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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , in persona del l.r.p.t., quale procuratrice Parte_1 P.IVA_1
di (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Monia Mariani e Parte_2 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliata in Loreto, alla via Trieste n. 41, presso lo studio dell'avv. Parte_3
Mariani,
- Appellante
e
SIGLA S.R.L. (C.F. , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti Stefano Arrigo P.IVA_2
e Claudia De Pellegrini, elettivamente domiciliata in Lanciano, al largo Carlo Tappia n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Codagnone,
- Appellata
Oggetto: contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio – estinzione anticipata – rimborso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice di Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio la SIGLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al
[...]
Giudice di Pace di Lanciano, al fine di accertare il proprio diritto al rimborso della quota-parte di oneri connessi al contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulato con la società convenuta e anticipatamente estinto, ai sensi dell'art. 125-sexies del Testo Unico IO (TUB). Per
pagina 1 di 10 l'effetto, parte attrice chiedeva di condannare la stessa società al versamento in suo favore dell'importo di 1.992,07 euro, quantificato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
A supporto della proposta domanda, parte attrice invocava l'applicazione del citato art. 125-sexies
TUB, da interpretarsi alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (nella causa C-383/18), cd. sentenza LE, con la quale i giudici europei, interpretando la previsione contenuta nell'art. 16 della direttiva 2008/48/UE (appunto recepita dal citato art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010), hanno affermato la rimborsabilità al consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, sia dei costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring), sia dei costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (cd. up-front), questi ultimi in precedenza ritenuti non ripetibili. A sostegno della proposta domanda parte attrice richiamava pronunce dei giudici di merito che, in conformità alla decisione dei giudici europei, si erano determinati per l'invalidità di clausole, contenute nei contratti di finanziamento, volte a precludere il rimborso dei costi up-front.
La società , per conto di concludeva, quindi, nei termini sopra riportati, Pt_1 Parte_2
rappresentando, da ultimo, l'infondatezza delle argomentazioni che la SIGLA s.r.l. aveva già speso, in sede stragiudiziale, dinanzi all'Arbitro IO IA (di seguito ABF), pure adito dallo stesso attore, affermando che la sottoscritta “quietanza liberatoria” costituisse una rinuncia alla corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle ricevute in sede di conteggio estintivo, trattandosi, di contro, di una mera quietanza di pagamento rispetto agli oneri di cui aveva già ottenuto il rimborso secondo le condizioni previste dal contratto di finanziamento.
Dinanzi al Giudice di Pace si costituiva la SIGLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità della domanda attorea, stante la “quietanza liberatoria” in atti, sottoscritta dal successivamente alla ricezione del “conteggio estintivo”, con Pt_2
la quale il predetto aveva dichiarato di rinunciare a somme di denaro ulteriori rispetto a quelle ivi indicate, “a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro”. In ogni caso, la società convenuta contestava, tra l'altro, l'integrale rimborsabilità di tutte le voci di costo, nonché l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis, come ritenuto da controparte, ridimensionando la portata degli effetti della citata sentenza anche alla luce della successiva CP_1
evoluzione legislativa e di alcuni orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito.
Il Giudice di Pace adito, all'esito del giudizio, con sentenza n. 101 del 27 giugno 2023, depositata in data 28 giugno 2023, decideva per il rigetto della domanda attorea, sulla scorta degli effetti estintivi pagina 2 di 10 ascrivibili alla “quietanza liberatoria” sottoscritta dallo stesso con la quale il predetto si Pt_2 dichiarava “pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da Sigla srl. a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito, così come espressamente previsto dall'art. 125-sexies del TUB, rilascio a Sigla srl. la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere nei confronti di Sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata”. Quanto alle spese di lite, il giudice di prime cure si determinava per la relativa compensazione, stante la natura controversa delle questioni trattate.
2. Con l'odierno gravame la in qualità di procuratrice del ha impugnato la Parte_1 Pt_2
pronuncia di prime cure, deducendo, anzitutto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1199
c.c., ovvero l'erronea applicazione dei principi vigenti in materia di negozio transattivo e quietanza liberatoria, posto che, il documento indicato da controparte, in primo grado, quale “quietanza liberatoria”, peraltro predisposto dalla società convenuta e fatto sottoscrivere (solo) al non Pt_2
contiene alcuna valida rinuncia del medesimo alla corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle già detratte dalla convenuta in sede di conteggio estintivo, non contenendo alcun “preciso riferimento all'oggetto della rinuncia e alla volontà espressa di abdicare alla pretesa di ricevere residue somme”.
