TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 347/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato il
12 gennaio 2024
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Giovanni Lambert, del
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
giusto mandato in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro di CP_9
Padova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
per parte appellante: “In via principale, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'applicabilità dell'IVA ai pagamenti oggetto della causa di
1 primo grado e per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione delle somme ricevute in ragione della sentenza impugnata e segnatamente: -
quanto al sig. euro 147,72; - quanto al sig. Controparte_1 Controparte_2
euro 301,82; - quanto al sig. euro 207,93; - quanto al sig. CP_3
euro 489,49; - quanto alla sig.ra euro 73,78; Controparte_4 CP_5
- quanto alla sig. euro 36,02; - quanto al sig. Controparte_6 Controparte_7
euro 280,57; - quanto alla sig.ra euro 128,57( centoventotto/57); CP_8
- quanto alla sig.ra euro 123,56, ovvero alla restituzione della Controparte_9
maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad Euro 1.022,00
per le spese legali pagate a seguito della sentenza appellata, oltre interessi dall'accredito al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per i due gradi di giudizio”;
per parte appellata: “Nel merito, respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di Parte_1
spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 e altri otto utenti del servizio di raccolta e di smaltimento Controparte_1
dei rifiuti, tutti residenti nel Comune di Mestrino, citavano avanti il Giudice di
Pace di Padova per ottenere la restituzione delle somme pagate Parte_1
a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale dal 2012 al 2022 (per un totale di € 1.691,37) e richieste dall'ente gestore con le fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda, gli attori deducevano la natura tributaria della tariffa ambientale applicata da a fronte della mancata Pt_1
realizzazione nel Comune di residenza degli utenti di un sistema puntuale di rilevazione della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;
di qui il difetto del carattere di corrispettività del prelievo richiesto ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633.
2 Gli attori chiedevano, anche, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
1.2 Si costituiva in giudizio rappresentando il legittimo addebito Parte_1
dell'IVA sugli importi dovuti dagli utenti per la fruizione del servizio di gestione dei rifiuti, considerato il carattere corrispettivo del prelievo risultante dalla normativa di settore (art. 238 D. Lgs, 3 aprile 2006 n. 152; art. 14 D.L., 31
maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122; art. 14, co. 29, D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, conv. in L., 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, co. 668, L.
27 dicembre 2013 n. 147), così come recepita dai Regolamenti d'Igiene
Ambientale in vigore nel Comune di Mestrino nel periodo 2012-2022, e tenuto,
altresì, conto dell'ivi praticata adozione di un sistema puntuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati tramite contenitore munito di microchip di misura standard con capienza predefinita di 120 litri.
1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
978/2023, emessa in data 7 agosto 2023, con la quale il Giudice di Pace,
accertata la commisurazione del prelievo riscosso da secondo il Parte_1
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile, n. 158, accoglieva la domanda attorea di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di IVA sulla
Tariffa Igiene Ambientale;
rigettava, di converso, la domanda ex art. 96,
comma 3, c.p.c..
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, notificata il Parte_1
15 dicembre 2023, articolando un unico motivo di impugnazione in punto di errata qualificazione della natura della tariffa applicata nei periodi di imposta oggetto delle depositate fatture.
L'appellante ha, in particolare, evidenziato il carattere non tributario dell'attribuzione in virtù dell'interpretazione autentica svolta dallo stesso legislatore per effetto dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito
3 con modificazioni, dalla L. n. 122/2010; ha, in aggiunta, evidenziato che,
anche a ritenere correlata la natura corrispettiva della tariffa alla rilevazione puntuale dei rifiuti prodotti dagli utilizzatori del servizio, l'introdotto sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni microchippati da 120 litri di capacità,
doveva ritenersi indicativo della commisurazione del compenso all'effettivo conferimento di rifiuti.
2.2 Nel giudizio così incardinato si sono costituite le controparti tutte,
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 6
maggio 2025.
L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Ricostruendo preliminarmente l'evoluzione della conferente normativa in tema di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, occorre ricordare che la
“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” – di seguito denominata “Tariffa
Integrata Ambientale” – è stata istituita dal D.lgs. n. 152 del 2006, art. 238,
con contestuale soppressione del previgente regime costituito dalla tariffa
TIA1 di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, variante della antecedente
TARSU.
Tale prelievo, segnatamente commisurato “alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto
di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali" (comma 2), è
rimasto in vigore solo per un circoscritto lasso di tempo, giacché, in difetto del regolamento ministeriale contemplato dall'art. 238, comma 11, del D.lgs.
