerato “parte soccombente” del processo e non poteva e doveva essere condannato alle spese. Per altro verso, della regolazione delle spese non vi è traccia alcuna nella parte motivazionale della sentenza, traducendosi ciò in un vizio totale –
difetto – della motivazione. Se, al contrario, nella motivazione il Tribunale avesse diversamente e più
correttamente indicato il corretto destinatario della condanna al ristoro delle spese di causa, quanto riportato nel dispositivo avrebbe potuto essere considerato un mero errore materiale, emendabile con la relativa procedura di correzione. Nel caso di specie, invece, proprio per il difetto totale di motivazione sul punto, non siamo di fronte ad un mero errore materiale, sicché l'appello appare l'unico rimedio esperibile. Per quanto sopra, la sentenza definitiva n° 123/2022 emessa il 1° marzo
2022 dal Tribunale di Spoleto deve essere sul punto riformata e il SI. tenuto Parte_1
indenne da ogni spesa.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la “nullità del giudizio n° 82/2007 RG del Tribunale
di Spoleto per mancata integrazione del contradditorio. Violazione degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp.
att. c.p.c. Annullamento delle sentenze n° 41/2020 e 123/2022 impugnate. In data 17 marzo 2015 la causa è stata interrotta una prima volta per la morte di e l'istanza di riassunzione ed il Persona_2
pedissequo decreto di fissazione della udienza sono stati notificati solamente agli eredi di Per_2
impersonalmente e nell'ultimo domicilio della defunta, ma non anche all'appellante. Ancora,
[...]
in data 14 febbraio 2017, la causa è stata nuovamente interrotta per la morte della SI.ra
[...] e l'istanza di riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione della udienza sono _3
CP_ stati notificati a , nonché ai figli della defunta, GG.ri , e Parte_2 CP CP_3 CP_4
ma, ancora una volta, non a . Ebbene, è principio consolidato quello
[...] Parte_1
secondo cui, dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si deve desumere che,
mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costituitivi del processo – tra le quali principalmente e, nella pratica, prevalentemente, quella connessa alla cancellazione della causa dal ruolo – l'atto riassuntivo non debba essere notificato al contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere reso edotto mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio, non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale,
pertanto, deve avere notizia rimanendone, in difetto leso il diritto di difesa. Ipotesi che si deve ritenere ricorra, in particolare, laddove, a seguito della riassunzione, si costituiscano in giudizio in luogo della parte originaria, pur nella medesima situazione sostanziale e processuale della quale questa era titolare, nuovi soggetti nei confronti dei quali il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso d'astenersi dal partecipare al giudizio, a far valere ragioni che non fossero opponibili alla detta parte originaria o ragioni che, per propri motivi personali, non abbia inteso opporre alla parte originaria stessa, ma che non abbia motivo di non opporre ai nuovi soggetti
(Cass. Sez. II, 16 marzo 2004 n° 5341; Cass. Civ. Sez. II 24 giugno 2011 n° 13981, Cass. Civ. Sez.
II 24 maggio 2018 n° 13015, Cass. Civ. Sez. Lavoro 10 aprile 2000 n° 4523. Nel caso in esame,
dunque, la mancata notificazione al litisconsorte necessario contumace dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto per la morte di una parte, poiché si traduce in un vizio del regolare svolgimento del giudizio per violazione del contraddittorio, doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice, cui incombeva disporne l'integrazione con ordine di provvedere alla notificazione omessa (anche questa massima in Cass. Sez. II, 16 marzo 2004 n° 5341). In mancanza di integrazione del contraddittorio,
detto vizio, cui consegue la nullità del giudizio RG n° 82/2007 del Tribunale di Spoleto, si riflette sulle due sentenze con le quali questo è stato definito e che vanno, pertanto, annullate con rinvio al giudice a quo onde si faccia luogo alla rituale rinnovazione del giudizio stesso.
Si è costituito il quale ha eccepito l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza CP_1
dell'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n. 41/2020 in quanto coperta da giudicato;
ha eccepito il difetto di interesse da parte dell'appellante e/o la cessazione della materia del contendere e/o comunque la infondatezza dell'appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale
di Spoleto n. 123/2022; ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituita la quale ha chiesto la declaratoria di nullità di entrambe le sentenze Parte_2
impugnate, sia per quanto dedotto dall'appellante principale, che per la mancata indicazione di talune delle parti in giudizio. L'art. 132, comma 2 n° 2 c.p.c., prescrive che la sentenza deve contenere
“l'indicazione delle parti e dei loro difensori”. L'omessa menzione di una o più parti nella intestazione ha come conseguenza la nullità, se dal contesto dell'atto, sia nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, che nella parte motiva, non risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, la sentenza è inidonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini e gli effetti a cui essa tende. Per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 24/08/2007 n° 17957; Cass. sez. 3, sent. 28/09/2012 n°
16535. La mera lettura degli atti impugnati rende evidente come siano stati completamente pretermessi i figli ed eredi di GG.ri , , _3 CP CP CP_3
e , cui pure il SI. , vedovo della stessa
[...] CP_4 CP_1 _3
aveva notificato il ricorso per riassunzione del maggio 2017 ed il susseguente decreto di
[...]
comparizione delle parti, in quanto litisconsorti necessari, subentrati quali eredi nella posizione giuridica e processuale della defunta madre.
