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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 20228/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20228/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. STUCCHI MICHELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/09/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. PEROTTI ELENA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata, alle condizioni ivi indicate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT (RM) il 19.06.2004 con CP_1 precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma,
[...] Per_1
27.01.2009) e (Roma, 28.05.2010), e che in data 06.10.2015 la Procura Parte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri aveva autorizzato l'accordo di separazione raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita. Deduceva, a fondamento della domanda, la mancata riconciliazione con il marito. nel costituirsi in giudizio, contestava quanto dedotto da Controparte_1
controparte e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
25.02.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano, così come ulteriormente precisate dalle parti all'udienza cartolare del 27.03.2025: “1. Le figlie minori, e Per_1 Per_2
sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di
[...] maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. Le figlie risiederanno in via prevalente con la madre mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà secondo accordi diretti del padre con le figlie, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al genitore collocatario e che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
3. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di marzo 2025, al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il
Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori.
4. A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, la sig.ra Parte_1
si impegna e si obbliga a trasferire alle figlie (C.F. ) e Per_1 C.F._3
(C.F. ) con atto notarile da stipulare entro un Parte_2 C.F._4 anno dall'odierna udienza, il diritto di piena proprietà delle porzioni di fabbricato sito in AT (Roma) in Via Vecchia di Marino n. 64, ex casa familiare attualmente di proprietà esclusiva della Sig.ra e precisamente: a) Parte_1
appartamento dislocato su tre piani (piano terra, primo e seminterrato) composto di nove vani catastali riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di AT
(RM) (E204) al foglio 12, particella 1446, sub. 501, categoria A/7, classe 5, rendita
Euro 1.928,97, consistenza 9 vani;
b) locale autorimessa posto al piano seminterrato della consistenza catastale di 113 mq, riportato nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di AT (RM) (E204) al foglio 12, particella 1446, sub. 502, categoria C/6, classe 1, rendita Euro 379,34, consistenza 113 mq. I coniugi concordano altresì che al momento del rogito l'immobile dovrà essere libero da persone e cose. Allo scopo i coniugi, dandosi reciprocamente atto che
l'accordo patrimoniale a beneficio delle figlie è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, chiederanno di usufruire dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74. Detto accordo soddisfa pienamente le intenzioni e le esigenze di entrambe le parti”.
Il Giudice Delegato, pertanto, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi precisare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
20228/24, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT
(RM) il 19.06.2004 tra e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AT (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.
36, parte 2, serie A); - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 03/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20228/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. STUCCHI MICHELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/09/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. PEROTTI ELENA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata, alle condizioni ivi indicate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT (RM) il 19.06.2004 con CP_1 precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma,
[...] Per_1
27.01.2009) e (Roma, 28.05.2010), e che in data 06.10.2015 la Procura Parte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri aveva autorizzato l'accordo di separazione raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita. Deduceva, a fondamento della domanda, la mancata riconciliazione con il marito. nel costituirsi in giudizio, contestava quanto dedotto da Controparte_1
controparte e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
25.02.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano, così come ulteriormente precisate dalle parti all'udienza cartolare del 27.03.2025: “1. Le figlie minori, e Per_1 Per_2
sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di
[...] maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. Le figlie risiederanno in via prevalente con la madre mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà secondo accordi diretti del padre con le figlie, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al genitore collocatario e che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
3. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di marzo 2025, al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il
Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori.
4. A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, la sig.ra Parte_1
si impegna e si obbliga a trasferire alle figlie (C.F. ) e Per_1 C.F._3
(C.F. ) con atto notarile da stipulare entro un Parte_2 C.F._4 anno dall'odierna udienza, il diritto di piena proprietà delle porzioni di fabbricato sito in AT (Roma) in Via Vecchia di Marino n. 64, ex casa familiare attualmente di proprietà esclusiva della Sig.ra e precisamente: a) Parte_1
appartamento dislocato su tre piani (piano terra, primo e seminterrato) composto di nove vani catastali riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di AT
(RM) (E204) al foglio 12, particella 1446, sub. 501, categoria A/7, classe 5, rendita
Euro 1.928,97, consistenza 9 vani;
b) locale autorimessa posto al piano seminterrato della consistenza catastale di 113 mq, riportato nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di AT (RM) (E204) al foglio 12, particella 1446, sub. 502, categoria C/6, classe 1, rendita Euro 379,34, consistenza 113 mq. I coniugi concordano altresì che al momento del rogito l'immobile dovrà essere libero da persone e cose. Allo scopo i coniugi, dandosi reciprocamente atto che
l'accordo patrimoniale a beneficio delle figlie è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, chiederanno di usufruire dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74. Detto accordo soddisfa pienamente le intenzioni e le esigenze di entrambe le parti”.
Il Giudice Delegato, pertanto, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi precisare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
20228/24, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT
(RM) il 19.06.2004 tra e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AT (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.
36, parte 2, serie A); - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 03/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi