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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1084/2023 All'udienza collegiale del giorno 24/09/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. QUADRINI MARGHERITA Presente
Appellato/i
EL CO
Avv. MIGLIORE LUCA Presente
Avv. EL CO
Avv. DE MARIA ERNESTO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1084 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato al domicilio digitale dell'avv. Margherita Quadrini (C.F. – CodiceFiscale_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- APPELLANTE - E
EL CO (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._2 nonché rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesto De Maria (C.F.
– e Luca Migliore (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
– , presso il cui studio è C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Duomo n. 133
- APPELLATO –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 873/2022 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 22/06/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 § 1. – Con atto di citazione in appello, il ha impugnato la sentenza n. 873/2022, Pt_1 Pt_1 emessa dal Tribunale di Cassino - pubblicata il 22/06/2022 - resa nel procedimento R.G. n. 2846/2019 promosso dallo stesso AI ES nei confronti del Parte_1
I fatti di causa possono riassumersi come qui di seguito viene riportato.
Con ricorso ex 702 bis c.p.c., AI ES agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
dinanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e
[...] dichiarare che al Prof. Avv. ES AI sono dovuti i compensi per l'attività prestata e spese di trasferta, quantificati ai sensi del DM n. 88/2018; per l'effetto condannare il , in Parte_1 persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di per un importo di € 30.000,00 .. oltre
IVA e CPA e spese di trasferta, ovvero quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua, oltre ad interessi legali dalla data del 20.07.2016 e fino al soddisfo;
In via subordinata Accertare e dichiarare che al Prof. Avv. ES AI sono dovuti i compensi per
l'attività prestata e spese di trasferta, quantificati ai sensi ai sensi del DM n. 55/2015; per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore del ricorrente della Parte_1 somma di importo di € 25.633,65 …. oltre IVA e CPA e spese di trasferta, ovvero quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua, oltre ad interessi legali dalla data del
20.07.2016 e fino al soddisfo;
In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare che la condizione dell'aggiudicazione definitiva deve considerarsi come avverata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 cod. civ. e comunque condannare il , in persona del p.t. al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore del ricorrente dei compensi dovuti per l'opera professionale svolta dall'attore, secondo le quantificazioni fatte oggetto delle conclusioni che precedono;
In via ulteriormente gradata
Accertare il grave inadempimento del ai suoi obblighi e la conseguente risoluzione del Parte_1 contratto d'opera ex art. 1453 c.c. con diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti;
per
l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente del risarcimento del danno quantificato in una somma corrispondente al totale dei compensi che sarebbero spettati al Prof. AI, secondo le quantificazioni fatte oggetto delle conclusioni che precedono;
In ogni caso condannare il alla refusione delle spese del giudizio spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge”. Il Comune di Sora non si costituiva e veniva dichiarato contumace. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 873 del 22 giugno 2022.
pagina 3 di 11 § 2. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EL CO nei confronti del , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, b) condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 25.064,00, oltre oneri di legge e spese di viaggio per €
768,48, nonche interessi legali dalla data del 20.07.2016 fino al soddisfo;
c) condanna il Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio,
[...] che liquida in € 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 545,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge”.
§ 3. — Con l'atto di appello il ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 873/2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2846/2019, così provvedere: 1) dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado proposto innanzi al Tribunale di Cassino, avvenuta via pec il 29/01/2020, utilizzando l'indirizzo estratto dal seguente Email_4
Elenco Pubblico: Registro PP.AA, in violazione dell'art. 3 bis e art 11 della 1. N. 53/1994; 2) e per
l'effetto la nullità dell'intero procedimento di primo grado (RG n. 2846/2019) che si è riverberato anche sulla sentenza n. 873/2019 del 26/9/2022, così come notificata con formula esecutiva in data
30/01/2023. 3) In via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza n. 873/2022, dichiarare inammissibile la domanda avanzata dall'odierno appellato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
§ 4. — L'appellato AI ES, costituitosi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello ex art. 327 c.p.c. e la sua inammissibilità ai sensi degli art. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Rigettare l'appello proposto dal perché irricevibile, Parte_1 improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 873/2022 emessa dal Tribunale di Cassino in data 22.06.2022 e passata in giudicato per decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.; 2)
Condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1 spese e compensi professionali di giudizio, anche della fase inibitoria, oltre spese generali ed oneri di legge. Ai fini della decisione si deposita la copia conforme della sentenza del Tribunale di Cassino n.
