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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 917/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA , con sede legale in Via B. Parte_1 P.IVA_1
Stringher 4 - 33042 Buttrio (UD), in persona del procuratore Dott. , per Parte_2
procura Notaio di Udine in data 30/05/2022, Rep. 31199, Racc. 14424, Persona_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ernesto Lavatelli e dall'Avv. Pier Paolo Traverso appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Genova rappresentata e difesa dell'Avv. Paolo Gioffrè appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame ed ammissione delle istanze istruttorie (capitoli di prova e CTU) dedotte nel giudizio di
1 primo grado, integralmente riportate al paragrafo 6 dell'atto di citazione in appello, in accoglimento del presente gravame e dei relativi motivi:
a) riformare integralmente la sentenza n. 2339/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Genova, Sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Andrea Del Nevo, nel giudizio distinto al numero di R.G. 2645/2024, pubblicata il 4/09/2024 e notificata a mezzo pec in pari data e, per l'effetto, previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e/o ogni meglio vista pronuncia in merito:
- in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
a in relazione alle fatture azionate in sede monitoria, né per
[...] Controparte_1
qualsiasi eventuale ulteriore causa, motivo, titolo e/o ragione;
- respingere, conseguentemente, le domande tutte formulate o che dovessero essere formulate nei confronti di da ivi Parte_1 Controparte_1 compreso l'eventuale appello incidentale;
- in via subordinata, sempre previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a in relazione alle fatture n. 10 del 31/05/2023 Parte_1 Controparte_1
e n. 18 del 23/10/2023 e, comunque, a far data dall'1/05/2023.
b) condannare alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi Controparte_1
del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
Per parte appellata:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: respingere l'avversaria impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
in subordine, nel denegato caso di ammissione dei mezzi istruttori dedotti dall'appellante, e comunque nella denegatissima ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse in qualche modo ritenere non pienamente provato il credito azionato, rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, mai rinunciati e di cui era stata reiterata la richiesta di ammissione anche in sede di precisazione delle conclusioni ma ritenuti superflui che di seguito si ritrascrivono.
pag. 2/10 Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali eccezioni o questioni nuove proposte da controparte.
In via istruttoria
(A) Insiste per l'acquisizione ex art 210 cpc delle scritture contabili di
[...]
quale incorporante afferenti la Parte_1 Controparte_2
registrazione delle fatture passive e segnatamente afferenti la registrazione delle fatture emesse da ovvero CTU contabile finalizzata alla verifica della Controparte_1
registrazione delle fatture per cui è causa già richiesta nella memoria istruttoria di primo grado.
(B) Ripropone i seguenti capitoli di prova per interpello e testi già formulati nella memoria istruttoria e nella memoria istruttoria di replica di primo grado :
I SUL RAPPORTO JANUA / TL IN GENERALE
i. Vero che l'attività demandata alla società veniva svolta dal rag. CP_1
Parte_3
ii. Vero che tale attività consisteva, tra le altre cose:
- nel supporto all'Amministratore nella gestione finanziaria della società;
- nell'attività di controllo finanziario delle commesse e delle altre attività;
- nell'attività di predisposizione di report per l'Amministratore ed il socio sull'andamento delle commesse e la loro reddittività e sostenibilità finanziaria e nella compilazione dei report per il software “TALENTIA”;
- nella consulenza nella gestione dei flussi finanziari;
- nella discussione con il socio di controllo circa il finanziamento e le risorse della controllata TL;
iii. Vero che sin dall'anno 2017 il rag. era stato inserito nell'organizzazione Pt_3 amministrativa del “ ed era stato dotato della mail aziendale CP_3
“ ; Email_1 iv. Vero che sin dall'anno 2017 -in ragione della propria attività prestata quale avente funzione di “direttore finanziario” di TL- il rag. conosce personalmente il Pt_3
Presidente di dr. , (già presidente del CdA. di Parte_1 Controparte_4
TL) l'A.D. dr. e il procuratore di dr. ai quali Persona_2 Pt_4 Parte_2 si rivolge “dando del tu”;
pag. 3/10 v. Vero che per svolgere il proprio mandato attraverso il rag. Controparte_1
, aveva accesso alla completa contabilità ed alle banche di TL ed a tutte le Pt_3
risorse amministrative ed agli aspetti della contabilità e finanziari rilevanti per
l'attività di TL;
vi. vero che il rag. ha svolto -attraverso la propria società Parte_3 [...]
la predetta attività di assistenza e consulenza per la società CP_1 [...]
dal gennaio 2017 al 22 giugno 2023 e che durante tale periodo il rag. CP_2
predisponeva ed inviava ai referenti di report con Pt_3 Parte_1
cadenza mensile o inframensile su impieghi, esborsi commesse e quant'altro; vii. vero che TL era soggetta a costante revisione di gruppo e, immediatamente a ridosso della fusione, era stata sottoposta ad una revisione ancora più approfondita, che aveva coinvolto anche i processi interni e che non era sfociata in alcun rilievo;
II SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI MARZO, APRILE E GIUGNO Pt_5
2023 viii. vero che in vista della fusione il rag. , nella sua veste di organo e figura Pt_3
Par operativa di intensificava la sua attività di coordinamento con per CP_1
consentire il passaggio veloce ed indolore di tutte le commesse e di tutte le attività ed il
Par trasferimento agli uomini di di tutto il know how;
Par ix. vero che il rag. quale organo di collaborava e consentiva a di Pt_3 CP_1
effettuare la due diligence preliminare, alla fusione.
x. vero che l'attività di collaborazione di , quale organo di , proseguiva Pt_3 CP_1 anche dopo il 1 maggio 2023 con l'invio di report e situazioni contabili come da emails prodotte sub. I, K, L e M da rammostrarsi al teste;
xi. vero che dopo l'attivita di cessava il 22 giugno 2023 per impossibilità del CP_1
Par suo svolgimento attesa l'interruzione unilaterale dei rapporti da parte di xii. Vero che prima di inviare e caricare sul gestionale e sugli applicativi Danieli i report , in persona di aggiornava lo stato delle commesse, ricevendo CP_1 Pt_3
l'aggiornamento di tutte le funzioni dell'azienda ed integrando le stesse con le informazioni ricevute dall'Amministratore.
pag. 4/10 xiii. Vero che una volta definito lo stato delle commesse , in persona di CP_1 Pt_3
procedeva alla valutazione dei flussi finanziari attesi, si relazionava con
l'Amministratore e con il personale di DA
III IN REPLICA ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE AVVERSARIE, xiv. Vero che prima di inviare e caricare sul gestionale e sugli applicativi Danieli i report , in persona di aggiornava lo stato delle commesse, ricevendo CP_1 Pt_3
l'aggiornamento di tutte le funzioni dell'azienda ed integrando le stesse con le informazioni ricevute dall'Amministratore. xv. Vero che una volta definito lo stato delle commesse , in persona di CP_1 Pt_3
procedeva alla valutazione dei flussi finanziari attesi, si relazionava con
Par l'Amministratore e con il personale di
Si chiede:
l'interpello di , presidente di , e già Presidente Controparte_4 Parte_1
di Controparte_2
Come è agevole desumere dalla narrativa che precede, l'Ing. , Controparte_4
Par nella sua qualità di AD e Presidente di nonché, dal 09.11.2020 di Presidente del
Par CdA di TL, è stato -all'interno di e più in generale del la figura Controparte_3 gerarchicamente sovraordinata e l'interlocutore costante e principale di Per_3
Come tale, l'Ing. potrà chiarire -essendone perfettamente Controparte_4
informato- ogni aspetto della vicenda che ci occupa.
Nel formulare quindi l'istanza di interpello si osserva come paia necessario che risposta a tale istanza di interpello venga data dal medesimo Ing. , e non da CP_4
altri amministratori di DA o loro procuratori.
Par Sin d'ora, quindi, si deve segnalare che una eventuale consapevole scelta di di
“estromettere” dalla vicenda l'Ing. -portatore come detto di una completa e CP_4
puntuale conoscenza dei fatti- seppur tecnicamente legittima, dovrà ritenersi un indicativo, e censurabile, comportamento processuale, da cui trarre elemento di convincimento nella decisione della presente controversia.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: , Tes_1 Tes_2 Testimone_3
,a , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
,
[...] Testimone_9
pag. 5/10 Per l'ipotesi in cui, alla data di acquisizione delle prove orali l'Ing. CP_4
Par
non ricoprisse più la carica di amministratore di lo stesso viene indicato
[...] sin d'ora quale teste sulle circostanze già deferite in interpello formale.
