Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6216/2024 R.G. promossa da:
n il Controparte_1 patrocinio dell'avv. FERRAIUOLO VINCENZO, con elezione di domicilio in VIA DEI FIORENTINI 61, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio degli avv.ti AGOSTINO Controparte_2
IMPERATORE e VINCENZO SANTORO, con elezione di domicilio in
PIAZZA BOVIO 22, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp DI + domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12-3-2024, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171 del 2-2-2024 con il quale le era stato ingiunto “di consegnare al lavoratore ricorrente copia dei dati personali oggetto di trattamento, ovvero categoria di dati, finalità del trattamento, conservazione, eventuale comunicazione a terzi,
Certificazione Unica, Libro Unico del Lavoro (LUL) e registro presenze, relativamente al rapporto di lavoro intercorso dal 31-12-2020 al 21-8-
2023”; eccepiva la genericità e inammissibilità della domanda monitoria;
nel merito, deduceva di avere sempre consegnato al dipendente le buse paga estratte dal LUL e le Certificazioni Uniche;
che, invece, non aveva mai adottato un registro presenze;
quanto ai dati personali, essendo il
eccepiva che, in ogni caso, non vi era mai stata idonea istanza di accesso ai predetti dati ex art. 12 del Regolamento
GDPR, mancando la procura in capo al difensore istante;
spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni che il lavoratore aveva causato, in occasione del sinistro stradale del 12-5-2022 e che aveva coinvolto, oltre al furgone aziendale, di cui era alla guida, anche due ulteriori veicoli.
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del lavoratore al risarcimento dei danni per la riparazione del predetto furgone, nella misura di € 4119,00 di cui € 500,00 a titolo di franchigia dell'assicurazione per la RCA, il tutto oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva CP_2 che eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e, in
[...] ogni caso, la sua infondatezza nel merito;
ribadiva l'inadempimento datoriale rispetto alla richiesta di accesso ai dati personali.
***** L'opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore ha chiesto ed ottenuto la condanna della società datrice di lavoro alla consegna di “copia dei dati personali oggetto di trattamento ovvero categoria di dati, finalità del trattamento, periodo di conservazione, eventuale comunicazione a terzi, certificazione Unica, Libro Unico del
Lavoro (LUL) e registro presenze, relativamente al rapporto di lavoro intercorso dal 31-12-2020 al 21-8-2023”.
La società opponente ha contestato sia la sussistenza dei presupposti per l'emissione del procedimento monitorio , non vertendosi in termini di consegna di “una determinata quantità di cose fungibili” o di
“una cosa mobile determinata” ex art. art. 633 c.p.c., che l'infondatezza della domanda.
Non ha pregio la contestazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 633 cpc.
2 E' noto che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638
c.p.c.(v., ex multis, Cass. . 40110 del 15/12/2021).
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito ( Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
Neppure ha rilievo la mancanza di idonea istanza di accesso ai dati trattati ex art. 12 del Regolamento GDPR.
Va, brevemente, premesso che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8).
Esso è tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3 In particolare, per quanto più rileva nella presente controversia, secondo l'art. 15 del GDPR, l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.) se è in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e, qualora il trattamento sia confermato: di ottenere una copia di tali dati;
nonché di essere informato su: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattate;
c) i destinatari dei dati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali; e) quale sia l'origine dei dati personali trattati;
f) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato italiano, destinatari); g)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
h) i diritti previsti dal Regolamento.
La finalità del diritto di accesso sta nel mantenere un controllo sul trattamento dei propri dati personali, di verificare la legittimità di tale trattamento ed eventualmente di modificarlo attraverso richieste di integrazione, cancellazione od opposizione.
Il diritto di accedere viene, quindi, riconosciuto a prescindere dall'esistenza di una lesione lamentata dall'interessato (v. European Data Protection Supervisor, Guidelines on the Rights of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, caso 2011-0483, in edps.europa.eu) e senza che possano essere fatti valere limiti temporali (CGCE, 7 maggio
2009, C-553/07, College van burgemeester en wethouders van
Rotterdam/M. . CP_3
Come puntualizzato poi dall'art. 12, comma 3, del GDPR, l'interessato ha il diritto di ricevere dal titolare le informazioni richieste esercitando il proprio diritto di accesso il prima possibile e, comunque, al massimo entro un mese.
