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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio, a scioglimento della riserva assunta in prosecuzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 297 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
C.F. 1 ), elettivamente domiciliato presso lo AVV. Parte 1 CF
studio di Frasso Telesino (BN), Via Tuoro n. 14
Opponente
E
'in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte 1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), via A. Diaz 11
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto di rigetto liquidazione spese in regime di gratuito patrocinio.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite. Per parte opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. Parte 1 del Foro di Benevento ha proposto opposizione ex art. 99 DPR n. 115/02 avverso il decreto datato 21.01.2025 reso nel procedimento RG 2245/2022 del Giudice di Pace di
Benevento, notificato il 22.01.2025 presso l'Avv. Antonella Mazzone, precedente difensore, con cui venne rigettata l'istanza di liquidazione presentata in data 15.10.2024 degli onorari in regime di
Patrocinio a Spese dello Stato cui era stato ammesso il Sig. Parte 2
con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 210/23 del
[...]
9.3.2023.
La richiesta dell'Avv. Parte 1 era relativa al procedimento di legittimità RG 11794/23 con il quale la Corte di Cassazione cassava l'Ordinanza del 16.05.2023, resa nel medesimo procedimento, mediante la quale il Giudice di Pace di Benevento rigettava il ricorso presentato contro il provvedimento di espulsione notificato al Sig. Parte 2 rinviando gli atti allo stesso Giudice di Pace per l'istaurazione di un nuovo giudizio di merito, mandando al Giudice del rinvio di provvedere alla liquidazione degli onorari del giudizio di legittimità.
Sta' di fatto che, nelle more del termine per la riassunzione del procedimento davanti al Giudice di
Pace, veniva rilasciato il permesso di soggiorno al predetto ricorrente, con conseguente perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Giudice di Pace motivava il rigetto dell'istanza presentata per la liquidazione degli onorari in regime di Patrocinio a Spese dello Stato proprio con la mancata riassunzione nei termini del procedimento dopo il rinvio operato dalla Suprema Corte;
l'attuale opponente, ritenendo tale decisione ingiusta ed illegittima provvedeva ad impugnarla in questa sede, chiedendo la liquidazione delle competenze relative al giudizio di legittimità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio l'opposto CP 1 sostenendo l'inconsistenza dei motivi proposti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il GI fissava udienza per la discussione, all'esito della quale si riservava.
L'opposizione proposta dall'Avv. Parte 1 appare fondata per i seguenti
MOTIVI Ai sensi dell'art. 83 del DPR 115/02 la liquidazione degli onorari in regime di Patrocinio a Spese dello Stato prevede che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato."
Questo Giudicante ritiene che non possa condividersi la tesi del Giudice di Pace, ovvero che la mancata riassunzione del primigenio giudizio comporti la perdita del diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei compensi della fase precedente, poiché, a fronte della perdita di interesse nella prosecuzione del giudizio per avvenuta riconoscimento del diritto sostanziale rivendicato, si dovrebbe ipotizzare la riassunzione del giudizio davanti allo stesso Giudice di Pace al solo scopo di ottenere la liquidazione dei compensi del difensore, con inutile aggravio di spese.
Peraltro, l'attività difensiva svolta davanti alla Corte di Cassazione dall'Avv. Parte 1 ha raggiunto lo scopo prefissato, ovvero la caducazione del provvedimento impugnato in accoglimento delle motivazioni proposte.
Pertanto, ritenuto che la liquidazione dei compensi possa effettuarsi nella misura del valore medio del secondo scaglione previsto per il patrocinio davanti alle Magistrature superiori, ovvero € 1.875,00 ed operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 si perviene al valore finale di € 1.250,00.
Le spese del presente provvedimento seguono la soccombenza dell'opposto CP 1 .
P.Q.M.
Parte 1 a titolo di compensoIl GOP, in accoglimento del ricorso, liquida in favore dell'Avv. in regime di Patrocinio a Spese dello Stato la somma di € 1.250,00 oltre rimborso forfettario 15%,
I.V.A. e 4% CNF se dovuti, che pone a carico dell'Erario.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 639,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A. e 4% CNF se dovuti.
Il presente decreto costituisce titolo di pagamento della spesa ex art. 171 dpr n. 115/02.
Così deciso in Benevento, li 16 ottobre 2025.
IL G.O.P.
