TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi -Presidente relatore dr. Luisa Bettio -Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 778/2022 R.G. promossa con atto di citazione da
Parte_1 Parte_2
Ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne.
Conclusioni delle ricorrenti:
“Nel merito, premessi gli accertamenti del caso e reietta ogni contraria istanza, e per le ragioni esposte e documentate negli atti del presente giudizio e come dimostrato all'esito dell'istruttoria di causa:
1) accertare e dichiarare che la sig.ra nata a [...] il [...] è IG del sig. Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Persona_1 CodiceFiscale_1
a Padova in via XX Aprile 1944 n. 27/A;
2) e per l'effetto ordinare ai Comuni di residenza e al competente Ufficiale dello Stato Civile di eseguire la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita;
3) condannare il sig. al rimborso pro quota in favore della sig.ra Persona_1
delle spese sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario della IG Parte_2
pagina 1 di 10 , dalla nascita e fino alla presente domanda giudiziale, per un importo complessivo Parte_1
non inferiore ad euro 192.000,00 o quella somma minore o maggiore che risulterà in corso causa e/o di giustizia, oltre rivalutazione annuale dalla nascita di (13.01.2002) e fino alla domanda, Pt_1
con maggiorazione degli interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare il sig. a corrispondere in via diretta alla IG Persona_1
la somma di euro 650,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario, Parte_1
oltre al 70% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Padova, oltre rivalutazione monetaria annuale, con decorrenza dalla domanda giudiziale e sino al raggiungimento dell'autosufficienza e indipendenza economica della IG;
Parte_1
5) condannare il sig. al pagamento della somma di € 42.062,50 in Persona_1
favore della IG , o quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da questa subìto in conseguenza del mancato riconoscimento e della mancata instaurazione di uno stabile rapporto con il padre e della perdita di possibilità di realizzazione personale, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo;
6) condannarsi parte convenuta alla rifusione delle spese di lite e del compenso professionale ivi compreso il rimborso forfettario del 15%, il tutto maggiorato degli oneri previdenziali e fiscali.”
Conclusioni del resistete:
“NEL MERITO:
1) preso atto dell'esito della CTU disposta in corso di causa, dichiararsi che nata a [...]
Milano il 13 gennaio 2002 è IG del sig. nato a [...] il [...] Controparte_1 ordinando, per l'effetto, al competente ufficiale di stato civile di eseguire la relativa annotazione nell'atto di nascita;
2) rigettarsi la domanda svolta da di versamento - a far data dall'instaurazione del Parte_1
giudizio - da parte del di qualsivoglia somma a titolo di contributo al mantenimento Persona_1
ordinario e per spese straordinarie della medesima;
3) rigettarsi la domanda svolta da di versamento da parte del di Parte_1 Persona_1
qualsivoglia somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito per il mancato riconoscimento stante il comprovato e continuativo rapporto instaurato dal Persona_1
con e la conseguente manifesta infondatezza di tale domanda, in fatto e in diritto;
Pt_1
4) rigettarsi la domanda svolta da di versamento da parte del di Parte_2 Persona_1
qualsivoglia somma a titolo di rimborso pro-quota delle spese sostenute per il mantenimento ordinario
pagina 2 di 10 e straordinario di dalla nascita (gennaio 2002) sino all'instaurazione del giudizio Parte_1
(febbraio 2022), in quanto infondata in fatto e in diritto;
5) condannarsi e alla rifusione delle spese di lite, con gli accessori di Pt_1 Parte_2 legge (rimborso forfettario, 4% e IVA).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.02.2022 veniva instaurato il presente giudizio da al fine Parte_1
di sentir dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti del sig. e da Persona_1
(madre di ), al fine di ottenere il rimborso della quota dovuta dal resistente Parte_2 Pt_1
per il mantenimento ordinario e straordinario della IG.
Le ricorrenti esponevano che il sig. professore universitario, aveva iniziato una Persona_1
relazione sentimentale con studentessa del corso tenuto dallo stesso resistente, Parte_2 durante un viaggio studio presso l'isola di Salina. veniva concepita nell'aprile 2001 (nasceva Pt_1
il 13.01.2002), mentre la relazione si era conclusa nel luglio dello stesso anno. Dichiaravano, inoltre, che il resistente, nonostante avesse chiesto di interrompere la gravidanza al momento della sua scoperta, si era interessato dello stato di salute sia della madre sia della IG. Dopo il parto il sig. aveva visto sporadicamente in presenza della madre;
tali incontri erano Persona_1 Pt_1
aumentati dal 2008, anno in cui veniva apertamente a conoscenza che il resistente era il Pt_1
proprio padre. Il rapporto padre-IG, tuttavia, si era incrinato nel 2019 quando il resistente negava il riconoscimento formale di . Le sig.re in particolare, allegavano che il resistente si era Pt_1 Pt_1
sempre rifiutato di riconoscere la IG, nonostante le reiterate richieste sul punto.
Le ricorrenti, inoltre, chiedevano la condanna del sig. dalla domanda, a contribuire Persona_1
direttamente al mantenimento di sito al raggiungimento dell'autosufficienza economica Pt_1
tramite la corresponsione di un assegno mensile di 650€, oltre al 70% delle spese straordinarie;
al rimborso pro quota in favore della sig.ra delle spese sostenute per il mantenimento Parte_2
ordinario e straordinario della IG dalla nascita e fino alla presente domanda Parte_1
giudiziale, per un importo complessivo non inferiore ad euro 192.000,00; a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla IG e quantificato in circa 42.000€.
Si costituiva in data 19.05.2022, dichiarando di essere disposto a Controparte_1
sottoporsi ad un test di paternità e, nel caso in cui fosse accertata la paternità, a contribuire al mantenimento di - se non economicamente autosufficiente - ma non per la somma richiesta Pt_1
dalle ricorrenti.
Il resistente confermava di aver avuto una relazione sentimentale con nel periodo in Parte_2
cui era stata concepita ma allegava che, fin dalla scoperta della gravidanza, la madre aveva Pt_1
pagina 3 di 10 voluto crescere la IG in totale autonomia, anche economica. Riportava, quindi, di essersi limitato a partecipare alla vita della IG senza influire nella sua educazione (ad esempio la scelta della scuola, dello sport, ecc.) e di aver inserito nella quotidianità della propria famiglia (allegava che Pt_1
si recava a cena a casa sua almeno una volta a settimana, aveva legato con i figli avuti dal Pt_1
successivo matrimonio e partecipava a varie vacanze con la sua famiglia).
Il sig. in particolare, chiedeva il rigetto delle restanti domande attoree e dichiarava che Persona_1
non aveva mai chiesto somme per il mantenimento della IG e aveva lasciato spirare il Pt_2 termine per l'esercizio dell'azione di riconoscimento della paternità.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza del 11.07.2022 davanti al Giudice Istruttore dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, il quale, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e rinviava all'udienza del 01.02.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Al termine di tale udienza cartolare, il G.I., lette le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le note scritte depositate dalle parti e ritenuta la necessità di conferire CTU al fine di verificare l'esistenza del rapporto di filiazione tra il sig. e nominava per l'espletamento Persona_1 Parte_1 dell'incarico la dott.ssa con rinvio all'udienza cartolare del 29.11.2023 per l'esame Persona_2
della relazione del CTU e per il proseguimento del giudizio.
In data 02.10.2023 veniva depositata la relazione del CTU.
Tenutasi l'udienza cartolare del 29.11.2023, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per pc all'udienza del 04.07.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta, poi differita al 03.10.2024.
A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come in premessa e il G.I. tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sul riconoscimento della paternità di . Pt_1
La domanda dev'essere accolta.
La relazione depositata in data 02.10.2023 dalla CTU dott.ssa infatti, ha accertato Persona_2
che è IG di Tale rapporto di paternità è stato Parte_1 Controparte_1
accertato mediante un test del DNA che ha riscontrato il 99,99999998% di probabilità che sia Pt_1
IG del resistente, percentuale al di sopra della soglia minima ritenuta scientificamente comprovante la paternità (99,73%).
Il Collegio, pertanto, dichiara che è IG di come Parte_1 Controparte_1
peraltro concluso da entrambe le parti.
Sul rimborso pro quota del mantenimento di . Pt_1
pagina 4 di 10 La domanda di condanna al rimborso del 50% delle spese sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario di dev'essere accolta. Pt_1
Occorre preliminarmente ricordare che in base all'art. 147 c.c. ciascun genitore ha l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli: l'accertamento della paternità del sig. nel presente giudizio fa sorgere nei suoi confronti tali obblighi, con la precisazione che Persona_1
l'obbligo di mantenimento acquista efficacia retroattiva fin dalla nascita della IG (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 7960 del 28/03/2017: “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto
l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.”). Si rileva l'infondatezza della tesi del resistente secondo cui il mancato esperimento - da parte di - entro i termini prescrizionali dell'azione volta alla dichiarazione giudiziale Parte_2
di paternità del convenuto implicherebbe un'implicita rinuncia al diritto di chiedere il rimborso di quanto sostenuto per il mantenimento della IG;
infatti, la legge prevede espressamente che il diritto di regresso del genitore che si è fatto carico del mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore sorge solo nel momento in cui la paternità viene riconosciuta volontariamente o accertata giudizialmente. La giurisprudenza, inoltre, ammette che tale domanda possa essere esperita cumulativamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, come accaduto nel presente giudizio.
Fermo l'accertato obbligo di mantenimento della IG in capo al padre, relativamente al quantum dovuto dal resistente, risulta dagli atti in giudizio e dalle allegazioni delle parti che Parte_2
ha provveduto in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di sin dalla sua Pt_1
nascita. Il sig. infatti, ha dichiarato di non aver voluto interferire con la decisione della Persona_1
madre di crescere la IG in autonomia e di essersi limitato a frequentare , inserendola nella Pt_1
propria famiglia. Ne consegue che le uniche occasioni in cui il padre ha contribuito al mantenimento della IG debbono ritenersi riferibili ai soli periodi in cui è stato insieme alla stessa (secondo le dichiarazioni di entrambe le parti è pacifico che almeno dal 2014 si recava a casa del padre Pt_1
almeno una volta a settimana fermandosi a cena e che aveva partecipato ad alcune vacanze con la sua pagina 5 di 10 famiglia). Tale contributo, tuttavia, appare del tutto marginale ed episodico rispetto alle somme che ha dovuto sostenere per soddisfare le esigenze e i bisogni di . Parte_2 Pt_1
Non potendo ricostruire esattamente quanto pagato dalla madre per il mantenimento della IG, avendo questa allegato solo spese per rette di asilo, scuola, per lo sport praticato dalla IG
(equitazione) e per corsi di inglese, occorre – come precisato da giurisprudenza consolidata – una determinazione equitativa da parte del giudice, tenuto conto dei redditi effettivi e presunti del padre e delle esigenze di vita della IG (si veda Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 per cui il rimborso degli arretrati dovuti per il mantenimento del figlio naturale ha natura indennitaria in quanto ha come scopo quello di “ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio
(soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.”).
Quanto, alle esigenze di vita di , è pacifico che la crescita di un figlio comporti Pt_1
necessariamente un aumento progressivo dei suoi bisogni, tale da giustificare anche un aumento degli oneri complessivi per il suo mantenimento, in particolare con riferimento a spese di istruzione, svago ed attività extrascolastiche.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del resistente, il sig. ha depositato Persona_1
unicamente la dichiarazione dei redditi del 2003, quando era professore associato, da cui si evince per l'anno 2002 un reddito complessivo lordo di 44.280€ (doc. 09). Non essendo possibile ricostruire con esattezza la successiva capacità reddituale del resistente, si deve, tuttavia, tenere conto che egli successivamente è divenuto professore ordinario di psicologia all'Università di Padova, ragione per cui, data la progressione di carriera intervenuta dal 2002 ad oggi, si presume che i suoi redditi siano incrementati;
altresì, è provato che egli dal 2018 è divenuto titolare di numerosi cespiti immobiliari e che è solito trascorrere lunghi periodi di vacanza alle Canarie. Ne consegue che deve presumersi complessivamente un tenore di vita medio-alto.
Anche riguardo alla situazione economica della madre, poco è stato possibile ricostruire in concreto per omessa produzione della documentazione lavorativa e reddituale (ella ha allegato di aver fruito solo di una borsa di studio come ricercatrice di euro 1500 mensili e ha prodotto solo l'ISEE degli ultimi tre anni;
doc 18); tuttavia, tenuto conto che la madre ha provveduto integralmente ai fabbisogni della IG, iscrivendola a scuole private, consentendole sin da piccola la pratica dell'equitazione (con acquisto e mantenimento di un cavallo di proprietà), iscrivendola a corsi di inglese e sedute di psicoterapia, deve pagina 6 di 10 presumersi che anche le sue disponibilità economiche, a prescindere dall'attività lavorativa svolta, siano state dello stesso tipo.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene equo stabilire il quantum del concorso del padre al mantenimento della IG nella misura di euro 500 mensili per i primi 10 anni di vita (pari a totali
60.000 euro) e di euro 600 mensili per i successivi 10 anni (pari a complessivi 72.000).
Ne consegue che la madre ha diritto di ripetere la somma complessiva di euro 132.000, comprensiva del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie anticipate dalla madre, facendo una media tra quelle giustificate e quelle che richiedevano l'assenso del padre (questi, ad esempio, ha dichiarato che non avrebbe mai prestato il suo consenso per l'iscrizione alle scuole private o per l'acquisto del cavallo) ; somma già rivalutata ed attualizzata.