Il comma 4 dell'art. 12 prevede, quindi, che “Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale”. Il comma 6, del medesimo art. 12, prevede che “qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato”.
4 In ordine all'accesso alla tutela giurisdizionale è opportuno, quindi, evidenziare che ai sensi del Codice della Privacy (v. d.lgs 196 del
2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento UE n. 2016/679, come modificato dal d.lgs 101 del 2018)
“ Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria” (art. 152) Le relative controversie sono disciplinare dall'art. 10 del dlgs 150 del 2011, con applicazione del rito del lavoro.
Nello stesso senso è anche l'art. 79 del GDPR che prevede “
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode
a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento”. Dalla sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento discende, quindi, l'irrilevanza della censura circa la mancanza di una idonea istanza di accesso ai dati ai sensi dell'art. 12 del GDPR, considerando che né la legislazione euro unitaria né quella nazionale pongono la preventiva istanza di accesso come condizione di procedibilità
o di ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria.
5 Nel merito, la società ha eccepito di avere sempre provveduto alla consegna delle buste paga estratte dal L.U.L. e delle Certificazioni
Uniche; ha, invece, escluso di avere un registro presenze, per il quale non vi sarebbe alcun obbligo di legge.
Quanto al trattamento di ulteriori dati personali, ha sostenuto che, conformemente al consenso espresso dal lavoratore al relativo trattamento per la sola durata del rapporto di lavoro (v. contratto di assunzione in atti), all'esito della cessazione del rapporto, non ha più trattato alcun dato ai lui riferibile.
Si è detto che l'art. 15 del GDPR citato ha previsto il diritto dell'interessato a conoscere se il trattamento dei dati personali è ancora in corso e, in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle successive informazioni come dianzi indicate.
Orbene, con il ricorso in opposizione la difesa della società ha sostenuto che alcun trattamento dei dati personali, ulteriore rispetto alle buste paga e alle Certificazioni Uniche già consegnate al lavoratore, fosse in corso, essendo il rapporto di lavoro cessato, e ciò nei limiti del consenso prestato dal lavoratore limitato alla sola durata del rapporto.
A fronte di tale dichiarazione, la difesa del lavoratore si è limitata a sostenere che la mancata risposta alla istanza di accesso -a parte le contestazioni circa la sua regolarità- fosse essa stessa violazione dei diritti previsti dal Regolamento.
Gli è che, entro i confini del thema decidendum, non è oggetto di giudizio la mera omissione datoriale rispetto all'istanza di accesso ai dati, quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto stesso di accesso da parte del lavoratore.
Sicchè dalla asserita violazione della norma in tema di obbligo di informazione e comunicazione dei dati personali potrebbero al più discendere, a carico del datore di lavoro, profili sanzionatori ovvero risarcitori, i quali, evidentemente, esulano dal presente giudizio che concerne unicamente l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR, alle quali, si ritiene la società ha fornito, nella presente sede sufficiente risposta, senza che alcun rilievo sia stato in concreto svolto dal lavoratore.
6 Per il resto, non è in contestazione tra le parti che l'estratto del
LUL relativo alla posizione del singolo dipendente così come le
Certificazioni Uniche rientrino tra i dati oggetto di trattamento che il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al lavoratore. La società ha, però sostenuto di avere già provveduto a tali adempimenti, depositando, a tale fine, e-mail con le quali sarebbero state comunicati buste paga e Certificazioni Uniche.
La difesa del lavoratore ha, per contro, sostenuto che la semplice e-mail non sarebbe mezzo idoneo a provare l'avvenuta consegna e, in ogni caso, che le buste paga non contengano tutte le informazioni utili, quali presenze/assenze, ferie e straordinario;
che, in definitiva, solo la consegna dell'estratto del LUL assolverebbe ai fini di cui alla normativa del GDPR.
Va, innanzitutto, chiarito, secondo i più recenti arresti di legittimità, il valore da attribuire alle comunicazioni inviate vie e-mail.