873/2022, l'atto di appello notificato ed il fascicolo di primo grado. Salvezze illimitate”.
pagina 4 di 11 § 5. — All'udienza di prima comparizione del 28/6/2023, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze ed eccezioni e, in particolare, l'appellante per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria e l'appellato per l'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Con ordinanza camerale del 14/7/2023, la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con la seguente motivazione: “l'appello non appare palesemente infondato almeno con riguardo al motivo proposto relativo alla notificazione dell'atto di citazione” e ha disposto il rinvio all'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c..
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 6. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di AI ES in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
L'eccezione di tardività dell'impugnazione verrà esaminata, invece, all'esito dello scrutinio del motivo di appello relativo alla nullità della notifica della citazione, essendo strettamente connessa con esso.
§ 7. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 7.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994. artt. 3 bis e 11 – Nullità della notificazione del ricorso ex art. 702 bis cpc avvenuta in data 29/01/2020 e della sentenza n. 873 del 22/6/2022 notificata con formula esecutiva in data 30/01/2023”.
Deduce l'appellante: “il ricorso (introduttivo del giudizio iscritto al n. RG 2846/2019) è stato notificato all'indirizzo Pec estratto dal seguente Elenco Pubblico: Email_4 Email_5
e non dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ). Controparte_2
Tale indirizzo non è ricompreso fra quelli che l'art.
3-bis della legge 53/94 indica in via esclusiva quali indirizzi di destinazione delle notifiche a mezzo PEC utilizzabili da parte degli avvocati per le notifiche giudiziarie, che sarebbero solo quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012.
Secondo l'art.
3-bis della L 53/94, infatti, "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti pagina 5 di 11 informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. I pubblici elenchi sono quelli previsti dall'art, 16- ter del d.l. n. 179/12". a decorrere dal 15.12.2013, si dovevano considerare come unici pubblici registri elettronici, validi agli effetti delle notifiche, oltre al Registro generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal (REGINDE), il Registro delle Imprese (art. 16 comma 6 d.I. Controparte_2
185/09), l'Elenco Indirizzi PA presso il (art. 16 comma 12 d.l. 179/12), il Controparte_2
Registro PR (art. 4 comma 12 d.l. 179/12), il registro IN-PEC (art.
6-bis del d.l.gs/2005).”.
Aggiunge il “Benché inizialmente l'IPA rientrasse nei pubblichi elenchi di cui all'art. Parte_1
16-ter, posto che tale norma rinviava all'art. 16 comma 8 del d.l. 185/08 che obbligava le PA ad istituire una casella PEC dandone comunicazione al NI (oggi ) per la pubblicazione delle CP_3 caselle di posta elettronica, successivamente alla modificazione dell'art. 16 ter da parte dell'art. 45-bis comma 2 lett. a) n. 1 operata dal d.l. 90/14 in sede di sua conversione con legge 11.08.2014 n. 114, non essendo più richiamato il comma 8 del d.l. 185/08, ma solo il comma 6, è evidente che a partire Par dal 2014 l' non ha potuto più essere considerato un pubblico elenco valido ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile.”.
§ 7.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'“assenza dell'obbligatorio atto/accordo scritto con indicazione di tutte le pattuizioni”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Dunque, l'evidenza di quanto emerso in sede istruttoria, secondo quanto accertato dalla CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra- testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, п. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n.
73/2015 del 16.01.2015), consente a questo giudice di accogliere integralmente la domanda, con CP_ conseguente condanna dell' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di “€
25.064,00, oltre oneri di legge e spese di viaggio come da notula allegata al ricorso per complessive €
768,48”, come accertata e riconosciuta dal CTU (v. pag. 6 e segg. relazione del CTU), oltre interessi legali dalla data del 20.07.2016 fino al soddisfo”.