Difatti, l'oggetto della rinuncia asseritamente espressa non viene determinato né dal punto di vista quantitativo (non viene indicato l'ammontare delle ulteriori somme alle quali il cliente rinuncerebbe), né causale (non vengono singolarmente indicate le voci di costo non rimborsate). Inoltre, parte appellante ha reiterato quanto già dedotto in primo grado relativamente all'onnicomprensività del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata - ai sensi del citato art. 125-sexies TUB interpretato alla luce della c.d. sentenza LE – ed all'applicazione del criterio pro rata temporis ai fini della relativa quantificazione.
Si è costituita in giudizio la SIGLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., che ha richiesto la conferma della decisione impugnata, ribadendo la argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado in punto di effetti ascrivibili alla “quietanza liberatoria” in atti e in ordine alla portata dell'impatto della c.d. sentenza sulla rimborsabilità dei costi, all'esito dell'estinzione anticipata del CP_1
finanziamento, in favore della parte finanziata.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352, comma 1, c.p.c.
Di seguito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c.,
3. Nel merito, l'appello proposto deve essere accolto.
Quanto al primo motivo di appello, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di
pagina 3 di 10 regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde – risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (così, Cass, sez. III, 19 luglio
2023, n. 21400; in senso conforme, tra le altre: Cass., sez. lav., 15 settembre 2015, n. 18094; Id., 18 settembre 2019, n. 23296. Nella giurisprudenza di merito, cfr., tra le altre: Trib. Treviso, 22 marzo
2023, n. 466; Trib. Catania 2 dicembre 202, n. 5876; Trib. Milano, 24 giugno 2024, n. 6374). Invero, è stato condivisibilmente precisato che le enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto (così,
Cass., sez. lav., 4 agosto 2021 n. 22245).
In senso conforme si è espresso in più occasioni anche l'ABF, ritenendo che, al fine di individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, la dichiarazione deve contenere un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia - nonché l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di dichiarare, con effetti estintivi, la rinuncia alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (cfr.
ABF, Collegio di coordinamento, 21 luglio 2017, n. 8827; cfr., in senso conforme, ABF, Collegio di
Milano, decisione n. 7944 del 27 luglio 2023).
Nel caso di specie, si osserva che la dichiarazione in discorso, peraltro sottoscritta dal solo Pt_2
non risulta qualificabile alla stregua di transazione ex art. 1965 e ss. c.c., trattandosi di fattispecie contrattuale la cui integrazione richiede la pattuizione, tra le parti, di “reciproche concessioni” che
“pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. Invero, la quietanza sottoscritta dall'odierna appellante non contiene riferimenti, neppure generici, alla sussistenza di una controversia, anche potenziale, con la SIGLA s.r.l. riguardo al diritto di percepire ulteriori somme che derivino dall'estinzione anticipata dello stipulato contratto di finanziamento.
Né la dichiarazione in discorso può essere intesa alla stregua di “rinuncia”, posto che la quietanza liberatoria in atti manca sia della puntuale indicazione dell'oggetto e dell'entità dell'asserita rinuncia pagina 4 di 10 (dunque delle voci ovvero delle commissioni non rimborsate e della relativa quantificazione), sia di elementi da cui desumere l'effettiva consapevolezza del tanto del proprio diritto ad ottenere il Pt_2
rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle restituitegli dall'odierna appellata, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, quanto di rinunciarvi.
Si osserva, altresì, che, alla data della quietanza liberatoria, neppure era ancora intervenuta la già menzionata sentenza LE della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, risalente all'11 settembre
2019.
Sicché, la dichiarazione in discorso deve essere intesa alla stregua di dichiarazione di scienza ovvero di mera quietanza relativamente al percepimento delle somme ivi indicate e di una generica dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, senza alcun valore di transazione ovvero di valida rinuncia ad uno specifico diritto di credito con effetti estintivi, in ragione delle considerazioni sopra espresse.
Ciò posto, anche il secondo motivo di appello deve ritenersi fondato. Al riguardo, è opportuno precisare che, alla pattuizione in discorso, integrata da un contratto di finanziamento cessione del quinto dello stipendio, trova applicazione la disciplina prevista in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, contenuta all'art. 125-sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(TUB). Tanto in forza dell'art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”), il cui primo comma prevede espressamente l'applicazione all'istituto della cessione di quote di stipendio delle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB.