Il Collegio, pertanto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 di 132.000€ a titolo di rimborso pro quota del mantenimento di dalla nascita
[...] Pt_1
(13.01.12) sino al compimento del ventesimo anno (sostanzialmente coincidente con la proposizione del presente giudizio).
Sull'assegno di mantenimento in favore di . Pt_1
Rimane ora da affrontare la richiesta di di ottenere un assegno di mantenimento da parte del Pt_1
padre (nella misura di euro 650 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie) dalla data della domanda (gennaio 22) sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
Ritiene il collegio che la domanda debba essere rigettata.
Le ricorrenti hanno allegato che è al momento iscritta all'Università di Parma e che Pt_1
saltuariamente svolge dei lavori per un maneggio, senza percepire una retribuzione o percependo solo piccole somme. Il resistente, tuttavia, contesta entrambe le circostanze e allega che sta Pt_1 prestando attività lavorativa presso il maneggio , producendo in giudizio una Persona_3
relazione investigativa (doc. 43).
Il Collegio ritiene che l'iscrizione all'università di non sia adeguatamente provata in quanto i Pt_1
documenti prodotti dalle ricorrenti (peraltro prodotti tardivamente con la memoria di replica) sono generici e non garantiscono l'autenticità di quanto ivi riportato: i docc. 44 e 45 non bastano a provare l'iscrizione ad un corso universitario in quanto difettano di una qualsiasi forma che permetta di attestarne la veridicità (la prova dell'iscrizione ad un corso universitario, per esempio, può essere fornita da un'apposita certificazione di frequenza); i docc. 50 e 51, invece, sono semplici regolamenti circa il corso e le modalità di frequentazione part-time dell'università.
pagina 7 di 10 Quanto alla situazione lavorativa di il Collegio ritiene fondata la circostanza per cui Parte_1 la stessa stia svolgendo un'attività lavorativa part-time presso il maneggio . Ciò si Persona_3
desume da un lato dalle stesse ammissioni delle ricorrenti(che hanno dichiarato lo svolgimento da parte di di lavori saltuari e occasionali, in particolare per il periodo maggio-agosto 2021, dall'altro Pt_1
dalla valutazione complessiva della relazione investigativa depositata dal resistente e delle produzioni documentali di questi, da cui si evincono chiari indizi di come svolga nell'ambito del Parte_1 maneggio un'attività che supera il semplice interesse sportivo: si reca al maneggio con regolarità per una quantità di ore riferibile ad un contratto part-time, si interfaccia con i clienti e segue alcuni corsi.
Circa l'ammissibilità della relazione investigativa, si ricorda che per giurisprudenza ormai costante la relazione investigativa, in quanto mezzo di prova atipico, può essere valutata liberamente dal giudice in base all'art. 116 c.p.c. (si veda, ad esempio, Cass. Civ. ordinanza n. 11697 del 17/06/2020).
Ciò posto, il Collegio ritiene che non sussista più in capo ai genitori di l'obbligo di Parte_1
mantenerla economicamente in quanto la stessa, da una parte, non sembra frequentare un corso universitario (non sono state adeguatamente dimostrate l'iscrizione e soprattutto l'effettiva frequentazione) e, dall'altra, risulta inserita nel mondo del lavoro svolgendo un'attività lavorativa in linea con le sue passioni ed aspirazioni (la ricorrente, infatti, è appassionata di cavalli e pratica l'equitazione fin dall'infanzia). Non è possibile conoscere quanto percepisca Parte_1
attualmente per detta attività, ma, viste la giovane età, la capacità di inserimento nel mercato del lavoro e la carenza di situazioni di inidoneità fisica, si ritiene che non vi sia alcun ostacolo per la ricorrente ad un ampliamento dell'orario lavorativo, aumentando così il proprio reddito.
Sul risarcimento del danno da illecito endo-familiare.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dev'essere accolta.