Secondo la Corte di legittimità, i princìpi desumibili dalla legge, sul punto, possono così riassumersi: il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già
Cass. n. 11606 del 14/05/2018, Cass. n. 30186 del 27/10/2021; Cass. n.
3540 del 6/2/2019; per una conferma a contrario: Cass. n. 22012 del
24/07/2023, che ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii).
Se, invece, ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024).
La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.
7 Quanto, poi, alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam (Cass. n. 25131 del 2024; Cass. n. 19155 del 2019).
Sulla base di questi principi, deve, nella specie, ritenersi accertato che le e-mail in atti, relative alla comunicazione delle buste paga e delle Certificazioni Uniche per gli anni di durata del rapporto di lavoro siano state effettivamente inviate al lavoratore e da questi conosciute o, quantomeno, in quanto entrate nella sfera di conoscibilità, sarebbe stato suo onere allegare e provare di non averne avuto effettiva conoscenza per causa a lui imputabile.
Finanche superfluo rilevare che la difesa del lavoratore si è limitato ad una eccezione meramente formale senza contestare alcuna delle condizioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità dianzi citata. L'eccezione è, quindi, priva di pregio. Quanto alle Certificazioni Uniche, peraltro, il lavoratore nulla ha specificamente eccepito e, peraltro, considerato l'avvenuto deposito nella presente sede processuale, si ritiene adempiuto l'obbligo informativo.
Parimenti deve ritenersi con riferimento alla consegna delle buste paga.
Altra e ben diversa questione è, però, quella che concerne il contenuto dell'obbligo informativo ovvero l'idoneità delle buste paga consegnate ad attestare tutti i dati trattati.
Come già rilevato da altra giurisprudenza di merito, il libro unico del lavoro equivale ad un cedolino paga integrato con i dettagli della presenza del lavoratore;
esso serve anche a documentare ad ogni lavoratore lo stato del suo rapporto di lavoro (Corte di appello di Milano sent. n.297, dell'1/03/2018, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1652 del 15/06/2022).
Si rammenta, altresì, che, a norma dell'art. 39 del D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, :
8 “
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. (…) 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. (….)” Orbene, dalla documentazione in atti risulta che per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 e da maggio 2022 a luglio 2023, i cedolini paga sono carenti della parte relativa al registro delle presenze, come previsto dal comma 2 dell'art. 39 del del d.l. del 2008, rispetto al quale, peraltro, il lavoratore ha espresso precipuo interesse.
Per tali mesi la società opponente non ha, perciò, correttamente adempiuto all'obbligo di legge. Dalle complessive considerazioni espresse discende, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della società opponente alla consegna delle buste paga per i mesi dianzi indicati, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 39 del d.l. n. 112 del 2008.
9 Residua l'esame della domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo di proprietà del datore di lavoro in seguito al sinistro stradale del 12 maggio 2022.
Va, fin da subito, sgombrato il campo di indagine, dall'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'opposto. Operano, in materia, i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito” (v. da ultimo, Cass. n. 5484 del 01/03/2024).
Nella specie, alla domanda del lavoratore di consegna della documentazione relativa al rapporto di lavoro, è seguita, nel giudizio di opposizione, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che trova fondamento nel medesimo rapporto di lavoro, senza alcuno spostamento di competenza per materia o territorio. E' evidente la sussistenza di un collegamento oggettivo, determinato dalla identità del rapporto di lavoro da cui scaturiscono le differenti azioni delle parti del rapporto sinallagmatico, che suggerisce l'opportunità della trattazione congiunta delle domande. Per la soluzione della controversia, giovano i principi della giurisprudenza di legittimità per i quali, in tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde contrattualmente.
10 In tal caso, opera il principio secondo cui è onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale condotta (anche omissiva) del lavoratore, ed è onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa (v., ex multis, Cass. n. 13530 del 2008; Cass. n.
18375 del 2006).
