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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 178/2023 R.G.Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
-dott. Elena Quaranta consigliere rel ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte ex art 127 ter cpc, il cui termine è scaduto il
16.5.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro ed avente ad oggetto: “pagamento indennità sostitutiva ferie non godute” promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela PALIFERRO, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Agnese SARCINELLI, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 29.05.2019 premettendo di essere stato Parte_1
Segretario Comunale del Comune di , ha adito il Tribunale di Isernia al fine Parte_2 di ottenere il pagamento, da parte dell'ex datore di lavoro, della somma di euro 5.737,68, a titolo di indennità per ferie non godute relative all'anno 2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta di pagamento del 25 settembre 2016, con vittoria di spese.
Il ricorrente esponeva, in particolare: di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Acquaviva d'Isernia, in qualità di segretario comunale, dal 2006 al 2016, e di non aver potuto godere delle ferie maturate nell'anno
2015; che aveva ricevuto, in data 11 aprile 2016, una nota del Ministero dell'Interno che gli comunicava il collocamento in pensione a partire dal 1° settembre 2016; che per tale motivo, non avendo ancora fruito delle ferie dell'anno 2015, formulava, in data 13 maggio 2016, richiesta di 36 giorni di ferie (pari al totale dei giorni spettanti per l'anno 2015) da godere dal 19.5.2016 al 30.6.2016; Pa che il Commissario Straordinario del Comune con nota del 14.5.2016 Parte_2 rispondeva come segue: “la richiesta è accolta successivamente al completamento delle operazioni connesse al rinnovo del Consiglio Comunale ed eventualmente al completamento degli adempimenti del bilancio 2016, salve ulteriori determinazioni del prossimo Sindaco” ; che, stante la mancata concessione delle ferie come richieste il 13.5.2016, era andato in pensione senza avere goduto delle ferie dell'anno 2015; ragione per cui domandava il pagamento dell'importo di € 5.737,68, corrispondente ad una mensilità ordinaria, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute all'atto di cessazione del rapporto.
Il si costituiva e deduceva che l'art 5 comma 8 del dl n 95/2012 pone il Parte_2
divieto di monetizzazione delle ferie non godute dai dipendenti pubblici;
che in base all'art. 20 del CCNL applicabile, il avrebbe dovuto fruire delle ferie Parte_1 dell'anno 2015 entro il 31.12.2015 e che il godimento delle stesse poteva essere differito entro il
30.6.2016 solo in presenza di indifferibili esigenze di servizio o personali la cui sussistenza il ricorrente non aveva dimostrato;
che, in ogni caso, il ricorrente non aveva dato prova della mancata fruizione delle ferie dell'anno
2015 e che ricadeva sul lavoratore l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
che, in realtà, aveva goduto di 23 giorni di ferie relative all'anno 2015, di cui 22 giorni Parte_1
fruiti dal 30.6.2015 al 24.7.2015 periodo in cui era stato, infatti, sostituito al lavoro dalla dottoressa autorizzata alla supplenza con nota della Prefettura di Campobasso ed 1 un giorno Persona_1
di ferie goduto, su sua domanda, in data 19.3.2016. Il Tribunale, con sentenza del 25.10.2023, ha rigettato il ricorso accogliendo le prospettazioni difensive del concernenti il divieto di monetizzazione delle ferie di cui al citato art. 5 Pt_2 comma 8 dl 95/2012 e la necessità, prevista dall'art. 20 del CCNL che il ricorrente fruisse delle ferie entro la fine dell'anno 2015, salve indifferibili esigenze non comprovate dal lavoratore.
Il Giudice ha anche rilevato che il pur sapendo di essere collocato a riposo Parte_1 dall'1.9.2016 non aveva, colpevolmente, provveduto a richiedere le ferie una volta che aveva espletato gli adempimenti relativi alle elezioni del consiglio comunale a causa dei quali era stata rigettata la sua richiesta di ferie per il periodo dal 19.5.2016 al 30.6.2016.
Ha, infine, rilevato il primo Giudice che il dirigente il quale, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze del datore di lavoro non lo faccia non ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2. Il Giudizio di Appello ha proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo. Parte_1
Evidenzia che la sentenza di primo grado ha fondato il rigetto della domanda sul principio del divieto di monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici, ma si è discostata dal principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cita le sentenze n 21781/2022, 29113/2022 e
19659/2023) secondo cui la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato
– in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Rileva l'appellante che, nel caso in esame, il datore di lavoro non ha adempiuto a tali obblighi e che, nonostante ciò, esso si era attivato per godere delle ferie in tempo utile, facendone Parte_1
richiesta in data 13.5.2016 richiesta che, tuttavia, non era stata accolta dovendo egli espletare compiti inerenti le elezioni comunali ed il bilancio 2016.
Rileva, ancora, che la sentenza erroneamente aveva richiamato il principio per cui il dirigente il quale, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze del datore di lavoro non lo faccia non ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in quanto il Segretario
Comunale ha un rapporto funzionale con il Sindaco al quale spettano la attribuzioni anche in materia di ferie, sicchè esso ricorrente non aveva il potere di attribuirsi le ferie senza autorizzazione del Sindaco. L'appellante critica la sentenza anche là dove essa afferma che egli non si era adoperato per fruire delle ferie, pur avendo a disposizione per farlo un periodo di 3 mesi prima del collocamento a riposto, facendo rilevare che aveva dovuto attendere ad una serie di compiti attinenti non solo alle elezioni del Consiglio Comunale che si erano svolte il 5.6.2016 ma anche al bilancio e che tali compiti erano terminati il 31.7.2016 con l'approvazione del bilancio consuntivo del 2015; che, pertanto, prima del pensionamento, era residuato un solo mese per fruire delle ferie.
L'appellato si è costituito riproponendo le difese del primo grado.
Con ordinanza del 25.10.2014 questa Corte ha ordinato al appellato di produrre Pt_2
documentazione comprovante la fruizione da parte del di 23 giorni di ferie relative Parte_1 all'anno 2015 nonché l'eventuale fruizione di ferie successivamente al compimento degli adempimenti relativi alle elezioni comunali del 2016 ed al completamento degli adempimenti relativi al bilancio del 2016.
La difesa dell'appellato, a seguito di tale ordinanza, ha chiarito che agli atti del sono Pt_2
presenti solo le richieste, già prodotte in atti: vale a dire la richiesta del 15.3.2016 con cui il comunicava la fruizione, in data 19.3.2016, di un giorno di ferie dell' anno 2015 e la Parte_1
richiesta del 13.5.2016 con la quale aveva chiesto le ferie dal 19.5.2016 al 30.6.2016 (richiesta, per cui è causa, che il aveva inteso di differire al completamento degli Parte_3
adempimenti relativi alle elezioni comunali ed al bilancio 2016).
Il Comune appellato ha ribadito che la prova del godimento di 22 giorni di ferie relative all'anno
2015 si evince dalla testimonianza della dottoressa la quale fu comandata dal Testimone_1
Prefetto di sostituire il e che ha riferito di averlo sostituito nel mese di luglio 2015 Parte_1
certamente per più di 15 giorni, perché questi era in viaggio, pur non conoscendo la teste a quale anno si riferivano le ferie.
3. L'appello è parzialmente fondato.
Il tema della monetizzazione delle ferie non godute dai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro è stato oggetto di più pronunce della Suprema Corte con particolare riferimento alla questione della ripartizione dell'onere della prova gravante sul lavoratore e sul dato di lavoro
(Cassazione 21781/2022, Cass. 29113/2022, Cass. 19659/2023, richiamate dall'appellante, nonché, più di recente Cass. 13679 del 16.5.2024, Cass. 14083 del 21.5.2024, Cass.16603 del
14.6.2024 e Cass. 5496 del 16.2.2025).
In primo luogo, è costante l'orientamento secondo il quale il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore» (v. tra le tante Cass. 9791/2020 e Cass n 16603 del 14.6.2024).
È stato, invece, superato l' orientamento giurisprudenziale che addossava al lavoratore l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle ferie fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
Al riguardo, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022 ma anche nella ordinanza n 13679 del 16.5.2024 e nella ordinanza n 5496 del 16.2.2205 , ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione Europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro e che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In definitiva l'onere della prova è così ripartito: il lavoratore è onerato della prova del mancato godimento delle ferie;
il datore di lavoro è onerato di fornire la prova di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita.
Altro profilo analizzato dalla Suprema Corte, pure rilevante nel caso in esame, è quello attinente l'eventuale natura apicale del lavoratore all'interno della P.A..