Nel merito ha chiesto in via incidentale, la riforma della sentenza definitiva n° Parte_2
123/2022 resa in data 1° marzo 2022, e così l'assegnazione a controparte dei diritti di piena proprietà su terreno classificato nel piano di fabbricazione in parte come zona C (zona residenziale di espansione), in parte in zona F1 (zona a servizi) ed in parte in zona di rispetto stradale e tra gli azzonamenti, censito al catasto terreni al foglio n. 67 con la particella n. 10, della superficie complessiva di mq 4.490 del valore stimato al 24/12/2004 di € 113.148,00, con conguaglio in favore della stessa di € 1.872,67. Il Tribunale di Spoleto non ha preso “in esame la soluzione principale
proposta dal ctu in quanto è ammissibile, in sede di divisione giudiziale, l'attribuzione ai condividenti
di un bene pro quota, dovendo il Giudice, in mancanza di un accordo tra le parti, procedere ad una
divisione totale dei beni. L'oggetto del contendere sono pertanto le due soluzioni: quella prospettata
dal ctu all'allegato 5 della sua relazione, condivisa dai convenuti, e quella indicata dall'attrice.
Quest'ultima prevede un conguaglio assai maggiore (€ 10.631,67) rispetto alla prima (€. 1.872,67),
circostanza tuttavia di scarsa rilevanza avendo l'attrice rinunciato a percepire il proprio conguaglio.
Ebbene, tanto premesso, si ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'attrice, non prevedendo
alcun conguaglio, nonostante il valore sia inferiore rispetto alla propria quota di legittima”.
La sig.ra ha affermato che “il CTU nominato per la formazione della quota stralcio Parte_2
a favore degli eredi di Geom. aveva proposto, quale _3 Persona_4
soluzione reintegrativa della quota di legittima, l'attribuzione dei diritti di piena proprietà su un terreno censito al catasto terreni al foglio n. 67 con la particella n. 10 della superficie complessiva di mq. 4.490, del valore stimato di € 113.148,00, ritenuta preferibile in quanto generante “un minor conguaglio in denaro tra le parti”, ovvero di appena € 1.872,67. A tale soluzione aveva aderito la odierna deducente, ma non parte attrice, la quale aveva proposto l'assegnazione a sé stessa di alcuni terreni agricoli (fg. 64 part. 32, fg. 40 part. 192, 193 e 195) del valore complessivo di € 104.389,00,
con un conguaglio di € 10.631,67, al quale però avrebbe rinunciato. Ebbene, tra dette soluzioni, il
Tribunale, con la decisione sopra riportata, ha ritenuto preferibile la seconda considerando che, pur prevedendo essa un conguaglio assai maggiore, di fatto, lo stesso sarebbe venuto meno per effetto della rinuncia. Errando. Infatti, a prescindere dalla rinuncia di controparte, il Tribunale avrebbe dovuto comunque preferire la soluzione che generava “un minor conguaglio in denaro tra le parti”, ovvero quello di € 1.872,67, che la esponente avrebbe di buon grado pagato. Sul punto non è stato possibile contraddire, avendo la difesa della parte appellata provveduto a depositare unicamente la comparsa conclusionale in replica, non dando così modo alla SI.ra di prendere Parte_2
posizione in merito. In ogni caso vi è anche un altro motivo per il quale la soluzione che era stata proposta dal CTU, accettata dalla SI.ra ma disattesa dal Tribunale, deve essere scelta Parte_2
dalla Corte di Appello, in riforma della sentenza: sui terreni che si vorrebbero assegnare a controparte,
condotti in affitto dal 2015 dalla figlia della deducente, SI.ra (all. 2), Persona_5
quest'ultima ha chiesto ed ottenuto “Aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori” (PSR
per l'Umbria 2014/2020) un contributo totale di € 50.000 (all. 3). Ebbene, nel caso in cui i terreni condotti in locazione, in tutto o in parte, dovessero essere sottratti alla disponibilità della affittuaria,
sarebbe certa la perdita del contributo, con grave ed irreparabile danno nei confronti della giovane imprenditrice agricola.
Si sono costituiti i sigg.ri , e NI i quali sono intervenuti al solo fine di CP CP_3
dichiarare di non essere eredi della SI.ra per intervenuta rinuncia _3
all'eredità da parte di costoro.
, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. CP
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.07.2024, con la concessione dei termini per il deposito di comparse ai sensi degli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo dell'appello principale, essendo stata con esso eccepita la nullità delle sentenze impugnate per mancata notificazione al litisconsorte necessario contumace, di due atti di riassunzione del giudizio interrotto, una prima volta per la morte di , una seconda volta per la morte di Persona_2 _3
Sulla base del medesimo orientamento citato dall'appellante, si deve ritenere che a costui non avrebbero dovuto essere notificati i due atti di riassunzione, perché non si è verificata una modifica sotto il profilo oggettivo e soggettivo della preesistente situazione processuale (in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.). Non rientra invero in tale fattispecie la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione,
senza alcuna modifica alle domande ed eccezioni proposte nonché «senza possibilità di mutare in
alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius.
Nel caso che ci occupa, a seguito del decesso di due parti in causa, non vi è stata alcuna modifica delle domande né da parte degli eredi della originaria attrice, né da parte degli eredi della originaria convenuta.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che la riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava,
senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già
precedentemente proposte in giudizio (Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 26800 del 12/09/2022).
Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali siano le nuove posizioni processuali e i nuovi interessi, diversi rispetto a quelli dedotti nella situazione processuale preesistente nella quale aveva deciso di non partecipare al giudizio, non ha indicato quali ragioni avrebbe inteso far valere contro gli eredi degli originali danti causa, né quali preclusioni abbia patito a cagione della mancata notifica dell'atto di riassunzione. Egli avrebbe dovuto argomentare concretamente e non limitarsi a rivendicare solo in astratto e potenzialmente, in termini cioè di mera ipotesi, la possibilità di fare valere nei confronti degli eredi ragioni diverse da quelle che poteva far valere nei confronti dei loro danti causa, apparendo in mancanza il ricorso animato da motivi meramente dilatori.
Non è stata dunque violata alcuna norma posta a tutela della posizione del contumace, pertanto non
è ravvisabile la nullità della sentenza gravata ed il motivo viene rigettato. 2) Sempre preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità delle sentenze impugnate,
sollevata da anche sotto diverso profilo, ovvero per omessa indicazione di alcune Parte_2
delle parti, in violazione dell'132, comma 2 n° 2 c.p.c. Ciò in quanto negli atti impugnati non sono stati menzionati i figli ed eredi di GG.ri , , _3 CP CP
e . CP_3 CP_4
Il motivo non può essere accolto perché i figli dell'originaria attrice sig.ra _3
non si sono costituiti nel giudizio di primo grado rimanendo contumaci ed anzi , CP CP_3
e NI hanno depositato nel giudizio d'appello formale rinuncia all'eredità della madre, avvenuta in data 30.06.2023. L'omissione dei loro nominativi nelle sentenze appellate non comporta alcuna nullità e/o annullamento delle medesime, integrando semmai un mero errore materiale. Tale errore può essere emendato attraverso la correzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, nel senso che nell'epigrafe della stessa devono intendersi riportati i nominativi dei sigg.ri , CP CP
, e , ritualmente evocati nel giudizio di primo grado.
[...] CP_3 CP_4
3) Nel merito, il primo motivo dell'appello principale è fondato perché l'appellante era convenuto nel primo grado di giudizio quale coerede e litisconsorte necessario e, nonostante la sua contumacia,
era stato condannato alle spese di lite e del 75% delle spese di CTU, unitamente all'altra convenuta
La condanna alle spese è erronea perché costui aveva la medesima posizione Parte_2
processuale dell'originaria attrice cioè di erede pretermesso e leso dalla _3
disposizione patrimoniale della de cuius . Tanto è ciò vero che le domande attoree CP_6
erano rivolte esclusivamente ai sigg.ri e ed a seguito del Parte_4 Persona_2
decesso di quest'ultima, nei confronti Infatti l'originaria attrice Parte_2 [...]
ed a seguito del suo decesso, il marito avevano limitato la propria _3 CP_1
richiesta di condanna alle spese soltanto nei confronti di , senza formulare alcuna Parte_2
analoga richiesta nei confronti di . ha confermato anche in sede Parte_1 CP_1
di appello che la propria richiesta di condanna al pagamento delle spese investe unicamente
, con rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti di . Parte_2 Parte_1 Il motivo viene quindi accolto con parziale modifica della sentenza di primo grado in punto di condanna alle spese nei confronti di , dovendosi le stesse dichiararsi Parte_1
irripetibili tra le parti. Devono essere revocate anche le spese di CTU poste a carico di
[...]
