Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse via Teams le parti, il
Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7413/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAURIZIO MERLO, elettivamente domiciliato in Torino, via Gropello 28, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. PASTORE CP_1 P.IVA_1
FILOMENA e dall'Avv. TAMBURRINO COSTANTINO, elettivamente domiciliata in Napoli,
corso Meridionale n. 51, presso lo studio professionale dei difensori
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione di licenziamento per giusta causa – domanda riconvenzionale di condanna generica al risarcimento del danno
1
Per parte ricorrente: come da ricorso e da memoria di replica alla domanda riconvenzionale
Per parte convenuta: come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 9/9/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stato lavoratore dipendente della nell'anno 2019, a tempo determinato, CP_1
per essere poi assunto a tempo indeterminato e pieno a far data dal 19/1/2021, con inquadramento al livello 2° del CCNL per il settore Gas – Acqua, e mansioni di operaio addetto alla sostituzione dei contatori del gas e della c.d. mensole presso gli immobili degli utenti CP_2
(mansioni appunto svolte nell'ambito di esecuzione di contratto di appalto stipulato dalla datrice di lavoro con la società fornitrice ); CP_2
- che nel corso del 2022 tali mansioni erano cambiate dalla datrice di lavoro, la quale assegnava l'esponente alla diversa attività di attivazione e disattivazione delle utenze del gas;
- che tale mutamento di mansioni non era accompagnato da alcuna attività di formazione erogata dalla la quale forniva soltanto il numero di telefono di altri dipendenti, CP_1
secondo la società idonei a dare aiuto all'esponente in caso di difficoltà; tra questi dipendenti vi era il Persona_1
- che le attivazioni e disattivazioni delegate dalla all'esponente arrivavano anche CP_1
a 19 per giornata di lavoro;
- che la non forniva neppure il manometro per svolgere l'attività lavorativa, nel CP_1
primo periodo, e che solo nell'estate del 2023 la datrice di lavoro forniva tale strumento all'esponente;
2 - che il dopo la consegna del manometro, spiegava all'esponente che, una volta aperta Per_1
la valvola del gas in sede di attivazione del contatore, lo strumento avrebbe dovuto indicare una pressione pari a 180;
- che il 6/2/2024 era assegnata al ricorrente, tra gli oltre 19 incarichi giornalieri, l'attivazione di un'attivazione di contatore in Torino, corso San Maurizio 25, presso l'esercizio di ristorazione
TU Istanbul Pizza e Kebab;
- che, stante l'assenza del titolare dell'esercizio all'arrivo dell'esponente, alle ore 9.00 del giorno indicato, l'esponente provvedeva all'attivazione del contatore dell'utenza, sito nel cortile condominiale, secondo gli insegnamenti fornitigli;
- di aver lasciato chiusa la valvola del gas, ma che, dopo contatto telefonico con il titolare dell'attività, gli era da quest'ultimo richiesto di riaprire la valvola, stante il suo imminente arrivo;
arrivato il cliente in loco, l'esponente provvedeva quindi a riaprire la valvola del contatore e ad eseguire la misurazione della pressione, rilevando il valore di 180; e provvedendo quindi a lasciare l'utenza per recarsi nei luoghi delle ulteriori attivazioni da portare a termine quel giorno;
- che la contestava quindi all'esponente, provvedendo anche alla sua immediata CP_1
sospensione cautelare dal lavoro, illecito disciplinare, in relazione all'attivazione dell'utenza di corso San Maurizio 25 del 6/2/2024; in particolare, oggetto della contestazione era
“l'inadeguata esecuzione dell'attività in quanto all'interno dei locali mancavano gli apparecchi a
gas (cucina) e le tubazioni non presentavano tappi di sicurezza”, nonché il “non aver effettuato la
prova visiva dei locali e degli impianti a gas e il non corretto utilizzo del manometro”.
- che, nonostante l'audizione a sua difesa, in data 15/2/2024 era intimato il licenziamento per giusta causa.