152/2006 relativamente alle componenti dei costi e della tariffa, il legislatore ha consentito ai Comuni di istituire la TIA2 – sulla scorta delle disposizioni
4 normative e regolamentari vigenti – solo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre
2012; di qui, diversamente, il blocco dei precedenti regimi TIA1 e TARSU per le annualità comprese tra il 2006 e il 30 giugno 2010 (comma 184 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5, commi da 1
a 2-quinquies, d.l. n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
13 del 2009; l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
finanziaria 2008; art. 5, comma 1, del d.l. n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009; sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti e della disciplina transitoria intervenuta vedasi, altresì, Cass.
S.U. 7 maggio 2020 n. 8631).
Entrambe le tariffe TIA1 e TIA2 sono, poi, state soppresse dal tributo TARES,
con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2013; la relativa disciplina ha, tuttavia,
attribuito alle amministrazioni comunali, la facoltà di applicare, in luogo del tributo, un prelievo “avente natura corrispettiva” (art. 14, comma 29 del decreto-legge n. 201 del 2011), ciò in ragione della previa predisposizione di
“sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico”.
L'articolo 1 della legge 147 del 2013 ha, infine, istituito la TARI – subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014 -, parimenti consentendo ai Comuni, in presenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, di approvare la tariffa "corrispettivo" in alternativa alla TARI classica (“i comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa
5 corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”, art. 1, comma 668).
Così delineato il quadro normativo di riferimento, si osserva che per le fatture emesse in data 6 luglio 2012 (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di parte appellata)
trova applicazione la tariffa TIA2; diversamente, le fatture riguardanti le restanti annualità 2013-2022 (cfr. docc. 1-9) rientrano nel campo di applicazione della TARES (con decorrenza dal 1° gennaio 2013) e della successiva TARI (vigente dal 1° gennaio 2014).
3.2 Tanto chiarito, nel suo appello ha contestato nel merito Parte_1
l'inapplicabilità dell'IVA confermata dal Giudice di Pace, sulla scorta di due ordini di censure.
Parte appellante ha, in primo luogo, dedotto la natura corrispettiva delle tariffe
TARES e TARI, in virtù dell'applicazione estensiva dell'interpretazione autentica fornita del legislatore sulla natura della Tariffa Integrata Ambientale
resa all'articolo 14, comma 33, d.l., 31 maggio 2010, n. 78. Ne conseguirebbe anche per quest'ultimi prelievi la piena assoggettabilità ad IVA, posto che la norma citata non condiziona il carattere tributario o meno dell'attribuzione alla previa adozione di sistemi puntuali di rilevazione dell'entità dei rifiuti asportati.
Al di là della qualificazione operata dal legislatore, ha, inoltre, Pt_1
richiamato le disposizioni dei Regolamenti comunali di Igiene Ambientale,
rappresentando come la fornitura di contenitori microchippati a capacità fissa per la raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani interni, debba reputarsi - ai fini del calcolo della componente variabile del compenso - quale modalità di rilevazione puntuale di tipo indiretto, ossia basata sulla quantificazione del dato volumetrico in rapporto al numero degli svuotamenti conteggiati.
6 Le argomentazioni appena esposte da non sono condivisibili, con Pt_1
conseguente rigetto del motivo di appello proposto avverso la gravata sentenza n. 978/2023.
Anzitutto, va evidenziato che la norma di interpretazione autentica invocata dall'appellante risulta espressamente riferita alla tariffa integrata ambientale
(c.d. TIA 2) - operante nel periodo d'imposta compreso fra il 1° luglio 2010 e il
31 dicembre 2012 -, il che si evince chiaramente dallo stesso tenore letterale della disposizione: “33. le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), si
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le
controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria”. Di conseguenza, la norma in commento non può essere invocata anche in relazione agli ulteriori prelievi di cui si discute
(rispettivamente, TARES, TARI), atteso che se il legislatore avesse voluto intervenire fornendo una “interpretazione autentica” sulla relativa natura lo avrebbe fatto con un intervento legislativo del tutto simile a quello operato con il comma 33 dell'articolo 14 del d.l. 78/10. Non si è, invero, deciso scientemente di operare simile intervento, proprio in considerazione del diverso carattere tributario delle attribuzioni in questione risultante dalla disamina della relativa normativa di riferimento.