Risulta, infatti, dagli atti del giudizio che fin dalla nascita di il sig. sia stato a Pt_1 Persona_1
conoscenza della paternità: il resistente, infatti, dichiara nella comparsa costitutiva di aver
“sostanzialmente preso per buona la paternità attribuitagli dalla sig.ra e … ha Parte_2
comunque partecipato alla vita della presunta IG, frequentandola costantemente, soprattutto dopo i primi anni dell'infanzia, e l'ha sempre trattata da IG, sia nel contesto della propria famiglia
d'origine che in quello della famiglia nata dal suo matrimonio con la sig.ra ”. Tale Controparte_2
circostanza è confermata anche nei successivi scritti difensivi, dove lo stesso resistente allega vari documenti (foto e “screeshots” di conversazioni via whatsapp) per provare il legame affettivo con
. Le ricorrenti, invece, hanno riportato che nei primi anni di vita il resistente aveva visto la Pt_1
pagina 8 di 10 IG sporadicamente e che le frequentazioni padre-IG sono aumentate dal 2011 fino a diventare costanti nel corso del 2014 ( stava con il padre almeno una sera a settimana). Pt_1
Ciò posto, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto al mancato riconoscimento della paternità
- e quindi alla mancanza di un rapporto padre-figlio - rientra nelle ipotesi di risarcimento del danno da illecito endofamiliare. La giurisprudenza ritiene che la responsabilità da illecito endofamiliare per mancato riconoscimento del figlio si configuri qualora il genitore abbia consapevolmente deciso di non riconoscerlo nonostante fosse a conoscenza dell'avvenuta procreazione (vedasi Cass. Civ., ordinanza
22496 del 09/08/2021: “Il mancato riconoscimento di paternità da parte del padre naturale, pur integrando una violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole costituzionalmente tutelati, non dà luogo a responsabilità risarcitoria in assenza della prova della consapevolezza del concepimento da parte del padre. Tale consapevolezza non si identifica con la mera certezza derivante dalla prova ematologica, ma richiede la dimostrazione di un quadro indiziario univoco, che non può essere desunto automaticamente dalla sola consumazione di rapporti sessuali non protetti. Pertanto, il diritto del figlio naturale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'illecito endofamiliare presuppone non solo l'accertamento della paternità, ma anche la prova che il padre fosse consapevole dell'avvenuta procreazione, non essendo sufficiente la mera possibilità di esserne a conoscenza. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, potendo disporne la compensazione totale o parziale).
Nel caso in esame risulta che il sig. è sempre stato a conoscenza della paternità di Persona_1
Ciò si desume dalle dichiarazioni e allegazioni dello stesso resistente, il quale ha Parte_1 riportato di non essersi mai occupato dell'educazione né dell'istruzione né del mantenimento della IG, lasciando tali incombenze alla madre;
inoltre, ha allegato di aver sempre considerato e trattato come IG. Ciò nonostante, il sig. non ha mai deciso di riconoscere Pt_1 Persona_1
formalmente la paternità e questa contraddizione in capo al resistente ha certamente prodotto una situazione di sofferenza per ed un pregiudizio alla sua identità personale, tale da giustificare il Pt_1
risarcimento del danno sulla scorta dei principi anche giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente cui per brevità si fa integrale richiamo..
Relativamente al quantum del risarcimento, il Collegio considera corretto il ragionamento proposto dalla parte ricorrente circa l'utilizzo delle tabelle in uso per il risarcimento del danno da perdita definitiva del genitore (ragionamento basato sulle statuizioni della giurisprudenza prevalente in materia): nel caso di specie, essendo il padre vivo, le ricorrenti hanno preso in considerazione il valore minimo previsto (168.250€) e hanno chiesto un risarcimento pari a ¼ di tale somma (42.062€).
pagina 9 di 10 Il Collegio, condividendo l'operazione di calcolo delle ricorrenti e ritenendo equo un arrotondamento per difetto, condanna a risarcire a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di 40.000€, già rivalutata ed attualizzata, quale danno non patrimoniale da mancato riconoscimento della IG.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, stante la parziale soccombenza anche di parte ricorrente,
(quanto alla domande di mantenimento), si ritiene di dover condannare il resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile (scaglione da 52.001 a 260.000€), valori minimi per tutte le fasi del giudizio stante la non particolare complessità delle questioni trattate (totale euro 7.052, oltre accessori di legge).
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto, stante la sua soccombenza sulla domanda di accertamento della paternità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara che è IG di Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di annotare la presente pronuncia a margine dei relativi atti di nascita;
3) Condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_2
132.000€ a titolo di indennizzo per la mancata contribuzione al mantenimento di Parte_1
oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento svolta da Parte_1
[...]
5) Condanna al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per mancato riconoscimento della IG, la somma di
40.000€, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
6) Condanna al pagamento in favore della parte ricorrente di 2/3 Controparte_1
delle spese, quantificate in complessivi euro 4.700, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando il resto;
7) Pone definitivamente a carico di le spese liquidate al CTU., Controparte_1
con diritto della parte ricorrente a ripetere quanto eventualmente già anticipato
Padova, il 29.01.25
Il Presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 10 di 10