L' ha quindi impugnato il recesso datoriale per i seguenti motivi: Parte_1
- insussistenza della violazione;
l'attivazione del contatore presso l'esercizio di corso San
3 Maurizio è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dal referente aziendale in particolare, una volta aperta la valvola del gas, era stata effettuata la Persona_1
misurazione della pressione con manometro, con rilievo del valore pari a 180, che, secondo quanto insegnato dal corrispondeva a corretto funzionamento del sistema e ad assenza Per_1
di perdite;
- assenza di proporzionalità della sanzione espulsiva, in considerazione dell'assenza di consapevolezza, in capo al ricorrente, della commissione di un illecito, ed in considerazione delle conseguenze derivate alla CP_1
L' ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli, Parte_1
la reintegra nel posto di lavoro ed il riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 co 2 dlvo 23/2015; in subordine, il riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 co 1 dlvo 23/2015; in via di ulteriore subordine, riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 9 dlvo 23/2015, in caso di accertamento dell'assenza in capo alla CP_1
dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 commi 8 e 9 l. 300/1970.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto, secondo la CP_1
società:
- anzitutto, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, l' ha ricevuto Parte_1
adeguata formazione per l'attività di attivazione e di disattivazione delle utenze che gli è stata delegata;
formazione che si è concretizzata anche in frequentazione di corso organizzato dalla committente dell'appalto, ovvero Italgas Reti;
- con riferimento a quanto contestato in sede disciplinare, in data 6/2/2024 il ricorrente ha attivato il contatore dell'esercizio di ristorazione di corso San Maurizio 25 senza rispettare i protocolli di sicurezza;
in particolare, è stata da lui attivata la fornitura senza effettuazione di collaudo, tramite prova di tenuta, è stata aperta la valvola di intercettazione, senza verifica (in assenza del cliente, ovvero del titolare dell'esercizio) dell'esistenza delle apparecchiature a gas
4 interne all'immobile (che, nel caso di specie, non erano ancora state installate) o comunque della chiusura dei bocchettoni del gas;
tali negligenze del ricorrente hanno determinato una cospicua perdita di gas all'interno dell'immobile, provocando l'arrivo sul posto di tecnici di Italgas Reti
e dei Vigili del Fuoco;
contattato telefonicamente dal suo referente Persona_1
l' ha risposto di aver proceduto senza ispezionare l'interno dell'immobile, in Parte_1
assenza dell'utente che aveva richiesto l'attivazione, e di non aver rispettato la procedura di sicurezza che impone di effettuare l'attivazione del contatore in tale eventualità;
- quanto accaduto il 6/2/2024 ha comportato la risoluzione del contratto di appalto conferito da alla società esponente, nonché l'apertura di sospensione della qualifica nei Controparte_3
confronti della stessa società, e l'impossibilità per la stessa di ottenere l'affidamento di tre appalti banditi dalla stessa , già stati aggiudicati in precedenza alla società Controparte_3
esponente.
La società convenuta, nell'eccepire comunque l'assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 commi 8 e 9 l. 300/1970, ha chiesto il rigetto del ricorso, e ha anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna generica del ricorrente al risarcimento dei danni causati dal suo comportamento, con riserva di quantificazione degli stessi in separato giudizio.
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
è stata svolta attività
istruttoria.
2.1. Preliminare alla trattazione del merito dell'impugnazione del licenziamento è l'esame della contestazione disciplinare mossa al ricorrente in data 6/2/2024 (il medesimo giorno del fatto),
che è del seguente tenore letterale (doc. 8 ricorrente):
“[…] Il giorno 06/02/2024 Le è stato assegnato l'intervento dell'agenda appuntamento della
fascia oraria 08:00-10:00, c/o il cliente TU Istanbul Pizza e Kebab di Sahin in corso San
Maurizio 25 10124 Torino, misuratore matricola MISB0355011748760 e PDR
09951203611601. Trattasi di apertura contatore S-PR-003, da lei iniziato alle ore 9:00 e
5 terminato alle ore 09:18.
Durante la telefonata [da parte di responsabile di Italgas Reti] ci informano che sul posto sono
accorsi Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e operatori ITALGAS allertati per il forte odore
di gas.
L'esito della chiamata di Pronto Intervento lascia presupporre chiaramente l'inadeguata
esecuzione dell'attività in quanto all'interno dei locali mancavano gli apparecchi a gas
(cucina) e le tubazioni non presentavano tappi di sicurezza. I tecnici intervenuti ci hanno
contestato di non avere effettuato la prova visiva dei locali e degli impianti a gas e il non
corretto utilizzo del manometro. Gli operatori hanno provveduto a risigillare il contatore e
chiudere il gas […]”.
Tale contestazione, senza modifiche o integrazioni, ha condotto al licenziamento, intimato in data 15/2/2024.
Ciò premesso, deve rilevarsi che costituiscono elementi di fatto non contestati dal ricorrente:
- l'attivazione del contatore del gas e della valvola di intercettazione, nonostante la segnalazione, da parte del manometro in dotazione al ricorrente, di pressione pari a 180;
- la mancata ispezione visiva dei locali interni all'immobile di corso San Maurizio, per il quale doveva essere attivato il contatore, locali che non presentavano cucina installata, ma semplici tubature del gas prive di tappi;
- la fuga di gas che si è verificata in corso San Maurizio 25, nonché l'arrivo sul posto, nella stessa giornata del 6/2/2024, degli operatori della committente e dei Vigili del CP_2 CP_3
Fuoco (stante l'oggettiva pericolosità della situazione creatasi).
Elementi in contestazione in causa sono invece:
a) l'arrivo sul posto del titolare dell'utenza, ovvero del titolare del punto di ristorazione TU
Istanbul Pizza e Kebab di Sahin, prima dell'apertura della valvola del gas (ma comunque senza conseguente accesso ai locali interni da parte del ricorrente);
6 b) l'aver agito il ricorrente in esecuzione di istruzioni che gli sarebbero state fornite dal referente territoriale della ovvero il con conseguente assenza CP_1 Persona_1
dell'elemento psicologico dell'illecito, costituito dalla colpa.
Il primo elemento, emarginato sub a), come si vedrà, è del tutto irrilevante, ragione per la quale non si è proceduto al suo accertamento in sede di istruttoria;
è da verificare l'elemento emarginato sub b).
