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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1096/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via Assisi n. 32, presso lo studio dell'avv. Antonio Poleo (C.F. che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso C.F._2
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Crotone alla Via XXV Aprile presso lo studio dell'avv. Francesco Arrighi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 15.10.2024, e Parte_2
esponevano: CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.05.2002, nel Comune di San
Giovanni in Fiore (CS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 11 parte II serie A - anno 2002 -; - che dalla loro unione nascevano le due figlie e oggi entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni;
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate per le quali si rimanda al ricorso introduttivo sottoscritto in data 25.09.2024.
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dagli stessi in data 25.09.2024.
Con decreto di assegnazione della causa del 25.10.2024, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
In data 04.12.2024 le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 1096/2024
R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi E che Parte_2 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25/05/2002, nel Comune di San
Giovanni in Fiore (CS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
Atto N. 11 parte II serie A - anno 2002 -; 2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, per le quali si rimanda al ricorso sottoscritto dalle parti;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in
Fiore (CS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1096/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via Assisi n. 32, presso lo studio dell'avv. Antonio Poleo (C.F. che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso C.F._2
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Crotone alla Via XXV Aprile presso lo studio dell'avv. Francesco Arrighi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 15.10.2024, e Parte_2
esponevano: CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.05.2002, nel Comune di San
Giovanni in Fiore (CS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 11 parte II serie A - anno 2002 -; - che dalla loro unione nascevano le due figlie e oggi entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni;
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate per le quali si rimanda al ricorso introduttivo sottoscritto in data 25.09.2024.
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dagli stessi in data 25.09.2024.
Con decreto di assegnazione della causa del 25.10.2024, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
In data 04.12.2024 le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 1096/2024
R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi E che Parte_2 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25/05/2002, nel Comune di San
Giovanni in Fiore (CS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
Atto N. 11 parte II serie A - anno 2002 -; 2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, per le quali si rimanda al ricorso sottoscritto dalle parti;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in
Fiore (CS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli