CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1175/2023 RGAC vertente
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
Calabro alla Via Vincenzo Padula n.6/B. C.F. , domiciliato alla Via R. C.F._1
Fortina n. 5, presso lo studio dell'Avv. Falvo Antonio, C.F. che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti rilasciata in primo grado;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante in carica p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Catanzaro;
APPELLATO
1 Con l'intervento del PG presso la Corte d'Appello
All'esito dell'udienza del 06.11.2025, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del
7.11.2025 sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado
che erano del seguente tenore: “…accogliere la domanda di querela di falso e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la falsità della relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro del 27.04.2004 ore
18:00 nella parte in cui attribuisce al Sig. dichiarazioni mai rese in relazione alla data di Parte_1
assunzione delle Sig. e dichiarare nulla e/o inesistente, a seguito Pt_2 Parte_3 Pt_4
dell'accoglimento della querela di falso, la relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro
del 27.04.2004 ore 18:00 nella parte in cui attribuisce al Sig. dichiarazioni mai rese in Parte_1
relazione alla data di assunzione delle Sig. e condannare le convenute alle Pt_2 Parte_3 Pt_4
spese e competenze del presente giudizio ….”.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Per l'appellato: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la decisione di primo grado
impugnata;
2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.”;
Per il PG: “ Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
I FATTI
propone querela di falso, in via incidentale, avverso la relazione Parte_1
di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro del 27/04/2004 delle ore 18:00, nella parte in cui attribuisce alla sua persona dichiarazioni mai rese in ordine all'assunzione di
[...]
, e . Per_1 Persona_2 Per_3
A sostegno della domanda, parte attrice deduce di aver proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione 246/2008/254 emessa dal
[...]
di per il tramite del ricorso iscritto Controparte_2 CP_1
presso il Tribunale di Paola recante RG n. 896/2008. A fondamento della predetta ordinanza
2 di ingiunzione è stato posto il rapporto n. 524/2005, reso dal medesimo ente, che a sua volta ha posto quale fonte dell'illecito la relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro
del 27/04/2004. Nella suddetta relazione di servizio, i carabinieri intervenuti hanno riportato le date di assunzione degli operai assunti presso la ditta Parte_5
che, stando al verbale impugnato, sarebbero state riferite direttamente dal .
[...] Parte_1
Quest'ultimo, tuttavia, non ha affatto riferito tali informazioni ai carabinieri.
Il ricorso incardinato presso il Tribunale di Paola avverso la predetta sanzione è stato quindi oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di Catanzaro con gravame iscritto al
RGAC n. 724/2014. Nell'ambito di tale procedimento è stata quindi proposta querela di falso in via incidentale avverso la relazione di servizio dei carabinieri.
La Corte, ritenendo il documento impugnato rilevante ai fini del decidere, ha disposto la sospensione del giudizio d'appello, onerando l'appellante di provvedere a riassumere la causa di falso innanzi al Tribunale di Paola.
Adempiuto l'onere attribuito dalla Corte, concludeva, quindi, previo Parte_1
accoglimento della domanda, per la declaratoria di nullità e inesistenza della relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro del 27/04/2004.
Il procedimento, nella contumacia del Controparte_3
, è stato istruito per il tramite di prova
[...]
testimoniale ed è stato trattenuto in decisione previa trasmissione degli atti al collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 37/2023, depositata in data 19.01.2023, il Tribunale di Paola rigettava la domanda.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, deducendo con un unico motivo la violazione di legge errores in judicando – omessa valutazione documentazione probatoria - omessa valutazione risultanze istruttorie– violazione artt. 112 - 116 c.p.c. non avendo mai eccepito quanto riportato in sentenza ma semplicemente, come si evince dall'atto di citazione per querela di falso, che non ha mai riferito ai Carabinieri intervenuti alcuna data di assunzione né che fosse il primo giorno in prova. Deduceva, inoltre, che il Giudice di prime cure in violazione
3 dell'art. 112 c.p.c. ha ritenuto di dover prendere posizione sulla testimonianza della Sig.ra dichiarandola sua sponte inammissibile poiché portatrice di un interesse Testimone_1
specifico nella causa senza alcuna eccezione di parte in violazione dell'art. 246 c.p.c.
Si costituiva il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica p.t.,, chiedendo il rigetto
[...]
dell'avverso gravame con conferma della decisione di primo grado.
Effettuata la comunicazione al PG presso la Corte d'Appello competente, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. è infondato e deve essere, pertanto, Parte_1
rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ebbene, con un unico motivo di appello, il sig. denuncia l'errata Parte_1
motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto autentiche le dichiarazioni dallo stesso rese in qualità di legale rappresentante della società
[...]
in ordine alla posizione lavorativa delle Sig.re , Parte_5 Pt_2
e e riportate nella relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro Parte_3 Pt_6
del 27/04/2004, errando nella valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Deduce parte appellante che “il Giudice a quo sostiene che: “…l'attore assume di non
aver mai reso alcuna dichiarazione ai carabinieri… Tale contestazione non appare credibile. Il verbale
è, infatti, contestato come falso solo con riferimento alla posizione delle tre persone indicate e non
anche relativamente alle altre dichiarazioni concernenti gli altri lavoratori regolarmente assunti. Non
è infatti verosimile che il legale rappresentante abbia reso dichiarazioni solo riguardo ai lavoratori “in
regola” mentre, nel medesimo contesto di accertamento ispettivo, nulla abbia riferito per quelli “non
in regola”…”. L'odierno appellante non ha mai eccepito quanto riportato in sentenza ma
semplicemente, come si evince dall'atto di citazione per querela di falso, che non ha mai riferito ai
Carabinieri intervenuti alcuna data di assunzione né che fosse il primo giorno in prova”.
4 Orbene, dall'atto di citazione di primo grado emerge che parte attrice ha contestato che il verbale non è stato da lui sottoscritto e che è stato redatto presso il comando dei Carabinieri
in assenza dell'odierno appellante.
Così facendo parte appellante ha dedotto la falsità delle dichiarazioni ivi riportate con riferimento alla posizione lavorativa delle Sig.re , e Pt_2 Parte_3 Pt_6
Di fatto la contestazione di parte appellante sopra richiamata non sposta i termini della questione e non è idonea a confutare la motivazione dettagliata ed il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure nel motivare il rigetto della domanda.
Orbene, parte attrice odierna appellante, infatti, non nega l'intervento delle forze dell'ordine presso la sede dell'azienda, né la presenza in quei locali di tali persone, ma contesta esclusivamente il titolo per il quale le stesse si trovassero in quei luoghi ( e Parte_3 Pt_4
perché in visita alla socia dell' per un colloquio di lavoro). Parte_7
L'unica circostanza assunta come “falsa” concerne la dichiarazione riportata dai verbalizzanti e attribuita al legale rappresentante della società circa la posizione delle tre operaie rinvenute “non in regola” in ordine alla posizione lavorativa, dichiarazione secondo cui le operaie in questione ( , e ) fossero “in prova”. Persona_1 Persona_4 Per_3
Ritiene questa Corte che correttamente il giudice ha rilevato che le testimonianze offerte dai testi escussi non confortano la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e, in ogni caso,
appaiono poco credibili.
Rileva il giudice di prime cure che “Quanto alla teste è sufficiente rilevare che, mentre Parte_3
all'udienza del 24/05/2019 ha riferito di non ricordare “se i carabinieri [mi] abbiano fatto domande
specifiche” circa le ragioni della sua presenza sul posto, nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione del 25/07/2005 depositata in atti dall'attore, ella ha invece riferito che “al carabiniere
verbalizzante è stato dichiarato quanto sopra esposto fornendo i propri connotati”, sicché una
dichiarazione sarebbe invece stata resa. Peraltro, ella ha riferito di essersi trovata presso i luoghi di
causa perché intenta a far visita a ma in sede di testimonianza non si è ricordata Testimone_1
nemmeno il cognome di questa persona, mentre nel giudizio RG 896/2008, ella ha riferito che la Tes_1
non era sua amica, bensì una semplice conoscente, onde non si capisce quali possano essere le ragioni
di una visita, in orari di lavoro, presso l'azienda e non presso l'abitazione, di una persona che si
5 conosce appena. In ogni caso, il fatto che la teste lavorasse in quel periodo anche presso altro datore
di lavoro, non assume rilievo dirimente, dal momento che il contratto cui ha fatto riferimento era part
time e impostato su mezza giornata lavorativa, sicché per l'altra parte della giornata lavorativa la
teste ben avrebbe potuto avere altra occupazione lavorativa. Anche le dichiarazioni testimoniali rese
da sono scarsamente attendibili e poco persuasive. La teste ha dichiarato di trovarsi Persona_1
presso i luoghi in cui è avvenuta l'ispezione dei carabinieri perché nell'atto di svolgere un colloquio
in vista di una futura assunzione, avvenuta formalmente a circa quindici giorni di distanza dai fatti
di causa e con prestazione lavorativa iniziata dopo circa un mese dalla medesima data. Tuttavia, non
ha saputo riferire in quale posto si trovava al momento del colloquio e la ricostruzione dei fatti operata
dalla stessa, che in sede di escussione si è mostrata con diversi vuoti di memoria ed è stata anche
ammonita dal giudice, non ha trovato riscontro in alcun documento fornito a comprova da parte
attrice (la quale avrebbe potuto produrre documentazione attestante l'intervenuta assunzione nelle
date indicate dalla teste).