Segnatamente, considerando la data di sottoscrizione del contratto risalente al 30 marzo 2015 e dell'estinzione anticipata dello stesso, risalente al 31 agosto 2019, deve trovare applicazione la formulazione previgente dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in forza del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, come introdotta dal d.lgs. n. 141/2010.
Tanto in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2000/48/CE (il cui primo paragrafo prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”), sulla cui esegesi ha inciso, da ultimo, la già menzionata sentenza LE, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 (nella causa C-383/18).
pagina 5 di 10 Invero, anteriormente alla decisione dei giudici europei, l'art. 125-sexies, comma 1, TUB è stato interpretato nel senso di ritenere che il consumatore potesse ripetere i soli costi dipendenti dalla durata del contratto (i cosiddetti costi recurring), non ancora maturati al momento del rimborso del capitale – stante il dato testuale della disposizione - con esclusione delle voci di costo relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front, come la provvigione dell'intermediario e le commissioni di attivazione e di istruttoria, dovuti quale corrispettivo di prestazioni già rese al cliente). Detta interpretazione era stata avallata anche dalle norme secondarie dettate dalla AN d'IT (con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori»), relative alle modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito, a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tenendo conto degli oneri collegati allo svolgimento del rapporto, da restituire, quindi, al consumatore per la parte non ancora maturata al momento della relativa estinzione, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
Con la decisione sopracitata (di seguito richiamata), la Corte di Giustizia è intervenuta sull'esegesi dell'art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva, interpretandolo nel senso di ritenere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 36). Ciò nella prospettiva di una interpretazione teleologica volta a garantire «un'elevata protezione del consumatore» (punto 29), i giudici europei avendo pure condiviso la posizione espressa dal giudice del rinvio, rilevando che
«limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (punto 32).
Alla sentenza hanno quindi fatto seguito diverse pronunce della giurisprudenza di merito, CP_1
che hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla decisione dei giudici europei, ritenendo che il menzionato “costo totale del credito” dovesse includere sia i costi recurring, sia i costi up-front, come sopra individuati.
La validità di detta interpretazione è stata confermata dalla sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il pagina 6 di 10 lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'IT».
La disposizione censurata dai giudici costituzionali - prevedendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 125-sexies TUB e alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'IT vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti - aveva di fatto limitato l'applicazione della nuova formulazione dell'articolo 125-sexies, comma 1, TUB, introdotta dal comma
1 del citato art. 11-octies in conformità alla sentenza LE (“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la menzionata decisione (di seguito citata), ha osservato che già la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, risultava compatibile, sul piano letterale, con una interpretazione conforme alla sentenza LE relativamente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Invero, sebbene “l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi»”, i giudici costituzionali hanno ritenuto la decisività di altri “indici testuali”, ovvero, “da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto»”. Al riguardo, i giudici costituzionali hanno ritenuto la preposizione «per» riferibile “ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza . CP_1
Peraltro, in punto di voci di costo oggetto del previsto rimborso, non sono condivisibili le sopra riportate argomentazioni della società appellata, relative all'operatività del citato art. 6-bis del d.P.R. n.
180/1950, atteso che detta disposizione non integra norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 125-sexies TUB. Difatti, come già sopra evidenziato, è lo stesso primo comma del predetto art. 6-bis a prevedere espressamente l'applicazione delle norme in materia di credito ai consumatori - di cui al capo II del titolo VI del TUB - all'istituto della cessione di quote di stipendio.
pagina 7 di 10 Invero, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è da ritenersi una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo. Sicché, la relativa disciplina è da inquadrare nella prospettiva di accordare al consumatore, quale parte debole del rapporto contrattuale, la più ampia tutela possibile, nel rispetto dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, come tracciata, nello specifico dalla sentenza
LE, e valorizzata dalla sopracitata pronuncia dei giudici costituzionali.
Inoltre, la tesi restrittiva dell'ambito di rimborsabilità dei costi all'esito dell'estinzione anticipata del finanziamento, patrocinata dell'appellante, non trova conforto neppure nell'art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che ha introdotto, da ultimo, un'ulteriore formulazione del citato art. 11-octies, comma 2, poiché esclude dall'area della rimborsabilità soltanto le imposte.