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha superato l'indirizzo che tendeva a diversificare la posizione dei dirigenti, con riferimento all'indennità in esame, a seconda che avessero o meno il potere di organizzare in piena autonomia le proprie ferie, stabilendo che grava, comunque, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che era stato fatto tutto il possibile affinché il dipendente godesse del periodo di congedo e che la fruizione di detto congedo non era stata impedita da esigenze di servizio. In atri termini, è stato ormai chiarito al riguardo che: “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., non è esclusa dal fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie
e dei riposi. Infatti, residua pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile (Cass. 27 gennaio 2022, n. 2403)
Si è, in particolare, affermato che “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass. n. 18140/202 e (Cass. n. 13679/2024).
Tanto premesso e venendo al caso in esame, deve ritenersi, in applicazione dei principi sopra richiamati ed alla luce delle risultanze processuali, che l'appello sia parzialmente fondato.
Da un lato, infatti, può accogliersi, sia pure parzialmente, la difesa del datore di lavoro, svolta in primo grado e reiterata in appello, secondo cui grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie.
Al riguardo ha allegato di non avere fruito delle ferie dell'anno 2015 ma non ha Parte_1
provato né documentalmente né con prova orale tale circostanza.
In particolare la prova non può desumersi, come vorrebbe l'appellante, dal fatto che il del Comune di nel dare riscontro alla richiesta di ferie Parte_3 Parte_2 avanzata in data 13.5.2016 non l'abbia rigettata tout court con la motivazione che le ferie dell'anno
2015 erano state già fruite in quanto l'atto, di rigetto, del non contiene Parte_3
alcuna verifica sulla effettiva spettanza delle ferie richieste e quindi non opera un riconoscimento del diritto a fruire delle ferie relative all'anno 2015.
D'altra parte però il datore di lavoro appellato ha, nell' odierno giudizio, dedotto che in realtà il ricorrente aveva fruito di 23 giorni di ferie dell'anno 2015, in tal modo ammettendo implicitamente la mancata fruizione di restanti 13 giorni, su un totale di 36 giorni spettanti.
Può, quindi, in primo luogo, ritenersi provato che il lavoratore appellante abbia provato di non avere fruito di 13 giorni di ferie dell'anno 2015. Così verificato l'adempimento (parziale) dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore, deve verificarsi se il datore di lavoro abbia adempiuto all'onere che, secondo l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra riferita è a suo carico, vale a dire se il Comune ha provato di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo nonché di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva.
La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, in quanto ha respinto la domanda dell'odierno appellante, pur non essendovi in atti la prova che il datore di lavoro lo avesse invitato a fruire delle ferie residue ed ha posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle ferie maturate e non godute nel periodo antecedente alla risoluzione del rapporto lavorativo per pensionamento fosse dipeso da esigenze eccezionali che ne avevano ostacolato la fruizione.
Il motivo di appello con cui l'impugnante contesta l'errata ripartizione, sul punto, dell'onere della prova è, quindi, fondato.
Giova aggiungere che nemmeno è provata la circostanza che il segretario comunale potesse organizzare il godimento delle proprie ferie in autonomia senza ingerenze da parte del datore di lavoro e che, anzi, tale assunto è smentito dalla nota del Commissario straordinario del 14.6.2016 che, per ragioni di servizio, rimandava il godimento delle ferie richieste dal Parte_1
In ogni caso ove anche vi fosse stato un tale potere, sarebbe persistito in capo al Comune, datore di lavoro, l'onere di invitare formalmente il a fruire delle ferie. Parte_1
Conclusivamente, in accoglimento, per quanto di ragione dell'appello va riconosciuta, in favore del l'indennità sostitutiva per 13 giorni di ferie non godute nella misura, indicata Parte_1 dall'appellato e non contestata, pari ad euro 2.486,33 oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta, avanzata il 25.9.2016, al soddisfo.
4. Considerato il solo parziale accoglimento della domanda, le spese del doppio grado vengono compensate per metà, con carico della restante metà al Pt_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data
25.10.2023, proposto con ricorso qui depositato il 7/12/2023 da: nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_2
eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.486,33 a titolo di indennità sostitutiva di 13 giorni di ferie non godute nell'anno
2015, con interessi e rivalutazione dalla data del 25.9.2016 al soddisfo.
Compensa, per metà, le spese di lite di entrambi i gradi e condanna il Parte_2
al pagamento della restante metà, quota che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in
[...]
euro 2.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (IVA e CPA).
Campobasso, 23.5.2025
Il Consigliere est. dott. Elena Quaranta
Il Presidente
Dott. Vincenzo Pupilella