2.2. Può quindi passarsi all'esame delle risultanze dell'istruttoria orale.
Anzitutto, deve premettersi che del tutto priva di rilevanza è la deposizione del teste Tes_1
Tale teste, già operatore sindacale per la sigla SI COBAS, ha semplicemente riferito
[...]
che verso il 2022 o il 2023 il ricorrente, contestualmente all'iscrizione a tale sigla sindacale, gli ha lamentato di non aver ricevuto alcuna istruzione/formazione per il lavoro che gli era stato assegnato a partire dal 2022, ovvero quello di attivazione e di disattivazione delle utenze, e che neppure gli era stato insegnato il funzionamento del manometro. Il teste ha poi dichiarato che la sigla sindacale cui egli aderiva ha invano richiesto alla conseguentemente alle CP_1
doglianze dell' , informazioni in merito alla formazione data ai suoi lavoratori, ma Parte_1
senza avere ricevuto risposta da parte della società.
Il ha riferito solo di circostanze raccontategli dallo stesso ricorrente, essendo quindi Tes_1
le sue dichiarazioni, come anticipato, del tutto irrilevanti. Quanto alla richiesta di informazioni da parte della sigla sindacale, non riscontrate dalla convenuta, trattasi di circostanza priva di significato, in sé, con conseguente pari irrilevanza.
Per parte ricorrente è stato sentito anche il teste già collega del ricorrente presso Testimone_2
la e soprattutto figlio di una sua cugina. Il ha dichiarato di non potere CP_1 Tes_2
riferire in modo diretto in merito alla formazione impartita all' per lo svolgimento Parte_1
dell'attività di attivazione delle utenze, ma ha dichiarato, per ciò che concerne la formazione impartita a lui, quando gli sono state delegate tali mansioni, nel 2022: - che il Persona_1
7 referente aziendale, avrebbe inizialmente spiegato come svolgere l'attività senza manometro, a voce;
in particolare, che il teste avrebbe solo dovuto controllare, una volta installato il contatore ed aperta la valvola del gas, che “i numeri” del contatore, che segnalano le cubature erogate,
scorressero, in caso di attivazione, e che si fermassero, in caso di disattivazione;
- che solo quando è stato fornito il manometro da parte di tempo dopo l'inizio dell'attività CP_1
(forse nell'estate del 2023), il gli avrebbe spiegato che il controllo della pressione nelle Per_1
tubature, con tale strumento, avrebbe dovuto segnalare il valore di 180; - che il non gli Per_1
avrebbe spiegato nulla in merito alla necessità di controllare lo stato dei locali interni all'utenza oggetto di disattivazione di disattivazione.
Il teste ha poi riferito di immaginare che la medesima formazione sia stata fornita all' Parte_1
Il teste ha spiegato poi che solo al momento della sua assunzione da parte di (società CP_4
che ha rilevato l'appalto dato da Italgas Reti) gli è stato spiegato che “dentro l'immobile
dell'utenza va controllato che ci siano gli impianti tappati e soprattutto presenti, questa deve
essere la prima cosa, occorre controllare che cucina e caldaia siano montati;
che poi si può
andare al contatore e fare l'attivazione, e che se non c'è il cliente presente l'attivazione non si
può fare;
poi mi hanno spiegato come si attacca il manometro alla tubazione che va verso
l'utenza da attivare e che tale strumento deve segnalare pressione sino a 220, e che occorre
aspettare circa 2/3 minuti verificando che la pressione non scenda, se la pressione scende vuol
dire che c'è una perdita e va chiuso il contatore”.
La deposizione appena esaminata risulta del tutto inattendibile, per i seguenti motivi:
- il teste risulta essere parente del ricorrente, il che già mina la sua imparzialità;
- la versione dei fatti, sostanzialmente corrispondente a quella fornita dal ricorrente, risulta inverosimile (come la stessa tesi propugnata in ricorso dall' ), posto che non risulta Parte_1
credibile che gli operatori delegati a svolgere un'attività non complessa ma intrinsecamente
8 delicata e pericolosa come l'attivazione di utenze del gas vengano mandati allo sbaraglio, senza alcuna istruzione su come svolgere il lavoro, ed addirittura senza il manometro, strumento essenziale per rilevare eventuali perdite sull'impianto, nonché con informazioni errate sul suo utilizzo, una volta consegnato (lo stesso teste ha riferito che il valore corretto della pressione,
per ritenere l'assenza di fughe, è di 220, e che tanto gli sarebbe stato spiegato solo all'ingresso in ); il tutto senza che si siano verificati incidenti in quasi due anni di attività, fatta CP_4
eccezione per quello oggetto di contestazione al ricorrente;
- in ogni caso, la deposizione del è stata smentita dalle deposizioni dei due testi Tes_2
introdotti da parte convenuta.
Anzitutto, il teste di parte convenuta , ex dipendente della (in Testimone_3 CP_1
diversi periodi), anche lui già assegnato all'attività di attivazione e disattivazione dei contatori,
ha dichiarato: “Ricordo che diverse volte, nel magazzino della è stata fornita, a CP_1
noi operai addetti alla attivazione e cessazione delle utenze, formazione su tale ramo di attività
e sulle procedure da seguire;
il che io ricordi era presente in tali occasioni […] la prima _1
cosa che ci hanno spiegato era che, in caso di assenza dell'utente, non poteva essere fatta
l'attivazione; poteva al limite essere fatta la cessazione, se il contatore era fuori dal palazzo.