Da ultimo, si osserva che neppure la sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023, emessa nella causa C-555/21, ampiamente richiamata dall'appellata, appare idonea a contrastare le sopra esposte considerazioni. Ciò in quanto la decisione in discorso si riferisce ai soli contratti di credito relativi ai beni immobili, la cui disciplina è contenuta nella direttiva 2014/17/UE, la quale, al considerando 22, ricorda come sia “importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”. Sul punto, è stato puntualmente osservato (Trib. Milano, 5 dicembre 2024, cit., di seguito richiamata) che l'art 14 della citata direttiva del 2014 pone a carico del creditore o dell'intermediario finanziario l'obbligo di fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, il quale, al punto 4, prevede una distinzione tra “spese una tantum” e “spese periodiche”, riducendo i margini di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione così da consentire sia al giudice nazionale che al consumatore di verificare se il tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del credito (cfr. punto 34). Inoltre, si è correttamente osservato che la ratio della differente disciplina sta nel fatto che “i contratti di credito ai consumatori regolati dalla Direttiva 2008/48 presentino considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo dell'ente creditizio”, quali, a titolo esemplificativo, “le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale, alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (cfr. punto 18) (sul carattere inconferente del richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia da ultimo citata cfr. anche Trib. Roma, 4 dicembre 2024, n.
18573).
pagina 8 di 10 Sicché, sulla scorta delle considerazioni che precedono, muovendo dall'interpretazione della previgente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, applicabile ratione temporis al caso di specie, in senso conforme alla citata sentenza LE, deve conclusivamente ritenersi l'operatività, in caso di rimborso anticipato, della riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, sia recurring sia up-front, dunque di tutti i costi oggetto della domanda attorea, inclusi i costi di distribuzione, posto che nel concetto di “costo totale del credito”, a cui fa riferimento il citato art. 125- sexies, sono ricompresi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e tale deve intendersi l'attività di intermediazione creditizia. Sicché, si ritiene che l'odierna appellante abbia legittimamente chiesto il rimborso delle commissioni di intermediazione alla SIGLA s.r.l., in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario e il contratto con cui il finanziatore ha concesso credito al consumatore.
Inoltre, come osservato da condivisibile giurisprudenza di merito, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato – come nel caso di specie (cfr. art. 4 del contratto in atti) - insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (così, Trib. Monza, n. 20/2023, come richiamata da Trib. Milano, 5 dicembre 2024, n. 10550). Sicché, non può̀ valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto (così, Trib. Milano, cit.). Quanto sopra esposto giustifica, quindi, la titolarità passiva della società mutuante in relazione al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento, ferma la eventuale facoltà della stessa di agire in regresso nei confronti dell'intermediario per quanto rimborsato al cliente a titolo di provvigioni.
Da ultimo, quanto alla misura dei costi oggetto di rimborso - posta l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 125-sexies, comma 2, TUB nella parte in cui prevede che “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”, come modificato dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L.
23 luglio 2021, n. 106, come modificato D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 10 agosto 2023, n. 103 – si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (ex multis e tra le più recenti: Trib. Roma, 4 dicembre 2024, n. 18573; Id., 7 novembre 2024, n. 17057;
Trib. Milano, 5 dicembre 2024, n. 10550) secondo cui il rimborso delle somme richieste dal mutuatario debba avvenire secondo il criterio cd. proporzionale puro (o pro rata temporis), che è il più aderente al concetto di proporzionalità sancito dal ridetto art. 125-sexies ed idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, come richiesto in sede europea (cfr. supra). Si osserva, altresì, che il diverso
pagina 9 di 10 criterio, pure proposto dall'odierna appellata, della c.d. curva degli interessi – in base al quale la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate venute meno per effetto dell'estinzione anticipata rapportato al totale degli interessi – condurrebbe a risultati irragionevolmente diversi a seconda del tipo di ammortamento che caratterizza il prestito (cfr. Trib.
Roma, 4 dicembre 2024, cit.). Sicché, la quantificazione operata dal secondo il criterio pro rata Pt_2
temporis, deve ritenersi corretta.
Conclusivamente, l'appello deve quindi trovare accoglimento e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve pronunciarsi la condanna dell'appellata Sigla s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma complessiva di 1.992,07 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. La peculiarità delle questioni trattate, unitamente all'evoluzione giurisprudenziale e normativa involgente la tematica oggetto di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla società in persona del l.r.p.t., quale procuratrice di Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata SIGLA s.r.l., in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma complessiva di 1.992,07 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- spese compensate.