. Parte_1
4) Occorre altresì esaminare l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_2
definitiva n. 123/2022. Innanzitutto devesi evidenziare che la soluzione adottata dal Tribunale era stata indicata da con le osservazioni formulate alla c.t.u. il 29.07.2021 e poi CP_1
formalmente ribadita con le note scritte depositate per l'udienza del 26.10.2021, in cui la causa è stata dal Tribunale trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni. è stata Parte_2
quindi posta in grado di contraddire alla soluzione proposta da all'udienza del CP_1
26.10.2021; la stessa invece non ha effettuato alcuna contestazione né a tale udienza né in sede di comparsa conclusionale, ove ha solo esaminato le due soluzioni prospettate dal CTU, aderendo alla seconda ritenendola più corretta.
Dunque le argomentazioni sostenute nell'atto di appello incidentale sono da considerarsi tardive in quanto non dedotte nel primo grado di giudizio, anche con riferimento alla dichiarata perdita dei contributi relativi al contratto di affitto dei terreni da parte della figlia della deducente sig.ra
. Persona_5
Sul punto poi appare corretta la motivazione del Tribunale che, sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, rimesse al giudice ai sensi dell'art. 720 c.c., ha preferito l'assegnazione in natura di beni a parte attrice che non prevedono alcun conguaglio per rinuncia allo stesso, nonostante il valore sia inferiore rispetto alla sua quota di legittima.
Il motivo viene quindi rigettato.
4) Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di secondo grado, il parziale accoglimento dell'appello proposto da e quindi la riforma della sentenza di 1° grado solo Parte_1
in punto spese di lite, comporta la compensazione delle stesse nei confronti di , anche CP_1 perché costui non ha formulato la relativa domanda, dichiarando anzi in appello di rinunciare in parte
qua agli effetti della medesima.
Il rigetto dell'appello incidentale proposto da non comporta la condanna alle spese Parte_2
CP_ di secondo grado in favore di , , , e NI, in difetto Parte_1 CP CP_3
di specifiche domande in tal senso.
deve invece essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_2
, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
Le spese del grado sono liquidate tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione valore indeterminabile complessità bassa).
In ragione della soccombenza dell'appellante incidentale, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di primo grado a carico di in favore dell'attore ; Parte_1 CP_1
2) revoca la condanna al 75% delle spese di CTU posta a carico di;
Parte_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_2
4) dispone la correzione materiale della sentenza non definitiva n. 41/2020 e della sentenza definitiva n. 123/2022 del Tribunale di Spoleto, statuendo che nell'epigrafe delle stesse devono intendersi riportati i nominativi di , , e;
CP CP CP_3 CP_4
5) compensa integralmente le spese di lite di secondo grado tra e Parte_1 CP_1
;
[...] 6) condanna al pagamento delle spese di secondo grado in favore di , Parte_2 CP_1
che si liquidano in € 4.996,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% cpa e 22% iva, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Perugia il 20/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. NI Munzi Dott. Claudia Matteini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi NI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 397/2022 r.g.,
proposto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Pompili;
Parte_1
- appellante contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso l'avv. Piero Peppucci;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitri Frascarelli;
Parte_2
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia CP CP_3 CP_4
Ceppi;
, contumace;
- appellati CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione del 31.05.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
non definitiva n. 41/2020 e la sentenza definitiva n. 123/2022 emesse dal Tribunale di Spoleto rispettivamente in data 28.01.2020 e 01.03.2022. Con la prima sentenza il Tribunale ha 1. accertato e dichiarato che il contratto stipulato tra , e CP_6 Parte_3 Parte_4
per atto pubblico ricevuto dal notaio di Foligno in data 3/2/1989 rep. n.
[...] Persona_1
55196 racc. n. 4566, registrato a Foligno il 16/2 successivo, mediante il quale la ha trasferito CP_6
"a titolo dì vitalizio" al figlio (coniugato in regime di comunione dei Parte_4
beni con la sig.ra ) dei terreni agricoli ed un fabbricato rurale con accessori, siti in Persona_2
Montefalco loc. TA e AB e distinti nel C.T. di detto Comune al fg. 64 con la part. 32, al fg. 67
con le partt. 10, 15 (poi frazionata e divenuta 556 ex 15/a, 557 ex 15/b e 558 ex 15/c) 16, al fg. 40
con le partt. 192, 193 e 195, 225 (originata dalla 193) e 226 (originata dalla 195) è simulato e che dissimula un atto di donazione;
2. accertato e dichiarato che detto atto di donazione è lesivo della quota di legittima spettante alla parte attrice;
3. disposto con separato provvedimento la remissione della causa sul ruolo al fine di reintegrare la parte attrice nella sua quota di legittima e procedere alla divisione dei beni.