Sul punto parte appellante deduce l'erronea interpretazione delle testimonianze da parte del giudice in modo generico senza, tuttavia, indicare l'interpretazione alternativa da ritenere corretta, né indicare punti e specifici elementi idonei a confutare la ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
Anche la contestazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità della testimonianza della Sig.ra non ha fondamento. Testimone_1
Occorre, invero, precisare che la testa è stata escussa in sede di giudizio di primo Tes_1
grado. Deve, dunque, ritenersi che, sebbene il giudice di prime cure abbia fatto riferimento alla sua inammissibilità, la stessa debba ritenersi non attendibile in quanto la stessa è
portatrice di un interesse proprio circa l'esito della causa, sia come socia delle società
sanzionata, sia come coniuge del socio illimitatamente responsabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve, quindi, essere rigettato.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
6 Le spese del giudizio, attesa la mancata puntuale e specifica contestazione dell'appello da parte del appellato, avendo questi contestato solo genericamente lo stesso, CP_1
possono essere compensate.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 37/2023, depositata in data
[...]
19.01.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Nicola Alberto Filardo
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1175/2023 RGAC vertente
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
Calabro alla Via Vincenzo Padula n.6/B. C.F. , domiciliato alla Via R. C.F._1
Fortina n. 5, presso lo studio dell'Avv. Falvo Antonio, C.F. che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti rilasciata in primo grado;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante in carica p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Catanzaro;
APPELLATO
1 Con l'intervento del PG presso la Corte d'Appello
All'esito dell'udienza del 06.11.2025, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del
7.11.2025 sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado
che erano del seguente tenore: “…accogliere la domanda di querela di falso e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la falsità della relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro del 27.04.2004 ore
18:00 nella parte in cui attribuisce al Sig. dichiarazioni mai rese in relazione alla data di Parte_1
assunzione delle Sig. e dichiarare nulla e/o inesistente, a seguito Pt_2 Parte_3 Pt_4
dell'accoglimento della querela di falso, la relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro
del 27.04.2004 ore 18:00 nella parte in cui attribuisce al Sig. dichiarazioni mai rese in Parte_1
relazione alla data di assunzione delle Sig. e condannare le convenute alle Pt_2 Parte_3 Pt_4
spese e competenze del presente giudizio ….”.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Per l'appellato: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la decisione di primo grado
impugnata;
2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.”;
Per il PG: “ Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
I FATTI
propone querela di falso, in via incidentale, avverso la relazione Parte_1
di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro del 27/04/2004 delle ore 18:00, nella parte in cui attribuisce alla sua persona dichiarazioni mai rese in ordine all'assunzione di
[...]
, e . Per_1 Persona_2 Per_3
A sostegno della domanda, parte attrice deduce di aver proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione 246/2008/254 emessa dal
[...]
di per il tramite del ricorso iscritto Controparte_2 CP_1
presso il Tribunale di Paola recante RG n. 896/2008. A fondamento della predetta ordinanza
2 di ingiunzione è stato posto il rapporto n. 524/2005, reso dal medesimo ente, che a sua volta ha posto quale fonte dell'illecito la relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro
del 27/04/2004. Nella suddetta relazione di servizio, i carabinieri intervenuti hanno riportato le date di assunzione degli operai assunti presso la ditta Parte_5
che, stando al verbale impugnato, sarebbero state riferite direttamente dal .