Lanciano, 15 gennaio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , in persona del l.r.p.t., quale procuratrice Parte_1 P.IVA_1
di (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Monia Mariani e Parte_2 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliata in Loreto, alla via Trieste n. 41, presso lo studio dell'avv. Parte_3
Mariani,
- Appellante
e
SIGLA S.R.L. (C.F. , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti Stefano Arrigo P.IVA_2
e Claudia De Pellegrini, elettivamente domiciliata in Lanciano, al largo Carlo Tappia n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Codagnone,
- Appellata
Oggetto: contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio – estinzione anticipata – rimborso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice di Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio la SIGLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al
[...]
Giudice di Pace di Lanciano, al fine di accertare il proprio diritto al rimborso della quota-parte di oneri connessi al contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulato con la società convenuta e anticipatamente estinto, ai sensi dell'art. 125-sexies del Testo Unico IO (TUB). Per
pagina 1 di 10 l'effetto, parte attrice chiedeva di condannare la stessa società al versamento in suo favore dell'importo di 1.992,07 euro, quantificato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
A supporto della proposta domanda, parte attrice invocava l'applicazione del citato art. 125-sexies
TUB, da interpretarsi alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (nella causa C-383/18), cd. sentenza LE, con la quale i giudici europei, interpretando la previsione contenuta nell'art. 16 della direttiva 2008/48/UE (appunto recepita dal citato art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010), hanno affermato la rimborsabilità al consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, sia dei costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring), sia dei costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (cd. up-front), questi ultimi in precedenza ritenuti non ripetibili. A sostegno della proposta domanda parte attrice richiamava pronunce dei giudici di merito che, in conformità alla decisione dei giudici europei, si erano determinati per l'invalidità di clausole, contenute nei contratti di finanziamento, volte a precludere il rimborso dei costi up-front.
La società , per conto di concludeva, quindi, nei termini sopra riportati, Pt_1 Parte_2
rappresentando, da ultimo, l'infondatezza delle argomentazioni che la SIGLA s.r.l. aveva già speso, in sede stragiudiziale, dinanzi all'Arbitro IO IA (di seguito ABF), pure adito dallo stesso attore, affermando che la sottoscritta “quietanza liberatoria” costituisse una rinuncia alla corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle ricevute in sede di conteggio estintivo, trattandosi, di contro, di una mera quietanza di pagamento rispetto agli oneri di cui aveva già ottenuto il rimborso secondo le condizioni previste dal contratto di finanziamento.
Dinanzi al Giudice di Pace si costituiva la SIGLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità della domanda attorea, stante la “quietanza liberatoria” in atti, sottoscritta dal successivamente alla ricezione del “conteggio estintivo”, con Pt_2
la quale il predetto aveva dichiarato di rinunciare a somme di denaro ulteriori rispetto a quelle ivi indicate, “a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro”. In ogni caso, la società convenuta contestava, tra l'altro, l'integrale rimborsabilità di tutte le voci di costo, nonché l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis, come ritenuto da controparte, ridimensionando la portata degli effetti della citata sentenza anche alla luce della successiva CP_1
evoluzione legislativa e di alcuni orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito.
Il Giudice di Pace adito, all'esito del giudizio, con sentenza n. 101 del 27 giugno 2023, depositata in data 28 giugno 2023, decideva per il rigetto della domanda attorea, sulla scorta degli effetti estintivi pagina 2 di 10 ascrivibili alla “quietanza liberatoria” sottoscritta dallo stesso con la quale il predetto si Pt_2 dichiarava “pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da Sigla srl. a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito, così come espressamente previsto dall'art. 125-sexies del TUB, rilascio a Sigla srl. la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere nei confronti di Sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata”. Quanto alle spese di lite, il giudice di prime cure si determinava per la relativa compensazione, stante la natura controversa delle questioni trattate.
2. Con l'odierno gravame la in qualità di procuratrice del ha impugnato la Parte_1 Pt_2
pronuncia di prime cure, deducendo, anzitutto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1199
c.c., ovvero l'erronea applicazione dei principi vigenti in materia di negozio transattivo e quietanza liberatoria, posto che, il documento indicato da controparte, in primo grado, quale “quietanza liberatoria”, peraltro predisposto dalla società convenuta e fatto sottoscrivere (solo) al non Pt_2
contiene alcuna valida rinuncia del medesimo alla corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle già detratte dalla convenuta in sede di conteggio estintivo, non contenendo alcun “preciso riferimento all'oggetto della rinuncia e alla volontà espressa di abdicare alla pretesa di ricevere residue somme”.
Difatti, l'oggetto della rinuncia asseritamente espressa non viene determinato né dal punto di vista quantitativo (non viene indicato l'ammontare delle ulteriori somme alle quali il cliente rinuncerebbe), né causale (non vengono singolarmente indicate le voci di costo non rimborsate). Inoltre, parte appellante ha reiterato quanto già dedotto in primo grado relativamente all'onnicomprensività del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata - ai sensi del citato art. 125-sexies TUB interpretato alla luce della c.d. sentenza LE – ed all'applicazione del criterio pro rata temporis ai fini della relativa quantificazione.
Si è costituita in giudizio la SIGLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., che ha richiesto la conferma della decisione impugnata, ribadendo la argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado in punto di effetti ascrivibili alla “quietanza liberatoria” in atti e in ordine alla portata dell'impatto della c.d. sentenza sulla rimborsabilità dei costi, all'esito dell'estinzione anticipata del CP_1
finanziamento, in favore della parte finanziata.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352, comma 1, c.p.c.
Di seguito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c.,
3. Nel merito, l'appello proposto deve essere accolto.
Quanto al primo motivo di appello, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di
pagina 3 di 10 regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o di transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde – risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (così, Cass, sez. III, 19 luglio
2023, n. 21400; in senso conforme, tra le altre: Cass., sez. lav., 15 settembre 2015, n. 18094; Id., 18 settembre 2019, n. 23296. Nella giurisprudenza di merito, cfr., tra le altre: Trib. Treviso, 22 marzo
2023, n. 466; Trib. Catania 2 dicembre 202, n. 5876; Trib. Milano, 24 giugno 2024, n. 6374). Invero, è stato condivisibilmente precisato che le enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto (così,
Cass., sez. lav., 4 agosto 2021 n. 22245).
In senso conforme si è espresso in più occasioni anche l'ABF, ritenendo che, al fine di individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, la dichiarazione deve contenere un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia - nonché l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di dichiarare, con effetti estintivi, la rinuncia alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (cfr.
ABF, Collegio di coordinamento, 21 luglio 2017, n. 8827; cfr., in senso conforme, ABF, Collegio di
Milano, decisione n. 7944 del 27 luglio 2023).
Nel caso di specie, si osserva che la dichiarazione in discorso, peraltro sottoscritta dal solo Pt_2
non risulta qualificabile alla stregua di transazione ex art. 1965 e ss. c.c., trattandosi di fattispecie contrattuale la cui integrazione richiede la pattuizione, tra le parti, di “reciproche concessioni” che
“pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. Invero, la quietanza sottoscritta dall'odierna appellante non contiene riferimenti, neppure generici, alla sussistenza di una controversia, anche potenziale, con la SIGLA s.r.l. riguardo al diritto di percepire ulteriori somme che derivino dall'estinzione anticipata dello stipulato contratto di finanziamento.
Né la dichiarazione in discorso può essere intesa alla stregua di “rinuncia”, posto che la quietanza liberatoria in atti manca sia della puntuale indicazione dell'oggetto e dell'entità dell'asserita rinuncia pagina 4 di 10 (dunque delle voci ovvero delle commissioni non rimborsate e della relativa quantificazione), sia di elementi da cui desumere l'effettiva consapevolezza del tanto del proprio diritto ad ottenere il Pt_2
rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle restituitegli dall'odierna appellata, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, quanto di rinunciarvi.
Si osserva, altresì, che, alla data della quietanza liberatoria, neppure era ancora intervenuta la già menzionata sentenza LE della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, risalente all'11 settembre
2019.
Sicché, la dichiarazione in discorso deve essere intesa alla stregua di dichiarazione di scienza ovvero di mera quietanza relativamente al percepimento delle somme ivi indicate e di una generica dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, senza alcun valore di transazione ovvero di valida rinuncia ad uno specifico diritto di credito con effetti estintivi, in ragione delle considerazioni sopra espresse.
Ciò posto, anche il secondo motivo di appello deve ritenersi fondato. Al riguardo, è opportuno precisare che, alla pattuizione in discorso, integrata da un contratto di finanziamento cessione del quinto dello stipendio, trova applicazione la disciplina prevista in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, contenuta all'art. 125-sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(TUB). Tanto in forza dell'art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”), il cui primo comma prevede espressamente l'applicazione all'istituto della cessione di quote di stipendio delle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB.
