TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 27/02/2024 al n. 481/2024
R.G.,
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 46029
SUZZARA, presso il difensore avv. FERRARI NICOLETTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BISI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE
SANTO 46023 GONZAGA presso lo studio dell'avv. BISI ALESSANDRO
resistente avente per oggetto: mantenimento figli naturali,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 22/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso volto ad ottenere la fissazione della misura di un assegno per il mantenimento, la ricorrente ha chiesto che la propria madre fosse condannata a versarle un importo mensile per il suo mantenimento.
Costituitosi il contraddittorio venivano adottati i provvedimenti provvisori.
Veniva ammesso l'interpello della parte convenuta rimasta nel frattempo contumace.
Questa si costituiva ed alla scorsa udienza venivano sentite le parti anche in un'ottica conciliativa della controversia. pagina 3 di 4 In data 22/04/2025 perveniva nota di rinuncia agli atti accettata avendo le parti definito la presente controversia con un accordo.
Poiché la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le parti chiedevano la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 24/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 27/02/2024 al n. 481/2024
R.G.,
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 46029
SUZZARA, presso il difensore avv. FERRARI NICOLETTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BISI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE
SANTO 46023 GONZAGA presso lo studio dell'avv. BISI ALESSANDRO
resistente avente per oggetto: mantenimento figli naturali,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 22/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso volto ad ottenere la fissazione della misura di un assegno per il mantenimento, la ricorrente ha chiesto che la propria madre fosse condannata a versarle un importo mensile per il suo mantenimento.
Costituitosi il contraddittorio venivano adottati i provvedimenti provvisori.
Veniva ammesso l'interpello della parte convenuta rimasta nel frattempo contumace.
Questa si costituiva ed alla scorsa udienza venivano sentite le parti anche in un'ottica conciliativa della controversia. pagina 3 di 4 In data 22/04/2025 perveniva nota di rinuncia agli atti accettata avendo le parti definito la presente controversia con un accordo.
Poiché la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le parti chiedevano la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 24/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4