Con la sentenza definitiva n. 123/2022 il Tribunale ha così stautito: “1. dispone la reintegra della parte attrice nella sua quota di legittima pari ai 2/9 che quantifica in complessivi € 115.020,67; 2. Procede
alla divisione del beni caduti in successione, assegnando alla attrice nella sua quota di legittima i seguenti beni: terreno agricolo al fg. 64 part. 32 della superficie di mq 7.650 del valore € 19.125,00
e del terreno agricolo fg. 40 partt. 192-193 e 195 per l'intera superficie di mq 53.290 del valore complessivo di € 85.624,00; 3. condanna i convenuti a pagare alla attrice il 50% delle spese processuali che liquida per l'intero in complessivi € 18.700,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge. Dichiara compensata la restante parte;
4. Pone l'onere della CTU definitivamente a carico della parte attrice nella misura del 25% e dei convenuti nella misura del 75%”.
era rimasto contumace nel primo grado di giudizio e gli erano stato notificate Parte_1
entrambe le sentenze in data 16.05.2022.
Con il primo motivo costui lamenta “ingiusta ed illegittima condanna al ristoro in favore di parte attrice delle spese di causa e di CTU, la violazione dell'art. 91 c.p.c. e il vizio totale di motivazione. Del tutto inspiegabilmente il Giudice di prime cure, nonostante il fatto che il SI. Parte_1
, convenuto in giudizio solamente quale coerede e litisconsorte necessario, fosse rimasto
[...]
contumace, lo ha condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese di causa, come liquidate,
ponendo a suo carico anche il 75% delle spese di CTU, unitamente all'altra convenuta Parte_2
Tali statuizioni sono ancora più sorprendenti sol considerando che il SI.
[...] Parte_1
, sotto il profilo sostanziale, aveva la medesima posizione giuridica della attrice, ovvero di erede
[...]
necessario pretermesso e leso, tanto è vero che le domande di quest'ultima erano esclusivamente rivolte nei confronti di e prima e poi. Parte_4 Persona_2 Parte_2
In alcun modo egli, pertanto, poteva e doveva essere considerato “parte soccombente” del processo e non poteva e doveva essere condannato alle spese. Per altro verso, della regolazione delle spese non vi è traccia alcuna nella parte motivazionale della sentenza, traducendosi ciò in un vizio totale –
difetto – della motivazione. Se, al contrario, nella motivazione il Tribunale avesse diversamente e più
correttamente indicato il corretto destinatario della condanna al ristoro delle spese di causa, quanto riportato nel dispositivo avrebbe potuto essere considerato un mero errore materiale, emendabile con la relativa procedura di correzione. Nel caso di specie, invece, proprio per il difetto totale di motivazione sul punto, non siamo di fronte ad un mero errore materiale, sicché l'appello appare l'unico rimedio esperibile. Per quanto sopra, la sentenza definitiva n° 123/2022 emessa il 1° marzo
2022 dal Tribunale di Spoleto deve essere sul punto riformata e il SI. tenuto Parte_1
indenne da ogni spesa.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la “nullità del giudizio n° 82/2007 RG del Tribunale
di Spoleto per mancata integrazione del contradditorio. Violazione degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp.
att. c.p.c. Annullamento delle sentenze n° 41/2020 e 123/2022 impugnate. In data 17 marzo 2015 la causa è stata interrotta una prima volta per la morte di e l'istanza di riassunzione ed il Persona_2
pedissequo decreto di fissazione della udienza sono stati notificati solamente agli eredi di Per_2
impersonalmente e nell'ultimo domicilio della defunta, ma non anche all'appellante. Ancora,
[...]
in data 14 febbraio 2017, la causa è stata nuovamente interrotta per la morte della SI.ra
[...] e l'istanza di riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione della udienza sono _3
CP_ stati notificati a , nonché ai figli della defunta, GG.ri , e Parte_2 CP CP_3 CP_4
ma, ancora una volta, non a . Ebbene, è principio consolidato quello
[...] Parte_1
secondo cui, dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si deve desumere che,
mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costituitivi del processo – tra le quali principalmente e, nella pratica, prevalentemente, quella connessa alla cancellazione della causa dal ruolo – l'atto riassuntivo non debba essere notificato al contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere reso edotto mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio, non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale,
pertanto, deve avere notizia rimanendone, in difetto leso il diritto di difesa. Ipotesi che si deve ritenere ricorra, in particolare, laddove, a seguito della riassunzione, si costituiscano in giudizio in luogo della parte originaria, pur nella medesima situazione sostanziale e processuale della quale questa era titolare, nuovi soggetti nei confronti dei quali il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso d'astenersi dal partecipare al giudizio, a far valere ragioni che non fossero opponibili alla detta parte originaria o ragioni che, per propri motivi personali, non abbia inteso opporre alla parte originaria stessa, ma che non abbia motivo di non opporre ai nuovi soggetti
(Cass. Sez. II, 16 marzo 2004 n° 5341; Cass. Civ. Sez. II 24 giugno 2011 n° 13981, Cass. Civ. Sez.
