Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13149/2024 R.G. promosso da
) (avv. GORLANI ANNA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BAZZOLI MONYA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito trascritte:
«1) Vita separata con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La signora si obbliga a cedere, in favore del marito, la propria quota indivisa pari al 50% Parte_2 dell'immobile costituente abitazione familiare sita in Brescia, alla Via Bligny n. 35 (ingresso carraio) e n. 39
(ingresso pedonale) censita al NCEU del predetto Comune al foglio 32, sez. NCT, con i mappali:
a) 7 sub. 16, Via Bligny n. 39, P.
1-S1, Cat. A/3, vani 6,5, sup. cat. mq 125 (escluse aree scoperte mq.123) RC.
Euro 537,12, trattasi di appartamento al piano primo di quattro locali utili, cucina, due bagni, disimpegni e balcone, cantina al piano seminterrato,
b) 7 sub. 46, Via Bligny n. 35, p. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 15, sup, cat mq 15, Rc. Euro 42,61, trattasi di vano autorimessa al piano seminterrato, con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi di legge.
Per tale cessione, da considerarsi avvenuta al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali sorti durante il matrimonio, che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il
1
45.000,00 (quarantacinquemila/00 ) in 5 rati annuali, come di seguito specificato:
- € 9.000,00 all'atto della stipula del contratto di compravendita dell'immobile;
- € 9.000,00 – entro e non oltre il 1 settembre 2025;
- € 9.000,00 – entro e non oltre il 1 settembre 2026;
- € 9.000,00 - entro e non oltre il 1 settembre 2027;
- € 9.000,00 - entro e non oltre il 1 settembre 2028;
3) A decorrere dal marzo 2024 il signor ha accollato su di sè, in via esclusiva, i ratei del mutuo Parte_1 fondiario e dell'ulteriore prestito contratto per l'abitazione familiare, liberando la moglie da ogni obbligazione da ciò derivante.
4) Entro 30 giorni della pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione consensuale, il signor estinguerà, con provvista propria, il prestito cointestato tra i coniugi n. 071-000023023857 contratto Parte_1 con con UB AN (ora Bper) in data 13.03.2018 del residuo importo di euro 16.564,86 (alla data del
29.02.2024).
Nello stesso termine verrà formalizzato presso l'istituto di credito atto di accollo liberatorio del mutuo ipotecario fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare, mediante il quale il signor accollerà su Parte_1 di sé, in via esclusiva, i ratei di mutuo, con adesione della AN alla stipulazione ai fini della liberazione definitiva della signora da ogni obbligazione da ciò derivante. Pt_2
5) Entro 30 giorni dall'espletamento dei vincolanti adempimenti di cui al punto che precede, le parti si obbligano a sottoscrivere l'atto notarile di cessione degli immobili presso il OT , con contestuale Persona_1 versamento da parte del signor della prima rata di euro 9.000,00. Parte_1
Le spese notarili, di registrazione e trascrizione dell'atto di trasferimento degli immobili di cui sopra, ed eventuali imposte correlate al trasferimento sono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e gli stessi dichiarano, sin d'ora, di volersi avvalere dei benefici fiscali inerenti le attribuzioni patrimoniali tra coniugi.
6) L'autovettura Volvo V40, targata FP431NC, acquistata in costanza di matrimonio e già formalmente intestata al signor , è attribuita in proprietà esclusiva a quest'ultimo. Parte_1
7) I coniugi dichiarano di aver già consensualmente suddiviso i risparmi ed ogni altro bene comune;
8) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento reciproco essendo economicamente autosufficienti.
9) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 2) 3) 4) e 5) che precedono i coniugi si danno atto e dichiarano di aver concordemente regolato ogni questione e rapporto, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa, ragione e ad ogni effetto».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RO CI (atto n. 5 parte II serie A).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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