[...] Parte_1
Quest'ultimo, tuttavia, non ha affatto riferito tali informazioni ai carabinieri.
Il ricorso incardinato presso il Tribunale di Paola avverso la predetta sanzione è stato quindi oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di Catanzaro con gravame iscritto al
RGAC n. 724/2014. Nell'ambito di tale procedimento è stata quindi proposta querela di falso in via incidentale avverso la relazione di servizio dei carabinieri.
La Corte, ritenendo il documento impugnato rilevante ai fini del decidere, ha disposto la sospensione del giudizio d'appello, onerando l'appellante di provvedere a riassumere la causa di falso innanzi al Tribunale di Paola.
Adempiuto l'onere attribuito dalla Corte, concludeva, quindi, previo Parte_1
accoglimento della domanda, per la declaratoria di nullità e inesistenza della relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro del 27/04/2004.
Il procedimento, nella contumacia del Controparte_3
, è stato istruito per il tramite di prova
[...]
testimoniale ed è stato trattenuto in decisione previa trasmissione degli atti al collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 37/2023, depositata in data 19.01.2023, il Tribunale di Paola rigettava la domanda.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, deducendo con un unico motivo la violazione di legge errores in judicando – omessa valutazione documentazione probatoria - omessa valutazione risultanze istruttorie– violazione artt. 112 - 116 c.p.c. non avendo mai eccepito quanto riportato in sentenza ma semplicemente, come si evince dall'atto di citazione per querela di falso, che non ha mai riferito ai Carabinieri intervenuti alcuna data di assunzione né che fosse il primo giorno in prova. Deduceva, inoltre, che il Giudice di prime cure in violazione
3 dell'art. 112 c.p.c. ha ritenuto di dover prendere posizione sulla testimonianza della Sig.ra dichiarandola sua sponte inammissibile poiché portatrice di un interesse Testimone_1
specifico nella causa senza alcuna eccezione di parte in violazione dell'art. 246 c.p.c.
Si costituiva il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica p.t.,, chiedendo il rigetto
[...]
dell'avverso gravame con conferma della decisione di primo grado.
Effettuata la comunicazione al PG presso la Corte d'Appello competente, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. è infondato e deve essere, pertanto, Parte_1
rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ebbene, con un unico motivo di appello, il sig. denuncia l'errata Parte_1
motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto autentiche le dichiarazioni dallo stesso rese in qualità di legale rappresentante della società
[...]
in ordine alla posizione lavorativa delle Sig.re , Parte_5 Pt_2
e e riportate nella relazione di servizio dei Carabinieri di Belmonte Calabro Parte_3 Pt_6
del 27/04/2004, errando nella valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Deduce parte appellante che “il Giudice a quo sostiene che: “…l'attore assume di non
aver mai reso alcuna dichiarazione ai carabinieri… Tale contestazione non appare credibile. Il verbale
è, infatti, contestato come falso solo con riferimento alla posizione delle tre persone indicate e non
anche relativamente alle altre dichiarazioni concernenti gli altri lavoratori regolarmente assunti. Non
è infatti verosimile che il legale rappresentante abbia reso dichiarazioni solo riguardo ai lavoratori “in
regola” mentre, nel medesimo contesto di accertamento ispettivo, nulla abbia riferito per quelli “non
in regola”…”. L'odierno appellante non ha mai eccepito quanto riportato in sentenza ma
semplicemente, come si evince dall'atto di citazione per querela di falso, che non ha mai riferito ai
Carabinieri intervenuti alcuna data di assunzione né che fosse il primo giorno in prova”.
4 Orbene, dall'atto di citazione di primo grado emerge che parte attrice ha contestato che il verbale non è stato da lui sottoscritto e che è stato redatto presso il comando dei Carabinieri
in assenza dell'odierno appellante.
Così facendo parte appellante ha dedotto la falsità delle dichiarazioni ivi riportate con riferimento alla posizione lavorativa delle Sig.re , e Pt_2 Parte_3 Pt_6
Di fatto la contestazione di parte appellante sopra richiamata non sposta i termini della questione e non è idonea a confutare la motivazione dettagliata ed il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure nel motivare il rigetto della domanda.
