Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3133/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 3133/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 24/10/2024 che di seguito si riproducono:
“a. assegnazione a – quale genitore collocatario del figlio minore – della casa familiare, Parte_2 Persona_1
con tutti gli arredi ivi presenti, sita in Fiesso D'Artico (VE), via Francesco Petrarca, n. 15,
(appartamento); ▪ Particella 1011 – sub 6 – C/6 (garage); ▪ Particella 1011 – sub 2 – bcnc al sub 5 ed al sub 6 (scoperto esclusivo), con termine per rilascio sino alla data concordata per il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo;
b. affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza stabile e prevalente del medesimo Persona_1
presso l'abitazione assegnata alla madre (e che – entro il termine convenuto dopo l'omologa - diverrà di sua esclusiva proprietà);
c. impegno di a trasferire a – entro il termine di 8 (otto) mesi dal decreto di omologa delle Parte_1 Parte_2
condizioni di separazione – a titolo di negoziazione globale e di liquidazione del rapporto coniugale - la piena proprietà della quota indivisa di 1/2 della casa familiare catastalmente censita al CF - Comune di Fiesso D'Artico (VE) - Foglio
5: ▪ Particella 1011 – sub 5 – A/2 (appartamento); ▪ Particella 1011 – sub 6 – C/6 (garage); ▪ Particella 1011 – sub 2 – bcnc al sub 5 ed al sub 6 (scoperto esclusivo), con ogni accessione e pertinenza. La quota di 1/2 dell'immobile di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben nota alla signora ferma l'iscrizione Parte_2
di ipoteca di I grado a garanzia del mutuo cointestato;
d. accollo da parte di – al medesimo titolo - del mutuo fondiario contratto in data 11.4.2019 rep. n. 7175 e Parte_1
racc. n. 6512 Notaio con garanzia di I grado gravante sulla casa familiare, con impegno del medesimo a pagare, Per_2
in via esclusiva ed a far data dall'omologa, le relative rate sino alla sua estinzione;
e. impegno di ad accettare - a titolo di negoziazione globale e di liquidazione del rapporto coniugale – il Parte_2
trasferimento della piena proprietà della quota indivisa di 1/2 della casa familiare come sopra individuata e descritta, con ogni accessione e pertinenza, alle condizioni e nei termini di cui alla lettera che precede, con accollo da parte di Parte_1
– al medesimo titolo - del mutuo fondiario contratto in data 11.4.2019 rep. n. 7175 e racc. n. 6512 Notaio Per_2
f. impegno di entrambi i coniugi a comparire – entro il suindicato termine di mesi 8 (otto) dal decreto di omologa delle condizioni di separazione – innanzi al Notaio di Padova al fine di dare esecuzione al trasferimento Persona_3
immobiliare e all'accollo del mutuo di cui ai punti che precedono, quali disposizioni patrimoniali funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra di loro in atto e, dunque, come tali suscettibili di godere dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronunzia n. 154/1999 della Corte Costituzionale;
g. i diritti di visita e frequentazione spettanti al genitore non collocatario saranno regolati come segue: dalla Parte_1
data del rilascio della casa familiare da parte del signor Parte_1
- rimarrà con il padre il weekend a settimane alterne: dalle ore 10.00 del sabato mattina sino alle ore Persona_1
21.00 della domenica (cena compresa);
- durante la settimana uno o due pomeriggi: tutti i mercoledì dalle ore 18.00 (dopo nuoto) alle ore 21.00, con impegno del padre a prelevare il minore direttamente dalla piscina ed a ricondurlo presso la residenza materna (cena inclusa); il venerdì
a ridosso del weekend di competenza materna (e, quindi, a venerdì alterni), dalle ore 18.00 (dopo la palestra) alle ore
21.30, con impegno del padre a prelevare il minore direttamente dalla palestra ed a ricondurlo presso la residenza della madre (cena inclusa); i genitori prevedono la possibilità che il mercoledì e/o il venerdì di propria competenza il padre possa rimanere con il figlio – previo avviso - presso l'ex casa familiare, dopo il suo rilascio;
quanto alle festività:
- trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Persona_1
il giorno di Natale e quello di Capodanno (Natale 2024 con la mamma e Capodanno 2024/2025 con il papà); tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta (Pasqua 2025 con il papà e Pasquetta 2025 con la mamma); in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato con previsione anche di eventuale pernotto;
- per le vacanze estive i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno il rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre (e questo sin dall'estate 2024 compresa) almeno una settimana di vacanza ininterrotta con un genitore ed una settimana di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
h. obbligo di di corrispondere a la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, Parte_1 Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla mensilità immediatamente Persona_1
successiva al rilascio della casa familiare, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al concorso nella misura del 50% nelle spese Parte_2
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludico – sportive) secondo le linee guida del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia 2 (cfr. doc. 17); i. nessun assegno di mantenimento per i coniugi, tenuto anche conto del trasferimento immobiliare e dell'accollo del mutuo;
j. entrambi i coniugi si scambiano il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
k. entrambi i coniugi chiedono l'omologa;
l. spese legali compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio minore . Per_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 13/10/2007 a Fiesso D'Artico, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fiesso D'Artico, al n. 9, parte I, dell'anno 2007;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca