TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: SERVITU'
[...]
[...] con sede legale in San Donato Milanese (MI) Parte_1
avv. RISO ANNALISA e avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, residente in [...] – Loc. Valdurasca Controparte_2
avv. LUPINACCI SALVATORE - PARTE CONVENUTA - sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 27.6.2024:
PER PARTE ATTRICE (come in ricorso): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale:
1 - visto l'art. 1079 cod. civ., accertata la violazione da parte del Sig. Controparte_2
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
(SP), Loc. Valdurasca, Via dei Mille 2/A, del diritto di servitù di metanodotto vantato da per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza Parte_1 del metanodotto convenzionalmente denominato “Santo Stefano Controparte_3
750”, condannare la resistente a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo identificato con il mappale 274 del foglio 1 del Comune di La Spezia (SP), come indicato in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente procedimento”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via di eccezione, accertare l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere il capannone rurale costruito sul fondo censito al mappale 274 (già
mappale 99) del foglio 1 del Comune della Spezia a distanza inferiore da quella stabilita convenzionalmente per il metanodotto e, per l'effetto, accertata l'osservanza della fascia di rispetto prevista per legge, respingere le domande formulate dalla società attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Vinti spese e compensi professionali di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con scritture private autenticate dal Not. in data 31.05.1968 ed in data Per_1
14.06.1968, entrambe trascritte, è stata costituita a carico dei fondi identificati con i mappali 96, 98 e 99 del foglio 1 del Comune di La Spezia e dei fondi identificati con i mappali 316, 332 e 335 del foglio 21 del Comune di Follo (SP) –- all'epoca di proprietà di più soggetti - servitù inamovibile di metanodotto in favore della oggi in Parte_1 favore di per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la Parte_1
2 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Santo Stefano -
Cortemaggiore DN 750”.
Il terreno contraddistinto dal mapp. 99 del foglio 1 del Comune di La Spezia ha nel tempo subito variazioni e frazionamenti che hanno generato il mapp. 274 del foglio 1 oggi di proprietà di in forza di sentenza dichiarativa di usucapione n. Controparte_2
20/12 di questo Tribunale. con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. ha chiesto l'accertamento Parte_1 della violazione da parte del del diritto di servitù inamovibile di metanodotto CP_2 costituito a favore della stessa attrice allegando a tal fine che:
-l'atto costitutivo di servitù, all'art. 7 prevede che i Concedenti si impegnano “a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt. 17,50 dall'asse della tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di 2 (due) metri”; nonchè, all'art. 8 gli stessi potranno “eseguire sull'area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni escluse le piante di alto fusto che saranno tenute a metri 2 (due) dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e
l'esercizio della servitù o renderla più incomoda”.
-a seguito di sopralluogo effettuato dai propri incaricati sul mapp. 274 fg. 1, la società riscontrava all'interno della fascia di terreno asservita la presenza di manufatti, di baracche e di materiale di varia natura, in palese contrasto con le previsioni contrattuali;
--la Snam Rete Gas s.p.a. già dal 2017 aveva più volte intimato senza esito al CP_2 la rimozione di tutte le opere illegittimamente realizzate all'interno della fascia asservita.
La società attrice ha quindi dedotto l'illegittimità di tale comportamento, lesivo del diritto di servitù, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 1079 c.c., ed ha chiesto la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese processuali.
Il convenuto si è costituito in giudizio, allegando che il capannone rurale, insistente sul mappale 274 (già mappale 99) è stato costruito dopo la costituzione della servitù
3 oggetto di causa ed è stato ampliato negli anni '80, non è destinato a persone e si trova ad una distanza di circa 15 metri dalla linea del metanodotto.
Il ha quindi eccepito l'usucapione del diritto di mantenere il capannone rurale CP_2 edificato a distanza inferiore a quella stabilita convenzionalmente ed ha rilevato che, non essendo stata esercitata da parte della società attrice azione giudiziale per la denunciata violazione delle distanze convenzionalmente pattuite per circa trent'anni, il diritto di servitù si era estinto per prescrizione, e che in ogni caso sarebbe applicabile solo la fascia di rispetto prevista per legge relativamente ad un metanodotto.
Disposto il mutamento del rito nelle forme del rito ordinario, dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione ed espletata l'istruttoria, consistente in particolare nell'espletamento delle prove orali e della consulenza tecnica sui luoghi di causa, la causa giunge ora in decisione.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di servitù di elettrodotto di cui è titolare , essendo tuttora esercitata sul terreno Parte_1 attualmente di proprietà del convenuto, in conformità alle clausole dell'atto di asservimento da ritenersi tuttora valide ed efficaci (ivi compresa, per quanto si dirà in prosieguo, quella avente ad oggetto l'impegno assunto dal concedente di “non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a 17,50 metri dall'asse della tubazione”, che “perdurerà per tutto il tempo di esercizio dell'impianto”).
In particolare, non è mai stata neppure allegata in giudizio da parte del convenuto la dismissione dell'impianto di elettrodotto;
né può rilevare, ai fini dell'estinzione della servitù, il fatto che la abbia omesso per lungo tempo di richiedere la rimozione Pt_1 dei manufatti (così come sostenuto da parte convenuta).
Nel merito va premesso che è stato accertato inconfutabilmente mediante ctu, e comunque non è circostanza contestata da parte convenuta, che i manufatti realizzati dal all'interno della sua proprietà non rispettano le distanze previste dal d.m. CP_2
Sviluppo Economico del 17.4.2008 (che prevede regole tecniche per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8) né le distanze convenzionalmente pattuite nell'atto di asservimento del 31.5.1968.