Orbene, parte attrice odierna appellante, infatti, non nega l'intervento delle forze dell'ordine presso la sede dell'azienda, né la presenza in quei locali di tali persone, ma contesta esclusivamente il titolo per il quale le stesse si trovassero in quei luoghi ( e Parte_3 Pt_4
perché in visita alla socia dell' per un colloquio di lavoro). Parte_7
L'unica circostanza assunta come “falsa” concerne la dichiarazione riportata dai verbalizzanti e attribuita al legale rappresentante della società circa la posizione delle tre operaie rinvenute “non in regola” in ordine alla posizione lavorativa, dichiarazione secondo cui le operaie in questione ( , e ) fossero “in prova”. Persona_1 Persona_4 Per_3
Ritiene questa Corte che correttamente il giudice ha rilevato che le testimonianze offerte dai testi escussi non confortano la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e, in ogni caso,
appaiono poco credibili.
Rileva il giudice di prime cure che “Quanto alla teste è sufficiente rilevare che, mentre Parte_3
all'udienza del 24/05/2019 ha riferito di non ricordare “se i carabinieri [mi] abbiano fatto domande
specifiche” circa le ragioni della sua presenza sul posto, nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione del 25/07/2005 depositata in atti dall'attore, ella ha invece riferito che “al carabiniere
verbalizzante è stato dichiarato quanto sopra esposto fornendo i propri connotati”, sicché una
dichiarazione sarebbe invece stata resa. Peraltro, ella ha riferito di essersi trovata presso i luoghi di
causa perché intenta a far visita a ma in sede di testimonianza non si è ricordata Testimone_1
nemmeno il cognome di questa persona, mentre nel giudizio RG 896/2008, ella ha riferito che la Tes_1
non era sua amica, bensì una semplice conoscente, onde non si capisce quali possano essere le ragioni
di una visita, in orari di lavoro, presso l'azienda e non presso l'abitazione, di una persona che si
5 conosce appena. In ogni caso, il fatto che la teste lavorasse in quel periodo anche presso altro datore
di lavoro, non assume rilievo dirimente, dal momento che il contratto cui ha fatto riferimento era part
time e impostato su mezza giornata lavorativa, sicché per l'altra parte della giornata lavorativa la
teste ben avrebbe potuto avere altra occupazione lavorativa. Anche le dichiarazioni testimoniali rese
da sono scarsamente attendibili e poco persuasive. La teste ha dichiarato di trovarsi Persona_1
presso i luoghi in cui è avvenuta l'ispezione dei carabinieri perché nell'atto di svolgere un colloquio
in vista di una futura assunzione, avvenuta formalmente a circa quindici giorni di distanza dai fatti
di causa e con prestazione lavorativa iniziata dopo circa un mese dalla medesima data. Tuttavia, non
ha saputo riferire in quale posto si trovava al momento del colloquio e la ricostruzione dei fatti operata
dalla stessa, che in sede di escussione si è mostrata con diversi vuoti di memoria ed è stata anche
ammonita dal giudice, non ha trovato riscontro in alcun documento fornito a comprova da parte
attrice (la quale avrebbe potuto produrre documentazione attestante l'intervenuta assunzione nelle
date indicate dalla teste).
Sul punto parte appellante deduce l'erronea interpretazione delle testimonianze da parte del giudice in modo generico senza, tuttavia, indicare l'interpretazione alternativa da ritenere corretta, né indicare punti e specifici elementi idonei a confutare la ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
Anche la contestazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità della testimonianza della Sig.ra non ha fondamento. Testimone_1
Occorre, invero, precisare che la testa è stata escussa in sede di giudizio di primo Tes_1
grado. Deve, dunque, ritenersi che, sebbene il giudice di prime cure abbia fatto riferimento alla sua inammissibilità, la stessa debba ritenersi non attendibile in quanto la stessa è
portatrice di un interesse proprio circa l'esito della causa, sia come socia delle società
sanzionata, sia come coniuge del socio illimitatamente responsabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve, quindi, essere rigettato.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
6 Le spese del giudizio, attesa la mancata puntuale e specifica contestazione dell'appello da parte del appellato, avendo questi contestato solo genericamente lo stesso, CP_1
possono essere compensate.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 37/2023, depositata in data
[...]
19.01.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Nicola Alberto Filardo
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