Segnatamente, considerando la data di sottoscrizione del contratto risalente al 30 marzo 2015 e dell'estinzione anticipata dello stesso, risalente al 31 agosto 2019, deve trovare applicazione la formulazione previgente dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in forza del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, come introdotta dal d.lgs. n. 141/2010.
Tanto in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2000/48/CE (il cui primo paragrafo prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”), sulla cui esegesi ha inciso, da ultimo, la già menzionata sentenza LE, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 (nella causa C-383/18).
pagina 5 di 10 Invero, anteriormente alla decisione dei giudici europei, l'art. 125-sexies, comma 1, TUB è stato interpretato nel senso di ritenere che il consumatore potesse ripetere i soli costi dipendenti dalla durata del contratto (i cosiddetti costi recurring), non ancora maturati al momento del rimborso del capitale – stante il dato testuale della disposizione - con esclusione delle voci di costo relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front, come la provvigione dell'intermediario e le commissioni di attivazione e di istruttoria, dovuti quale corrispettivo di prestazioni già rese al cliente). Detta interpretazione era stata avallata anche dalle norme secondarie dettate dalla AN d'IT (con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori»), relative alle modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito, a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tenendo conto degli oneri collegati allo svolgimento del rapporto, da restituire, quindi, al consumatore per la parte non ancora maturata al momento della relativa estinzione, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
Con la decisione sopracitata (di seguito richiamata), la Corte di Giustizia è intervenuta sull'esegesi dell'art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva, interpretandolo nel senso di ritenere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 36). Ciò nella prospettiva di una interpretazione teleologica volta a garantire «un'elevata protezione del consumatore» (punto 29), i giudici europei avendo pure condiviso la posizione espressa dal giudice del rinvio, rilevando che
«limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (punto 32).
Alla sentenza hanno quindi fatto seguito diverse pronunce della giurisprudenza di merito, CP_1
che hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla decisione dei giudici europei, ritenendo che il menzionato “costo totale del credito” dovesse includere sia i costi recurring, sia i costi up-front, come sopra individuati.
La validità di detta interpretazione è stata confermata dalla sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il pagina 6 di 10 lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'IT».
La disposizione censurata dai giudici costituzionali - prevedendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 125-sexies TUB e alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'IT vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti - aveva di fatto limitato l'applicazione della nuova formulazione dell'articolo 125-sexies, comma 1, TUB, introdotta dal comma
1 del citato art. 11-octies in conformità alla sentenza LE (“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la menzionata decisione (di seguito citata), ha osservato che già la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, risultava compatibile, sul piano letterale, con una interpretazione conforme alla sentenza LE relativamente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Invero, sebbene “l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi»”, i giudici costituzionali hanno ritenuto la decisività di altri “indici testuali”, ovvero, “da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto»”. Al riguardo, i giudici costituzionali hanno ritenuto la preposizione «per» riferibile “ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza . CP_1
Peraltro, in punto di voci di costo oggetto del previsto rimborso, non sono condivisibili le sopra riportate argomentazioni della società appellata, relative all'operatività del citato art. 6-bis del d.P.R. n.
180/1950, atteso che detta disposizione non integra norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 125-sexies TUB. Difatti, come già sopra evidenziato, è lo stesso primo comma del predetto art. 6-bis a prevedere espressamente l'applicazione delle norme in materia di credito ai consumatori - di cui al capo II del titolo VI del TUB - all'istituto della cessione di quote di stipendio.
pagina 7 di 10 Invero, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è da ritenersi una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo. Sicché, la relativa disciplina è da inquadrare nella prospettiva di accordare al consumatore, quale parte debole del rapporto contrattuale, la più ampia tutela possibile, nel rispetto dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, come tracciata, nello specifico dalla sentenza
LE, e valorizzata dalla sopracitata pronuncia dei giudici costituzionali.
Inoltre, la tesi restrittiva dell'ambito di rimborsabilità dei costi all'esito dell'estinzione anticipata del finanziamento, patrocinata dell'appellante, non trova conforto neppure nell'art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che ha introdotto, da ultimo, un'ulteriore formulazione del citato art. 11-octies, comma 2, poiché esclude dall'area della rimborsabilità soltanto le imposte.
