Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
I vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dall'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ. la quale ricorre quando la diversità fra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale).
Commentari • 4
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IL FATTO Gli acquirenti di alcuni singoli appartamenti convenivano in giudizio la società costruttrice e venditrice per sentire accertare l'inadempimento di detta società all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere, entro un anno dalla stipula degli indicati atti di compravendita, la certificazione di agibilità/abitabilità, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Secondo la ricostruzione di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI Di CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI MA, titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROIMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI IANARI, che lo difende unitamente all'avvocato RICCARDO PELLICCIA, per Procura Speciale dott. Adriano Crispoliti notaio in Perugia Rep. N^ 34000 del 23/09/1996;
- ricorrente -
contro
LAVAJET DI FE ALFREDO, in persona del titolare Sig. NI LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO PARTENOPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1111/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Lucio;
MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Giovanna FIORE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso, per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto notificato il 14/7/1987 NU IO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Forlì con il quale gli era stato intimato di pagare alla ditta VA di LF NI la somma di L 5.952.335 a titolo di prezzo di due macchine idropulitrici. Il NU, deducendo che le due macchine erano rimaste inutilizzate per. il mancato funzionamento del bruciatore della serpentina e della pompa dell'acqua, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la . risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, oltre al risarcimento del danno.
La ditta VA resisteva all'opposizione.
Con sentenza 19/11/1992 il tribunale di Forlì revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava risolti per inadempimento della venditrice i contratti di vendita delle due macchine idropulitrici ritenendo tali macchine affette da vizi che le rendevano inidonee all'uso cui erano destinate. Avverso la detta sentenza la soccombente proponeva appello al quale resisteva il NU.
La corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 4/10/1995, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava prescritta l'azione di garanzia proposta dal NU in relazione al contratto di vendita della idropulitrice VA, con conseguente condanna dell'acquirente al pagamento in favore della venditrice della somma di lire 2.450.598, e dichiarava risolto per inadempimento della VA il contratto relativo alla idropulitrice Europa. Per quel che ancora rileva in questa sede, osservava la corte di merito: che l'eccezione di prescrizione era stata ritualmente sollevata dalla VA nel giudizio di primo grado per cui la ditta appellante non era incorsa in alcuna preclusione nel riproporre in grado di appello la detta eccezione di prescrizione peraltro sollevabile anche per la prima volta nel giudizio di gravame non ostandovi il disposto dell'articolo 345 c.p.c.; che incombeva al NU l'onere di provare che i vizi delle macchine acquistate erano stati denunciati entro l'anno dalla consegna;
che la detta prova non era stata fornita dall'appellato in relazione alla macchina VA consegnata in data 1/10/1981; che, come documentalmente provato, il primo intervento riparatore su detta macchina era avvenuto solo il 24/2/19.83, ossia ben oltre l'anno dalla consegna, come del resto avvalorato dallo stesso NU il quale aveva ammesso di aver contestato la prima fornitura con nota del 3/5/1982; che, quindi, l'azione di garanzia per la prima fornitura era prescritta per cui il NU, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, andava condannato a corrispondere il prezzo di L 1.789.875, oltre L 660.623 per gli interventi effettuati fuori garanzia.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Bologna è stata chiesta da NU IO con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria - al quale ha resistito con controricorso la ditta VA di NI LF.
Diritto
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1453 c.c. per aver la corte di appello ritenuto che la domanda proposta da esso NU era volta ad ottenere la garanzia di cui all'articolo 1490 c.c. La detta domanda. invece, era di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore con conseguente applicazione della disciplina generale sull'inadempimento e non di quella specifica sulla garanzia per vizi prevista per il contratto di compravendita.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa. Corte, in. tema di compravendita il vizio redibitorio (articolo 1490 c.c.) e la mancanza della qualità promesse o essenziali ( articolo 1497 c.c.) pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura. della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità ( le cui relative azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c. ) si distinguono a loro volta, dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c, - la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti ( cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio o di cosa mancante di qualità, di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto in sede di legittimità il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il giudice di appello, nell'esprimere in proprio giudizio di fatto, si sia attenuto ad un corretto criterio di distinzione tra le accennate diverse ipotesi ( nei sensi suddetti.. tra le tante, sentenze 28/1/1997 n. 844; 13/1/1997 n. 244; 19/5/1995 n. 593; 19/10/1994 n. 8537;). Nella specie la corte bolognese pur avendo il NU, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. esercitato in via riconvenzionale ( come è pacifico in fatto e non contestato. dalla controricorrente ditta VA ) l'ordinaria azione di risoluzione contrattuale ex articolo 1453 c.c., e pur avendo la decisione di primo grado pronunciato la risoluzione dei contratti di compravendita in questione per grave inadempimento della ditta venditrice "in quanto le idropulitrici presentavano vizi che rendevano le stesse assolutamente inidonee all'uso cui erano destinate" come riportato nella stessa sentenza impugnata ha applicato la disposizione dettata dall'articolo 1455 c.c. in tema di prescrizione dell'azione di garanzia omettendo qualsiasi indagine in ordine alla ravvisabilità, tenuto .conto dei vizi e dei difetti dei beni venduti, dell'ipotesi della consegna dell'aliud pro alio e, cioè, di merce diversa da quella contrattata e non soltanto mancante di qualità, con conseguente riconoscimento dell'esperibilità della. generale azione di risoluzione svincolata dal termine di prescrizione comminato dal citato articolo 1495 c.c. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri tre motivi concernenti gli asseriti errori commessi dalla corte di merito nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione ex articolo 1495 c.c. per non aver considerato sia che la fornitura della macchina idropulitrice VA era stata contestata con lettera del 3/5/1982, ossia meno di un anno prima della consegna, ( secondo e quarto motivo ), sia che la detta macchina era stata già pagata ( terzo motivo), Sulle questioni sollevate dal ricorrente con i detti motivi dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio solo ove non ritenga fondata l'azione di risoluzione esercitata dal NU a norma dell'articolo 1453 c.c. e che è svincolata dai termini di prescrizione e di decadenza cui è soggetta, ex articolo 1495 c.c., l'azione di garanzia per i vizi.
In definitiva, in base alle considerazioni che precedono e in accoglimento del primo motivo del ricorso., la sentenza impugnata va cassata e la causa ( limitatamente alla vendita della macchina idropulitrice VA. in quanto il capo della decisione concernente la vendita della macchina idropultrice "Europa" non ha formato oggetto di impugnativa ed .è passato in giudicato ) va rinviata ad altra sezione della corte di appello di Bologna la quale la riesaminerà sulla base della corretta qualificazione giuridica della domanda riconvenzionale proposta da NU IO, tenendo conto dei rilievi e delle indicazioni metodologiche di cui sopra, nonché uniformandosi agli enunciati principi di diritto. Allo stesso giudice si rimette la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1988
Depositato in Cancelleria il 23 Marzo 1999