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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 30/10/2025 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, Via Ragusa n.57, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Tomasello, presso il cui studio in Siracusa, Viale Zecchino n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce al ricorso;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Diodoro Siculo n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Tomasello, presso il cui studio in Siracusa, Viale Zecchino n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30/10/2025 le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione consensuale, omologate da questo Tribunale con decreto n. 302/2003 del 23/09/2003.
Hanno dedotto, a sostegno di tale richiesta, il peggioramento delle condizioni di economiche del
, che la è proprietaria di immobili e convive con il nipote che contribuisce a Parte_1 Pt_2
mantenerla e che la figlia oggi ha 42 anni ed è economicamente autosufficiente. CP_1
Con provvedimento del 31/10/2025, è stato designato il Giudice relatore per riferire in camera di consiglio. al PM è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò premesso, le parti hanno chiesto di modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini:
Pagina 1 di 2 “1. Ritenuto e dichiarato che le condizioni economiche delle parti sono mutate, per tutti i motivi esporti in narrativa accogliere la richiesta di modifica dell'accordo di separazione revocando la precedente statuizione relativa al pagamento del mantenimento in ragione di € 150,00 mensili in favore della e posta a carico di;
Parte_2 Parte_1
2. Ritenuto e dichiarato che l'unica figlia nata dal matrimonio, , è ormai adulta, con una CP_1
propria famiglia ed economicamente indipendente, revocare la precedente statuizione relativa al pagamento del mantenimento in ragione di € 150,00 posta a carico di;
Parte_1
3. Confermare il provvedimento di separazione nella parte in cui si stabilisce l'assegnazione della ex casa coniugale a;
Parte_2
4. Confermare il provvedimento di separazione nella parte in cui si stabilisce che i coniugi continueranno a vivere separati senza addebito di responsabilità a carico di alcun coniuge e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, anche all'estero.
5. Ritenere e dichiarare che i coniugi si consentono reciproca autorizzazione all'espatrio, sia per motivi di turismo sia per motivi di lavoro. In particolare, ai fini delle leggi di pubblica sicurezza, i coniugi dichiarano che l'eventuale espatrio di ciascuno di essi potrà avvenire liberamente, senza bisogno di ulteriori specifiche approvazioni concedendosi il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa”.
Osserva il collegio che le nuove condizioni concordate dalle parti possono essere accolte da questo
Tribunale in quanto rispondenti alle attuali esigenze economiche delle stesse, in quanto l'accordo sulle questioni economiche non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse attuale delle parti.
Nulla va disposto in merito alle spese processuali attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
a parziale modifica di quanto statuito con decreto di omologazione del Tribunale di Siracusa n.
302/2003 del 23/09/2003, provvede alle condizioni specificate in parte motiva, da intendersi qui trascritte.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
22/12/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 30/10/2025 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, Via Ragusa n.57, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Tomasello, presso il cui studio in Siracusa, Viale Zecchino n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce al ricorso;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Diodoro Siculo n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Tomasello, presso il cui studio in Siracusa, Viale Zecchino n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30/10/2025 le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione consensuale, omologate da questo Tribunale con decreto n. 302/2003 del 23/09/2003.
Hanno dedotto, a sostegno di tale richiesta, il peggioramento delle condizioni di economiche del
, che la è proprietaria di immobili e convive con il nipote che contribuisce a Parte_1 Pt_2
mantenerla e che la figlia oggi ha 42 anni ed è economicamente autosufficiente. CP_1
Con provvedimento del 31/10/2025, è stato designato il Giudice relatore per riferire in camera di consiglio. al PM è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò premesso, le parti hanno chiesto di modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini:
Pagina 1 di 2 “1. Ritenuto e dichiarato che le condizioni economiche delle parti sono mutate, per tutti i motivi esporti in narrativa accogliere la richiesta di modifica dell'accordo di separazione revocando la precedente statuizione relativa al pagamento del mantenimento in ragione di € 150,00 mensili in favore della e posta a carico di;
Parte_2 Parte_1
2. Ritenuto e dichiarato che l'unica figlia nata dal matrimonio, , è ormai adulta, con una CP_1
propria famiglia ed economicamente indipendente, revocare la precedente statuizione relativa al pagamento del mantenimento in ragione di € 150,00 posta a carico di;
Parte_1
3. Confermare il provvedimento di separazione nella parte in cui si stabilisce l'assegnazione della ex casa coniugale a;
Parte_2
4. Confermare il provvedimento di separazione nella parte in cui si stabilisce che i coniugi continueranno a vivere separati senza addebito di responsabilità a carico di alcun coniuge e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, anche all'estero.
5. Ritenere e dichiarare che i coniugi si consentono reciproca autorizzazione all'espatrio, sia per motivi di turismo sia per motivi di lavoro. In particolare, ai fini delle leggi di pubblica sicurezza, i coniugi dichiarano che l'eventuale espatrio di ciascuno di essi potrà avvenire liberamente, senza bisogno di ulteriori specifiche approvazioni concedendosi il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa”.
Osserva il collegio che le nuove condizioni concordate dalle parti possono essere accolte da questo
Tribunale in quanto rispondenti alle attuali esigenze economiche delle stesse, in quanto l'accordo sulle questioni economiche non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse attuale delle parti.
Nulla va disposto in merito alle spese processuali attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
a parziale modifica di quanto statuito con decreto di omologazione del Tribunale di Siracusa n.
302/2003 del 23/09/2003, provvede alle condizioni specificate in parte motiva, da intendersi qui trascritte.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
22/12/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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