II 24 maggio 2018 n° 13015, Cass. Civ. Sez. Lavoro 10 aprile 2000 n° 4523. Nel caso in esame,
dunque, la mancata notificazione al litisconsorte necessario contumace dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto per la morte di una parte, poiché si traduce in un vizio del regolare svolgimento del giudizio per violazione del contraddittorio, doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice, cui incombeva disporne l'integrazione con ordine di provvedere alla notificazione omessa (anche questa massima in Cass. Sez. II, 16 marzo 2004 n° 5341). In mancanza di integrazione del contraddittorio,
detto vizio, cui consegue la nullità del giudizio RG n° 82/2007 del Tribunale di Spoleto, si riflette sulle due sentenze con le quali questo è stato definito e che vanno, pertanto, annullate con rinvio al giudice a quo onde si faccia luogo alla rituale rinnovazione del giudizio stesso.
Si è costituito il quale ha eccepito l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza CP_1
dell'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n. 41/2020 in quanto coperta da giudicato;
ha eccepito il difetto di interesse da parte dell'appellante e/o la cessazione della materia del contendere e/o comunque la infondatezza dell'appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale
di Spoleto n. 123/2022; ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituita la quale ha chiesto la declaratoria di nullità di entrambe le sentenze Parte_2
impugnate, sia per quanto dedotto dall'appellante principale, che per la mancata indicazione di talune delle parti in giudizio. L'art. 132, comma 2 n° 2 c.p.c., prescrive che la sentenza deve contenere
“l'indicazione delle parti e dei loro difensori”. L'omessa menzione di una o più parti nella intestazione ha come conseguenza la nullità, se dal contesto dell'atto, sia nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, che nella parte motiva, non risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, la sentenza è inidonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini e gli effetti a cui essa tende. Per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 24/08/2007 n° 17957; Cass. sez. 3, sent. 28/09/2012 n°
16535. La mera lettura degli atti impugnati rende evidente come siano stati completamente pretermessi i figli ed eredi di GG.ri , , _3 CP CP CP_3
e , cui pure il SI. , vedovo della stessa
[...] CP_4 CP_1 _3
aveva notificato il ricorso per riassunzione del maggio 2017 ed il susseguente decreto di
[...]
comparizione delle parti, in quanto litisconsorti necessari, subentrati quali eredi nella posizione giuridica e processuale della defunta madre.
Nel merito ha chiesto in via incidentale, la riforma della sentenza definitiva n° Parte_2
123/2022 resa in data 1° marzo 2022, e così l'assegnazione a controparte dei diritti di piena proprietà su terreno classificato nel piano di fabbricazione in parte come zona C (zona residenziale di espansione), in parte in zona F1 (zona a servizi) ed in parte in zona di rispetto stradale e tra gli azzonamenti, censito al catasto terreni al foglio n. 67 con la particella n. 10, della superficie complessiva di mq 4.490 del valore stimato al 24/12/2004 di € 113.148,00, con conguaglio in favore della stessa di € 1.872,67. Il Tribunale di Spoleto non ha preso “in esame la soluzione principale
proposta dal ctu in quanto è ammissibile, in sede di divisione giudiziale, l'attribuzione ai condividenti
di un bene pro quota, dovendo il Giudice, in mancanza di un accordo tra le parti, procedere ad una
divisione totale dei beni. L'oggetto del contendere sono pertanto le due soluzioni: quella prospettata
dal ctu all'allegato 5 della sua relazione, condivisa dai convenuti, e quella indicata dall'attrice.
Quest'ultima prevede un conguaglio assai maggiore (€ 10.631,67) rispetto alla prima (€. 1.872,67),
circostanza tuttavia di scarsa rilevanza avendo l'attrice rinunciato a percepire il proprio conguaglio.
Ebbene, tanto premesso, si ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'attrice, non prevedendo
alcun conguaglio, nonostante il valore sia inferiore rispetto alla propria quota di legittima”.