Deduce l'appellante: “la lettura della sentenza e la documentazione in esso richiamata evidenzia chiaramente come non è sorto a carico del alcun obbligo di pagamento, non Parte_1 potendo le conclusioni del CTU assurgere e/o sostituire la fonte contrattuale. Per quanto sopra, si avanza l'eccezione di nullità e/o annullabilità di ogni accordo e/o rapporto contrattuale invocato in quanto al preteso riconoscimento di un compenso per l'attività svolta, è ostativa l'insussistenza di un valido rapporto, scaturente da un contratto avente la prescritta forma scritta ed il necessario impegno contabile e copertura finanziaria. Neppure potranno rilevare le deliberazioni e determinazioni pagina 6 di 11 adottate, peraltro dotate di mera efficacia interna, che non hanno determinano il compenso dovuto né questo è stato convenuto ed accettato dal ricorrente. Neppure potrà sostenersi, ancora, la tesi di una formazione del contratto attraverso vari atti emessi separatamente dall'amministrazione e dal professionista, ovvero per facta concludentia, in quanto ciò contrasta decisamente con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art: 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza
"secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”.
Aggiunge il “premessa la circostanza di diritto che le nullità del rapporto contrattuale in cui Pt_1
è parte la P.A. sono sempre rilevabili ex officio in ogni fase e grado del processo, nella specie difetta il provvedimento amministrativo autorizzativo e formativo dell'attività negoziale dell'Ente (obbligatorio atto interno presupposto), così come è assente la convenzione (atto esterno) in cui si sarebbe dovuta concretare la volontà contrattuale del disciplinante i rapporti tra le parti. Talché, in Parte_1 assenza di ogni presupposto di legittimità formativo della volontà contrattuale dell'Ente ed anche sulla scorta della costante giurisprudenza,, non solo si è in presenza di una nullità-inesistenza che rende improduttivo di effetti ogni preteso rapporto contrattuale (tamquam non esset) ma, addirittura, il negozio nullo (e nella specie inesistente) non è ratificabile con atti e comportamenti successivi per il principio generale fissato dall'art. 1423 c.c. che evidenzia chiaramente come il contratto nullo non può essere convalidato. Né un contratto nullo (per difetto di convenzione scritta) può essere implicitamente convalidato da comportamenti concludenti”.
La Corte ritiene di dover esaminare, in via preliminare e assorbente, il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.
In particolare, il denuncia la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, eseguita a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo
, tratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA), in data 29 gennaio Email_4
2020.
Il motivo è fondato.
Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la pagina 7 di 11 trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”.
L'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individua i pubblici elenchi dai quali è consentito estrarre gli indirizzi
PEC delle Pubbliche Amministrazioni ai fini delle notificazioni e comunicazioni di atti processuali.
La norma, nel testo vigente prima della riforma del 2014, menzionava espressamente: “i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, dall'articolo 16, comma 12, del medesimo decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia”, ma non l'Indice IPA.
In proposito si deve ricordare che l'art. 16 D.L. n. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. in L. n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi dell'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), avrebbero istituito una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (NI), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Pertanto, l'art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012, in attuazione della L. n. 2/2009, nell'inserire l'art. 16 ter nel testo del D.L. n. 179/2012, recante l'esplicito richiamo anche ai pubblici elenchi di cui all'ora cit. art. 16 D.L. n. 185/2008 convertito in legge, aveva incluso l'Indice IPA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche.
Tuttavia, l'art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014, conv. con mod. dalla L. n. 114/2014, ha nuovamente riformato l'art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012, prevedendo che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al , Controparte_2
l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco, il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Controparte_5 eliminando, così, qualsiasi riferimento all'indice IPA.
Solo con l'art. 28 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. dalla L. 11 settembre 2020, n.
120, il legislatore ha reintrodotto l'IPA tra i pubblici registri validi ai fini della notificazione, disponendo che: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, pagina 8 di 11 n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione
a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.
