Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 stesso codice, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, tale da assicurare sufficiente garanzia di realizzazione dell'interesse del creditore. Non induce a diverse conclusioni la circostanza che i provvedimenti temporanei emessi dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708 citato non hanno natura di sentenza e non sono, pertanto idonei a formare regiudicata, atteso che anche in relazione ai giudizi di separazione ed ai provvedimenti in essi adottati si configura un sistema di preclusioni (litispendenza per il credito oggetto di pronuncia non ancora passata in giudicato, preclusione da regiudicata quando la litispendenza sia cessata a seguito di sentenza che assorbe i precedenti provvedimenti interinali ovvero per estinzione del processo) non rimuovibili se non con i mezzi e nelle forme previste dalla legge (revisione ex art. 710 cod. proc. civ. avverso la sentenza definitiva, emissione di altri provvedimenti a seguito di un nuovo ricorso per separazione personale in caso di estinzione del primo processo ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LOMELLINA 9, presso l'avvocato FRANCESCO VETERE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NE ZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 266/96 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 20/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACAIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN NE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Cosenza nel suoi confronti ad istanza della moglie CA RO , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 600.000, oltre gli interessi , relativa all'assegno di mantenimento per il mese di aprile 1992, sulla base del provvedimento del presidente del Tribunale di Cosenza emesso nel corso del giudizio di separazione, che aveva posto a suo carico un assegno di mantenimento pari a detta somma mensile.
Con sentenza del 18 - 20 novembre 1996 il giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la ricorrente aveva proposto una domanda diretta a conseguire dall' organo giurisdizionale una seconda pronuncia di accertamento del suo diritto di credito, già riconosciuto con l' ordinanza presidenziale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RO deducendo due motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., si deduce che il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere l' idoneità del documento prodotto - costituito dall' ordinanza presidenziale che aveva posto a carico del NE la somma mensile di L. 600.000 - a fondare l' emissione del decreto ingiuntivo, in quanto concernente i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria .
Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che il giudice di pace si è erroneamente limitato a revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza entrare nel mento della pretesa azionata , ed in particolare senza accertare che il NE non aveva provveduto al pagamento dell'assegno per il mese di aprile 1992.
I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati.
Come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di rilevare ( Cass.1991 n. 4722 ) , l' ordinanza con la quale il presidente del tribunale abbia dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell' interesse dei coniugi e della prole non può essere posta a base di un ricorso per decreto ingiuntivo , trattandosi di titolo formato dal competente organo giurisdizionale il cui grado di stabilità è strettamente correlato all' evoluzione del giudizio di merito nel quale si inserisce e che può essere nuovamente esaminato soltanto nel contesto di detto procedimento e nella ricorrenza dei presupposti specificamente richiesti dalla legge, non già nell' ambito del procedimento monitorio. Si è nella pronuncia richiamata altresì osservato che , introducendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un giudizio diretto all' accertamento del diritto di credito posto a base del ricorso , non è possibile dare ingresso attraverso ?' opposizione ad una controversia esclusivamente demandata al giudice della separazione . Tale orientamento - che deve essere in questa sede confermato - si inquadra nel più vasto e consolidato indirizzo giurisprudenziale e dottrinale tendente ad escludere l' ammissibilità di decreto ingiuntivo fondato su titolo di formazione giudiziale, a nulla rilevando che il titolo stesso si incorpori in un documento , in quanto tale astrattamente configurabile come prova scritta ai sensi dell' art. 633 n,1 c.p.c. Si osserva generalmente al riguardo che ove il credito risultasse da sentenza non ancora passata in giudicato si verificherebbero gli effetti della litispendenza, mentre ove il titolo fosse costituito da un provvedimento giurisdizionale coperto dal giudicato opererebbe il divieto per il giudice adito in sede monitonia di pronunciare una seconda volta su un diritto già oggetto di accertamento definitivo , così sovrapponendo un nuovo titolo a quello già esistente ( v. Cass. 1988 n. 6874 ; 1980 n. 1579 , in motivazione ).
Nè può indurre a diverse conclusioni , in relazione alla fattispecie in esame , la circostanza che i provvedimenti temporanei emessi dal presidente del tribunale ai sensi dell' art. 708 c.p.c. - in quanto diretti in via cautelare ad assicurare ( tra l' altro ) al coniuge più debole il mantenimento per tutto il tempo del processo e fino all' esclusione eventuale del relativo diritto con la sentenza definitiva , nonché suscettibili di revoca o modifica in corso di causa - non hanno natura di sentenza e non sono idonei al giudicato invero anche in relazione al giudizi di separazione ed ai provvedimenti in essi adottati si configura il sistema di preclusioni innanzi richiamato, atteso che finché il giudizio non sia stato definito operano gli effetti della litispendenza , mentre quando la litispendenza sia cessata a seguito di sentenza che abbia assorbito i provvedimenti temporanei ovvero a causa dell' estinzione del processo - con la conseguente, conservazione di efficacia dei provvedimenti stessi ai sensi dell' art. l89 disp. att. c. p.c. - soccorre la preclusione del giudicato o pro iudicato, non rimuovibile se non con i mezzi e nelle forme previsti dalla legge. È peraltro noto che le statuizioni adottate con la sentenza definitiva possono essere modificate solo con lo specifico giudizio di revisione previsto dall'art. 710 c.p.c. , mentre nel caso in cui si sia verificata estinzione del processo l' efficacia dei provvedimenti adottati può cessare solo con l' emissione di altri provvedimenti a seguito di un nuovo ricorso per separazione personale secondo l' espresso disposto del richiamato art. 189 disp. att. c.p.c. Correttamente pertanto il giudice di pace, rilevato che in sede monitoria era stata fatta valere una pretesa creditoria che aveva già ricevuto tutela nel giudizio di separazione personale, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l' intimato attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile il 20 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999