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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 6401/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 6401/2019
promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
NT SE, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
nei confronti di
(c.f. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Raffaele Marciano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
preso atto che l'udienza del 19.11.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 6401/2019 vertente
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
NT SE, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Raffaele Marciano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in seguito alla caduta avvenuta in data 3 giugno 2018, verso le ore 12.50 circa, nel Comune di al Corso Nazionale, all'altezza del civico n. 211. Deduceva, in particolare, l'attrice che CP_1 mentre percorreva il tratto stradale, luogo di verificazione del sinistro, a causa di una disconnessione insistente sul calpestio del marciapiede, non visibile, né segnalata, pur prestando la massima attenzione e cautela, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Accertare l'esclusiva responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso in capo al custode del bene che ha prodotto la lesione, il • Per effetto della declaratoria di cui sopra condannare il Controparte_1 CP_1 in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra
[...] Parte_1 quantificati in € 23.035,48. • Condannare il convenuto al pagamento di spese, spese generali al 15%, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, eccepiva il difetto di prova, da parte attrice, in ordine alla effettiva verificazione del sinistro e alla sua CP_ imputabilità all' convenuto;
evidenziava, in particolare, - come, peraltro, evincibile dal sopralluogo effettuato dal Tecnico Istruttore, Geom. (cfr. nota prot. n. 63692, in atti) Persona_1
– che sul marciapiede di Corso Nazionale non vi fossero né dissesti della pavimentazione, né paletti della segnaletica divelti o rimossi;
dunque, il fatto dannoso descritto in citazione doveva ascriversi in via esclusiva alla danneggiata, la quale, nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate nell'atto introduttivo, non aveva adoperato la dovuta accortezza e diligenza nel percorrere un tratto di strada pubblica, soggetta all'utilizzo generale, come tale, non esente da pericoli non preventivabili, ovvero, in subordine, alla colpa concorrente della medesima, idonea a ridurre l'entità della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affinché l'Adito Giudicante voglia così provvedere:
1. Rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
2. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione, liquidare i danni nel limite del giusto e del vero atteso che vi è un evidente concorso di colpa del conducente nella causazione dell'evento sinistroso.”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio proseguiva mediante l'assunzione della prova orale ammessa. All'udienza del 10.5.2023, rigettata l'istanza di ammissione di c.t.u., il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 19.11.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la res, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013).
Ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda
è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui (proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece, a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051
c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale. Posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, ove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana, (sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. Occorre, altresì, evidenziare che l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto o eccitato nella cosa - ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare come dall'esame del corredo probatorio documentale, in atti, non è dato evincere la disconnessione insistente sul marciapiede così come descritta in citazione ( i.e. “ buca insidiosa”); invero, dalla disamina delle fotografie prodotte da parte attrice, non emerge alcuna anomalia del tratto di marciapiede sussumibile in una insidia stradale, né risulta altrimenti rappresentata una “buca insidiosa in quanto non visibile e non segnalata e che interrompe la regolare pavimentazione”.