Da ultimo, si osserva che neppure la sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023, emessa nella causa C-555/21, ampiamente richiamata dall'appellata, appare idonea a contrastare le sopra esposte considerazioni. Ciò in quanto la decisione in discorso si riferisce ai soli contratti di credito relativi ai beni immobili, la cui disciplina è contenuta nella direttiva 2014/17/UE, la quale, al considerando 22, ricorda come sia “importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”. Sul punto, è stato puntualmente osservato (Trib. Milano, 5 dicembre 2024, cit., di seguito richiamata) che l'art 14 della citata direttiva del 2014 pone a carico del creditore o dell'intermediario finanziario l'obbligo di fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, il quale, al punto 4, prevede una distinzione tra “spese una tantum” e “spese periodiche”, riducendo i margini di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione così da consentire sia al giudice nazionale che al consumatore di verificare se il tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del credito (cfr. punto 34). Inoltre, si è correttamente osservato che la ratio della differente disciplina sta nel fatto che “i contratti di credito ai consumatori regolati dalla Direttiva 2008/48 presentino considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo dell'ente creditizio”, quali, a titolo esemplificativo, “le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale, alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (cfr. punto 18) (sul carattere inconferente del richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia da ultimo citata cfr. anche Trib. Roma, 4 dicembre 2024, n.
18573).
pagina 8 di 10 Sicché, sulla scorta delle considerazioni che precedono, muovendo dall'interpretazione della previgente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, applicabile ratione temporis al caso di specie, in senso conforme alla citata sentenza LE, deve conclusivamente ritenersi l'operatività, in caso di rimborso anticipato, della riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, sia recurring sia up-front, dunque di tutti i costi oggetto della domanda attorea, inclusi i costi di distribuzione, posto che nel concetto di “costo totale del credito”, a cui fa riferimento il citato art. 125- sexies, sono ricompresi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e tale deve intendersi l'attività di intermediazione creditizia. Sicché, si ritiene che l'odierna appellante abbia legittimamente chiesto il rimborso delle commissioni di intermediazione alla SIGLA s.r.l., in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario e il contratto con cui il finanziatore ha concesso credito al consumatore.
Inoltre, come osservato da condivisibile giurisprudenza di merito, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato – come nel caso di specie (cfr. art. 4 del contratto in atti) - insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (così, Trib. Monza, n. 20/2023, come richiamata da Trib. Milano, 5 dicembre 2024, n. 10550). Sicché, non può̀ valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto (così, Trib. Milano, cit.). Quanto sopra esposto giustifica, quindi, la titolarità passiva della società mutuante in relazione al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento, ferma la eventuale facoltà della stessa di agire in regresso nei confronti dell'intermediario per quanto rimborsato al cliente a titolo di provvigioni.
Da ultimo, quanto alla misura dei costi oggetto di rimborso - posta l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 125-sexies, comma 2, TUB nella parte in cui prevede che “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”, come modificato dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L.
23 luglio 2021, n. 106, come modificato D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 10 agosto 2023, n. 103 – si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (ex multis e tra le più recenti: Trib. Roma, 4 dicembre 2024, n. 18573; Id., 7 novembre 2024, n. 17057;
Trib. Milano, 5 dicembre 2024, n. 10550) secondo cui il rimborso delle somme richieste dal mutuatario debba avvenire secondo il criterio cd. proporzionale puro (o pro rata temporis), che è il più aderente al concetto di proporzionalità sancito dal ridetto art. 125-sexies ed idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, come richiesto in sede europea (cfr. supra). Si osserva, altresì, che il diverso
pagina 9 di 10 criterio, pure proposto dall'odierna appellata, della c.d. curva degli interessi – in base al quale la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate venute meno per effetto dell'estinzione anticipata rapportato al totale degli interessi – condurrebbe a risultati irragionevolmente diversi a seconda del tipo di ammortamento che caratterizza il prestito (cfr. Trib.
Roma, 4 dicembre 2024, cit.). Sicché, la quantificazione operata dal secondo il criterio pro rata Pt_2
temporis, deve ritenersi corretta.
Conclusivamente, l'appello deve quindi trovare accoglimento e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve pronunciarsi la condanna dell'appellata Sigla s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma complessiva di 1.992,07 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. La peculiarità delle questioni trattate, unitamente all'evoluzione giurisprudenziale e normativa involgente la tematica oggetto di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla società in persona del l.r.p.t., quale procuratrice di Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata SIGLA s.r.l., in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma complessiva di 1.992,07 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- spese compensate.
Lanciano, 15 gennaio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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