4 La servitù oggetto di causa rientra nell'ambito dell'art. 1063 c.c. il quale dispone che
“l'estensione e l'esercizio della servitù sono regolati dal titolo”, e va inequivocabilmente qualificata come servitù affermativa: il titolo costitutivo attribuisce infatti al proprietario del fondo dominante un facere ovvero lo scavo, l'interramento della condotta e il passaggio del gas nonché la possibilità di libero accesso al terreno per raggiungere le proprie opere e i propri impianti “con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni” (art 6 dell'atto costitutivo di servitù); al proprietario del fondo servente un pati, ovvero la sopportazione delle attività e del passaggio del gas, oltre che il divieto di costruire “ nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt. 17,50 dall'asse della tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di 2 (due) metri” (art. 7), di coltivare piante di alto fusto a distanza inferiore a metri due e di compiere “qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda” (art. 8).
Tali divieti, ovvero obblighi di astensione dal tenere specifici comportamenti assunti dal proprietario del fondo servente, non hanno natura autonoma, ma sono contrattualmente collegati all'utilitas della servitù, in quanto finalizzati ad assicurare il corretto esercizio della stessa e a garantire la sicurezza dell'impianto e del metanodotto nonché l'incolumità di beni e persone.
Di ciò sono riprova: il dato letterale dell'atto costitutivo della servitù che ha specificatamente indicato estensione e modalità di esercizio della stessa;
il fatto che tali divieti sono stati previsti per l'intera durata temporale di esercizio della servitù, ovvero per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto, pacificamente ancora in funzione;
il fatto che la svolge attività di trasporto del gas naturale, attività Pt_1 dichiarata d'interesse pubblico ai sensi del D.L. 23 maggio 2000 n. 164, sussistendo pertanto un interesse generale a che tale servizio pubblico sia svolto in condizioni di massima sicurezza ovvero in assenza di rischi per l'incolumità pubblica;
infine la considerazione che, se non considerati strettamente collegati e accessori alla servitù
5 come costituita, i divieti imposti al proprietario del fondo servente risulterebbero privi di alcuna – diversa – giustificazione.
A ciò consegue che “l'obbligo di non costruire inerendo alle modalità di gestione della servitù, tuttora in funzione, non può prescriversi indipendentemente da questa, né essere oggetto di una usucapione di un asserito diritto autonomo a mantenere le opere
a distanza inferiore a quella convenzionalmente stabilità”: così, fra le altre, ha statuito la sentenza n. 557/2023 della Corte di Appello di Genova, in fattispecie del tutto similare a quella oggetto di giudizio.
La Corte di Cassazione, confermando integralmente la sopra citata sentenza della
Corte di Appello di Genova ha poi osservato che tali divieti “si pongono in perfetta coerenza con il carattere non contenutistico, ma strutturale, della tipicità delle servitù volontarie e della conseguente varietà di contenuti che l'utilitas del fondo dominante
(cui deve corrispondere il peso per il fondo servente) può avere, con il solo limite dell'inerenza della stessa al fondo c.d. dominante e del peso a quello servente” precisando che in caso di servitù costituita per contratto, “è possibile imporre al concessionario pesi che, pur potendo costituire in sé autonome servitù (come in caso di distanze), perdono la loro individualità quando intrinsecamente correlate all'utilitas perseguita con il vincolo principale” arrivando poi a concludere che non possa in alcun modo configurarsi il dedotto acquisto per usucapione del diritto di mantenere l'edificio realizzato a distanza inferiore, “giacché una condotta siffatta costituisce un mero illecito atto a turbare il diritto reale in esame e non un possesso utile ad usucapire.” (Cass. sez. II ord. n. 25630 del 25.9.2024).
L'edificazione di manufatti pacificamente a distanza inferiore a m. 17.50 da parte del convenuto, realizzata o meno da più di vent'anni, costituisce quindi mero inadempimento contrattuale, non idoneo a fondare un possesso utile ad usucapire (non attagliandosi al caso di specie il principio della usucapibilità del diritto di mantenere costruzioni a distanza, da altri edifici o dal confine di proprietà, inferiore a quella di legge e dovendo comunque prevalere l'esigenza di preservare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità pubblica alla tutela della quale è finalizzata l'imposizione di non costruire a distanza inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo); la violazione del divieto di
6 edificazione nella fascia di rispetto è certamente tutelabile alla stregua dell'art. 1079
c.c.
A ciò consegue la condanna del convenuto all'arretramento dei propri manufatti a distanza di almeno m. 17,50 dall'impianto nella sua attuale collocazione, ritenendosi ultronee e irrilevanti le argomentazioni relative alla violazione della distanza di legge (in ogni caso anch'essa violata secondo le risultanze peritali) e disponendosi fin da ora, se non possibile l'arretramento, la rimozione dei manufatti stessi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, calcolato in base ai criteri indicati nell'art. 15 c.p.c. e della attività processuale resasi necessaria., non particolarmente complessa e che consente quindi la riduzione dei valori medi tabellari.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria, devono essere poste integralmente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 26/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: osì provvede: Pt_2
Visto l'art. 1079 c.c., accertata la violazione da parte del convenuto Controparte_2 degli obblighi assunti con l'atto costitutivo del diritto di servitù di metanodotto a favore di per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza Parte_1 del metanodotto convenzionalmente denominato “Santo Stefano – Cortemaggiore DN
750”,
CONDANNA all'arretramento ovvero rimozione in caso di impossibilità Controparte_2 di arretramento, dei manufatti realizzati in violazione delle distanze dalla tubazione come previste nel contratto e a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo identificato con il mappale n. mapp. 274 del foglio 1 Catasto Fabbricati del Comune della Spezia
7 CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da parte Controparte_2 ricorrente, liquida in € 286,00 per spese ed € 5000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate in istruttoria con separato decreto.
Così deciso in La Spezia il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
8