DOTT. LUIGI D'AMBROSIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio, a scioglimento della riserva assunta in prosecuzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 297 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
C.F. 1 ), elettivamente domiciliato presso lo AVV. Parte 1 CF
studio di Frasso Telesino (BN), Via Tuoro n. 14
Opponente
E
'in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte 1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), via A. Diaz 11
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto di rigetto liquidazione spese in regime di gratuito patrocinio.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite. Per parte opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. Parte 1 del Foro di Benevento ha proposto opposizione ex art. 99 DPR n. 115/02 avverso il decreto datato 21.01.2025 reso nel procedimento RG 2245/2022 del Giudice di Pace di
Benevento, notificato il 22.01.2025 presso l'Avv. Antonella Mazzone, precedente difensore, con cui venne rigettata l'istanza di liquidazione presentata in data 15.10.2024 degli onorari in regime di
Patrocinio a Spese dello Stato cui era stato ammesso il Sig. Parte 2
con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 210/23 del
[...]
9.3.2023.
La richiesta dell'Avv. Parte 1 era relativa al procedimento di legittimità RG 11794/23 con il quale la Corte di Cassazione cassava l'Ordinanza del 16.05.2023, resa nel medesimo procedimento, mediante la quale il Giudice di Pace di Benevento rigettava il ricorso presentato contro il provvedimento di espulsione notificato al Sig. Parte 2 rinviando gli atti allo stesso Giudice di Pace per l'istaurazione di un nuovo giudizio di merito, mandando al Giudice del rinvio di provvedere alla liquidazione degli onorari del giudizio di legittimità.
Sta' di fatto che, nelle more del termine per la riassunzione del procedimento davanti al Giudice di
Pace, veniva rilasciato il permesso di soggiorno al predetto ricorrente, con conseguente perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Giudice di Pace motivava il rigetto dell'istanza presentata per la liquidazione degli onorari in regime di Patrocinio a Spese dello Stato proprio con la mancata riassunzione nei termini del procedimento dopo il rinvio operato dalla Suprema Corte;
l'attuale opponente, ritenendo tale decisione ingiusta ed illegittima provvedeva ad impugnarla in questa sede, chiedendo la liquidazione delle competenze relative al giudizio di legittimità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio l'opposto CP 1 sostenendo l'inconsistenza dei motivi proposti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il GI fissava udienza per la discussione, all'esito della quale si riservava.
L'opposizione proposta dall'Avv. Parte 1 appare fondata per i seguenti
MOTIVI Ai sensi dell'art. 83 del DPR 115/02 la liquidazione degli onorari in regime di Patrocinio a Spese dello Stato prevede che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato."
Questo Giudicante ritiene che non possa condividersi la tesi del Giudice di Pace, ovvero che la mancata riassunzione del primigenio giudizio comporti la perdita del diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei compensi della fase precedente, poiché, a fronte della perdita di interesse nella prosecuzione del giudizio per avvenuta riconoscimento del diritto sostanziale rivendicato, si dovrebbe ipotizzare la riassunzione del giudizio davanti allo stesso Giudice di Pace al solo scopo di ottenere la liquidazione dei compensi del difensore, con inutile aggravio di spese.
Peraltro, l'attività difensiva svolta davanti alla Corte di Cassazione dall'Avv. Parte 1 ha raggiunto lo scopo prefissato, ovvero la caducazione del provvedimento impugnato in accoglimento delle motivazioni proposte.
Pertanto, ritenuto che la liquidazione dei compensi possa effettuarsi nella misura del valore medio del secondo scaglione previsto per il patrocinio davanti alle Magistrature superiori, ovvero € 1.875,00 ed operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 si perviene al valore finale di € 1.250,00.
Le spese del presente provvedimento seguono la soccombenza dell'opposto CP 1 .
P.Q.M.
Parte 1 a titolo di compensoIl GOP, in accoglimento del ricorso, liquida in favore dell'Avv. in regime di Patrocinio a Spese dello Stato la somma di € 1.250,00 oltre rimborso forfettario 15%,
I.V.A. e 4% CNF se dovuti, che pone a carico dell'Erario.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 639,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A. e 4% CNF se dovuti.
Il presente decreto costituisce titolo di pagamento della spesa ex art. 171 dpr n. 115/02.
Così deciso in Benevento, li 16 ottobre 2025.
IL G.O.P.
DOTT. LUIGI D'AMBROSIO