In secondo luogo, quanto al profilo dell'onere probatorio, difetta la prova dell'esistenza del nesso causale tra fatto ed evento;
invero, dal tenore degli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica di verificazione del sinistro, in quanto del tutto generica e scarsamente circostanziata, sotto il profilo spazio temporale, oltre che in relazione alla descrizione della res. Dunque, in difetto di prova della res insidiosa si deve presumere che l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, in condizioni metereologiche normali, per disattenzione o imprudenza, non abbia prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di marciapiede, teatro del sinistro, così come normalmente esigibile da parte di un utente accorto della strada. Ne discende, pertanto, che il comportamento disattento della danneggiata, valorizzato il principio dell'autoresponsabilità, abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., astrattamente imputabile alla parte convenuta. Né le risultanze di una c.t.u. - ove per ipotesi ammessa - avrebbero potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attrice. Invero, la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della materia e del tenore delle argomentazioni difensive svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice a rifondere al in persona del Sindaco pro tempore, le spese di Controparte_1 lite del presente procedimento che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 6401/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 6401/2019
promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
NT SE, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
nei confronti di
(c.f. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Raffaele Marciano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
preso atto che l'udienza del 19.11.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 6401/2019 vertente
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
NT SE, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Raffaele Marciano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in seguito alla caduta avvenuta in data 3 giugno 2018, verso le ore 12.50 circa, nel Comune di al Corso Nazionale, all'altezza del civico n. 211. Deduceva, in particolare, l'attrice che CP_1 mentre percorreva il tratto stradale, luogo di verificazione del sinistro, a causa di una disconnessione insistente sul calpestio del marciapiede, non visibile, né segnalata, pur prestando la massima attenzione e cautela, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Accertare l'esclusiva responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso in capo al custode del bene che ha prodotto la lesione, il • Per effetto della declaratoria di cui sopra condannare il Controparte_1 CP_1 in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra
[...] Parte_1 quantificati in € 23.035,48. • Condannare il convenuto al pagamento di spese, spese generali al 15%, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, eccepiva il difetto di prova, da parte attrice, in ordine alla effettiva verificazione del sinistro e alla sua CP_ imputabilità all' convenuto;
evidenziava, in particolare, - come, peraltro, evincibile dal sopralluogo effettuato dal Tecnico Istruttore, Geom. (cfr. nota prot. n. 63692, in atti) Persona_1
– che sul marciapiede di Corso Nazionale non vi fossero né dissesti della pavimentazione, né paletti della segnaletica divelti o rimossi;
dunque, il fatto dannoso descritto in citazione doveva ascriversi in via esclusiva alla danneggiata, la quale, nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate nell'atto introduttivo, non aveva adoperato la dovuta accortezza e diligenza nel percorrere un tratto di strada pubblica, soggetta all'utilizzo generale, come tale, non esente da pericoli non preventivabili, ovvero, in subordine, alla colpa concorrente della medesima, idonea a ridurre l'entità della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affinché l'Adito Giudicante voglia così provvedere:
1. Rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
2. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione, liquidare i danni nel limite del giusto e del vero atteso che vi è un evidente concorso di colpa del conducente nella causazione dell'evento sinistroso.”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio proseguiva mediante l'assunzione della prova orale ammessa. All'udienza del 10.5.2023, rigettata l'istanza di ammissione di c.t.u., il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 19.11.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la res, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013).
Ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda
è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui (proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece, a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051
c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale. Posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, ove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana, (sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. Occorre, altresì, evidenziare che l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto o eccitato nella cosa - ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare come dall'esame del corredo probatorio documentale, in atti, non è dato evincere la disconnessione insistente sul marciapiede così come descritta in citazione ( i.e. “ buca insidiosa”); invero, dalla disamina delle fotografie prodotte da parte attrice, non emerge alcuna anomalia del tratto di marciapiede sussumibile in una insidia stradale, né risulta altrimenti rappresentata una “buca insidiosa in quanto non visibile e non segnalata e che interrompe la regolare pavimentazione”.
In secondo luogo, quanto al profilo dell'onere probatorio, difetta la prova dell'esistenza del nesso causale tra fatto ed evento;
invero, dal tenore degli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica di verificazione del sinistro, in quanto del tutto generica e scarsamente circostanziata, sotto il profilo spazio temporale, oltre che in relazione alla descrizione della res. Dunque, in difetto di prova della res insidiosa si deve presumere che l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, in condizioni metereologiche normali, per disattenzione o imprudenza, non abbia prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di marciapiede, teatro del sinistro, così come normalmente esigibile da parte di un utente accorto della strada. Ne discende, pertanto, che il comportamento disattento della danneggiata, valorizzato il principio dell'autoresponsabilità, abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., astrattamente imputabile alla parte convenuta. Né le risultanze di una c.t.u. - ove per ipotesi ammessa - avrebbero potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attrice. Invero, la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della materia e del tenore delle argomentazioni difensive svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice a rifondere al in persona del Sindaco pro tempore, le spese di Controparte_1 lite del presente procedimento che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire