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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4042/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4042/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IV_1 dall'avv. Margherita Ranchetti (C.F. ), presso il quale elettivamente C.F._1 domicilia in al Corso Umberto I n. 365; Pt_1
ATTORE-OPPONENTE contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Fabricatore (C.F. , C.F._2 domicilio digitale Email_1
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
in proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 950/2023 del
[...] Pt_1
Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento di complessivi € 25.912,80, oltre interessi e spese di procedura, per l'omesso pagamento di fatture riferite al servizio di portineria prestato dalla società opposta, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare accogliere le eccezioni pregiudiziali dispiegate e provvedere per quanto di dovere ancora in via prliminare dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità del predetto ricorso per decreto ingiutivo e/o conseguenziale provvedimento ingiuntivo e/o all'azione proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 950/2023 nel merito, in via principale rigettare l'avversa domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non provata e non fondata in fatto e diritto, con ogni pronuncia consequenziale per tutte le ragioni di cui in premessa In via riconvenzionale - ordinare la rendicontazione alla società opposta per il periodo dal giugno 2022 al novembre 2022 e la conseguente consegna delle quote condominiali (in assegni o contanti) incassate al netto di quanto già consegnato a mani dall'amministratore pt - ordinare la consegna dei documenti afferenti la gestione degli incassi delle quote condominiali per l'anno 2022 - accertare e riconoscere al
opponente i danni materiali e immateriali che S.V vorrà quantificare in via equitativa o Parte_1 sulla scorta degli elementi evidenziati in corso di causa e comunque nei limiti del valore della causa.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio come per legge”.
A sostegno della spiegata domanda, la società attrice deduceva l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale, per esser competente il Tribunale di Napoli, tenuto conto che il Condominio è situato in ove la società opposta ha stabilito la prova sede legale ed ove, peraltro, la prestazione per cui Pt_1 si chiede l'ingiunzione di pagamento è stata eseguita, deducendo la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del contratto stipulato tra le parti in lite in data 04.04.2019, che prevede quale foro competente per qualsiasi controversia attinente al rapporto contrattuale il Tribunale di Avellino;
deduceva, nell'ipotesi di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale, l'improcedibilità della domanda, per omesso espletamento della procedura di mediazione innanzi ad un Organismo territorialmente competente. Nel merito, eccepiva l'inesistenza della prova del credito ingiunto, contestandone l'ammontare, e chiedeva, in via riconvenzionale, di disporre, nei confronti della società opposta, l'obbligo di rendicontazione relativamente a tutto l'anno 2022 con la consegna degli incassi eseguiti tramite la portineria, e non versati a mani dell'amministratore da giugno 2022 a novembre
2022; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale precisava che, all'art. 11 del contratto Controparte_1 stipulato tra le parti in lite, veniva indicata la competenza territoriale dell'adito Tribunale, con rinuncia ad ogni altro Foro, e che la società opposta aveva già attivato il procedimento monitorio presso il Tribunale di Napoli, il quale si era, però, dichiarato incompetente in ragione del medesimo articolo sopra richiamato;
deduceva, nel merito, l'infondatezza di ogni avversa domanda ed eccezione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
All'udienza del 03.07.2024, “ritenuto di dover rinviare il giudizio per la decisione sull'eccezione di incompetenza, questione logicamente preordinata anche rispetto alla eccezione di improcedibilità per inidoneità della esperita mediazione”, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025 per la decisione ex art. 189 c.p.c. sulla sola questione di competenza.
***
1. Sull'eccezione di incompetenza L'odierna parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, per esser competente il Tribunale di Napoli, tenuto conto che il Condominio è situato in ove la società Pt_1 opposta ha stabilito la prova sede legale ed ove, peraltro, la prestazione per cui si chiede l'ingiunzione di pagamento è stata eseguita, deducendo, in forza della normativa di riferimento per la tutela del consumatore, la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del contratto stipulato tra le parti in lite, che prevede quale foro competente per qualsiasi controversia attinente al rapporto contrattuale il
Tribunale di Avellino.
La società opposta, viceversa, deduce l'infondatezza dell'eccezione, per come formulata, essendo stato indicato nel richiamato art. 10, quale foro esclusivo competente a conoscere dell'interpretazione ed esecuzione del contratto, il Tribunale di Avellino, con rinuncia alla competenza di qualsiasi altro foro.
Orbene, circa la qualifica di consumatore del condominio, va osservato che è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cassazione Civile, ordinanza n. 14410/2024); nello specifico “Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche -
a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma
5 del citato art. 34” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 8268/2020).
In particolare, deve affermarsi la qualifica di consumatore del condominio opponente, con conseguente vessatorietà della clausola che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore;
invero, l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), effettiva (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) ed individuale (dovendo riguardare tutte le clausole,
o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto), non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (Cassazione Civile, ordinanze n. 18785/2010 e
497/2021).
In definitiva, deve ritenersi che il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018).
Nel caso in lite, seppur la menzionata clausola di cui all'art. 10 del contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 04.04.2019 è stata approvata per iscritto dal Condominio opponente ai sensi dell'art. 1342 c.c., tuttavia, non vi è prova che la stessa abbia formato oggetto di specifica trattativa.
Sul punto, non rileva la rinegoziazione parziale del contratto sottoscritta in data 29.11.2020 che non ha riguardato l'art. 10 menzionato del documento contrattuale che prevede la deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore.
Ne consegue che, in difetto di prova della sussistenza della specifica trattativa sulla deroga del foro del consumatore, il cui onere incombente sulla parte opposta è rimasto disatteso, alla relativa clausola del contratto che non abbia formato oggetto di trattativa individuale si applica la disciplina di tutela del consumatore.
Per gli effetti, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre aver riguardo, ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. 206/2005, alla residenza del debitore al momento della richiesta dell'ingiunzione ai sensi di legge che, nel caso di specie, è ubicata in Pt_1
A nulla rileva, peraltro, il rigetto del ricorso per ingiunzione di pagamento pronunciato dal Tribunale di Napoli in data 01.09.2023, tenuto conto che “L'art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, non ravvisabile nel caso di rigetto della richiesta di ingiunzione (che non dà luogo ad una pronuncia definitiva e non è suscettibile di passare in cosa giudicata) motivata dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza, sicché l'Autorità
Giudiziaria indicata come competente in quel provvedimento, ove investita di una nuova richiesta monitoria, non può proporre, pena l'inammissibilità dello stesso, il regolamento di competenza di ufficio” (Cassazione Civile, ordinanza n. 18526/2016).
Ed invero, la statuizione di rigetto della richiesta di ingiunzione, ancorché emessa a seguito di una sommaria istruttoria con la comparizione delle parti, non è suscettibile di dar luogo a pronuncia definitiva, con la conseguenza che è riproponibile la domanda monitoria respinta. Deve, dunque, dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale e, contestualmente, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 950/2023.
Va, infatti, rilevato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (ex multis Cassazione
Civile, ordinanza n. 18774/2009).
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del
Tribunale di Napoli, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
2.Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, avendo riguardo alle fasi svolte ed in misura minima stante la decisione in rito.
P.Q.M
1. dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 950/2023 del Tribunale di Avellino;
3.condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
Avellino, 17/02/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4042/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IV_1 dall'avv. Margherita Ranchetti (C.F. ), presso il quale elettivamente C.F._1 domicilia in al Corso Umberto I n. 365; Pt_1
ATTORE-OPPONENTE contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Fabricatore (C.F. , C.F._2 domicilio digitale Email_1
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
in proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 950/2023 del
[...] Pt_1
Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento di complessivi € 25.912,80, oltre interessi e spese di procedura, per l'omesso pagamento di fatture riferite al servizio di portineria prestato dalla società opposta, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare accogliere le eccezioni pregiudiziali dispiegate e provvedere per quanto di dovere ancora in via prliminare dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità del predetto ricorso per decreto ingiutivo e/o conseguenziale provvedimento ingiuntivo e/o all'azione proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 950/2023 nel merito, in via principale rigettare l'avversa domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non provata e non fondata in fatto e diritto, con ogni pronuncia consequenziale per tutte le ragioni di cui in premessa In via riconvenzionale - ordinare la rendicontazione alla società opposta per il periodo dal giugno 2022 al novembre 2022 e la conseguente consegna delle quote condominiali (in assegni o contanti) incassate al netto di quanto già consegnato a mani dall'amministratore pt - ordinare la consegna dei documenti afferenti la gestione degli incassi delle quote condominiali per l'anno 2022 - accertare e riconoscere al
opponente i danni materiali e immateriali che S.V vorrà quantificare in via equitativa o Parte_1 sulla scorta degli elementi evidenziati in corso di causa e comunque nei limiti del valore della causa.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio come per legge”.
A sostegno della spiegata domanda, la società attrice deduceva l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale, per esser competente il Tribunale di Napoli, tenuto conto che il Condominio è situato in ove la società opposta ha stabilito la prova sede legale ed ove, peraltro, la prestazione per cui Pt_1 si chiede l'ingiunzione di pagamento è stata eseguita, deducendo la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del contratto stipulato tra le parti in lite in data 04.04.2019, che prevede quale foro competente per qualsiasi controversia attinente al rapporto contrattuale il Tribunale di Avellino;
deduceva, nell'ipotesi di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale, l'improcedibilità della domanda, per omesso espletamento della procedura di mediazione innanzi ad un Organismo territorialmente competente. Nel merito, eccepiva l'inesistenza della prova del credito ingiunto, contestandone l'ammontare, e chiedeva, in via riconvenzionale, di disporre, nei confronti della società opposta, l'obbligo di rendicontazione relativamente a tutto l'anno 2022 con la consegna degli incassi eseguiti tramite la portineria, e non versati a mani dell'amministratore da giugno 2022 a novembre
2022; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale precisava che, all'art. 11 del contratto Controparte_1 stipulato tra le parti in lite, veniva indicata la competenza territoriale dell'adito Tribunale, con rinuncia ad ogni altro Foro, e che la società opposta aveva già attivato il procedimento monitorio presso il Tribunale di Napoli, il quale si era, però, dichiarato incompetente in ragione del medesimo articolo sopra richiamato;
deduceva, nel merito, l'infondatezza di ogni avversa domanda ed eccezione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
All'udienza del 03.07.2024, “ritenuto di dover rinviare il giudizio per la decisione sull'eccezione di incompetenza, questione logicamente preordinata anche rispetto alla eccezione di improcedibilità per inidoneità della esperita mediazione”, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025 per la decisione ex art. 189 c.p.c. sulla sola questione di competenza.
***
1. Sull'eccezione di incompetenza L'odierna parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, per esser competente il Tribunale di Napoli, tenuto conto che il Condominio è situato in ove la società Pt_1 opposta ha stabilito la prova sede legale ed ove, peraltro, la prestazione per cui si chiede l'ingiunzione di pagamento è stata eseguita, deducendo, in forza della normativa di riferimento per la tutela del consumatore, la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del contratto stipulato tra le parti in lite, che prevede quale foro competente per qualsiasi controversia attinente al rapporto contrattuale il
Tribunale di Avellino.
La società opposta, viceversa, deduce l'infondatezza dell'eccezione, per come formulata, essendo stato indicato nel richiamato art. 10, quale foro esclusivo competente a conoscere dell'interpretazione ed esecuzione del contratto, il Tribunale di Avellino, con rinuncia alla competenza di qualsiasi altro foro.
Orbene, circa la qualifica di consumatore del condominio, va osservato che è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cassazione Civile, ordinanza n. 14410/2024); nello specifico “Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche -
a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma
5 del citato art. 34” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 8268/2020).
In particolare, deve affermarsi la qualifica di consumatore del condominio opponente, con conseguente vessatorietà della clausola che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore;
invero, l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), effettiva (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) ed individuale (dovendo riguardare tutte le clausole,
o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto), non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (Cassazione Civile, ordinanze n. 18785/2010 e
497/2021).
In definitiva, deve ritenersi che il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018).
Nel caso in lite, seppur la menzionata clausola di cui all'art. 10 del contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 04.04.2019 è stata approvata per iscritto dal Condominio opponente ai sensi dell'art. 1342 c.c., tuttavia, non vi è prova che la stessa abbia formato oggetto di specifica trattativa.
Sul punto, non rileva la rinegoziazione parziale del contratto sottoscritta in data 29.11.2020 che non ha riguardato l'art. 10 menzionato del documento contrattuale che prevede la deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore.
Ne consegue che, in difetto di prova della sussistenza della specifica trattativa sulla deroga del foro del consumatore, il cui onere incombente sulla parte opposta è rimasto disatteso, alla relativa clausola del contratto che non abbia formato oggetto di trattativa individuale si applica la disciplina di tutela del consumatore.
Per gli effetti, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre aver riguardo, ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. 206/2005, alla residenza del debitore al momento della richiesta dell'ingiunzione ai sensi di legge che, nel caso di specie, è ubicata in Pt_1
A nulla rileva, peraltro, il rigetto del ricorso per ingiunzione di pagamento pronunciato dal Tribunale di Napoli in data 01.09.2023, tenuto conto che “L'art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, non ravvisabile nel caso di rigetto della richiesta di ingiunzione (che non dà luogo ad una pronuncia definitiva e non è suscettibile di passare in cosa giudicata) motivata dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza, sicché l'Autorità
Giudiziaria indicata come competente in quel provvedimento, ove investita di una nuova richiesta monitoria, non può proporre, pena l'inammissibilità dello stesso, il regolamento di competenza di ufficio” (Cassazione Civile, ordinanza n. 18526/2016).
Ed invero, la statuizione di rigetto della richiesta di ingiunzione, ancorché emessa a seguito di una sommaria istruttoria con la comparizione delle parti, non è suscettibile di dar luogo a pronuncia definitiva, con la conseguenza che è riproponibile la domanda monitoria respinta. Deve, dunque, dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale e, contestualmente, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 950/2023.
Va, infatti, rilevato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (ex multis Cassazione
Civile, ordinanza n. 18774/2009).
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del
Tribunale di Napoli, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
2.Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, avendo riguardo alle fasi svolte ed in misura minima stante la decisione in rito.
P.Q.M
1. dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 950/2023 del Tribunale di Avellino;
3.condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
Avellino, 17/02/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo