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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2918 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
il 29.04.1974, C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Herrick n. 1601. Area 201 –Setor 9 –Residencial Village Sao LO II –Sao LO –SP –CAP 13565-
090 –Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 03.02.2023; Numer_1 nato a [...]/SP –Brasile il 21.03.1968, C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...]dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO – CodiceFiscale_3
Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 09.10.2023; NumeroDiC_2 nato a [...]/SP –Brasile il 21.03.1968, C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...]dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO –SP –CAP 13562-000 –
Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 09.10.2023, per sé e unitamente a NumeroDiC_2 nata a [...]/SP –Brasile il 10.01.1970, C.F. , Persona_1 C.F._4 residente in [...]dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO –SP –CAP 13562-000 –
Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] nato a [...]/SP –Brasile il 10.03.2010, C.F. , residente in [...]Persona_2 C.F._5
Cod Ambrosio dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO –Brasile, identificato C.F._7 con documento n. rilasciato il 30.06.2015; NumeroDiC_3 nato a [...]/SP –Brasile il 21.03.1968, C.F. , Parte_2 C.F._2
Cod residente in [...]dos Santos n. 167 Paraiso –Sao LO 13562-000 – C.F._8 C.F._9 Pers Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 09.10.2023,per sé e unitamente a NumeroDiC_2
1 nata a [...]/SP –Brasile il 10.01.1970, C.F. , residente in Persona_1 C.F._4
Cod Rua Ambrosio dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO –CAP 13562-000 –Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 04.01.2020, in qualità di genitori esercenti la Numer_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]/SP –Brasile il Persona_3
04.08.2012, C.F. , residente in [...]dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao C.F._10
LO –SP 13562-000 –Brasile, identificato con documento n. rilasciato il C.F._9 NumeroDiC_5
30.06.2015; nata a [...]/SP –Brasile il 24.10.1962, C.F. Controparte_2
, residente in [...]n. 55 –Casa –SP – C.F._11 Controparte_3
CAP 13562-150 –Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 09.02.2024. NumeroDi_6 nato a [...]/SP –Brasile il 31.01.1964, C.F. , Parte_3 C.F._12
Cod residente in [...]dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO – C.F._7
Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 19.12.2020; Numer_7
nata a [...]/SP –Brasile il 05.01.1995, C.F. , residente Parte_4 C.F._13 in Rua Campos Salles n. 1527 –Centro –Sao LO –SP –CAP –Brasile, identificata con Numero_8 documento n. rilasciato il 17.01.2010; NumeroDiC_9
nata a [...]/SP –Brasile il 21.08.2003, C.F. , residente Controparte_4 C.F._14 in Rua Ambrosio dos Santos n. 167 –Planalto Paraiso –Sao LO –SP –CAP 13562-000 –Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 01.07.2021; NumeroDi_10
nato a [...]/San Paolo –SP –Brasile il 12.05.2004, C.F. Controparte_5 C.F._15
[...
, residente in [...]n. 55 –Casa 26 – Controparte_6
CAP 13562-150 –Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 09.02.2024; NumeroDi_11
nato a [...]/SP –Brasile il 20.10.1965, C.F. , residente Controparte_7 C.F._16 in Rua Campos Salles n-1527 –Vila Monteiro –Sao LO –SP –Brasile, C.F._17 identificato con documento n. rilasciato il 29.01.2024; tutti elettivamente domiciliati in NumeroDi_12
Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi C.F. C.F._18
, del foro di Catanzaro, che li rappresenta e difende in virtù di procura notarile tradotta
[...] apostillata e autenticata in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 0961/1911049
e PEC così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 68/05. Email_1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
2 Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. C.F._19
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_8 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Persona_4
o , nato il [...] a [...], Comune in Provincia di Cosenza
[...] Persona_4
(CS) figlio di e e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_5 Persona_6
Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione. o Persona_4 Per_4
, in data 06.02.1904, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di
[...] CP_10
, dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 31.03.1908, ,il Persona_7 Persona_8 quale in data 22.04.1936 si univa in matrimonio con che prendeva il nome di CP_11 [...]
,dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 17.03.1943, Parte_5 Persona_9
,la quale in data 21.01.1962, si univa in matrimonio con e
[...] Persona_10 prendeva il nome di , dalla loro unione nascevano in Brasile cinque Persona_11 figli: in data 24.10.1962 in data 31.01.1964 Controparte_2 Parte_3
, in data 20.10.1965 in data 21.03.1968
[...] Controparte_7 Controparte_1 ed in data 29.04.1974 . ,
[...] Parte_1 Controparte_2 in data 18.11.1993, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Persona_12 [...]
,dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 12.05.2004, Controparte_2 [...]
, in data 21.02.2003, si univa in matrimonio Controparte_5 Parte_3 con che prendeva il nome di , per poi divorziare, in Persona_13 Persona_14 data 24.11.2011, e riprendere il nome da nuible, dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
21.08.2003, in data 12.11.1994, si univa in Controparte_4 Controparte_7 matrimonio con che prendeva il nome di Persona_15 Persona_16
per poi divorziare, in data 05.12.2011, e riprendere il nome da nubile;
dalla loro
[...] unione nasceva in Brasile, in data 05.01.1995, , , Parte_4 Controparte_1 in data 03.07.1999, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di Persona_17 [...]
, dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 10.03.2010 Persona_1 [...] ed in data 04.08.2012 Persona_2 Persona_3
Il P.M. apponeva il visto e nulla osservava.
3 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda;
mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Grisolia, Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
4 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi.
In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022,
n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità
Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_7 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 18.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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