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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1211/2012 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BOSCHI GIAN LUIGI e dall'avv. MARINELLI FRANCESCA;
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 46 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il primo difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. RUSSI DOMENICO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. MACERATINI PIERFRANCESCO, PIAZZA ANNESSIONE 15 MACERATA;
e con l'intervento di
, C.F. Controparte_2 P.IVA_3 a mezzo della mandataria , C.F. ; Parte_2 P.IVA_4 assistito dall'avv. BIOCCA GAETANO;
elettivamente domiciliato in VIA STAZIO, 22 TERAMO, presso il difensore;
OGGETTO: accertamento negativo del credito - ripetizione - risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 28.3.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – All'esito della sentenza del 25.2.22 va pronunciato sulla quantificazione della capitalizzazione trimestrale illegittimamente addebitata dalla banca convenuta alla , Parte_1 correntista, dalla apertura fino al 30.6.09 sul conto corrente n. 12500 Banca Popolare di Novara del 23.10.1992, poi divenuto conto corrente n. 130989 sulla conseguenza Controparte_1 circa il saldo di chiusura del detto rapporto;
nonché sul risarcimento dei danni degli attori e sulla estinzione dell'obbligazione della garanzia fideiussoria assunta da e TR
. Controparte_4
2- La disposta TU (rielaborazione del rapporto di conto corrente bancario n. 130989 e rideterminazione del saldo finale) ha permesso di accertare che con la capitalizzazione semplice delle competenze passive, tenendo conto del cosiddetto “effetto di trascinamento” degli interessi anatocistici fino alla chiusura del conto corrente al 31.12.2011, alla sono stati Parte_1 addebitati interessi passivi anatocistici per l'importo complessivo di euro di euro 34.233,29.
2.1- Va tuttavia considerato che al 31.12.2011 il saldo del c/c 130989 risultava a debito per la società correntista per l'importo di euro 25.525,58 e che, come rilevato dal TU, dalle risultanze dell'estratto scalare al 31.12.2011 a detto importo vanno aggiunti oneri a debito per complessivi euro 2.429,09, pertanto al 31.12.2011 l'importo a credito della è di euro Parte_1
6.278,62.
3- Considerato inoltre che il saldo risulta in attivo, va poi dichiarata limitatamente al c/c n.
130989 l'inesigibilità dell'obbligazione della garanzia fideiussoria assunta da e TR
. Controparte_4
4- Da respingersi infine perché infondata e comunque sfornita di prova (neppure richiesta) la domanda risarcitoria dei danni subiti dalla correntista per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento al conto corrente n. 130989, importo non quantificato e richiesto con liquidazione in via equitativa.
4.1- La domanda risarcitoria può essere proposta nel solo caso in cui il danno stesso non sia meramente potenziale, bensì certo e compiutamente spiegato in riferimento al pregiudizio subito in concreto, pur non essendo suscettibile di prova del quantum. Nel caso di specie, trattandosi di danno conseguente ad una minore disponibilità di denaro in conto corrente, gli pagina 2 di 3 attori avrebbero dovuto almeno spiegare quali conseguenze ne sarebbero derivate in capo alla ed eventualmente spiegare l'oggettiva impossibilità di fornire la prova di tale danno. Parte_1
Non risultando alcuna allegazione sul punto, è impossibile fondare la decisione su congrue, anche se sommarie, ragioni del necessario processo logico che porta alla decisione, a pena di arbitrarietà (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17.11.2020, n. 26051).
5- La regolamentazione delle spese di lite limitatamente al rapporto tra attori e CP
, come già deciso con la sentenza non definitiva, attiene all'intero giudizio;
in ragione della
[...] reciproca parziale soccombenza, le spese vanno compensate per intero tra le parti.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le e parti, dichiara che il saldo del conto corrente n. 130990 alla data del 31.12.2011 è Controparte_1 pari ad euro 6.278,62 in attivo in favore della correntista respinge la domanda Parte_1 risarcitoria proposta dagli attori e compensa per intero le spese del giudizio.
Macerata, 15 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1211/2012 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BOSCHI GIAN LUIGI e dall'avv. MARINELLI FRANCESCA;
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 46 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il primo difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. RUSSI DOMENICO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. MACERATINI PIERFRANCESCO, PIAZZA ANNESSIONE 15 MACERATA;
e con l'intervento di
, C.F. Controparte_2 P.IVA_3 a mezzo della mandataria , C.F. ; Parte_2 P.IVA_4 assistito dall'avv. BIOCCA GAETANO;
elettivamente domiciliato in VIA STAZIO, 22 TERAMO, presso il difensore;
OGGETTO: accertamento negativo del credito - ripetizione - risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 28.3.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – All'esito della sentenza del 25.2.22 va pronunciato sulla quantificazione della capitalizzazione trimestrale illegittimamente addebitata dalla banca convenuta alla , Parte_1 correntista, dalla apertura fino al 30.6.09 sul conto corrente n. 12500 Banca Popolare di Novara del 23.10.1992, poi divenuto conto corrente n. 130989 sulla conseguenza Controparte_1 circa il saldo di chiusura del detto rapporto;
nonché sul risarcimento dei danni degli attori e sulla estinzione dell'obbligazione della garanzia fideiussoria assunta da e TR
. Controparte_4
2- La disposta TU (rielaborazione del rapporto di conto corrente bancario n. 130989 e rideterminazione del saldo finale) ha permesso di accertare che con la capitalizzazione semplice delle competenze passive, tenendo conto del cosiddetto “effetto di trascinamento” degli interessi anatocistici fino alla chiusura del conto corrente al 31.12.2011, alla sono stati Parte_1 addebitati interessi passivi anatocistici per l'importo complessivo di euro di euro 34.233,29.
2.1- Va tuttavia considerato che al 31.12.2011 il saldo del c/c 130989 risultava a debito per la società correntista per l'importo di euro 25.525,58 e che, come rilevato dal TU, dalle risultanze dell'estratto scalare al 31.12.2011 a detto importo vanno aggiunti oneri a debito per complessivi euro 2.429,09, pertanto al 31.12.2011 l'importo a credito della è di euro Parte_1
6.278,62.
3- Considerato inoltre che il saldo risulta in attivo, va poi dichiarata limitatamente al c/c n.
130989 l'inesigibilità dell'obbligazione della garanzia fideiussoria assunta da e TR
. Controparte_4
4- Da respingersi infine perché infondata e comunque sfornita di prova (neppure richiesta) la domanda risarcitoria dei danni subiti dalla correntista per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento al conto corrente n. 130989, importo non quantificato e richiesto con liquidazione in via equitativa.
4.1- La domanda risarcitoria può essere proposta nel solo caso in cui il danno stesso non sia meramente potenziale, bensì certo e compiutamente spiegato in riferimento al pregiudizio subito in concreto, pur non essendo suscettibile di prova del quantum. Nel caso di specie, trattandosi di danno conseguente ad una minore disponibilità di denaro in conto corrente, gli pagina 2 di 3 attori avrebbero dovuto almeno spiegare quali conseguenze ne sarebbero derivate in capo alla ed eventualmente spiegare l'oggettiva impossibilità di fornire la prova di tale danno. Parte_1
Non risultando alcuna allegazione sul punto, è impossibile fondare la decisione su congrue, anche se sommarie, ragioni del necessario processo logico che porta alla decisione, a pena di arbitrarietà (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17.11.2020, n. 26051).
5- La regolamentazione delle spese di lite limitatamente al rapporto tra attori e CP
, come già deciso con la sentenza non definitiva, attiene all'intero giudizio;
in ragione della
[...] reciproca parziale soccombenza, le spese vanno compensate per intero tra le parti.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le e parti, dichiara che il saldo del conto corrente n. 130990 alla data del 31.12.2011 è Controparte_1 pari ad euro 6.278,62 in attivo in favore della correntista respinge la domanda Parte_1 risarcitoria proposta dagli attori e compensa per intero le spese del giudizio.
Macerata, 15 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3