Ci hanno spiegato che anche in caso di contatore accessibile, per le attivazioni occorreva prima
verificare all'interno dell'immobile che ci fossero gli impianti montati o quantomeno chiusi in
condizioni di sicurezza, o quantomeno tappati nelle parti dalle quali doveva fuoriuscire il gas.
Ci hanno spiegato poi che, in caso di presenza dell'utente, occorreva appunto verificare
l'interno dell'immobile e che non vi fossero parti libere con fuga di gas […] si doveva pompare
aria nell'impianto interno dell'utente tramite il manometro, fino a 220 (mi pare fosse il valore
di riferimento, forse era 200) e se la pressione non scendeva, entro 5/10 minuti circa, voleva
dire che l'impianto aveva tenuta;
in caso di discesa del valore della pressione, voleva dire che
vi era fuga di gas, in quanto la bolla d'aria immessa non era tenuta dall'impianto […] escludo
9 che dalle istruzioni dateci da il valore di riferimento della pressione potesse essere CP_1
180, in quanto lo stesso doveva essere tenuto non ricordo esattamente se a 200 o a 220, ma
doveva essere uno di questi due valori;
mi pare di più 200, ma non ricordo oggi di preciso.
Anzi, preciso che era proprio 220 il valore di riferimento per il gas, ricordo adesso tale
dettaglio […] Intertrade diede a noi operai addetti all'attivazione di disattivazione i manometri
(c.d. colonnine) da subito, quantomeno a me lo diede, io posso dire che ce l'avevamo tutti in
dotazione; non si poteva essere mandati a fare il lavoro di attivazione senza il manometro, in
quanto non si può fare il controllo di pressione che ho descritto. Non so dire se il ricorrente
avesse o meno anche lui il manometro in dotazione, ma se vierano problemi normalmente ci
rivolgevamo ai nostri responsabili;
io una volta che ho avuto un problema di funzionamento
con un manometro, mi sono rivolto ad un responsabile ( e me l'ha sostituito. Persona_1
Da quel che ricordo noi operai il manometro lo avevamo tutti”.
Già tali dichiarazioni sono sufficienti a smentire la deposizione del e la tesi del Tes_2
ricorrente, ma ben più precise sono state le dichiarazioni del ex dipendente Persona_1
della convenuta e già responsabile, per conto della stessa, del settore dell'installazione degli impianti, per l'area di Torino, e quindi anche figura gerarchicamente sovraordinata al ricorrente.
Il ha dichiarato, a proposito della formazione fornita all' ed al teste Per_1 Parte_1
: “Corsi di formazione al personale di , occupato in tale tipo di attività, ne Tes_2 CP_1
sono stati fatti tanti nel tempo da me o da miei ausiliari ( ad esempio), ma anche la Per_2
stessa nella sua sede e con suoi tecnici ha organizzato dei corsi per il personale CP_2
I corsi tenuti da me sono stati fatti con frequenza di uno o due al mese, da quando CP_1
ad è stato dato l'appalto di attività di agenda, ovvero di attivazione di utenze, nel CP_1
2022; i corsi sono stati fatti con la frequenza descritta dal 2022, quando è iniziata l'esecuzione
dell'appalto; il ha partecipato a questi corsi. Il corso si è tenuto nel 2023, non _1 CP_2
è stato rilasciato attestato da parte della società, le presenze sono rilevabili dalle firme
10 raccolte; il ricorrente ha partecipato a detto corso, ho partecipato anch'io per questo posso
dirlo […] Al è stata fornita la stessa formazione di cui ho già riferito, compresa Tes_2
quella presso Italgas Reti;
come a tutti gli operai, al è stato consegnato subito il Tes_2
manometro e gli è stata spiegata l'operatività dello strumento, ivi compreso il livello che
doveva indicare lo strumento”. Quanto al contenuto della formazione così impartita, il Per_1
ha dichiarato: “Nei corsi tenuti da me ho spiegato ai lavoratori, secondo le direttive di CP_2
(in quanto i protocolli di sicurezza ed i protocolli operativi ce li ha dati la società committente),
che cosa durante l'attivazione delle utenze e come usare il manometro;
i protocolli di sicurezza,
compreso quello relativo all'ispezione visiva dei locali ove attivare l'utenza, sono stati da me
spiegati durante questi corsi, ma anche nel corso tenuto da il ricorrente ha partecipato CP_2
ad ogni corso e quindi gli sono state date le informazioni. Al ricorrente è stato spiegato (ma è
stato spiegato a tutti i lavoratori) anche come usare il manometro;
in particolare che tale
strumento, prima dell'apertura del gas, deve rilevare 0.22 di pressione costante per circa 2/3
minuti, il che vuol dire che l'impianto non ha fughe;
poi si deve rilevare che i numeri della
cubatura del gas non camminino dopo l'apertura della valvola di intercettazione, in quanto
anche tale elemento può indicare delle eventuali fughe. Poi alla fine dell'attivazione si deve
spruzzare una soluzione con del sapone sulle chiavarde del contatore (ovvero le guarnizioni
del contatore), se tale soluzione crea delle bolle vuol dire che vi è una fuga sul contatore. Tutte
queste manovre sono state spiegate al ricorrente nelle occasioni di cui ho detto”.
