Sentenza 23 gennaio 1954
Massime • 1
Nella ipotesi di danneggiamento, sia pure gravissimo, di una casa di abitazione, quando essa venga a trovarsi in condizioni di assoluta e durevole inutilizzabilità, l'obbligazione del locatore di far godere la casa al conduttore non si estingue; pertanto la locazione riprende il suo normale corso non appena vengano ripristinate le condizioni di abitabilità dell'immobile sempre che ciò avvenga in epoca anteriore allo spirare del termine contrattuale della locazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/1954, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1954 |
Testo completo
Nella ipotesi di danneggiamento, sia pure gravissimo, di una casa di abitazione, quando essa venga a trovarsi in condizioni di assoluta e durevole inutilizzabilità, l'obbligazione del locatore di far godere la casa al conduttore non si estingue;
pertanto la locazione riprende il suo normale corso non appena vengano ripristinate le condizioni di abitabilità dell'immobile sempre che ciò avvenga in epoca anteriore allo spirare del termine contrattuale della locazione stessa.