Orbene, nella specie la notificazione del ricorso introduttivo è avvenuta in data 29 gennaio
2020, in un momento antecedente alla suddetta modifica normativa che ha ricondotto l'Indice IPA tra i registri abilitati all'uso per le notificazioni e comunicazioni telematiche.
Ne deriva che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, gli unici elenchi pubblici dai quali era possibile ricavare l'indirizzo di posta elettronica per la notifica alle Pubbliche
Amministrazioni erano i registri previsti dall'art. 16-ter, comma 1, D.L. n. 179/2012, e precisamente il
Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal (REGINDE), il Registro Controparte_2 delle imprese e l'INI-PEC, oltre al registro PP.AA. istituito presso il della Giustizia, con CP_2
l'esclusione, quindi, dell'Indice IPA.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza furono inviati, dunque, a un recapito non contemplato tra i pubblici elenchi normativamente previsti e, pertanto, a un indirizzo non valido ai fini della vocatio in ius.
Si è così perfezionata una violazione sostanziale delle disposizioni che regolano la corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto la notificazione dell'atto introduttivo costituisce lo strumento di conoscenza idoneo a garantire la piena partecipazione del convenuto al giudizio.
Non potendosi ritenere che il sia stato ritualmente ed effettivamente evocato in giudizio, si Pt_1 configura dunque una nullità insanabile che investe l'intero procedimento, compromettendo la validità della sentenza di primo grado.
Resta da esaminare l'eccezione sollevata dalla parte appellata relativa all'irricevibilità dell'appello per decorrenza dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., il cui scrutinio viene effettuato solo a questo punto, trattandosi di questione strettamente connessa con le considerazioni svolte in ordine all'evoluzione normativa che ha interessato l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.
Invero, nonostante sia pacifico che siano trascorsi oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado – pubblicata il 22 giugno 2022 e impugnata con atto di appello notificato il 24
pagina 9 di 11 febbraio 2023 – non può ritenersi applicabile il primo comma dell'art. 327 c.p.c., che regola il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine semestrale.
Al riguardo, deve trovare ingresso, nel caso di specie, l'eccezione prevista dal secondo comma della medesima disposizione, la quale esclude l'operatività della regola del passaggio in giudicato qualora la parte contumace provi di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità della citazione o della sua notificazione.
Difatti, alla luce di quanto già accertato circa la nullità della notificazione operata all'indirizzo tratto dall'IPA, emerge in maniera chiara la circostanza per cui la parte convenuta non ha potuto avere conoscenza del procedimento.
Del resto, se il avesse effettivamente saputo dell'emissione della sentenza di condanna Pt_1 avrebbe certamente proposto impugnazione entro il termine “lungo” di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., per non incorrere nella prevedibile eccezione di tardività dell'appello che, infatti, è stata prontamente sollevata dalla controparte.
Va aggiunto, con riguardo al termine “breve” per l'impugnazione, che dagli atti risulta che la notificazione della sentenza con formula esecutiva si sia perfezionata il 30 gennaio 2023, mentre la notificazione dell'atto di appello a cura dell'appellante si sia perfezionata il 24 febbraio 2023; ne consegue che l'impugnazione è stata ritualmente proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c..
Si deve respingere, dunque, l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata da parte appellata.
L'accoglimento del primo motivo di appello, avente carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle restanti censure avanzate dal Pt_1
§ 8. — Per i motivi sopra esposti, va dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.
Alla stregua della dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza impugnata, si dispone a norma dell'art. 354 c.p.c., al fine di garantire, il principio del doppio grado di giudizio di merito, la rimessione della causa al primo giudice, ovvero al Tribunale di
Cassino, assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione.
§ 9. — Attesa la complessità della normativa, più volte modificata, relativa ai registri dai quali ricavare l'indirizzo di posta elettronica per le notifiche telematiche alle Pubbliche Amministrazioni, le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
AI ES avverso la sentenza n. 873/2022, emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1. Accoglie l'appello, dichiarando la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, degli atti processuali successivi e, per l'effetto, dichiara, la nullità della sentenza impugnata;
2. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Cassino, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione;
3. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 24/9/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Alberto Tilocca
pagina 11 di 11
Presidente Dott. Alberto Tilocca
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. QUADRINI MARGHERITA Presente
Appellato/i
EL CO
Avv. MIGLIORE LUCA Presente
Avv. EL CO
Avv. DE MARIA ERNESTO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1084 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato al domicilio digitale dell'avv. Margherita Quadrini (C.F. – CodiceFiscale_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- APPELLANTE - E
EL CO (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._2 nonché rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesto De Maria (C.F.
