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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3878/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONANNI FEDERICA* e dall'avv. Parte_1
LAVA KATIA presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO GIANFRANCO presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 23.09.2024 e da parte resistente in data 17.09.2024
Per il P.M.
nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 30/06/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 9.04.11 e in data 21.01.16. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 05.07.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese. dichiarando di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario di visita: a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 8.30 alla domenica sera ore 21.00; due pomeriggi, uno dei quali seguiti da pernottamento, nella settimana coincidente con il week-end di spettanza dell'altro genitore, dall'uscita da scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21,00; per il resto come da ordinanza presidenziale.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un contributo pari a € 250,00, entro il 5 di ogni mese e per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale Torino;
assegno unico al 100% alla madre.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS e di
; Controparte_2
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3878/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONANNI FEDERICA* e dall'avv. Parte_1
LAVA KATIA presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO GIANFRANCO presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 23.09.2024 e da parte resistente in data 17.09.2024
Per il P.M.
nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 30/06/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 9.04.11 e in data 21.01.16. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 05.07.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese. dichiarando di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario di visita: a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 8.30 alla domenica sera ore 21.00; due pomeriggi, uno dei quali seguiti da pernottamento, nella settimana coincidente con il week-end di spettanza dell'altro genitore, dall'uscita da scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21,00; per il resto come da ordinanza presidenziale.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un contributo pari a € 250,00, entro il 5 di ogni mese e per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale Torino;
assegno unico al 100% alla madre.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS e di
; Controparte_2
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.