Si chiede l'ammissione della controprova con gli stessi testi dedotti in prova diretta.
(C)
* licenziamento di CTU sul contenuto della prestazione resa da tramite CP_1 Pt_3
e finalizzata alla produzione dei report ed all'inserimento dei dati in . CP_5
* licenziamento di CTU che verifichi l'effettiva rispondenza del contenuto della “copia forense” delle caselle di posta elettronica al reale contenuto dei dati presenti sul server, la completezza di quanto estratto, la data di cancellazione degli eventuali dati rimossi e compari i dati ancora presenti sul server con quelli presenti sui client di posta dei pc di
e e dei loro backup. Per_3 Pt_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 2339/2024 del 04/09/2024 il Tribunale di
Genova ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.246/2024. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore di per l'importo di € 17.080,00, Controparte_1
oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n.232/02, sulla base delle fatture n.7/2023, per l'importo di 8.540,00, n.10/2023, per l'importo di € 4.270,00, n.18/2023, per l'importo di € 4.270,00, emesse per attività svolte in esecuzione di contratto 21/12/2016 intercorso tra e successivamente fusa per Controparte_1 Controparte_2
incorporazione, con atto 21 aprile 2023, in la quale era già Parte_1
socio unico di dal 19 dicembre 2016. Con la sentenza Controparte_2
appellata è stato considerato che il contratto 21 dicembre 2016 indicava quale oggetto, all'art.2, il “supporto … per la funzione di controllo finanziario delle attività; coordinamento con la casa madre, per le attività finanziarie;
Parte_1 consulenza in materia di gestione dei flussi finanziari”. Con la sentenza appellata è stata ritenuta infondata l'eccezione ex art.1460 cc svolta dall'opponente, ed è stato ritenuto che prima della cessazione dell'incarico per impossibilità sopravvenuta del contratto, con comunicazione 22 giugno 2023 di non era stata svolta Parte_1
pag. 6/10 da quest'ultima alcuna contestazione in ordine al mancato svolgimento, da parte di delle attività dedotte in contratto. Con la sentenza appellata è stato Controparte_1
inoltre ritenuto che non possa essere operata alcuna riduzione del corrispettivo pattuito per il mese di giugno 2023, in assenza di domanda di riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt. 1258 e 1464 cc, in quanto il corrispettivo era pattuito per periodi semestrali e la scadenza dell'ultimo semestre era prevista al termine di tale mese.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti tre motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui “il Giudice di primo grado ha desunto la prova di un fatto positivo, consistente nell'esecuzione delle prestazioni pattuite, da un fatto negativo, ovvero dalla mancata contestazione stragiudiziale delle prestazioni medesime”, in contrasto con il disposto dell'art.115 cpc che è applicabile nel processo e non in relazione ad
“atteggiamenti assunti dalla parte prima del (e fuori dal) giudizio (Cass.
5/02/2022 n. 199)”;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla richiamo di mail relative a differente rapporto tra e le società Mandragola Controparte_6
Consultants srl e sul punto sono stati riproposti in appello i Parte_6
capitoli di prova dedotti in primo grado dall'appellante, ed è stato richiamato dall'appellante, con contestuale richiesta di CTU, il contenuto di perizia tecnica concernente copia forense di documentazione di cui è stata chiesta l'ammissione mediante produzione su supporto informatico costituito da chiavetta USB;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento del credito sino alla scadenza dell'ultimo semestre contrattualmente pattuito, in assenza di prova dell'esecuzione della prestazione, e senza conseguentemente considerare la necessaria sinallagmaticità delle prestazioni.
3- L'appellata i è costituita nel giudizio d'appello chiedendo Controparte_1 respingersi l'appello, e deducendo quanto segue in ordine ai motivi d'appello:
i. non vi è stata alcuna violazione del disposto dell'art. 2729 cc da parte del giudice di primo grado che ha fondato la propria decisione sulle produzioni documentali pag. 7/10 del creditore, confortate dalla mancata contestazione di inadempimento con la comunicazione 22 giugno 2023;
ii. il secondo motivo d'appello è generico in quanto non deduce con precisione quali fossero le differenti prestazioni contrattuali, di cui era a Parte_1
conoscenza, cui erano obbligate le società , ed CP_1 Parte_7
con conseguente creazione di confusione su quali fossero le attività Parte_6
rispettivamente imputabili svolte dal Rag. , cui facevano capo le tre Pt_3
società. Ha dedotto che il contenuto delle mail prodotte non è mutato tra il periodo per il quale le prestazioni sono state regolarmente pagate e il periodo successivo nel quale non sono stati eseguiti i pagamenti, ed ha osservato che lo svolgimento di attività da parte di , nel periodo rilevante, emerge anche Pt_3
dalla perizia depositata da parte appellante. Ha dedotto l'inammissibilità delle prove richieste da parte appellante in quanto dirette all'interpretazione di documenti. Ha eccepito inoltre che i documenti indicati quali copia forense di casella di posta elettronica aziendale di , già prodotti in primo grado su Pt_3 supporto USB, non sono stati tempestivamente depositati con l'atto d'appello.
iii. l'appellata ha maturato il diritto al compenso per l'intero primo semestre dell'anno
2023, in quanto la comunicazione di cessazione dell'incarico per impossibilità sopravvenuta è del 22 giugno 2023, a soli otto giorni dalla fine del semestre, e pertanto ininfluente, come ritenuto in sentenza, ai fini della maturazione dell'intero corrispettivo pattuito per il semestre.
L'appellata ha svolto istanze istruttorie, in subordine, nel caso di ritenuta ammissibilità
e rilevanza delle istanze istruttorie di parte appellante.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 350 bis cpc, come innanzi riportate, e all'esito del deposito di note conclusionali la causa veniva posta in decisione, all'esito della discussione, all'udienza del giorno 18 giugno 2025.
pag. 8/10 contestazioni nel corso del rapporto e dell'esistenza di mails (prodotte nei termini dall'appellato nel primo grado di giudizio), relative allo sviluppo dei rapporti tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto de quo. L'offerta di prova contraria da parte dell'appellante non è avvenuta ritualmente nel giudizio d'appello, come già considerato con ordinanza del consigliere istruttore 5 marzo 2025, qui richiamata e condivisa, in quanto l'istanza di parte appellante di autorizzazione ex art. 16 bis co.9 D.L. 179/2012 al deposito di supporto USB (indicato corrispondente al doc.21 prodotto nel primo grado di giudizio) è stata tardivamente formulata solo successivamente all'atto d'appello, con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 5 febbraio 2025 e con contestuale separata istanza di identico contenuto, nonché in assenza di deduzione delle ragioni tecniche che determinerebbero l'impossibilità di deposito nel fascicolo telematico dei documenti contenuti nel supporto USB (ragioni tecniche che devono essere esplicitate per ciascuno dei singoli files di cui viene chiesto autorizzarsi la produzione in giudizio su supporto USB), ed in assenza di un indice completo di tutti i documenti contenuti nel supporto USB (di cui viene chiesto genericamente autorizzarsi la produzione), con sintetica indicazione, per ciascun file del contenuto dello stesso. Si richiama inoltre sul punto il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui
“per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c”
(Cass.Sez.3, 19 maggio 2022, n.16235). Conferma inoltre questa Corte la già ritenuta superfluità di capitoli di prova a mera conferma di documenti, e l'inammissibilità dei capitoli di prova richiedenti valutazioni o generici. Il primo e secondo motivo d'appello non possono pertanto trovare accoglimento. Infondato è anche il terzo motivo d'appello, in quanto, come ritenuto dal Tribunale, la mancanza di soli otto giorni alla fine del semestre di riferimento del corrispettivo appare ininfluente sulla maturazione del compenso nei termini pattuiti, ove il compenso non era stabilito a tempo ma in rapporto pag. 9/10 all'attività svolta. Con la sentenza appellata è stata ritenuta svolta l'attività, come sopra esposto e condiviso da questa Corte, essendo così pienamente maturato il dritto al percepimento del compenso di cui alle fatture de quibus.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa da riconoscersi nell'importo del DI (€ 17.080,00, oltre interessi), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione. Correttamente il
Tribunale di Genova ha considerato la concordante valenza probatoria dell'assenza di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 917/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA , con sede legale in Via B. Parte_1 P.IVA_1
Stringher 4 - 33042 Buttrio (UD), in persona del procuratore Dott. , per Parte_2
procura Notaio di Udine in data 30/05/2022, Rep. 31199, Racc. 14424, Persona_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ernesto Lavatelli e dall'Avv. Pier Paolo Traverso appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Genova rappresentata e difesa dell'Avv. Paolo Gioffrè appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame ed ammissione delle istanze istruttorie (capitoli di prova e CTU) dedotte nel giudizio di
1 primo grado, integralmente riportate al paragrafo 6 dell'atto di citazione in appello, in accoglimento del presente gravame e dei relativi motivi:
a) riformare integralmente la sentenza n. 2339/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Genova, Sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Andrea Del Nevo, nel giudizio distinto al numero di R.G. 2645/2024, pubblicata il 4/09/2024 e notificata a mezzo pec in pari data e, per l'effetto, previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e/o ogni meglio vista pronuncia in merito:
- in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
a in relazione alle fatture azionate in sede monitoria, né per
[...] Controparte_1
qualsiasi eventuale ulteriore causa, motivo, titolo e/o ragione;
- respingere, conseguentemente, le domande tutte formulate o che dovessero essere formulate nei confronti di da ivi Parte_1 Controparte_1 compreso l'eventuale appello incidentale;
- in via subordinata, sempre previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a in relazione alle fatture n. 10 del 31/05/2023 Parte_1 Controparte_1
e n. 18 del 23/10/2023 e, comunque, a far data dall'1/05/2023.
b) condannare alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi Controparte_1
del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
Per parte appellata:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: respingere l'avversaria impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
in subordine, nel denegato caso di ammissione dei mezzi istruttori dedotti dall'appellante, e comunque nella denegatissima ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse in qualche modo ritenere non pienamente provato il credito azionato, rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, mai rinunciati e di cui era stata reiterata la richiesta di ammissione anche in sede di precisazione delle conclusioni ma ritenuti superflui che di seguito si ritrascrivono.
pag. 2/10 Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali eccezioni o questioni nuove proposte da controparte.
In via istruttoria
(A) Insiste per l'acquisizione ex art 210 cpc delle scritture contabili di
[...]
quale incorporante afferenti la Parte_1 Controparte_2
registrazione delle fatture passive e segnatamente afferenti la registrazione delle fatture emesse da ovvero CTU contabile finalizzata alla verifica della Controparte_1
registrazione delle fatture per cui è causa già richiesta nella memoria istruttoria di primo grado.
(B) Ripropone i seguenti capitoli di prova per interpello e testi già formulati nella memoria istruttoria e nella memoria istruttoria di replica di primo grado :
I SUL RAPPORTO JANUA / TL IN GENERALE
i. Vero che l'attività demandata alla società veniva svolta dal rag. CP_1
Parte_3
ii. Vero che tale attività consisteva, tra le altre cose:
- nel supporto all'Amministratore nella gestione finanziaria della società;
- nell'attività di controllo finanziario delle commesse e delle altre attività;
- nell'attività di predisposizione di report per l'Amministratore ed il socio sull'andamento delle commesse e la loro reddittività e sostenibilità finanziaria e nella compilazione dei report per il software “TALENTIA”;
- nella consulenza nella gestione dei flussi finanziari;
- nella discussione con il socio di controllo circa il finanziamento e le risorse della controllata TL;
iii. Vero che sin dall'anno 2017 il rag. era stato inserito nell'organizzazione Pt_3 amministrativa del “ ed era stato dotato della mail aziendale CP_3
“ ; Email_1 iv. Vero che sin dall'anno 2017 -in ragione della propria attività prestata quale avente funzione di “direttore finanziario” di TL- il rag. conosce personalmente il Pt_3
Presidente di dr. , (già presidente del CdA. di Parte_1 Controparte_4
TL) l'A.D. dr. e il procuratore di dr. ai quali Persona_2 Pt_4 Parte_2 si rivolge “dando del tu”;
pag. 3/10 v. Vero che per svolgere il proprio mandato attraverso il rag. Controparte_1
, aveva accesso alla completa contabilità ed alle banche di TL ed a tutte le Pt_3
risorse amministrative ed agli aspetti della contabilità e finanziari rilevanti per
l'attività di TL;
vi. vero che il rag. ha svolto -attraverso la propria società Parte_3 [...]
la predetta attività di assistenza e consulenza per la società CP_1 [...]
dal gennaio 2017 al 22 giugno 2023 e che durante tale periodo il rag. CP_2
predisponeva ed inviava ai referenti di report con Pt_3 Parte_1
cadenza mensile o inframensile su impieghi, esborsi commesse e quant'altro; vii. vero che TL era soggetta a costante revisione di gruppo e, immediatamente a ridosso della fusione, era stata sottoposta ad una revisione ancora più approfondita, che aveva coinvolto anche i processi interni e che non era sfociata in alcun rilievo;
II SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI MARZO, APRILE E GIUGNO Pt_5
2023 viii. vero che in vista della fusione il rag. , nella sua veste di organo e figura Pt_3
Par operativa di intensificava la sua attività di coordinamento con per CP_1
consentire il passaggio veloce ed indolore di tutte le commesse e di tutte le attività ed il
Par trasferimento agli uomini di di tutto il know how;
Par ix. vero che il rag. quale organo di collaborava e consentiva a di Pt_3 CP_1
effettuare la due diligence preliminare, alla fusione.
x. vero che l'attività di collaborazione di , quale organo di , proseguiva Pt_3 CP_1 anche dopo il 1 maggio 2023 con l'invio di report e situazioni contabili come da emails prodotte sub. I, K, L e M da rammostrarsi al teste;
xi. vero che dopo l'attivita di cessava il 22 giugno 2023 per impossibilità del CP_1
Par suo svolgimento attesa l'interruzione unilaterale dei rapporti da parte di xii. Vero che prima di inviare e caricare sul gestionale e sugli applicativi Danieli i report , in persona di aggiornava lo stato delle commesse, ricevendo CP_1 Pt_3
l'aggiornamento di tutte le funzioni dell'azienda ed integrando le stesse con le informazioni ricevute dall'Amministratore.
pag. 4/10 xiii. Vero che una volta definito lo stato delle commesse , in persona di CP_1 Pt_3
procedeva alla valutazione dei flussi finanziari attesi, si relazionava con
l'Amministratore e con il personale di DA
III IN REPLICA ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE AVVERSARIE, xiv. Vero che prima di inviare e caricare sul gestionale e sugli applicativi Danieli i report , in persona di aggiornava lo stato delle commesse, ricevendo CP_1 Pt_3
l'aggiornamento di tutte le funzioni dell'azienda ed integrando le stesse con le informazioni ricevute dall'Amministratore. xv. Vero che una volta definito lo stato delle commesse , in persona di CP_1 Pt_3
procedeva alla valutazione dei flussi finanziari attesi, si relazionava con
Par l'Amministratore e con il personale di
Si chiede:
l'interpello di , presidente di , e già Presidente Controparte_4 Parte_1
di Controparte_2
Come è agevole desumere dalla narrativa che precede, l'Ing. , Controparte_4
Par nella sua qualità di AD e Presidente di nonché, dal 09.11.2020 di Presidente del
Par CdA di TL, è stato -all'interno di e più in generale del la figura Controparte_3 gerarchicamente sovraordinata e l'interlocutore costante e principale di Per_3
Come tale, l'Ing. potrà chiarire -essendone perfettamente Controparte_4
informato- ogni aspetto della vicenda che ci occupa.
Nel formulare quindi l'istanza di interpello si osserva come paia necessario che risposta a tale istanza di interpello venga data dal medesimo Ing. , e non da CP_4
altri amministratori di DA o loro procuratori.
Par Sin d'ora, quindi, si deve segnalare che una eventuale consapevole scelta di di
“estromettere” dalla vicenda l'Ing. -portatore come detto di una completa e CP_4
puntuale conoscenza dei fatti- seppur tecnicamente legittima, dovrà ritenersi un indicativo, e censurabile, comportamento processuale, da cui trarre elemento di convincimento nella decisione della presente controversia.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: , Tes_1 Tes_2 Testimone_3
,a , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
,
[...] Testimone_9
pag. 5/10 Per l'ipotesi in cui, alla data di acquisizione delle prove orali l'Ing. CP_4
Par
non ricoprisse più la carica di amministratore di lo stesso viene indicato
[...] sin d'ora quale teste sulle circostanze già deferite in interpello formale.
Si chiede l'ammissione della controprova con gli stessi testi dedotti in prova diretta.
(C)
* licenziamento di CTU sul contenuto della prestazione resa da tramite CP_1 Pt_3
e finalizzata alla produzione dei report ed all'inserimento dei dati in . CP_5
* licenziamento di CTU che verifichi l'effettiva rispondenza del contenuto della “copia forense” delle caselle di posta elettronica al reale contenuto dei dati presenti sul server, la completezza di quanto estratto, la data di cancellazione degli eventuali dati rimossi e compari i dati ancora presenti sul server con quelli presenti sui client di posta dei pc di
e e dei loro backup. Per_3 Pt_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 2339/2024 del 04/09/2024 il Tribunale di
Genova ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.246/2024. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore di per l'importo di € 17.080,00, Controparte_1
oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n.232/02, sulla base delle fatture n.7/2023, per l'importo di 8.540,00, n.10/2023, per l'importo di € 4.270,00, n.18/2023, per l'importo di € 4.270,00, emesse per attività svolte in esecuzione di contratto 21/12/2016 intercorso tra e successivamente fusa per Controparte_1 Controparte_2
incorporazione, con atto 21 aprile 2023, in la quale era già Parte_1
socio unico di dal 19 dicembre 2016. Con la sentenza Controparte_2
appellata è stato considerato che il contratto 21 dicembre 2016 indicava quale oggetto, all'art.2, il “supporto … per la funzione di controllo finanziario delle attività; coordinamento con la casa madre, per le attività finanziarie;
Parte_1 consulenza in materia di gestione dei flussi finanziari”. Con la sentenza appellata è stata ritenuta infondata l'eccezione ex art.1460 cc svolta dall'opponente, ed è stato ritenuto che prima della cessazione dell'incarico per impossibilità sopravvenuta del contratto, con comunicazione 22 giugno 2023 di non era stata svolta Parte_1
pag. 6/10 da quest'ultima alcuna contestazione in ordine al mancato svolgimento, da parte di delle attività dedotte in contratto. Con la sentenza appellata è stato Controparte_1
inoltre ritenuto che non possa essere operata alcuna riduzione del corrispettivo pattuito per il mese di giugno 2023, in assenza di domanda di riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt. 1258 e 1464 cc, in quanto il corrispettivo era pattuito per periodi semestrali e la scadenza dell'ultimo semestre era prevista al termine di tale mese.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti tre motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui “il Giudice di primo grado ha desunto la prova di un fatto positivo, consistente nell'esecuzione delle prestazioni pattuite, da un fatto negativo, ovvero dalla mancata contestazione stragiudiziale delle prestazioni medesime”, in contrasto con il disposto dell'art.115 cpc che è applicabile nel processo e non in relazione ad
“atteggiamenti assunti dalla parte prima del (e fuori dal) giudizio (Cass.
5/02/2022 n. 199)”;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla richiamo di mail relative a differente rapporto tra e le società Mandragola Controparte_6
Consultants srl e sul punto sono stati riproposti in appello i Parte_6
capitoli di prova dedotti in primo grado dall'appellante, ed è stato richiamato dall'appellante, con contestuale richiesta di CTU, il contenuto di perizia tecnica concernente copia forense di documentazione di cui è stata chiesta l'ammissione mediante produzione su supporto informatico costituito da chiavetta USB;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento del credito sino alla scadenza dell'ultimo semestre contrattualmente pattuito, in assenza di prova dell'esecuzione della prestazione, e senza conseguentemente considerare la necessaria sinallagmaticità delle prestazioni.