– e Luca Migliore (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
– , presso il cui studio è C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Duomo n. 133
- APPELLATO –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 873/2022 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 22/06/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 § 1. – Con atto di citazione in appello, il ha impugnato la sentenza n. 873/2022, Pt_1 Pt_1 emessa dal Tribunale di Cassino - pubblicata il 22/06/2022 - resa nel procedimento R.G. n. 2846/2019 promosso dallo stesso AI ES nei confronti del Parte_1
I fatti di causa possono riassumersi come qui di seguito viene riportato.
Con ricorso ex 702 bis c.p.c., AI ES agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
dinanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e
[...] dichiarare che al Prof. Avv. ES AI sono dovuti i compensi per l'attività prestata e spese di trasferta, quantificati ai sensi del DM n. 88/2018; per l'effetto condannare il , in Parte_1 persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di per un importo di € 30.000,00 .. oltre
IVA e CPA e spese di trasferta, ovvero quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua, oltre ad interessi legali dalla data del 20.07.2016 e fino al soddisfo;
In via subordinata Accertare e dichiarare che al Prof. Avv. ES AI sono dovuti i compensi per
l'attività prestata e spese di trasferta, quantificati ai sensi ai sensi del DM n. 55/2015; per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore del ricorrente della Parte_1 somma di importo di € 25.633,65 …. oltre IVA e CPA e spese di trasferta, ovvero quella maggiore o minor somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua, oltre ad interessi legali dalla data del
20.07.2016 e fino al soddisfo;
In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare che la condizione dell'aggiudicazione definitiva deve considerarsi come avverata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 cod. civ. e comunque condannare il , in persona del p.t. al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore del ricorrente dei compensi dovuti per l'opera professionale svolta dall'attore, secondo le quantificazioni fatte oggetto delle conclusioni che precedono;
In via ulteriormente gradata
Accertare il grave inadempimento del ai suoi obblighi e la conseguente risoluzione del Parte_1 contratto d'opera ex art. 1453 c.c. con diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti;
per
l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente del risarcimento del danno quantificato in una somma corrispondente al totale dei compensi che sarebbero spettati al Prof. AI, secondo le quantificazioni fatte oggetto delle conclusioni che precedono;
In ogni caso condannare il alla refusione delle spese del giudizio spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge”. Il Comune di Sora non si costituiva e veniva dichiarato contumace. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 873 del 22 giugno 2022.
pagina 3 di 11 § 2. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EL CO nei confronti del , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, b) condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 25.064,00, oltre oneri di legge e spese di viaggio per €
768,48, nonche interessi legali dalla data del 20.07.2016 fino al soddisfo;
c) condanna il Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio,
[...] che liquida in € 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 545,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge”.
§ 3. — Con l'atto di appello il ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 873/2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2846/2019, così provvedere: 1) dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado proposto innanzi al Tribunale di Cassino, avvenuta via pec il 29/01/2020, utilizzando l'indirizzo estratto dal seguente Email_4
Elenco Pubblico: Registro PP.AA, in violazione dell'art. 3 bis e art 11 della 1. N. 53/1994; 2) e per
l'effetto la nullità dell'intero procedimento di primo grado (RG n. 2846/2019) che si è riverberato anche sulla sentenza n. 873/2019 del 26/9/2022, così come notificata con formula esecutiva in data
30/01/2023. 3) In via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza n. 873/2022, dichiarare inammissibile la domanda avanzata dall'odierno appellato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
§ 4. — L'appellato AI ES, costituitosi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello ex art. 327 c.p.c. e la sua inammissibilità ai sensi degli art. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Rigettare l'appello proposto dal perché irricevibile, Parte_1 improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 873/2022 emessa dal Tribunale di Cassino in data 22.06.2022 e passata in giudicato per decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.; 2)
Condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1 spese e compensi professionali di giudizio, anche della fase inibitoria, oltre spese generali ed oneri di legge. Ai fini della decisione si deposita la copia conforme della sentenza del Tribunale di Cassino n.
