Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 782
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Sentenza 29 gennaio 1999

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L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 stesso codice, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, tale da assicurare sufficiente garanzia di realizzazione dell'interesse del creditore. Non induce a diverse conclusioni la circostanza che i provvedimenti temporanei emessi dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708 citato non hanno natura di sentenza e non sono, pertanto idonei a formare regiudicata, atteso che anche in relazione ai giudizi di separazione ed ai provvedimenti in essi adottati si configura un sistema di preclusioni (litispendenza per il credito oggetto di pronuncia non ancora passata in giudicato, preclusione da regiudicata quando la litispendenza sia cessata a seguito di sentenza che assorbe i precedenti provvedimenti interinali ovvero per estinzione del processo) non rimuovibili se non con i mezzi e nelle forme previste dalla legge (revisione ex art. 710 cod. proc. civ. avverso la sentenza definitiva, emissione di altri provvedimenti a seguito di un nuovo ricorso per separazione personale in caso di estinzione del primo processo ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 782
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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