3- L'appellata i è costituita nel giudizio d'appello chiedendo Controparte_1 respingersi l'appello, e deducendo quanto segue in ordine ai motivi d'appello:
i. non vi è stata alcuna violazione del disposto dell'art. 2729 cc da parte del giudice di primo grado che ha fondato la propria decisione sulle produzioni documentali pag. 7/10 del creditore, confortate dalla mancata contestazione di inadempimento con la comunicazione 22 giugno 2023;
ii. il secondo motivo d'appello è generico in quanto non deduce con precisione quali fossero le differenti prestazioni contrattuali, di cui era a Parte_1
conoscenza, cui erano obbligate le società , ed CP_1 Parte_7
con conseguente creazione di confusione su quali fossero le attività Parte_6
rispettivamente imputabili svolte dal Rag. , cui facevano capo le tre Pt_3
società. Ha dedotto che il contenuto delle mail prodotte non è mutato tra il periodo per il quale le prestazioni sono state regolarmente pagate e il periodo successivo nel quale non sono stati eseguiti i pagamenti, ed ha osservato che lo svolgimento di attività da parte di , nel periodo rilevante, emerge anche Pt_3
dalla perizia depositata da parte appellante. Ha dedotto l'inammissibilità delle prove richieste da parte appellante in quanto dirette all'interpretazione di documenti. Ha eccepito inoltre che i documenti indicati quali copia forense di casella di posta elettronica aziendale di , già prodotti in primo grado su Pt_3 supporto USB, non sono stati tempestivamente depositati con l'atto d'appello.
iii. l'appellata ha maturato il diritto al compenso per l'intero primo semestre dell'anno
2023, in quanto la comunicazione di cessazione dell'incarico per impossibilità sopravvenuta è del 22 giugno 2023, a soli otto giorni dalla fine del semestre, e pertanto ininfluente, come ritenuto in sentenza, ai fini della maturazione dell'intero corrispettivo pattuito per il semestre.
L'appellata ha svolto istanze istruttorie, in subordine, nel caso di ritenuta ammissibilità
e rilevanza delle istanze istruttorie di parte appellante.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 350 bis cpc, come innanzi riportate, e all'esito del deposito di note conclusionali la causa veniva posta in decisione, all'esito della discussione, all'udienza del giorno 18 giugno 2025.
pag. 8/10 contestazioni nel corso del rapporto e dell'esistenza di mails (prodotte nei termini dall'appellato nel primo grado di giudizio), relative allo sviluppo dei rapporti tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto de quo. L'offerta di prova contraria da parte dell'appellante non è avvenuta ritualmente nel giudizio d'appello, come già considerato con ordinanza del consigliere istruttore 5 marzo 2025, qui richiamata e condivisa, in quanto l'istanza di parte appellante di autorizzazione ex art. 16 bis co.9 D.L. 179/2012 al deposito di supporto USB (indicato corrispondente al doc.21 prodotto nel primo grado di giudizio) è stata tardivamente formulata solo successivamente all'atto d'appello, con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 5 febbraio 2025 e con contestuale separata istanza di identico contenuto, nonché in assenza di deduzione delle ragioni tecniche che determinerebbero l'impossibilità di deposito nel fascicolo telematico dei documenti contenuti nel supporto USB (ragioni tecniche che devono essere esplicitate per ciascuno dei singoli files di cui viene chiesto autorizzarsi la produzione in giudizio su supporto USB), ed in assenza di un indice completo di tutti i documenti contenuti nel supporto USB (di cui viene chiesto genericamente autorizzarsi la produzione), con sintetica indicazione, per ciascun file del contenuto dello stesso. Si richiama inoltre sul punto il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui
“per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c”
(Cass.Sez.3, 19 maggio 2022, n.16235). Conferma inoltre questa Corte la già ritenuta superfluità di capitoli di prova a mera conferma di documenti, e l'inammissibilità dei capitoli di prova richiedenti valutazioni o generici. Il primo e secondo motivo d'appello non possono pertanto trovare accoglimento. Infondato è anche il terzo motivo d'appello, in quanto, come ritenuto dal Tribunale, la mancanza di soli otto giorni alla fine del semestre di riferimento del corrispettivo appare ininfluente sulla maturazione del compenso nei termini pattuiti, ove il compenso non era stabilito a tempo ma in rapporto pag. 9/10 all'attività svolta. Con la sentenza appellata è stata ritenuta svolta l'attività, come sopra esposto e condiviso da questa Corte, essendo così pienamente maturato il dritto al percepimento del compenso di cui alle fatture de quibus.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa da riconoscersi nell'importo del DI (€ 17.080,00, oltre interessi), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione. Correttamente il
Tribunale di Genova ha considerato la concordante valenza probatoria dell'assenza di