873/2022, l'atto di appello notificato ed il fascicolo di primo grado. Salvezze illimitate”.
pagina 4 di 11 § 5. — All'udienza di prima comparizione del 28/6/2023, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze ed eccezioni e, in particolare, l'appellante per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria e l'appellato per l'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Con ordinanza camerale del 14/7/2023, la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con la seguente motivazione: “l'appello non appare palesemente infondato almeno con riguardo al motivo proposto relativo alla notificazione dell'atto di citazione” e ha disposto il rinvio all'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c..
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 6. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di AI ES in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
L'eccezione di tardività dell'impugnazione verrà esaminata, invece, all'esito dello scrutinio del motivo di appello relativo alla nullità della notifica della citazione, essendo strettamente connessa con esso.
§ 7. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 7.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994. artt. 3 bis e 11 – Nullità della notificazione del ricorso ex art. 702 bis cpc avvenuta in data 29/01/2020 e della sentenza n. 873 del 22/6/2022 notificata con formula esecutiva in data 30/01/2023”.
Deduce l'appellante: “il ricorso (introduttivo del giudizio iscritto al n. RG 2846/2019) è stato notificato all'indirizzo Pec estratto dal seguente Elenco Pubblico: Email_4 Email_5
e non dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ). Controparte_2
Tale indirizzo non è ricompreso fra quelli che l'art.
3-bis della legge 53/94 indica in via esclusiva quali indirizzi di destinazione delle notifiche a mezzo PEC utilizzabili da parte degli avvocati per le notifiche giudiziarie, che sarebbero solo quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012.
Secondo l'art.
3-bis della L 53/94, infatti, "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti pagina 5 di 11 informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. I pubblici elenchi sono quelli previsti dall'art, 16- ter del d.l. n. 179/12". a decorrere dal 15.12.2013, si dovevano considerare come unici pubblici registri elettronici, validi agli effetti delle notifiche, oltre al Registro generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal (REGINDE), il Registro delle Imprese (art. 16 comma 6 d.I. Controparte_2
185/09), l'Elenco Indirizzi PA presso il (art. 16 comma 12 d.l. 179/12), il Controparte_2
Registro PR (art. 4 comma 12 d.l. 179/12), il registro IN-PEC (art.
6-bis del d.l.gs/2005).”.
Aggiunge il “Benché inizialmente l'IPA rientrasse nei pubblichi elenchi di cui all'art. Parte_1
16-ter, posto che tale norma rinviava all'art. 16 comma 8 del d.l. 185/08 che obbligava le PA ad istituire una casella PEC dandone comunicazione al NI (oggi ) per la pubblicazione delle CP_3 caselle di posta elettronica, successivamente alla modificazione dell'art. 16 ter da parte dell'art. 45-bis comma 2 lett. a) n. 1 operata dal d.l. 90/14 in sede di sua conversione con legge 11.08.2014 n. 114, non essendo più richiamato il comma 8 del d.l. 185/08, ma solo il comma 6, è evidente che a partire Par dal 2014 l' non ha potuto più essere considerato un pubblico elenco valido ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile.”.
§ 7.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'“assenza dell'obbligatorio atto/accordo scritto con indicazione di tutte le pattuizioni”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Dunque, l'evidenza di quanto emerso in sede istruttoria, secondo quanto accertato dalla CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra- testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, п. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n.
73/2015 del 16.01.2015), consente a questo giudice di accogliere integralmente la domanda, con CP_ conseguente condanna dell' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di “€
25.064,00, oltre oneri di legge e spese di viaggio come da notula allegata al ricorso per complessive €
768,48”, come accertata e riconosciuta dal CTU (v. pag. 6 e segg. relazione del CTU), oltre interessi legali dalla data del 20.07.2016 fino al soddisfo”.
Deduce l'appellante: “la lettura della sentenza e la documentazione in esso richiamata evidenzia chiaramente come non è sorto a carico del alcun obbligo di pagamento, non Parte_1 potendo le conclusioni del CTU assurgere e/o sostituire la fonte contrattuale. Per quanto sopra, si avanza l'eccezione di nullità e/o annullabilità di ogni accordo e/o rapporto contrattuale invocato in quanto al preteso riconoscimento di un compenso per l'attività svolta, è ostativa l'insussistenza di un valido rapporto, scaturente da un contratto avente la prescritta forma scritta ed il necessario impegno contabile e copertura finanziaria. Neppure potranno rilevare le deliberazioni e determinazioni pagina 6 di 11 adottate, peraltro dotate di mera efficacia interna, che non hanno determinano il compenso dovuto né questo è stato convenuto ed accettato dal ricorrente. Neppure potrà sostenersi, ancora, la tesi di una formazione del contratto attraverso vari atti emessi separatamente dall'amministrazione e dal professionista, ovvero per facta concludentia, in quanto ciò contrasta decisamente con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art: 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza
"secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”.
Aggiunge il “premessa la circostanza di diritto che le nullità del rapporto contrattuale in cui Pt_1
è parte la P.A. sono sempre rilevabili ex officio in ogni fase e grado del processo, nella specie difetta il provvedimento amministrativo autorizzativo e formativo dell'attività negoziale dell'Ente (obbligatorio atto interno presupposto), così come è assente la convenzione (atto esterno) in cui si sarebbe dovuta concretare la volontà contrattuale del disciplinante i rapporti tra le parti. Talché, in Parte_1 assenza di ogni presupposto di legittimità formativo della volontà contrattuale dell'Ente ed anche sulla scorta della costante giurisprudenza,, non solo si è in presenza di una nullità-inesistenza che rende improduttivo di effetti ogni preteso rapporto contrattuale (tamquam non esset) ma, addirittura, il negozio nullo (e nella specie inesistente) non è ratificabile con atti e comportamenti successivi per il principio generale fissato dall'art. 1423 c.c. che evidenzia chiaramente come il contratto nullo non può essere convalidato. Né un contratto nullo (per difetto di convenzione scritta) può essere implicitamente convalidato da comportamenti concludenti”.
La Corte ritiene di dover esaminare, in via preliminare e assorbente, il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.
In particolare, il denuncia la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, eseguita a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo
, tratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA), in data 29 gennaio Email_4
2020.
Il motivo è fondato.
Va premesso in diritto che, ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la pagina 7 di 11 trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”.
L'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individua i pubblici elenchi dai quali è consentito estrarre gli indirizzi
PEC delle Pubbliche Amministrazioni ai fini delle notificazioni e comunicazioni di atti processuali.
La norma, nel testo vigente prima della riforma del 2014, menzionava espressamente: “i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, dall'articolo 16, comma 12, del medesimo decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia”, ma non l'Indice IPA.
In proposito si deve ricordare che l'art. 16 D.L. n. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. in L. n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi dell'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), avrebbero istituito una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (NI), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Pertanto, l'art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012, in attuazione della L. n. 2/2009, nell'inserire l'art. 16 ter nel testo del D.L. n. 179/2012, recante l'esplicito richiamo anche ai pubblici elenchi di cui all'ora cit. art. 16 D.L. n. 185/2008 convertito in legge, aveva incluso l'Indice IPA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche.
Tuttavia, l'art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014, conv. con mod. dalla L. n. 114/2014, ha nuovamente riformato l'art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012, prevedendo che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al , Controparte_2
l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco, il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Controparte_5 eliminando, così, qualsiasi riferimento all'indice IPA.
Solo con l'art. 28 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. dalla L. 11 settembre 2020, n.
120, il legislatore ha reintrodotto l'IPA tra i pubblici registri validi ai fini della notificazione, disponendo che: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, pagina 8 di 11 n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione
a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”.