La sig.ra ha affermato che “il CTU nominato per la formazione della quota stralcio Parte_2
a favore degli eredi di Geom. aveva proposto, quale _3 Persona_4
soluzione reintegrativa della quota di legittima, l'attribuzione dei diritti di piena proprietà su un terreno censito al catasto terreni al foglio n. 67 con la particella n. 10 della superficie complessiva di mq. 4.490, del valore stimato di € 113.148,00, ritenuta preferibile in quanto generante “un minor conguaglio in denaro tra le parti”, ovvero di appena € 1.872,67. A tale soluzione aveva aderito la odierna deducente, ma non parte attrice, la quale aveva proposto l'assegnazione a sé stessa di alcuni terreni agricoli (fg. 64 part. 32, fg. 40 part. 192, 193 e 195) del valore complessivo di € 104.389,00,
con un conguaglio di € 10.631,67, al quale però avrebbe rinunciato. Ebbene, tra dette soluzioni, il
Tribunale, con la decisione sopra riportata, ha ritenuto preferibile la seconda considerando che, pur prevedendo essa un conguaglio assai maggiore, di fatto, lo stesso sarebbe venuto meno per effetto della rinuncia. Errando. Infatti, a prescindere dalla rinuncia di controparte, il Tribunale avrebbe dovuto comunque preferire la soluzione che generava “un minor conguaglio in denaro tra le parti”, ovvero quello di € 1.872,67, che la esponente avrebbe di buon grado pagato. Sul punto non è stato possibile contraddire, avendo la difesa della parte appellata provveduto a depositare unicamente la comparsa conclusionale in replica, non dando così modo alla SI.ra di prendere Parte_2
posizione in merito. In ogni caso vi è anche un altro motivo per il quale la soluzione che era stata proposta dal CTU, accettata dalla SI.ra ma disattesa dal Tribunale, deve essere scelta Parte_2
dalla Corte di Appello, in riforma della sentenza: sui terreni che si vorrebbero assegnare a controparte,
condotti in affitto dal 2015 dalla figlia della deducente, SI.ra (all. 2), Persona_5
quest'ultima ha chiesto ed ottenuto “Aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori” (PSR
per l'Umbria 2014/2020) un contributo totale di € 50.000 (all. 3). Ebbene, nel caso in cui i terreni condotti in locazione, in tutto o in parte, dovessero essere sottratti alla disponibilità della affittuaria,
sarebbe certa la perdita del contributo, con grave ed irreparabile danno nei confronti della giovane imprenditrice agricola.
Si sono costituiti i sigg.ri , e NI i quali sono intervenuti al solo fine di CP CP_3
dichiarare di non essere eredi della SI.ra per intervenuta rinuncia _3
all'eredità da parte di costoro.
, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. CP
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.07.2024, con la concessione dei termini per il deposito di comparse ai sensi degli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo dell'appello principale, essendo stata con esso eccepita la nullità delle sentenze impugnate per mancata notificazione al litisconsorte necessario contumace, di due atti di riassunzione del giudizio interrotto, una prima volta per la morte di , una seconda volta per la morte di Persona_2 _3
Sulla base del medesimo orientamento citato dall'appellante, si deve ritenere che a costui non avrebbero dovuto essere notificati i due atti di riassunzione, perché non si è verificata una modifica sotto il profilo oggettivo e soggettivo della preesistente situazione processuale (in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.). Non rientra invero in tale fattispecie la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione,
senza alcuna modifica alle domande ed eccezioni proposte nonché «senza possibilità di mutare in
alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius.
Nel caso che ci occupa, a seguito del decesso di due parti in causa, non vi è stata alcuna modifica delle domande né da parte degli eredi della originaria attrice, né da parte degli eredi della originaria convenuta.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che la riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava,
senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già
precedentemente proposte in giudizio (Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 26800 del 12/09/2022).
Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali siano le nuove posizioni processuali e i nuovi interessi, diversi rispetto a quelli dedotti nella situazione processuale preesistente nella quale aveva deciso di non partecipare al giudizio, non ha indicato quali ragioni avrebbe inteso far valere contro gli eredi degli originali danti causa, né quali preclusioni abbia patito a cagione della mancata notifica dell'atto di riassunzione. Egli avrebbe dovuto argomentare concretamente e non limitarsi a rivendicare solo in astratto e potenzialmente, in termini cioè di mera ipotesi, la possibilità di fare valere nei confronti degli eredi ragioni diverse da quelle che poteva far valere nei confronti dei loro danti causa, apparendo in mancanza il ricorso animato da motivi meramente dilatori.
Non è stata dunque violata alcuna norma posta a tutela della posizione del contumace, pertanto non
è ravvisabile la nullità della sentenza gravata ed il motivo viene rigettato. 2) Sempre preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità delle sentenze impugnate,
sollevata da anche sotto diverso profilo, ovvero per omessa indicazione di alcune Parte_2
delle parti, in violazione dell'132, comma 2 n° 2 c.p.c. Ciò in quanto negli atti impugnati non sono stati menzionati i figli ed eredi di GG.ri , , _3 CP CP
e . CP_3 CP_4
Il motivo non può essere accolto perché i figli dell'originaria attrice sig.ra _3
non si sono costituiti nel giudizio di primo grado rimanendo contumaci ed anzi , CP CP_3
e NI hanno depositato nel giudizio d'appello formale rinuncia all'eredità della madre, avvenuta in data 30.06.2023. L'omissione dei loro nominativi nelle sentenze appellate non comporta alcuna nullità e/o annullamento delle medesime, integrando semmai un mero errore materiale. Tale errore può essere emendato attraverso la correzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, nel senso che nell'epigrafe della stessa devono intendersi riportati i nominativi dei sigg.ri , CP CP
, e , ritualmente evocati nel giudizio di primo grado.
[...] CP_3 CP_4
3) Nel merito, il primo motivo dell'appello principale è fondato perché l'appellante era convenuto nel primo grado di giudizio quale coerede e litisconsorte necessario e, nonostante la sua contumacia,
era stato condannato alle spese di lite e del 75% delle spese di CTU, unitamente all'altra convenuta
La condanna alle spese è erronea perché costui aveva la medesima posizione Parte_2
processuale dell'originaria attrice cioè di erede pretermesso e leso dalla _3
disposizione patrimoniale della de cuius . Tanto è ciò vero che le domande attoree CP_6
erano rivolte esclusivamente ai sigg.ri e ed a seguito del Parte_4 Persona_2
decesso di quest'ultima, nei confronti Infatti l'originaria attrice Parte_2 [...]
ed a seguito del suo decesso, il marito avevano limitato la propria _3 CP_1
richiesta di condanna alle spese soltanto nei confronti di , senza formulare alcuna Parte_2
analoga richiesta nei confronti di . ha confermato anche in sede Parte_1 CP_1
di appello che la propria richiesta di condanna al pagamento delle spese investe unicamente
, con rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti di . Parte_2 Parte_1 Il motivo viene quindi accolto con parziale modifica della sentenza di primo grado in punto di condanna alle spese nei confronti di , dovendosi le stesse dichiararsi Parte_1
irripetibili tra le parti. Devono essere revocate anche le spese di CTU poste a carico di
[...]
. Parte_1
4) Occorre altresì esaminare l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_2
definitiva n. 123/2022. Innanzitutto devesi evidenziare che la soluzione adottata dal Tribunale era stata indicata da con le osservazioni formulate alla c.t.u. il 29.07.2021 e poi CP_1
formalmente ribadita con le note scritte depositate per l'udienza del 26.10.2021, in cui la causa è stata dal Tribunale trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni. è stata Parte_2
quindi posta in grado di contraddire alla soluzione proposta da all'udienza del CP_1
26.10.2021; la stessa invece non ha effettuato alcuna contestazione né a tale udienza né in sede di comparsa conclusionale, ove ha solo esaminato le due soluzioni prospettate dal CTU, aderendo alla seconda ritenendola più corretta.
Dunque le argomentazioni sostenute nell'atto di appello incidentale sono da considerarsi tardive in quanto non dedotte nel primo grado di giudizio, anche con riferimento alla dichiarata perdita dei contributi relativi al contratto di affitto dei terreni da parte della figlia della deducente sig.ra
. Persona_5
Sul punto poi appare corretta la motivazione del Tribunale che, sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, rimesse al giudice ai sensi dell'art. 720 c.c., ha preferito l'assegnazione in natura di beni a parte attrice che non prevedono alcun conguaglio per rinuncia allo stesso, nonostante il valore sia inferiore rispetto alla sua quota di legittima.
Il motivo viene quindi rigettato.
4) Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di secondo grado, il parziale accoglimento dell'appello proposto da e quindi la riforma della sentenza di 1° grado solo Parte_1
in punto spese di lite, comporta la compensazione delle stesse nei confronti di , anche CP_1 perché costui non ha formulato la relativa domanda, dichiarando anzi in appello di rinunciare in parte
qua agli effetti della medesima.
Il rigetto dell'appello incidentale proposto da non comporta la condanna alle spese Parte_2
CP_ di secondo grado in favore di , , , e NI, in difetto Parte_1 CP CP_3
di specifiche domande in tal senso.
deve invece essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_2
, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
Le spese del grado sono liquidate tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione valore indeterminabile complessità bassa).
In ragione della soccombenza dell'appellante incidentale, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di primo grado a carico di in favore dell'attore ; Parte_1 CP_1
2) revoca la condanna al 75% delle spese di CTU posta a carico di;
Parte_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_2
4) dispone la correzione materiale della sentenza non definitiva n. 41/2020 e della sentenza definitiva n. 123/2022 del Tribunale di Spoleto, statuendo che nell'epigrafe delle stesse devono intendersi riportati i nominativi di , , e;
CP CP CP_3 CP_4
5) compensa integralmente le spese di lite di secondo grado tra e Parte_1 CP_1
;
[...] 6) condanna al pagamento delle spese di secondo grado in favore di , Parte_2 CP_1
che si liquidano in € 4.996,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% cpa e 22% iva, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Perugia il 20/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. NI Munzi Dott. Claudia Matteini