Si evidenzia, invero, che l'art. 14, comma 29, del D.L. n. 201/2011 – quanto alla TARES – e l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 – riferito alla TARI –,
nel prevedere che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento, prevedere l'applicazione di un tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo del tributo /TARI”, finiscono per delineare, in modo inequivoco,
7 l'ambito di applicazione di dette tariffe in termini di stretta alternatività rispetto alla facoltizzata tariffa-corrispettivo di creazione comunale.
Tale ultima tariffa, a dimostrazione del diverso carattere corrispettivo in rapporto al è in effetti commisurata sulla base di criteri Controparte_10
che, contrariamente al c.d. metodo normalizzato sancito dal D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, risultano finalizzati “ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso” in conformità al principio di matrice comunitaria
“chi inquina paga” (con riferimento alla TARI è indicativa la previsione di cui all'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 , a mente della quale: “il in CP_11
alternativa ai criteri di cui al comma 651 - determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, c.d. metodo normalizzato - e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti”; nonché il successivo comma 667, secondo cui: “al fine di
dare attuazione al principio <
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al
8 servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto
dell'Unione Europea”).
Peraltro, lo statuto della norma di interpretazione autentica, quale è l'art. 14,
comma 33, d.l. 78/10, non si addice ai precetti stabiliti dall'art. 14, comma 29,
D.L. n. 201/2011 e dall'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013, in ragione dei limiti che la Corte Costituzionale ha inteso come “valori di civiltà giuridica”
dell'intervento legislativo di interpretazione autentica, tra cui “il rispetto del
principio di ragionevolezza”, “la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto”, “la coerenza e la
certezza dell'ordinamento giuridico”, “il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte Cost, 23 novembre
1994, n. 397; Corte Cost.,11 giugno 2010, n. 209; Corte Cost., 17 dicembre
2013 n. 308).
Di talché, applicare la disposizione in esame al regime TARES e TARI,
comporterebbe un illegittimo debordamento da quegli stessi limiti di rilievo costituzionale sopra riportati.
La qualificazione della TIA2 recata dal d.l. n. 78, art. 14, comma 3, va, infatti,
saldata con la disciplina originaria della medesima tariffa (D.lgs. n. 152 del
2006, art. 238) – diversa da quella contemplata dal legislatore per la precedente TIA1 -, in forza del “diritto vivente” proveniente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di tassazione sul servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (di qui il rilievo secondo cui “non sussistono
margini per poter apprezzare l'intervento legislativo di interpretazione
autentica come arbitrario e manifestamente lesivo del principio di
ragionevolezza, art. 3 Cost, , tale da dare consistenza ad un dubbio di
9 legittimità costituzionale sulla disposizione”, cfr. Cass. civ. S.U., 7 maggio
2020, n. 8631).
Quanto alla dedotta irrilevanza della realizzazione ad opera dell'ente gestore di un modello puntuale di misurazione della quantità di rifiuti prodotti dall'utenza del servizio pubblico, si rileva che proprio il dato normativo attesta,
a contrario, lo stretto legame tra la tariffa a carattere corrispettivo – istituita all'esito dell'esercizio da parte delle amministrazioni comunali dell'opzione di scelta di cui all'art. 14, comma 29, del D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 668,
della L. n. 147/2013 all''art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 – e l'adozione di un siffatto sistema funzionale alla commisurazione della quota variabile della tariffa (“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”).
La correlazione del carattere corrispettivo del prelievo con l'impiego della rilevazione puntuale della misura del rifiuto urbano asportato – tale da integrare un nesso sinallagmatico con il servizio prestato – emerge, altresì, dal regime operante per la TIA2 – cui, invece, si riferisce espressamente l'art. 14,
comma 33, d.l. 78/10.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il fatto generatore dell'obbligo di pagamento della TIA2 nella effettiva produzione di rifiuti, in conformità al principio di matrice comunitaria in materia ambientale “chi
inquina paga”, il che comporta la commisurazione dell'entità della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti dall'utenza (cfr. Cass. civ., 21 giugno 2018,
n. 16332; nonché, in merito alla natura tributaria dell'attribuzione patrimoniale,
vedasi i requisiti indicati dalla Corte Cost. nella sentenza del 16 luglio 2009, n.
238: “la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare
una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo
(doverosità della prestazione); la decurtazione non deve integrare una
10 modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti (mancanza di detto rapporto
sinallagmatico); le risorse connesse ad un presupposto economicamente
rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a
sovvenire pubbliche spese (collegamento della prestazione alla pubblica
spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante).