Orbene, nella specie la notificazione del ricorso introduttivo è avvenuta in data 29 gennaio
2020, in un momento antecedente alla suddetta modifica normativa che ha ricondotto l'Indice IPA tra i registri abilitati all'uso per le notificazioni e comunicazioni telematiche.
Ne deriva che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, gli unici elenchi pubblici dai quali era possibile ricavare l'indirizzo di posta elettronica per la notifica alle Pubbliche
Amministrazioni erano i registri previsti dall'art. 16-ter, comma 1, D.L. n. 179/2012, e precisamente il
Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal (REGINDE), il Registro Controparte_2 delle imprese e l'INI-PEC, oltre al registro PP.AA. istituito presso il della Giustizia, con CP_2
l'esclusione, quindi, dell'Indice IPA.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza furono inviati, dunque, a un recapito non contemplato tra i pubblici elenchi normativamente previsti e, pertanto, a un indirizzo non valido ai fini della vocatio in ius.
Si è così perfezionata una violazione sostanziale delle disposizioni che regolano la corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto la notificazione dell'atto introduttivo costituisce lo strumento di conoscenza idoneo a garantire la piena partecipazione del convenuto al giudizio.
Non potendosi ritenere che il sia stato ritualmente ed effettivamente evocato in giudizio, si Pt_1 configura dunque una nullità insanabile che investe l'intero procedimento, compromettendo la validità della sentenza di primo grado.
Resta da esaminare l'eccezione sollevata dalla parte appellata relativa all'irricevibilità dell'appello per decorrenza dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., il cui scrutinio viene effettuato solo a questo punto, trattandosi di questione strettamente connessa con le considerazioni svolte in ordine all'evoluzione normativa che ha interessato l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.
Invero, nonostante sia pacifico che siano trascorsi oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado – pubblicata il 22 giugno 2022 e impugnata con atto di appello notificato il 24
pagina 9 di 11 febbraio 2023 – non può ritenersi applicabile il primo comma dell'art. 327 c.p.c., che regola il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine semestrale.
Al riguardo, deve trovare ingresso, nel caso di specie, l'eccezione prevista dal secondo comma della medesima disposizione, la quale esclude l'operatività della regola del passaggio in giudicato qualora la parte contumace provi di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità della citazione o della sua notificazione.
Difatti, alla luce di quanto già accertato circa la nullità della notificazione operata all'indirizzo tratto dall'IPA, emerge in maniera chiara la circostanza per cui la parte convenuta non ha potuto avere conoscenza del procedimento.
Del resto, se il avesse effettivamente saputo dell'emissione della sentenza di condanna Pt_1 avrebbe certamente proposto impugnazione entro il termine “lungo” di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., per non incorrere nella prevedibile eccezione di tardività dell'appello che, infatti, è stata prontamente sollevata dalla controparte.
Va aggiunto, con riguardo al termine “breve” per l'impugnazione, che dagli atti risulta che la notificazione della sentenza con formula esecutiva si sia perfezionata il 30 gennaio 2023, mentre la notificazione dell'atto di appello a cura dell'appellante si sia perfezionata il 24 febbraio 2023; ne consegue che l'impugnazione è stata ritualmente proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c..
Si deve respingere, dunque, l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata da parte appellata.
L'accoglimento del primo motivo di appello, avente carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle restanti censure avanzate dal Pt_1
§ 8. — Per i motivi sopra esposti, va dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.
Alla stregua della dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza impugnata, si dispone a norma dell'art. 354 c.p.c., al fine di garantire, il principio del doppio grado di giudizio di merito, la rimessione della causa al primo giudice, ovvero al Tribunale di
Cassino, assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione.
§ 9. — Attesa la complessità della normativa, più volte modificata, relativa ai registri dai quali ricavare l'indirizzo di posta elettronica per le notifiche telematiche alle Pubbliche Amministrazioni, le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
AI ES avverso la sentenza n. 873/2022, emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1. Accoglie l'appello, dichiarando la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente, degli atti processuali successivi e, per l'effetto, dichiara, la nullità della sentenza impugnata;
2. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Cassino, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione;
3. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 24/9/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Alberto Tilocca
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