Nella fattispecie in esame, il datore di lavoro ha allegato che il giorno 12 maggio 2022, il lavoratore, alla guida del furgone aziendale, modello Fiat Ducato, senza osservare la distanza di sicurezza, dava causa ad un tamponamento a catena che aveva coinvolto anche altri due automezzi;
che, in ragione delle modalità del sinistro, per le quali sussisteva la responsabilità del la società non aveva ricevuto alcun CP_2 ristoro, dovendo piuttosto sopportare le spese di € 3169,00 per la riparazione del furgone, oltre al versamento della franchigia assicurativa, come previsto dalla polizza con la . Controparte_4
Il lavoratore ha contestato la responsabilità nella causazione del sinistro, affermando che procedeva ad una velocità moderata e che il veicolo che precedeva quello aziendale si era fermato improvvisamente, essedo, quindi, assente ogni colpa o negligenza gravi a lui imputabili. Evidenziava, altresì, che l'azienda, da gennaio 2023, aveva proceduto, in assenza di alcun titolo, a decurtare l'importo complessivo di
€ 1309,00 per “recupero danni” di cui, in ogni caso, formulava eccezione di compensazione.
Nulla ha, invece, contestato in ordine ai danni subiti dal furgone, come analiticamente elencati nel ricorso in opposizione né circa i costi sopportati e documentati da correlata documentazione commerciale (v. fatture in atti).
Orbene, si ritiene, secondo i predetti criteri di riparto degli oneri probatori, che la società abbia provato l'evento danno e il nesso di causalità con la condotta del lavoratore.
Quanto ai danni al veicolo aziendale, gli stessi non sono stati specificatamente contestati e, in ogni caso, risultano documentati dai rilievi fotografici e della fatture di riparazione e di addebito di franchigia in atti.
11 Neppure, a ben vedere, risulta contestato che il lavoratore fosse alla guida del veicolo tamponante, così come, peraltro, rilevato nel verbale di contestazione di violazione del codice della strada elevato dalla Polizia del 12-5-2022 (v. sull'efficacia del verbale di piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, Cass. n. 29320 del 07/10/2022; Cass. n. 10376 del 17/04/2024).
Tale essendo la modalità di accadimento del sinistro stradale è utile rammentare i principi che governano la responsabilità verso i terzi in tema di circolazione stradale.
Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza;
occorre, poi, distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. n.
12663 del 09/05/2024).
Ne consegue che, il tamponante resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 13703 del 31/05/2017; Cass.
n. 18708 del 01/07/2021).
I predetti principi -che ovviamente regolano la responsabilità del conducente rispetto ai terzi- possono trovare applicazione anche nel caso di specie quanto alla prova del nesso di causalità, ovvero della prova della condotta materiale tenuta dal lavoratore con efficacia causale rispetto ai danni provocati al bene aziendale, di cui si presume, come si è visto,
l'inosservanza della distanza di sicurezza.
12 Era, quindi, onere del lavoratore provare, quale parametro dell'adempimento dell'obbligo di diligenza, non solo l'avere osservato la distanza di sicurezza ma, nell'accezione più ampia, di avere fatto il possibile per evitare il danno per essere stata la collisione determinata da cause a lui non imputabili.
Le richieste istruttorie che il lavoratore ha formulato, invece, sono state limitate “alla prova contraria diretta ed indiretta sui capitolati di prova eventualmente concessi a controparte” (v. sotto il capo istante istruttorie, penultima pagine della memoria).
Fin troppo evidente che le sole circostanze dedotte da parte opponente in merito alla responsabilità del sinistro, neppure in negativo o indirettamente consentono di superare la presunzione di legge di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza che, per quanto rileva nel rapporto contrattuale, equivale a condotta non conforme alla diligenza richiesta.
Il lavoratore va, in definitiva condannato al risarcimento dei danni subiti dal veicolo aziendale nella misura di € 4119,00, detratto l'importo di € 1309,00 che risulta essere stato già decurtato in busta paga per la medesima causale a decorrere da gennaio 2023, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto;
2) condanna la società opponente alla consegna al lavoratore delle buste paga conformi alle prescrizioni di cui all'art. 39, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 e da maggio 2022 a luglio 2023; 3) condanna l'opposto al pagamento in favore della società opponente della somma di € 2810,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) spese compensate
Così deciso in data 15/05/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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