L'assegnazione della qualifica di “corrispettivo” della tariffa richiede, quindi,
per sua stessa natura, la sussistenza di un rapporto sinallagmatico diretto tra la fruizione del servizio di gestione e la misura dei rifiuti urbani asportati dal soggetto affidatario;
tale rapporto è il solo, infatti, in grado di soddisfare il presupposto impositivo posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ex artt. 3
e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò in quanto, per l'imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a),
D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, la prestazione di servizi è effettuata “a titolo
oneroso” nell'ipotesi in cui tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico fonte di reciproco scambio di prestazioni sinallagmatiche, cosicché il compenso ricevuto dal primo costituisca il corrispettivo del servizio apportato al secondo. Rileva, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che il fatto generatore dell'IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, ossia suscettibile di esigibilità quale controvalore della reciproca attribuzione (cfr. Cass. civ., 23
giugno 2022, n. 29807).
3.3 Passando ora alla disamina della seconda argomentazione esposta da parte appellante a sostegno della proposta impugnazione, va osservato come la realizzazione di un sistema di rendicontazione di tipo indiretto delle quantità
di rifiuti conferiti, segnatamente fondato sull'utilizzo di contenitori con microchip aventi una capienza predefinita di 120 litri, non trova riscontro nelle
11 fatture dimesse in giudizio per le annualità 2012-2022 (cfr. docc. Da 1 a 9 di parte appellata).
Ebbene, esclusi i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per i quali non ha neppure depositato i vigenti Regolamenti comunali di Pt_1
Igiene Ambientale – per cui non è dato dunque evincere la struttura della tariffa praticata -, oltre che le disposizioni regolamentari riferite all'anno 2012
poiché si limitano a richiamare l'assoggettabilità ad IVA del prelievo (art. 5,
doc. b.03 di parte appellante) – senza null'altro aggiungere - , si evidenzia che per le annualità 2013-2014 e 2021-2022 risulta in atti provata l'adozione della tariffa-corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Di
conseguenza, nell'arco temporale in considerazione, deve ritenersi esercitata l'opzione dettata dagli artt. 14, comma 29, D.L. n. 201/2011 e 1, comma 668,
L. n. 147/2013 in favore dell'amministrazione comunale.
I prodotti Regolamenti di Igiene Ambientale del Comune di Mestrino (docc. n.
b.04, b.05, b.06 e b.07 di parte appellante), tutti basati sullo stesso modello,
prevedono, infatti, una “Struttura della Tariffa” (art. 12) rapportata alla reale fruizione della prestazione di raccolta e smaltimento, ossia con importo variabile commisurato “alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza
(domestica e non domestica) e/o al servizio effettivamente reso alla medesima
attraverso sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti” (art. 12 punto 4). La rilevazione puntuale può, poi, essere svolta sia con il ricorso ad una misurazione espressa in unità di peso (kg) sia, in alternativa, a mezzo del conteggio del dato volumetrico, da ragguagliare a corrispondenti unità di peso secondo “idonei coefficienti di trasformazione” (art. 13).
Si precisa, inoltre, che “la misurazione della quantità è finalizzata alla
commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso
all'utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
12 economicità e al principio europeo <
evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano
poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali
effettivamente sostenuti” (art. 13, punto 3; in senso analogo vedasi il punto 4
dell'art. 13 del Regolamento di Igiene Ambientale dell'anno 2021 “la
misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e, ove
istituita, la rilevazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti
è finalizzata a commisurare la Tariffa di ciascuna utenza conferente alla
quantità di rifiuti conferiti”).
Nonostante il chiaro tenore delle disposizioni regolamentari - nel senso di delineare una “tariffa-corrispettivo”, alternativa ai tributi TARES e TARI -, il gestore, chiamato a determinare la misura del prelievo in base al piano finanziario annualmente predisposto (art. 7), non ha, tuttavia, dimostrato la realizzazione nel Comune di residenza degli utenti di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti.
Anzi, dalle prodotte fatture (cfr. docc.
1-9 di parte appellata) emerge che il computo della componente variabile delle tariffe TARES e TARI, ma anche della antecedente TIA2, è stato in realtà compiuto da sulla base del c.d. Pt_1
metodo normalizzato (D.P.R. n. 158/1999), già in uso con il tributo TIA1.
Si ha riguardo, in particolare, a una modalità di calcolo fondata, non già sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti, bensì su quella parametrica e “media” per numero di utenti parte del nucleo famigliare;
da qui l'incompatibilità rispetto al rapporto sinallagmatico con il servizio pubblico reso, rilevante ai sensi del
DPR n. 633/1972.
Permane, infatti, il riferimento in fattura ai coefficienti di adattamento forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999, assegnati in funzione di una specifica classe di utenza e moltiplicati soltanto per il numero di componenti
13 della singola utenza domestica, a prescindere, dunque, dall'effettiva quantità
di rifiuti prodotti dall'utenza domestica).
La circostanza che in alcune fatture dimesse dagli appellati (nello specifico, n.
818819/2017, n. 840731/2018, n. 83148/2019, n. 88448/2020, n.
458990/2021, n. 695178/2022 – doc. 1-; n. 625343/2020 – doc. 8; n.
842972/2018, n. 833669/2019, n. 624905/2020, n. 460971/2021, n.
699780/2022 – doc. 9)) venga riportato il numero degli “svuotamenti eccedenti” non costituisce, inoltre, elemento dirimente nel senso di ritenere realizzato un sistema di misurazione di tipo volumetrico. Trattasi, invero, di prestazione riconducibile ad apposito servizio attivabile su espressa richiesta dell'utilizzatore previo pagamento di separato compenso (“b. servizi extra:
servizi di gestione dei rifiuti eccedenti il servizio base per tipologia o per
quantità e/o frequenza di raccolta – es. maggiori svuotamenti del rifiuto secco
residuo rispetto a quelli già conteggiati nel servizio base, contenitori di
volumetria maggiore rispetto a quella ordinaria ecc. – che, pur predisposti a
beneficio delle generalità delle utenze domestiche e non domestiche, vengono
erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata. Le
tariffe relative ai servizi extra sono approvate nell'ambito della tariffa come
specificata all'art. 6”, cfr. art. 2, doc. b.06, b.07 di parte appellante); tale attività
non può, pertanto, ritenersi indicativa del sistematico computo della componente tariffaria variabile sulla scorta della produzione effettiva per singola utenza domestica, giacché risulta occasionalmente conteggiata come distinta voce di spesa, relativamente al solo secco residuo.
Si aggiunge, infine, che, contrariamente a quanto evidenziato da parte appellante, il criterio del numero degli svuotamenti, raffrontato alla volumetria dei contenitori a capacità fissa dedicati alla singola utenza, non rappresenta di per sé parametro di determinazione della tariffa di carattere corrispettivo,
14 posto che il medesimo è stato di recente associato dalla giurisprudenza di legittimità al metodo normalizzato di commisurazione, estraneo alla “rigida
regola di corrispettività” (Cass. Civ., 27 giugno 2024, n. 17789).
L'antinomia tra i sistemi di misurazione della quantità di rifiuti – parametrica e media per la tariffa-tributo, puntuale per quella avente natura corrispettiva – si evince chiaramente dalla disamina delle fatture emesse dal gestore
[...]
operante nella provincia di Treviso (cfr. doc. 27 di parte Parte_3
appellata). Come correttamente chiarito dal Giudice di prime cure, in quest'ultime “vengono espressamente indicati il numero totale degli
svuotamenti e il peso totale dei rifiuti conferiti e in particolare suddiviso: in
contenitore olio alimentare, bidone 120 secco e bidoncino 22 umido sacchetto
umido 10 litri, bidone carta e bidone VPA ), mentre nelle fatture oggetto del
presente esame emesse dalla convenuta non vengono indicati tali dati a
dimostrazione della mancata applicazione della misurazione puntuale”(cfr. p. 7
della sentenza).
L'assunto di risulta, peraltro, del tutto generico, non avendo l'affidatario Pt_1
del servizio neppure provveduto ad allegare il numero e la frequenza settimanale degli svuotamenti che sarebbero stati effettuati in favore degli utilizzatori del servizio di gestione, così da fornire indicazione della quantità di servizio utilizzato in rapporto al dedotto volume dei contenitori.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado va confermata anche nel quantum degli importi riconosciuti agli odierni appellati, considerato che non ha sollevato alcuna precipua contestazione sul punto. Parte_1
4.1 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate con riferimento ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale in relazione allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
15 Ricorre inoltre l'ipotesi di all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre a carico dell'appellante soccombente il pagamento di un importo pari al contributo unificato per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 347/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 978/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Padova;
2) condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e le spese di lite, che per il CP_7 CP_8 Controparte_9
presente grado di giudizio, si liquidano in € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa, se dovuti per legge.
Sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Padova, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
16