Il ha poi dichiarato che al ricorrente è stato consegnato un manometro sin dal momento Per_1
in cui lo stesso è stato assegnato alle attivazioni ed alle disattivazioni delle utenze del gas.
Non smentisce le dichiarazioni del quanto risulta dal punto b.2) del doc. 8 di parte Per_1
convenuta, ovvero dell'atto di risoluzione del contratto di appalto inviato da CP_2 CP_3
alla società convenuta, ed in particolare le dichiarazioni rese sull'accaduto del 6 febbraio 2024,
in forma scritta, dalla rappresentanza di ovvero: “Non corrisponde al vero che il CP_1
11 nostro operatore, sig. non abbia effettuato la prova di tenuta dell'impianto Controparte_5
in oggetto. Così come dimostrano i rilievi fotografici presenti sul sistema “GasToGo”, i quali
evidenziano come lo stesso operatore abbia effettuato la prova di tenuta dell'impianto,
mediante manometro, che segnava stabilmente 180 mm [deve intendersi millibar]. Pertanto, a
seguito dell'installazione non erano presenti fughe. E si deve ritenere che la fuga sia
addebitabile a un intervento successivo, effettuato all'interno dell'immobile in questione che è
in via di ristrutturazione”. Secondo parte ricorrente tale dichiarazioni resa da ad CP_1
sarebbe la conferma che l'azienda riteneva che il valore di 180 mb fosse Controparte_3
corretto per addivenire ad attivazione dell'erogazione di gas. Ma deve ritenersi che conta ciò
che ha detto il in questa sede, in qualità di ex responsabile tecnico di area, e quindi Per_1
dotato di conoscenze operative in merito allo svolgimento del lavoro, conoscenze che dichiara anche di aver trasmesso ai lavoratori da lui coordinati, e non quanto scritto aziendale in altro contesto da un qualunque responsabile, evidentemente privo delle medesime conoscenze operative citate (peraltro, il tenore letterale della giustificazione resa dalla società convenuta ad
Italgas Reti depone, più che per il frutto di ignoranza tecnico-operativa sul settore specifico, per un goffo tentativo di far apparire come diligente l'operato dell'azienda; tant'è che si attribuisce la responsabilità della fuga di gas ad intervento successivo operato sull'immobile, laddove è
risultato, come si vedrà meglio infra, che l'immobile era già, nell'immediatezza del fatto, privo delle condizioni strutturali per l'attivazione del gas).
Le dichiarazioni del teste in esame, quindi, confermano che sia al ricorrente sia al teste sono state fornite, sin dall'inizio della loro destinazione al settore delle attivazioni e Tes_2
delle disattivazioni, le necessarie ed essenziali informazioni per lo svolgimento del lavoro in condizioni minime di sicurezza. Ne consegue che può disporsi sin da ora l'invio degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica – sede, perché si proceda per il reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di nato a [...] il [...], res.te in Testimone_2
12 Torino, via Breglio 69.
Proseguendo nell'esame della deposizione del questi ha riferito in merito a quanto da Per_1
lui stesso constatato sul luogo della fuga di gas il giorno dopo l'evento: “Il 7 febbraio del 2024
mi sono recato in corso San Maurizio per verificare che cosa fosse successo in relazione alla
fuga di gas dall'utenza che doveva essere attivata dal ricorrente. Ho contattato il titolare
dell'esercizio commerciale, un rivenditore di kebab, non ricordo però il suo nome (il numero di
telefono l'ho rinvenuto dalla pratica contrattuale aperta), e parlando con lui di persona sul
posto ho constatato che un elemento dei protocolli di sicurezza non era stato rispettato, ovvero:
il contatore del gas era all'esterno dell'esercizio, e quando è stato effettuato l'intervento da
parte del ricorrente l'utente, ovvero il titolare dell'esercizio, non era presente, per cui non è
stata eseguita l'ispezione visiva dei locali e delle tubazioni. Ho potuto poi accedere
all'esercizio, grazie al titolare dello stesso, ho quindi constatato che le tubazioni interne non
erano chiuse da tappi ma del tutto libere;
l'impianto era montato, ma i tubi non erano appunto
tappati. L'ispezione visiva dei locali serve proprio ad evitare di attivare l'utenza in tali
condizioni, è tassativamente vietato procedere in tali condizioni. Non ho chiesto al titolare
dell'esercizio commerciale se avesse avuto un contatto con il ricorrente il giorno prima. Mi è
bastato constatare che non era stata effettuata l'ispezione visiva dei locali interni, che è il primo
elemento del protocollo di sicurezza. Solo dopo aver constatato che le tubature sono chiuse
fisicamente si può passare all'attività con il manometro, quindi con controllo della pressione
del gas. La valvola di intercettazione era chiusa, quando l'ho vista io, presuppongo che il
giorno prima fosse aperta altrimenti la fuga di gas non vi sarebbe stata, immagino che la
chiusura l'abbiano curata i Vigili del Fuoco o il Pronto Intervento della […] Controparte_3
Il locale era in fase di ristrutturazione, gli impianti erano montati ma in corso di sostituzione,
le terminazioni delle tubature erano a vista e come ho detto non tappate”.
Il ha poi riferito del suo contatto telefonico con il ricorrente nell'immediatezza della Per_1
13 notizia della fuga di gas: “Forse già prima di vedermi con il titolare dell'esercizio presso il
quale vi era stata la fuga di gas, ho sentito telefonicamente il chiedendogli chiarimenti _1
(penso si trattasse della sera del 6 febbraio, ma non ricordo con esattezza), in quanto volevo
accertarmi del fatto che avesse seguito tutti i protocolli. mi disse che era tutto a posto, _1
che poteva essere che la fuga si fosse manifestata da altra unità. Preciso che quando seppi della
fuga dal titolare della io non sapevo neppure dove si fosse manifestata e quale CP_1
fosse stata l'entità, per cui chiesi direttamente al ricorrente, informandomi della sua giornata
lavorativa del 6 febbraio. mi disse che aveva svolto la sua giornata lavorativa, come _1
sempre aveva fatto, e che gli sembrava strano l'evento. Il ricorrente non mi disse altro;
non mi
parlò di omessa ispezione dei locali di attivazione. Che la fuga fosse in corso San Maurizio
l'ho poi saputo dal titolare della in secondo momento, per quello sono andato in CP_1
loco il 7 febbraio”.
Pertanto, risultano smentiti alcuni dettagli della ricostruzione in fatto fornita dalla convenuta,
ovvero: - che nei locali del punto di ristorazione non vi fosse la cucina montata, in quanto la stessa vi era, ma non era collegata alla tubature del gas, che risultavano libere e neppure tappate;
- che il ricorrente aveva ammesso espressamente, in conversazione telefonica avuta con il nell'immediatezza della scoperta della fuga di gas, di non avere rispettato Per_1
deliberatamente le procedure di sicurezza, non ispezionando i locali dell'immobile, in assenza del titolare dell'attività commerciale.
Il ha infine precisato la mole di lavoro assegnata agli operatori addetti all'attivazione Per_1
dei contatori, ivi compreso il ricorrente: “ogni operaio aveva […] in media un numero di 22/23
attivazioni o cessazioni complessivamente da fare in un giorno di lavoro;
si tratta di un numero
sostenibile, in quanto la resa effettiva sugli appuntamenti è del 50/60%, in quanto è calcolato
un c.d. tasso di negatività, ovvero di utenti assenti o utenti che hanno locali nei quali non si
può operare, ipotesi nelle quali l'operaio semplicemente verifica l'impossibilità di operare e
14 va via, quindi gli interventi si riducono a 12 effettivi circa, che impegnano più o meno le 8 ore.
Se poi l'operaio non è riuscito a finire tutti gli interventi per tasso di positività alto (tutti utenti
presenti o comunque locali su cui è possibile intervenire), l'operaio lascia indietro gli ultimi
interventi della giornata che vengono poi recuperati”. In buona sostanza, il numero di interventi di attivazione o disattivazione assegnati in un giorno al ricorrente è risultato anche superiore a quello indicato in ricorso (19 al giorno per operatore), ma in concreto del tutto sostenibile.
2.3. Si possono quindi trarre le seguenti conclusioni dall'istruttoria sopra esaminata:
- al ricorrente, come agli altri operatori addetti alle attivazioni delle utenze di Italgas Reti, erano state fornite le informazioni essenziali per svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
gli era stato spiegato di dovere necessariamente effettuare ispezione visiva dei locali di destinazione del gas (in presenza dell'utente/richiedente l'attivazione, quindi), per verificare che le tubature non terminassero libere, senza ingresso in impianti domestici o senza tappi, e di doversi fermare nelle operazioni in caso di impossibilità di fare tale verifica (e tanto, sulla base del fatto notorio,
può indicarsi come operazioni comunque intuitiva per il quisque de populo); gli era stato spiegato di dover necessariamente misurare la pressione nell'impianto, mediante manometro, a lui fornito, rilevando per alcuni minuti il valore costante pari a 220, o 0.22 (a seconda della scala di valore presa come riferimento), onde dedurre la presenza di fughe d'aria in caso di pressione inferiore;
- il ricorrente, il 6/2/2024, non ha proceduto ad ispezione visiva dei locali dell'esercizio commerciale presso il quale doveva attivare l'erogazione di gas naturale;
diversamente, non avrebbe dovuto proseguire con le operazioni di attivazione, seguendo la regola cautelare che gli era stata insegnata;
- il ricorrente non ha eseguito le adeguate prove di misurazione per il rilievo di fughe, in quanto,
oltre ad aver rilevato pressione pari 180 sull'impianto (come da lui stesso ammesso in ricorso),
15 non ha evidentemente eseguito la prova sulle tubature con la soluzione di sapone, come spiegatogli dal in quanto, diversamente, avrebbe rilevato la fuga di gas. Per_1
Come si è anticipato, risulta a questo punto irrilevante verificare se prima dell'apertura della valvola di intercettazione del gas da parte dell' il titolare dell'utenza fosse presente, Parte_1
in quanto arrivato in loco dopo chiamata telefonica, posto che comunque non risulta che sia stata effettuata ispezione interna dell'immobile.
Può quindi affermarsi, in conclusione, che il 6/2/2024 il ricorrente ha tenuto comportamento gravemente negligente, con piena sussistenza della colpa, avendo egli ricevuto le conoscenze adeguate per effettuare l'attività lavorativa in sicurezza e con la minima diligenza dovuta. Il
ricorrente ha trasgredito in modo evidente alle regole tecniche che presidiano lo specifico campo dell'attività a lui assegnata. Il fatto contestato, pertanto, sussiste, non solo nella sua materialità ma anche con riferimento all'elemento psicologico (appunto, la colpa) ed al disvalore.
2.4. Deve quindi verificarsi se il fatto addebitato costituisca anche giusta causa di licenziamento.
L'art. 21 del CCNL di riferimento, versione del novembre 2019 (doc. 3 ricorrente;
tale edizione non risulta modificata nella norma citata dalle successive versioni), al punto A) 5), prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso per il lavoratore che “nello svolgimento delle proprie mansioni, per negligenza o per mancata osservanza delle procedure aziendali o delle disposizioni dei propri superiori, mette a repentaglio la sicurezza delle persone e delle cose”. Si
tratta proprio della tipologia di ipotesi in esame, in quanto è pacifico che la fuga di gas in ambiente chiuso è fonte di gravissimo pericolo per l'incolumità pubblica.
Sul punto, si deve osservare però che, per la giurisprudenza di legittimità, “In tema di
licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione
collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività
16 sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva
e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire
uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale
dell'art. 2119 c.c.” (Cass. n. 16784/2020; conformi, ex multis, Cass. n. 17321/2020, Cass. n.
14063/2019); ciò in quanto la giusta causa è nozione di carattere non contrattuale ma legale,
rinvenibile nel disposto generale di cui all'art. 2119 c.c., appunto.
Ha quindi osservato la Suprema Corte di Cassazione, proprio in tema di giusta causa di licenziamento, che essa “deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali
del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare,
da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e
soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del
profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire
se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro,
sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
a tal fine, quale
comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro,
può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della
prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad
arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali […]”
(Cass. n. 15654/2012); “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave
negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento
fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore,
in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono
stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti
e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la
collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima
17 sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di
essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla
coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante
specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di
legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli
elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al
giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (Cass. n.
6498/2012); “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve
rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in
particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare
da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e
soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità
dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta,
stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore
di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare […]”
(Cass. n. 35/2011); “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento,
che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di
lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti
addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle
circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro
la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento
fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da
giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. n. 19270/2006).
L'indagine operata in concreto sul comportamento tenuto dal ricorrente il 6/2/2024 porta a
18 ritenere pienamente la giusta causa di licenziamento, in quanto:
- si è già rilevato il carattere pienamente trasgressivo dell'operato dell' , che non ha Parte_1
rispettato non astratte regole aziendali, ma regole di minima diligenza per l'apertura del gas in condizioni di sicurezza, regole che pure gli erano state insegnate circa due anni prima, con apposita attività di formazione;
- si è già rilevato anche che tali negligenze hanno comportato un pericolo serio per l'incolumità
pubblica;
- la condotta ha anche comportato la risoluzione del contratto di appalto sussistente con Italgas
Reti, proprio in relazione al servizio di attivazione e disattivazione delle utenze, come risulta dal già citato doc. 8 di parte convenuta;
deve rilevarsi che da tale documento risulta anche “che
l'evento di cui sopra [ovvero la fuga di gas causata dal ricorrente] è solo l'ultimo di una lunga
serie di condotte, in violazione delle disposizioni contrattuali, che hanno caratterizzato
l'operato della Vostra società e che sono state più volte contestate dal Gestore del Contratto
citato a partire dal febbraio 2023”; da tale documento risulta chiaro che la risoluzione è stata disposta in considerazione di una serie di inadempimenti della (inadempimenti CP_1
specificamente indicati dalla società committente al punto b.4) del documento), ma che l'evento del 6 febbraio 2024 è stato determinante per arrivare all'atto di recesso dal contratto di appalto;
può quindi affermarsi che il fatto addebitato al ricorrente è stato di sicuro concausale a determinare la risoluzione, anche se non può affermarsi con quale percentuale di contributo eziologico (ma l'elemento risulta in concreto irrilevante per affermare la fondatezza della sanzione espulsiva adottata).
La condotta dell' è stata quindi gravissima e ben sussistono, di conseguenza, gli Parte_1
elementi della giusta causa di recesso. Tanto comporta l'infondatezza delle doglianze relative alla pretesa di assenza di elementi di illiceità nel comportamento, e soprattutto delle doglianze relative alla pretesa non proporzionalità del recesso datoriale, il quale ha invece costituito
19 sanzione corretta ed adeguata in relazione all'inadempimento del ricorrente.
Il ricorso deve essere quindi rigettato integralmente, non rendendosi necessario verificare se in capo alla società convenuta sussistano o meno i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 l.
300/1970.
3. La domanda risarcitoria formulata da parte convenuta in via riconvenzionale è fondata e deve essere accolta, pur se nei limiti che si vanno ad esaminare.
Anzitutto, si è appena osservato che, sebbene l'atto di risoluzione del contratto di appalto richiami una serie di inadempimenti della ciò che ha definitivamente portato alla CP_1
determinazione, da parte di , di porre termine al rapporto contrattuale è stato Controparte_3
proprio l'evento del 6 febbraio, commesso dall' con inescusabile colpa. Il Parte_1
comportamento del ricorrente, lo si ribadisce, è stato quindi causalmente efficiente per tale perdita dell'appalto, e i precedenti inadempimenti di richiamati alla fine del doc. CP_1
8 convenuta possono ritenersi al più concausali di tale evento giuridico;
ma l'art. 1227 co 1 c.c.
prevede che la concausalità/concorso di colpa del creditore nella causazione del danno diminuisce l'entità del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, e di certo non lo escludono in toto.
Ma tale problematica, assodato che causa determinante della risoluzione contrattuale è stata la grave negligenza del ricorrente nell'episodio del 6 febbraio 2024, potrà essere affrontata in sede di quantificazione del danno, laddove nella presente sede si provvede ad emettere sola condanna generica al risarcimento del danno derivato dallo scioglimento del contratto di appalto.
Parte convenuta ha poi dedotto che in conseguenza dell'evento del 6/2/2024 Controparte_3
ha sospeso la qualifica professionale della società per un anno, e che tale evento ha impedito alla di ottenere l'affidamento di ben tre appalti che le erano già stati aggiudicati CP_1
(per le regioni Sicilia, Calabria, Piemonte ed area di Torino, Valle d'Aosta). Deve però
evidenziarsi che la documentazione portata a supporto di tali affermazioni risulta insufficiente
20 per rilevare il danno patrimoniale lamentato. Infatti:
- come doc. 9 parte convenuta ha depositato l'atto di avvio del procedimento di sospensione della qualifica professionale, in forza dell'art. 12 del “Regolamento Fornitori” (menzionato nell'atto, ma non prodotto dalla convenuta); non vi è però l'esito di tale procedimento, il quale può solo indirettamente ricavarsi dal doc. 10, infra esaminato, che in principio richiama: “Nota
- Prot 03062/PROMA/QUALSUP/DZ del 19.02.2024-avvio procedimento di CP_2
sospensione della qualifica” e “Nota - Prot 03063/PROMA/QUALSUP/DZ del CP_2
26.02.2024- sospensione della qualifica” (ma non si può dedurre per quanto tempo sia stata disposta tale sospensione);
- come doc. 10 ha poi prodotto un atto di esclusione da una gara di appalto bandita CP_1
dalla stessa , in forza della già esaminata risoluzione contrattuale e della rilevata CP_3
commissione di “illecito professionale grave”, ex art. 95, c. 1, lett. e), ed all'art. 98, c. 1, c. 2,
c. 3, lett. c), c. 6 e c. 8, del D.Lgs. 36/2023; non si comprende però, da tale documento, di quale gara si tratti (si parla nell'atto di una Determina di aggiudicazione del 05.02.2024, senza altri elementi di riferimento);
- come doc. 11 la società convenuta ha poi depositato un atto di intervenuta aggiudicazione, da parte ancora di , di diversi lotti di appalto (dei quali non si conosce però l'oggetto) CP_3
denominati “Accordo Quadro Area Sud dal quale discenderà il contratto applicativo del Polo
Sicilia” “Accordo Quadro Area Nord dal quale discenderà il contratto applicativo del Polo Torino” “Accordo Quadro Area Nord dal quale discenderanno i contratti applicativi del Polo Piemonte Aosta”; non è possibile comprendere, oltre all'oggetto dei contratti (come si è già detto, non si sa se trattasi di contratti di appalto analoghi a quello risolto o per altri servizi), neppure se tale aggiudicazione sia quella revocata mediante il doc. 10 già
esaminato (l'atto reca infatti due firme digitali, l'una del 12/1/2024, l'altra dell'1/2/2024; non pare quindi che possa parlarsi dell'aggiudicazione del 5/2/2024).
21 In conclusione, per gli ulteriori danni da lucro cessante lamentati dalla convenuta il compendio probatorio risulta troppo vago e frammentario, comunque non univoco, ragione per la quale non può emettersi condanna generica al risarcimento di tali ulteriori danni patrimoniali.
4. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese sono liquidate in dispositivo,
tenendo in considerazione il valore indeterminato, media complessità della causa (in ragione non solo dell'impugnativa del licenziamento, ma anche della domanda riconvenzionale). Le
spese sono distratte in favore dei procuratori alle liti della convenuta, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna in via generica il ricorrente al risarcimento, in favore di del danno CP_1
patrimoniale derivato dalla risoluzione del contratto di appalto già esistente con , CP_3
risoluzione del 16/2/2024;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei procuratori alle liti di spese che si liquidano in complessivi euro 11.327,00, oltre a rimborso forfettario CP_1
al 15%, iva e cpa.
22 Si dispone l'invio degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica – sede, perché si proceda per il reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di nato a [...] Testimone_2
(Marocco) il 23/2/1985, res.te in Torino, via Breglio 69
Torino, 28/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
23